TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 29 luglio 2014, n. 2079 DA SISTEMARE

Rigetto richiesta di trattenimento in servizio per un biennio oltre il periodo di età pensionabile

Data Documento: 2014-07-29
Area: Giurisprudenza
Massima

È illegittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di trattenimento in servizio ex art. 16, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 che non faccia riferimento al requisito della “particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati ambiti specifici”, limitandosi la motivazione ai profili di natura finanziaria. Né soccorre al riguardo l’avere rilevato che l’interessato non sia l’unico professore ordinario del proprio S.S.D. nell’ambito di ateneo, dal momento che l’esprimere una valutazione sulla sufficienza della pianta organica dell’ateneo stesso non equivale in alcun modo a esprimere una valutazione sulla particolare esperienza professionale acquisita da un determinato docente in determinati e specifici ambiti. (in senso analogo, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 25 settembre 2015, n. 620; in senso contrario, TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 2 settembre 2015, n. 2189; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 16 aprile 2015, n. 175).

La valutazione finale delle esigenze organizzative dell’ateneo rientra certamente nella discrezionalità del C.d.A. quale organo di governo, ma, con riferimento alla domanda di trattenimento in servizio di un professore, esso deve necessariamente tenere conto del parere del Consiglio di Facoltà di appartenenza espresso a favore del trattenimento dell’interessato. Detta considerazione deve trasparire all’interno della motivazione del provvedimento di diniego, la quale deve confutare puntualmente le ragioni addotte dal Consiglio di Facoltà. (in senso analogo, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 25 settembre 2015, n. 620)