TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 6 marzo 2014, n. 655

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Svolgimento prove

Data Documento: 2014-03-06
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 4, d.p.r. 23 marzo 2000 n. 117, pur prescrivendo un termine di sei mesi per i lavori della commissione, prorogabili di altri quattro mesi, non prevede che il termine sia perentorio o che ne derivino decadenze, ma solo che scaduto il termine prorogato il rettore avvia la procedura di sostituzione della commissione, in tutto o in parte. Pertanto, la proroga immotivata del termine del lavori della commissione costituisce un’irregolarità del procedimento e non dà luogo a illegittimità e annullamento degli atti (v. Cons. Stato, Sez. VI, 8 marzo 2010, n. 1318; Id., 29 luglio 2009, n. 4708).
Le valutazioni comparative costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica e, pertanto, sono soggette al sindacato di legittimità del giudice soltanto qualora risultino inficiate ictu oculi da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, dell’irragionevolezza, dell’irrazionalità e del travisamento dei fatti.

Contenuto sentenza

N. 00655/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01525/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da PORTALE Mariantonella, rappresentata e difesa dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Palermo, via N. [#OMISSIS#] n.40, presso lo studio del predetto difensore; 
contro
– l’Università degli Studi di Palermo, Area Risorse Umane, Settore reclutamento e Selezioni,
– l’Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze della Formazione, 
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Palermo, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi 81, sono domiciliate per legge; 
nei confronti di
-[#OMISSIS#] Di Bella, rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Barbaro, con domicilio eletto in Palermo, via Tintoretto n.4, presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo e al primo ricorso per motivi aggiunti:
– del Decreto Rettorale n. 3145 del 31 luglio 2012, con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura comparativa finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato assegnato alla facoltà di Scienze della Formazione di Palermo, Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/06- storia della filosofia, e dichiarato vincitore il Dott. Di Bella [#OMISSIS#];
– della nota prot. n. 59177 del 24 luglio 2012, del Rettore dell’Università di Palermo;
– dei verbali di riunione della commissione giudicatrice dei 21-22-23-23 e 25 giugno 2012 e della relazione finale della Commissione giudicatrice redatta il 25 giugno 2012;
-della nota prot. n. 47162 dell’8 giugno 2012 del Rettore dell’Università di Palermo;
-della nota prot. n. 48801 del 12 giugno 2012 del Rettore dell’Università di Palermo;
-della nota del 16 gennaio 2012 di richiesta di proroga ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n.117/2000, da parte del Presidente della Commissione giudicatrice;
-della nota prot. n. 5173 del 24 gennaio 2012 del Rettore dell’Università di Palermo;
-degli atti connessi, presupposti e conseguenziali;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
-del Decreto Rettorale n. 3145 del 31 luglio 2012, di approvazione degli atti relativi alla procedura comparativa di che trattasi e con il quale è stato dichiarato vincitore il Dott. Di Bella [#OMISSIS#];
-degli atti connessi, presupposti e conseguenziali;
Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti, e i relativi allegati;
Visto l’atto di formale costituzione in giudizio dall’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate;
Visti i controricorsi, con i relativi allegati, del controinteressato [#OMISSIS#] Di Bella;
Vista l’ordinanza collegiale n.608 del 10 ottobre 2012, di rigetto della domanda incidentale di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati;
Vista l’ordinanza n. 615 del 9 novembre 2012, con la quale il C.G.A. ha accolto l’appello avverso l’ordinanza collegiale n.608/2012, al solo fine della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2014, l’Avv. C. [#OMISSIS#] per la ricorrente, l’Avv. G. Barbaro per il controinteressato e l’Avvocato dello Stato, L. La Rocca, per le Amministrazioni resistenti;
PREMESSO che, così come risulta dagli atti di causa:
– l’Università degli Studi di Palermo, con bando del 3 dicembre 2010, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 101 del 21 dicembre 2010, ha indetto la procedura comparativa per la copertura, tra gli altri, di n.1 posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato presso la Facoltà di Scienza della Formazione, settore scientifico-disciplinare Storia della Filosofia (M-FIL/06), alla quale la D.ssa Mariantonella Portale, odierna ricorrente, e il Dott. [#OMISSIS#] Di Bella, odierno controinteressato, hanno preso parte quali candidati, oltre ad altri 33 aspiranti;
– in data 25 luglio 2011, è stato pubblicato sulla G.U.R.I., IV Serie Speciale, Concorsi e Esami, n. 64 del 12 agosto 2011, il Decreto Rettorale n. 2495 del 25 luglio 2011, di nomina della Commissione giudicatrice (in esito alla designazione del membro interno Presidente da parte del Consiglio di Facoltà e alla procedura di elezione e sorteggio degli altri membri componenti svoltasi presso il Ministero competente);
