TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 6 settembre 2016, n. 2113

35) Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore

Data Documento: 2016-09-06
Area: Giurisprudenza
Massima

Con riferimento alle sedute di organi collegiali la giurisprudenza ha chiarito che la redazione del verbale non deve necessariamente avvenire contemporaneamente allo svolgimento della seduta oggetto di verbalizzazione o prima della comunicazione del provvedimento finale, con la conseguenza ulteriore che la tardiva redazione e sottoscrizione del verbale stesso non rende illegittimo il provvedimento deliberato (Cons. Stato, Sez. VI, 23 aprile 2002, n. 2199).

Il giudizio della commissione è inteso a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati e costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale le cui riflessioni, riflettendo specifiche competenze proprie dello stesso, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma solo sotto l’eventuale profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

La valutazione comparativa non implica una comparazione analitica di ciascun candidato con tutti gli altri, potendo invece essere formulati giudizi assoluti su ciascun singolo candidato. La valutazione comparativa e la relativa motivazione possono discendere già dal confronto dei giudizi assoluti ove da essi emergano differenti valutazioni che consentono di redigere un ordine di priorità e non impone affatto che ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al “curriculum”, ai titoli e alle prove debba creare una valutazione comparativa con gli altri.

Contenuto sentenza

N. 02113/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01582/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1582 del 2015, proposto da TERRAVECCHIA [#OMISSIS#] Salvatore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Palermo, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#],10, presso lo studio dei predetti difensori;
contro
– l’Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria in Palermo, Via A. De Gasperi, 81;
nei confronti di
– [#OMISSIS#] Cottone, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Rotigliano e Serena Viola, con domicilio eletto in Palermo, Via [#OMISSIS#] Cordova, 95 presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] Rotigliano; 
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ferro, [#OMISSIS#] Zavarise, [#OMISSIS#] Muscolino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Elio Sacco e [#OMISSIS#] Auricchio, non costituiti in giudizio. 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo
– del decreto rettoriale del 3.2.15 prot. n. 8240 con il quale si stabilisce la decadenza da componenti della commissione per la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, aerospaziale e dei materiali, settore concorsuale 08/B2-S.S.D. ICAR 08 dei proff. L. [#OMISSIS#], E. Sacco e F. Auricchio;
– del decreto del Rettore dell’Università di Palermo 13.3.15 prot. n. 19.67 di nomina della nuova commissione costituita dai proff. G. Muscolino, A.G. Ferro e G. Zavarise;
– dei verbali della commissione n. 4 dell’1 settembre 2014 e n. 15 del 2 settembre 2014;
– della nota della commissione prot. n. 58508 del 2.9.14;
– della nota dell’Università del 10.10.14.
quanto ai primi motivi aggiunti
– della nota rettorale n.24028 del 30 marzo 2015;
– del verbale d’integrazione n.4 del 17 aprile 2015;
– degli allegati al verbale d’integrazione, nn. 1,2,3 e 4.
quanto ai secondi motivi aggiunti
– del decreto rettorale n.60051 del 10 settembre 2015, di approvazione degli atti della procedura selettiva e di nomina del candidato vincitore dott. [#OMISSIS#] Cottone;
– della relazione finale dell’11 agosto 2015;
– del verbale n. 7 del 27 luglio 2015 e del verbale n.8 dell’11 agosto 2015;
– dell’allegato B2 al verbale 3;
– dell’allegato B8 al verbale 3.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, dell’Università degli Studi di Palermo;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del controinteressato [#OMISSIS#] Cottone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 23 marzo 2016, i difensori delle parti, presenti così come da verbale d’udienza;
FATTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 28 aprile 2015 e depositato il giorno 8 maggio seguente, il ricorrente espone di avere partecipato alla procedura selettiva per titoli e colloquio finale per l’assunzione di n. 23 ricercatori a tempo determinato della tipologia contrattuale a) di cui all’art. 24 L. n. 240 del 2010, con il regime di impegno a tempo pieno, per il Settore concorsuale 08/B2 “Scienza delle costruzioni”, Settore Scientifico Disciplinare ICAR 08 “Scienza delle Costruzioni”, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale e dei Materiali dell’Università degli Studi di Palermo (bandita con D.R. 23 dicembre 2013, n. 4246).
Con successivo D.R. 24 marzo 2014, n. 1057, è stata nominata la commissione giudicatrice costituita dai professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], membro interno, Elio Sacco e [#OMISSIS#] Auricchio, membri esterni.