– con nota prot. n. 2947 del 16 gennaio 2012, il Presidente della Commissione giudicatrice ha chiesto al Rettore la proroga del termine semestrale (con decorrenza il 12 febbraio 2012) per la conclusione dei lavori di valutazione comparativa, che è stata concessa per quattro mesi, con scadenza il giorno 12 giugno 2012, con atto prot. n. 5173 del 24 gennaio 2012;
– con nota prot. n. 47162 dell’8 giugno 2012, il Rettore ha comunicato ai membri della Commissione giudicatrice di avere inviato una richiesta di parere all’Avvocatura dello Stato in ordine alla procedura di comparazione valutativa in fase di proroga, rappresentando che il decorso del termine di conclusione dei lavori era perciò differito fino al momento dell’acquisizione del predetto parere;
– con nota prot. n. 48801 del 12 giugno 2012, il Rettore ha comunicato ai membri della Commissione giudicatrice che, in data 9 giugno 2012, era pervenuto il parere dell’Avvocatura dello Stato e che “considerato che i termini di conclusione della procedura, originariamente previsti per il 12.06.2012, nelle more dell’acquisizione del parere, sono stati interrotti dal 1° giugno 2012 alla odierna data di notifica della presente comunicazione, si autorizza la Commissione a concludere i lavori entro e non oltre il 25.06.2012. In caso contrario, si procederà, come da parere espresso dalla citata Avvocatura, secondo le previsioni dell’art.4, comma 11, del D.P.R. n.117/2000”;
– con verbale del 25 giugno 2012, la Commissione giudicatrice ha concluso la procedura di valutazione comparativa dichiarando vincitore il candidato Dott. [#OMISSIS#] Di Bella per avere ottenuto la maggioranza dei voti (dei due membri componenti) rispetto alla candidata Dott.ssa Mariantonella Portale;
– con Decreto Rettorale n. 3145 del 31 luglio 2012, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura comparativa di che trattasi e dichiarato vincitore il Dott. [#OMISSIS#] Di Bella;
CONSIDERATO che:
– con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato i giorni 10 e 14 settembre 2012 e depositato il giorno 26 seguente, la D.ssa Mariantonella Portale ha impugnato gli atti in epigrafe al fine del loro l’annullamento previa sospensione, deducendone l’illegittimità per i motivi di violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 11, del D.P.R. n. 117/2000, così come recepito dall’art.8 del bando di concorso, carenza dei presupposti e violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa.
Si assume, in sintesi, che la proroga del termine di conclusione del procedimento di valutazione comparativa – fissato dall’art.8 del bando in sei mesi dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. del decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice – sarebbe stato, dapprima, prorogato per i quattro mesi consentiti ma senza addurre le ragioni eccezionali presupposte dalla norma predetta (tali non sarebbero, invero, i dissapori insorti tra Presidente e gli altri due membri della Commissione all’approssimarsi della scadenza del termine) e, poi, sospeso, in attesa dell’acquisizione del parere dell’Avvocatura dello Stato, oltre il termine di proroga; infine, i lavori sarebbero stati conclusi in cinque sedute dal 21 al 25 giugno 2012 e ciò dimostrerebbe che l’attività della Commissione avrebbe potuto essere comunque definita entro l’ordinario termine semestrale.
Sotto altro profilo, si censurano gli atti impugnati poiché, anche a volere ammettere la legittimità della concessa proroga di quattro mesi fino al 12 giugno 2012, comunque, scaduto tale termine perentorio, il Rettore avrebbe dovuto avviare la procedura di sostituzione di tutti i membri della Commissione così come imposto sempre dall’art. 8 del bando e dall’art. 4, comma 11 del D.P.R. n. 117/2000;
-il Dott. [#OMISSIS#] Di Bella, nel costituirsi in giudizio, ha controdedotto che i termini di cui all’art. 4, comma 11, del D.P.R. n.117/2000, così come trasposti nell’art. 8 del bando de quo, non sarebbero perentori bensì ordinatori e la loro inosservanza, quindi, costituirebbe solo una mera irregolarità non viziante degli atti susseguenti; argomenta, inoltre, riguardo alla adeguata motivazione che sorreggerebbe la richiesta di proroga del termine di conclusione dei lavori, nonché a proposito dell’effetto di sospensione del termine di conclusione della procedura comparativa in attesa del rilascio del parere richiesto dall’Avvocatura, così come previsto dall’art. 16, comma 1, della legge n. 241/1990;
– con il primo ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato il 13 novembre 2012 e depositato il giorno 15 seguente, la D.ssa Portale ha impugnato, al fine del loro annullamento, i medesimi atti oggetto del ricorso introduttivo, contestando nel merito la valutazione preferenziale resa a maggioranza a favore del controinteressato Dott. Di Bella e deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 8 del bando della procedura concorsuale, dell’art. 2, comma 1 e dell’art. 3 del D.M. n. 89/2009; dell’art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, della legge n.1 de 9 gennaio 2009, punto 7 dell’art. 1, l’eccesso di potere, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e, infine, la manifesta irragionevolezza.
Si evidenzia, innanzitutto, che i due componenti diversi dal Presidente della Commissione giudicatrice, provengono dal medesimo Dipartimento della stessa Facoltà dell’Università degli Studi di Salerno.
Si sostiene, in sintesi, (invero, l’esposizione delle doglianze, in parte qua, talvolta, appare non analitica, se non addirittura generica) che il giudizio complessivo comparativo di maggioranza, formulato dai due componenti suddetti nei confronti del Dott. Di Bella, sarebbe difforme dai principi fissati nel bando e nella normativa di riferimento, oltre che irragionevole, sotto i seguenti profili:
a) mancato riconoscimento della circostanza che, nei quattro anni immediatamente precedenti la pubblicazione del bando di concorso (anni accademici 2006-2010), il Dott. Di Bella è stato professore a contratto, presso l’Università Kore di Enna, di “Filosofia e teoria dei linguaggi” che sarebbe materia rientrante nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 “Filosofia e teoria dei linguaggi M-FIL/05”, diverso da quello oggetto di concorso classificato “Storia della Filosofia M-FIL/06”;
b) errata interpretazione delle pubblicazioni scientifiche del Dott. Di Bella laddove ricondotte alla materia della Storia della Filosofia piuttosto che alla Filosofia della Storia o, comunque, alla ricerca storica; inoltre, sarebbe stata data prevalenza alla quantità delle pubblicazioni scientifiche prodotte dal Dott. Di Bella piuttosto che alla loro qualità intrinseca;
c) mancato riconoscimento della discontinuità dell’attività di ricerca del Dott. Di Bella nello specifico settore oggetto di concorso, poiché rivolta anche ad altri settori disciplinari, quali la storia, la filosofia della Storia e la filosofia del linguaggio, in comparazione con quella svolta dalla ricorrente nei dieci anni antecedenti alla pubblicazione del bando, caratterizzata dalla continuità di riferimento al settore scientifico-disciplinare della Storia della Filosofia;
d) irragionevole ammissione, quale titolo valutabile, a favore del Dott. Di Bella, dell’assegno di ricerca quadriennale, sul tema “La nascita della storia della filosofia come problema filosofico. Percorsi, problemi, e dibattiti nel passaggio dall’età kantiana all’idealismo classico tedesco” bandito dall’Università di Messina, con decorrenza dal 10 marzo al dicembre 2010;
– con il secondo controricorso, il Dott. Di Bella ha, preliminarmente, eccepito l’inammissibilità delle censure mosse con i primi motivi aggiunti avverso il giudizio pronunciato dalla maggioranza dei membri della Commissione in quanto espressione di discrezionalità tecnica sindacabile nei limiti del vizio di eccesso di potere per illogicità con riferimento alle ipotesi di erroneità e irragionevolezza, se emergenti ictu oculi dalla lettura degli atti di valutazione, non riscontrabili, però, nel caso di specie.