La predetta Commissione si è riunita in seduta preliminare telematica in data 13 maggio 2014 per la fissazione dei criteri di svolgimento della procedura comparativa (verbale n. 1) e successivamente nelle sedute del 19 giugno e dell’11 luglio 2014 (verbali n. 2 e n. 3) ha proceduto all’esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati dai nove candidati partecipanti.
Nella successiva seduta del 1° settembre 2014 (verbale n. 4) la predetta Commissione ha proseguito i lavori con la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni dei singoli candidati e la prova orale vertente sulla lingua straniera.
Nella seduta del 2 settembre 2014 (verbale n. 5) la Commissione ha formalizzato l’intento di ricevere dal competente ufficio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Istruzione (MIUR) adeguati chiarimenti in merito all’attribuzione dei punteggi ai titoli e alle pubblicazioni, riportati nel verbale n. 4 e “In considerazione degli impegni didattici incombenti, nonché della partecipazione di tutti i commissari a congressi nazionali e internazionali già da tempo programmati” ha deciso di proseguire le operazioni concorsuali non prima dell’inizio del mese di novembre.
Con decreto rettorale 3 febbraio 2015 n. 294 è stata dichiarata la decadenza dei tre componenti della commissione ai sensi dell’art. 7 del bando, in considerazione del fatto che il Ministero, per le vie brevi, aveva comunicato che non avrebbe espresso il parere richiesto ritenuto non rientrante tra i suoi compiti e che la procedura, vista la proroga concessa in data 22.07.2014, avrebbe dovuto concludersi entro il 24.09.2014.
Con successivo decreto rettorale del 13 marzo 2015 n. 1907 è stata, quindi, nominata la nuova Commissione giudicatrice composta dai proff. [#OMISSIS#] Muscolino, ordinario all’Università di Messina, membro interno, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ferro, ordinario presso il Politecnico di Torino, componente esterno, e [#OMISSIS#] Zavarise, ordinario presso l’Università del Salento, componente esterno.
Parte ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone l’illegittimità per i motivi di:
1°) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell’Università di Palermo, approvato con decreto rettorale del 19 dicembre 2013, n. 4197”.
L’Università avrebbe dovuto comunicare l’esito negativo della richiesta di parere inoltrata al Ministero e invitare la Commissione a concludere i propri lavori prescindendo dal detto parere del Ministero piuttosto che dichiarare improvvisamente la decadenza della Commissione e procedere alla nomina di una nuova Commissione.
2°) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 L. 30 dicembre 2010, n. 240, dell’art. 3 D.M. 25 maggio 2011, n. 243, dell’art. 7, u.c., del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell’Università di Palermo, approvato con decreto rettorale del 19 dicembre 2013, n. 4197. Eccesso di potere per manifesta illogicità e difetto di presupposti”.
Con tale motivo si censurano i verbali n. 4 e n. 5 della prima commissione nominata con i quali, anziché procedere all’attribuzione dei relativi punteggi e concludere la procedura, è stato chiesto all’Università di interpellare il MIUR con la nota prot. n. 58508 del 2 settembre 2014 e la nota dell’Università del 10 ottobre 2014, con la quale la stessa ha sollecitato il Ministero a evadere la richiesta di chiarimenti.
Poiché il D.M. n. 243 del 2011, indica i criteri alla stregua dei quali le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni, si asserisce che, alla stregua di tale normativa, sarebbero state effettuate in tutta Italia innumerevoli procedure per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato senza che mai le commissioni abbiano manifestato difficoltà interpretative e da ciò discenderebbe il carattere pretestuoso dei dubbi sollevati dalla commissione, che, invece, nel rispetto dei criteri di logica e imparzialità avrebbe dovuto esprimere i giudizi sulla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni in conformità alla disciplina legislativa (art. 24 L. n. 240/2010) e a quella regolamentare (D.M. n. 243 del 2011 e Regolamento dell’Università).
Con atto di mera forma e depositando la documentazione inerente la procedura di selezione di che trattasi, si è costituita in giudizio l’Università di Palermo.
Nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2016, parte ricorrente ha chiesto il rinvio al merito al fine di potere prendere visione dei verbali depositati dalla difesa erariale riservandosi di riproporre l’istanza cautelare ed eventuali motivi aggiunti.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 3 settembre 2015 e depositato il giorno 15 seguente, parte ricorrente ha impugnato, al fine dell’annullamento, previa sospensione cautelare:
1°) la nota del Rettore dell’Università di Palermo, prot. 24028 del 30 marzo 2015, con la quale si invitano i proff.ri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Elio Sacco e [#OMISSIS#] Auricchio, componenti della Commissione originariamente nominata per l’espletamento della procedura comparativa in oggetto a volersi riunire in via telematica al fine di fornire i propri giudizi in merito alla discussione pubblica sui titoli e sulle pubblicazioni, nonché sulla prova orale di lingua straniera (integrazione al verbale n. 4);
2°) “il verbale n. 4 – Integrazione” del 17 aprile 2015, con il quale la Commissione ha trasmesso al Rettore i propri giudizi (individuali e collegiali);
3°) gli allegati al verbale di integrazione, n. 1, 2, 3 e 4 recanti rispettivamente i giudizi individuali espressi dai proff.ri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Auricchio ed Elio Sacco, nonché i giudizi collegiali relativi alla discussione pubblica sui titoli e sulle pubblicazioni, nonché alla prova orale di lingua straniera.
Ne deduce l’illegittimità per i motivi di:
1°) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell’Università di Palermo, approvato con decreto rettorale del 19 dicembre 2013, n. 4197. Eccesso di potere per contraddittorietà, per illogicità manifesta ed errore nei presupposti”.
La nota del 30 marzo 2015 con la quale il Rettore ha invitato la Commissione già dichiarata decaduta a volersi riunire al fine di fornire un giudizio a integrazione del verbale n. 4 sarebbe illegittima, in linea derivata dai due precedenti decreti rettorali del 3 febbraio e del 13 marzo 2015, impugnati con il ricorso introduttivo, per violazione del calendato art. 9: l’Università avrebbe dovuto non già dichiarare la decadenza della Commissione ma invitarla a integrare il verbale n. 4, come ha fatto tardivamente, e concludere la procedura sino alla individuazione del vincitore.
2°) “Eccesso di potere per contraddittorietà” dato che il Rettore, anziché invitare l’originaria Commissione a concludere i propri lavori prescindendo dal parere del Ministero, da un lato, l’ha dichiarata decaduta e ha nominato una nuova commissione e, dall’altro, subito dopo, rilevando la necessità che la decaduta Commissione rilasciasse il proprio giudizio sulla discussione sui titoli e sulle pubblicazioni, l’ha riconvocata.
3°) “Eccesso di potere per illogicità manifesta ed errore nei presupposti”.
Riconosciuta la necessità che fosse acquisito dalla prima Commissione nominata il verbale integrativo del verbale n. 4 con i giudizi individuali e collegiale sulla discussione pubblica dei titoli e sulla prova orale (lingua inglese), il Rettore avrebbe dovuto annullare in via di autotutela il decreto 3 febbraio 2015 di decadenza della prima Commissione e il conseguente decreto del 13 marzo 2013 di nomina della nuova Commissione, consentendo alla prima di completare la procedura comparativa sino alla designazione del vincitore.
4°) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, 12° comma, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, dell’art. 24 L. 30 dicembre 2010, n. 240, del D.M. 25 maggio 2011, n. 243/2011. Eccesso di potere per illogicità manifesta ed errore nei presupposti”.
Nonostante che l’art. 4, 12° comma, del D.P.R. n. 117/2000, recante il regolamento di esecuzione della L. n. 210 del 1998, prevede espressamente che le commissioni possano operare in via telematica, sarebbe opinione dominante che la riunione telematica si possa effettuare soltanto per la redazione del primo verbale con il quale si dà atto della costituzione della commissione e si stabiliscono i criteri per l’effettuazione della valutazione comparativa, mentre per lo svolgimento della discussione collegiale sarebbe necessaria la presenza fisica dei componenti la commissione.
Pertanto, sarebbero illegittimi sia i giudizi individuali, poiché attraverso la discussione collegiale ciascuno dei componenti della commissione avrebbe potuto modificare il proprio giudizio, sia il giudizio collegiale nel quale sono confluiti i giudizi individuali.
5°) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 L. 30 dicembre 2010, n. 240, del D.M. 25 maggio 2011, n. 243/2011. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, errore nei presupposti e sviamento”.
Dai verbali contenenti i giudizi individuali e collegiale sulla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e prova orale di lingua straniera (verbale n. 4 integrativo del 17 aprile 2015) risulterebbe che la Commissione avrebbe ribaltato le valutazioni già espresse in sede di esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni (verbali n. 2 del 19 giugno 2014 e n. 3 dell’11 luglio 2014) esprimendosi in termini peggiorativi nel giudizio collegiale sul ricorrente e in termini elogiativi nei confronti degli altri tre candidati per i quali era pervenuta dapprima (verbali n. 2 e n. 3) a giudizi non lusinghieri.