Ha rilevato, al fine di sostenere l’infondatezza, nel merito, del ricorso per motivi aggiunti, che:
a) l’individuazione dei due componenti diversi dal Presidente di Commissione designato dall’Ateneo di Palermo, è avvenuta a seguito di sorteggio presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
b) l’attività scientifica da lui svolta è stata correttamente valutata nel complesso (titoli, pubblicazioni, partecipazione a convegni) tutti inerenti, con evidente continuità, al settore scientifico-disciplinare della Storia della Filosofia; con particolare riferimento al titolo costituito dall’assegno quadriennale bandito dall’Università di Messina con decorrenza dal 10 marzo 2010, richiama il verbale del 2 novembre 2011, con il quale è stato approvato, all’unanimità, dalla Commissione l’elenco dei titoli ammessi alla valutazione, ove figura anche quello adesso contestato;
-con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 12 dicembre 2012 e depositato il giorno 14 seguente, la D.ssa Portale ha impugnato, al fine dell’annullamento, il decreto rettorale n.4134 del 22 ottobre 2012, di nomina del controinteressato Dott. Di Bella nella qualifica di ricercatore in prova per un triennio solare per il settore scientifico-disciplinare Storia della Filosofia presso la Facoltà di Scienze della Formazione, con decorrenza dal 1° novembre 2012, deducendone l’illegittimità derivata per i medesimi motivi già proposti avverso gli atti prodromici e presupposti impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti;
CONSIDERATO che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 615 del 9 novembre 2012, del C.G.A., l’Università degli Studi di Palermo, ha sospeso gli effetti del predetto decreto rettorale n.4134 del 22 ottobre 2012;
RITENUTO che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono, nel loro complesso, infondati, per le ragioni di seguito esposte.
La prima questione da affrontare è quella proposta con il ricorso introduttivo circa la presunta violazione dei termini di conclusione del procedimento di valutazione comparativa, sulla quale le parti in lite si fronteggiano sostenendo l’una la perentorietà, l’altra la mera natura ordinatoria, dei termini predetti, invocando il conforto dei diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto.
Vanno, dunque, prese le mosse dalla normativa di riferimento.
L’art. 8 (“Adempimenti della commissione giudicatrice e prove d’esame”) del bando d’indizione, tra le altre, della procedura di valutazione comparativa di che trattasi, in conformità all’art. 4, comma 11, del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 (“Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210”) secondo il quale “Nell’ambito dei regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le università stabiliscono un termine congruo entro cui i lavori della commissione devono concludersi, comunque non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilito nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori”, stabilisce che la commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina; dopodiché riproduce il testo del predetto comma 11, quanto all’istituto della proroga.
Sembra al Collegio che nella vicenda concreta, la divergenza interpretativa delineatasi non ha ragion d’essere, purché ben si intenda la caratteristica della perentorietà.
La disposizione predetta, nella parte di interesse (“…Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione”) è chiarissima nel prevedere che il termine è prorogabile per una sola volta: l’eventuale sforamento dei quattro mesi ivi previsti è assistito dalla “sanzione” consistente nella sostituzione totale o parziale della Commissione.
A tal proposito la giurisprudenza, condivisa dal Collegio nel caso concreto, ha affermato che “In tal limitato senso, è indubitabile che il termine vada qualificato quale “perentorio”, con ciò intendendosi il ricollegarsi da parte dell’ordinamento giuridico di una “sanzione” (sostituzione della commissione o di parte di essa) al vano decorrere del termine (…) L’art. 4, d.P.R. n. 117 del 2000, pur prescrivendo un termine di sei mesi per i lavori della Commissione, prorogabili di altri quattro mesi, non prevede che il termine sia perentorio o che ne derivino decadenze, ma solo che scaduto il termine prorogato il rettore avvia la procedura di sostituzione della Commissione, in tutto o in parte. Pertanto, la proroga immotivata del termine dei lavori della Commissione costituisce un’irregolarità del procedimento e non dà luogo a illegittimità e annullamento degli atti” (v. Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2010, n.1318; 29 luglio 2009, n. 4708).
Ne esce, pertanto, smentita la tesi di parte ricorrente sotto il profilo dell’asserita carenza di motivazione della concessa proroga poiché tale circostanza, in ogni caso, non avrebbe effetto viziante sugli atti conseguenti e successivi.
Da quanto detto sopra, scaturisce l’esigenza di un’ulteriore precisazione ermeneutica che appare risolutiva nel caso di specie.
La sostituzione totale o parziale della Commissione ha natura indiscussa di sanzione del comportamento dilatorio o negligente dei membri della stessa, per la repressione del quale interviene il Rettore in funzione di organo irrogante.
Nel caso di specie, invece, non si è verificato alcuno sforamento (sanzionabile con la sostituzione) del termine di proroga a causa del ritardo nella conclusione dei lavori di valutazione da parte dei componenti dalla Commissione.
E’ accaduto, piuttosto, che il Rettore ha avvertito l’opportunità di investire l’Avvocatura dello Stato della rilevata difficoltà di cooperazione tra i componenti della commissione nel termine prescritto, richiedendo l’espressione di un parere ad hoc, reso, peraltro, entro breve termine.
A ciò è conseguito uno slittamento del termine di proroga di soli 13 giorni che certamente non può imputarsi alla Commissione nel suo complesso o ad alcuno dei suoi componenti.
E’ evidente, allora, che non ricorrevano i presupposti per l’avvio della procedura (sanzionatoria) di cui alle norme sopra calendate.
Ne consegue l’infondatezza del ricorso introduttivo.
Parimenti infondati sono i primi motivi aggiunti.
Innanzitutto, non può che condividersi l’assunto di principio invocato da parte controinteressata, conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo il quale le valutazioni comparative costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica e, pertanto, sono soggette al sindacato di legittimità del giudice amministrativo soltanto qualora risultino inficiate ictu oculi da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, dell’irragionevolezza, dell’irrazionalità e del travisamento dei fatti (v. tra le tante, T.A.R. Sicilia, Palermo, 23 ottobre 2013, n.363).
A tale indiscusso principio interpretativo va affiancato l’altrettanto consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “la prescrizione della valutazione specifica dei titoli, di cui all’art. 4, comma 4, d.P.R. n. 117 del 2000, deve essere rapportata alla finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe, altrimenti, la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione” (Cons. Stato, sez. VI, 26 febbraio 2013, n.3387).
Appare, pertanto, fuorviante l’impostazione di parte ricorrente che vorrebbe dare una rilevanza autonoma al giudizio espresso sui singoli titoli e pubblicazioni, ritenuti già a monte, e all’unanimità, valutabili.
L’oggetto della valutazione comparativa “analitica” dei titoli, infatti, deve essere riferito alla singole tipologie o categorie di titoli e attività individuate dall’art. 2 del D.M. 28 luglio 2009 e dall’art.8, comma 4, del bando, “nelle quali siano sussumibili le singole, concrete attività indicate dai concorrenti nei rispettivi curricula, e non già a queste ultime in sé e per sé considerate, che possono anche sottrarsi ad una valutazione comparativa per il difetto di un omogeneo tertium comparationis, sicché il criterio metodologico da seguire dalla commissione riguarda la analiticità tipologica, e non già la analiticità oggettuale, in funzione di un giudizio comparativo sulla significatività scientifica dei curricula presentati dai candidati.
Identico approccio metodologico deve essere applicato alla valutazione delle pubblicazioni, in cui non occorre la valutazione di ogni singola pubblicazione…, ma solo delle pubblicazioni costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di idoneità all’attività di ricerca e meritevoli di essere sottoposti ad una valutazione comparativa alla stregua dei criteri dettati dall’art. 3 del citato decreto ministeriale.
Diversamente opinando… ossia ritenendo che sia necessaria una valutazione comparativa analitica di ogni singolo titolo/attività e di ogni singola pubblicazione, di cui ciascuna da valutare comparativamente alla stregua di ciascuno dei criteri “originalità”, “innovatività”, “importanza”, “congruenza con il settore scientifico-disciplinare”, “rilevanza editoriale”, “diffusione nella comunità scientifica” ed “apporto individuale del candidato ad eventuali lavori in collaborazione” –, si perverrebbe ad un irragionevole esito di pratica ingestibilità delle procedure valutative in questione (infatti, ipotizzando la partecipazione di soli dieci candidati, ciascuno dei quali presenti dieci titoli e dieci pubblicazioni da valutare comparativamente a coppie, la commissione giudicatrice sarebbe tenuta a compilare migliaia di griglie comparative, tenuto conto di tutte possibili combinazioni di raffronto “a coppie” tra tutti i candidati).
Il senso della prescrizione del carattere analitico della valutazione da compiere dalla commissione non può, dunque, che essere quello di imporre alla stessa di tenere, bensì, conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), ma di sceverare – ovviamente secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico – i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di un’altrettanto congrua ed adeguata motivazione, e di esprimere il giudizio comparativo sui dati così (motivatamente) enucleati” (Cons. Stato, sez. VI, n.3387/2013, cit.).
Orbene, applicando le esposte coordinate normative e giurisprudenziali alla fattispecie sub iudice, deve pervenirsi alla conclusione che, in punto di legittimità, l’operato della maggioranza della commissione è conforme ai criteri normativi e della lex specialis.
L’argomento fulcro della tesi di parte ricorrente è l’asserita diretta non pertinenza di alcuni titoli e di alcune delle pubblicazioni vantate dal Dott. Di Bella allo specifico settore scientifico-disciplinare di riferimento per il posto a concorso classificato “Storia della Filosofia M-FIL/06” e la loro riconducibilità a quello, distinto, della “Filosofia e teoria dei linguaggi M-FIL/05”.