In ogni caso, la Commissione nell’esprimere un giudizio “opposto” a quello formulato in sede di esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, avrebbe dovuto fornire una ragionevole spiegazione.
Si contesta, infine, la scelta della Commissione di non tenere conto del poco tempo a disposizione del candidato Terravecchia in sede di discussione per illustrare adeguatamente il lavoro di ricerca svolto dal gruppo nel quale egli figurerebbe quale primo attore.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato, al fine dell’annullamento previa sospensione cautelare:
1°) il decreto rettorale 10 settembre 2015, n.60051, con il quale si approvano gli atti relativi alla procedura selettiva e viene dichiarato vincitore il controinteressato dott. [#OMISSIS#] Cottone;
2°) la relazione finale redatta dalla seconda commissione in data 11 agosto 2015 che si conclude con la indicazione quale vincitore della procedura del candidato [#OMISSIS#] Cottone;
3°) il verbale numero 7 del 27 luglio 2015 concernente la valutazione dei titoli e il verbale n. 8 dell’11 agosto 2015 concernente la valutazione della produzione scientifica;
4°) l’allegato B2 al verbale n. 3, contenente la valutazione preliminare del candidato Cottone [#OMISSIS#] resa dalla Commissione decaduta;
5°) l’allegato B8 al verbale n. 3, contenente la valutazione preliminare del candidato Terravecchia [#OMISSIS#] Salvatore, sottoscritto dalla Commissione decaduta.
Ne deduce l’illegittimità, oltre che in via derivata dagli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti (motivi da 1 a 5), anche per propri autonomi vizi (dal 6° all’8°).
6°) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, 12° comma, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, dell’art. 24 L. 30 dicembre 2010, n. 240, del D.M. 25 maggio 2011, n. 243/2011. Eccesso di potere per illogicità manifesta ed errore nei presupposti”.
Anche il verbale n. 7 del 27 luglio 2015, concernente la “Valutazione dei titoli”, risulta redatto dalla seconda Commissione “in seduta telematica”.
Per le ragioni già espresse nel 4 motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, la discussione collegiale si sarebbe dovuta svolgere con la presenza fisica dei componenti della commissione e non per via telematica.
7°) “Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per sviamento dall’interesse pubblico, per difetto di presupposti e per contraddittorietà. Violazione del principio di imparzialità (art. 97 Cost. e art. 1 L. n. 241 del 1990). Incompetenza”.
Si asserisce che gli allegati B2 (valutazione preliminare del candidato Cottone) e B8 (valutazione preliminare del candidato Terravecchia) al verbale n. 3 prodotti unitamente alla relazione finale stesa dalla seconda Commissione sarebbero totalmente diversi dagli originari allegati al verbale n. 3 (doc. n. 6 allegato al ricorso) sebbene portino le sigle dei componenti dell’originaria commissione e non rechino alcuna indicazione di data venendo presentati come formati in data 11 luglio 2014.
Si afferma che con provvedimento rettorale n.8240 del 3 febbraio 2015, con il quale è stata dichiarata la decadenza della originaria Commissione, sarebbe stato consentito a quest’ultima, in violazione del principio di imparzialità e con l’intento di favorire il candidato Cottone [#OMISSIS#], di sostituire i giudizi di cui agli allegati B2 e B8 già formati, con altri nuovi e più favorevoli al predetto controinteressato.
8°) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 L. 30 dicembre 2010, n. 240, del D.M. 25 maggio 2011, n. 243/2011. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, errore nei presupposti e sviamento”.
Si deduce che, in fase di valutazione preliminare comparativa della produzione scientifica di ciascun candidato, a fronte dei dati relativi all’impact factor, risultanti dai verbali, decisamente favorevoli al ricorrente (18,747 per Terravecchia, 14,501 per Cottone) e assai significativi giusta la disciplina di cui all’art. 3 D.M. 25 maggio 2011, n. 243, la seconda Commissione perseguendo, d’accordo con la precedente Commissione, il disegno di favorire il controinteressato, avrebbe attribuito a quest’ultimo un punteggio maggiore del dovuto e al ricorrente un punteggio minore del dovuto, dichiarando vincitore il primo.