Risulta, invece, che tale non immediata pertinenza, laddove è stata oggettivamente rilevata rispetto a titoli e pubblicazione singole, è stata ponderata nella valutazione di maggioranza ma ritenuta, in ogni caso, recessiva a fronte della correlazione dei predetti titoli e pubblicazioni a tematiche interdisciplinari e affini, alla stregua anche della qualità e quantità della attività scientifica complessivamente sviluppata dal candidato Di Bella, il cui profilo professionale è descritto, conclusivamente, come caratterizzato da una “forte continuità di ricerca, un’ampia capacità d’indagine storiografica, filologicamente attrezzata su temi cruciali della vicenda del pensiero europeo, del tutto inerenti il settore scientifico-disciplinare “Storia della Filosofia M-FIL/06”, quali la riflessione sulla storia e sulla storia della filosofia tra Settecento e Novecento. L’alto livello delle pubblicazioni e delle edizioni di testi conferma che si tratta di un candidato degno della massima considerazione ai fini del presente concorso”.
La medesima maggioranza, coerentemente con i parametri di giudizio seguiti per il candidato Di Bella, ha rilevato la specificità e la diretta pertinenza dell’attività di ricerca scientifica della D.ssa Portale al settore scientifico-disciplinare “Storia della Filosofia M-FIL/06, e, in particolare, alla ricerca sulla filosofia italiana tra Ottocento e Novecentoreputando, tuttavia, la predetta ricerca “ancora modesta” e tale da “non manifestare una personalità scientifica pienamente delineata. I lavori su G.M. [#OMISSIS#] restano confinati in un orizzonte descrittivo, né appaiono offrire contributi di originalità. I lavori scientifici sulle riviste filosofiche sono ben documentati e denotano propensione all’analisi dei contesti. Di tale propensione si attendono ulteriori conferme in più vasti contesti di storia del pensiero filosofico”.
Del resto, è lo stesso art. 3, comma 1, del citato D.M. a prevedere che “Le commissioni giudicatrici … effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:
(…)
b)congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate” e, il comma 3, a stabilire che “La valutazione di ciascun elemento indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato”.
In conclusione, così come emerge dagli allegati B dei verbali n.17 del 22 giugno 2012 e n.18 del 23 giugno 2012, i giudizi analitici sui titoli, sulle pubblicazioni e quello complessivo sulla produzione scientifica dei due candidati in lite (alla cui lettura si rinvia, attesa la loro ampia e diffusa motivazione: v. documentazione depositata il 4 ottobre 2012, dall’Avvocatura dello Stato) espressi dai Commissari (di maggioranza) nell’interazione d’insieme dei parametri indicati negli artt. 2 e 3 del D.M. 28 luglio 2009, appaiono ragionevolmente motivati e coerenti con quello collegiale conclusivo, sopra riportato, entro i limiti dei margini di opinabilità tecnico-discrezionale a loro rimessi, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni ulteriore sindacato giurisdizionale, insuscettibile di sostituirsi al giudizio della stessa Commissione con la sovrapposizione, a [#OMISSIS#] sostitutiva/suppletiva, di un’autonoma valutazione, parimenti opinabile.
Nel caso di specie, non emerge, in altri termini, quella palese e netta contraddittorietà nel contenuto sequenziale dei giudizi che sola potrebbe motivare la fondatezza di una censura d’irragionevolezza di quelli conclusivi.
Né rilevanza alcuna, al fine precipuo di dimostrare l’illegittimità delle valutazioni espresse dai Commissari diversi dal Presidente, assume la circostanza che essi provengano dal medesimo Ateneo, in assenza d’impugnazione esplicita degli atti di nomina dei medesimi.
RITENUTO che anche il secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato, atteso che ne è stata dedotta l’illegittimità in via derivata a causa dei medesimi vizi di cui sono stati reputati immuni gli atti presupposti, impugnati con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti;
RITENUTO, pertanto, che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno rigettati;
RITENUTO, infine, che le spese di lite vanno rifuse da parte ricorrente soccombente nei confronti del controinteressato, nella misura indicata in dispositivo, mentre vanno eccezionalmente compensate nei confronti dell’Amministrazione resistente, attesa la limitata attività difensiva scritta prodotta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente a rifondere al controinteressato le spese e gli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Spese compensate con l’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giamportone, Presidente
[#OMISSIS#] Modica de [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)