Si è costituito in giudizio il controinteressato [#OMISSIS#] Cottone, che ha contestato nel merito le argomentazioni di parte ricorrente, deducendo che:
I – Non vi sarebbe alcuna violazione dell’art. 9 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui al D.R. 4197/13 poiché la scelta di dichiarare decaduta la commissione originariamente nominata era necessaria, tenuto conto del chiaro tenore della norma citata, così come riprodotta all’art. 7 del bando, laddove espressamente è previsto che qualora la commissione non concluda i lavori nel termine ivi contemplato (4 mesi + due di proroga), il Rettore “avvia” le procedure per la sostituzione di quei membri (nel caso di specie, tutti) cui siano imputabili le cause del ritardo.
Quanto al fatto che il Rettore abbia richiesto alla prima Commissione di integrare il verbale n. 4, non si sarebbe trattato di rendere ultrattivo l’organo collegiale dichiarato decaduto ma di acquisire la verbalizzazione di un giudizio che non poteva che essere reso dai primi commissari, perché davanti a loro si era svolta la prova orale e la discussione dei titoli.
II – Lo svolgimento in via telematica delle sedute della commissione del 17 aprile 2015 (verbale n. 4 – integrazione) e del 27 luglio 2015 (verbale n. 7) sarebbe espressamente consentito dall’art. 4 del D.P.R. 117/2000, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’art. 1 della L. 3 luglio 1998, n. 2010: la norma, invero, non limiterebbe il ricorso a detto strumento solo alla prima seduta dei lavori poichè impone soltanto che per il compimento dell’attività di giudizio, esame e valutazione dei singoli candidati sia assicurata la collegialità anche a distanza attraverso il ricorso a strumenti che consentano ai commissari di colloquiare reciprocamente, garantendo con ciò anche la contestualità.
III – Non corrisponderebbe a verità che la commissione ha “ribaltato le valutazioni che aveva espresso in sede di esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni”.
Ai sensi del comma 2. Lett. c) dell’art. 24 L. 240/2010, la selezione avviene mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e paramenti di cui al D.M. n. 243/11: tale screening iniziale sarebbe funzionale alla sola fase dell’ammissione e non potrebbe ritenersi vincolante ai fini del processo valutativo vero e proprio che segue la discussione pubblica.
Inoltre, tale mutamento di giudizio non necessiterebbe di uno specifico supporto motivazionale che comunque si baserebbe proprio sull’esito scarso della discussione pubblica per il ricorrente, così come riconosciuto dallo stesso.
IV – La contraddittorietà tra il contenuto degli allegati B2 (candidato Cottone) e B8 (candidato Terravecchia) del verbale n.3 inizialmente esibiti dalla difesa ricorrente e quelli poi allegati alla relazione finale dalla seconda commissione, sarebbe solo apparente e comunque irrilevante poiché si ribadisce che tali allegati contengono la “valutazione preliminare dei candidati” ex artt. 8 e 9 del bando, funzionale non alla scelta dei candidati – scelta da effettuarsi sulla base dei risultati della discussione dei titoli, della prova orale e del punteggio attribuito alla produzione scientifica (art. 9, u.c., del bando) – ma alla sola “ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli” ex art. 24, co. 2, lett. c), l. n. 240/10.
D’altra parte, non ci sarebbe alcuna contraddizione tra la valutazione finale – che ha visto prevalere il Cottone – e quella preliminare – nella quale, almeno nella versione degli allegati B prodotti dal ricorrente, a prevalere sarebbe stato il ricorrente.
Infatti, mentre la valutazione finale della scelta del candidato migliore si fonderebbe sulla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, il punteggio attribuito a ciascuno di essi e la prova orale, la seconda, invece, solo un giudizio espresso in funzione della “scrematura iniziale”.
Inoltre, sarebbe evidente che, a causa della loro incompletezza, gli allegati B2 e B8 prodotti dal ricorrente verosimilmente altro non sarebbero che le versioni iniziali (“bozze”) poi ultimate, tanto è vero che gli allegati al verbale 3 nella versione prodotta dal ricorrente, non recano i singoli giudizi individuali (come invece si riscontra nella versione dei suddetti allegati B2 e B 8, come presenti nella relazione finale), ma solo il giudizio collegiale; quest’ultimo, inoltre, nella versione prodotta dal ricorrente, sarebbe privo di riferimento ai titoli valutati (dottorato di ricerca; attività didattica a livello universitario in Italia e all’Estero, documentata attività di formazione o di ricerca…etc.), riscontrabile, invece, negli allegati presenti nella relazione finale.
I suddetti verbali e i relativi allegati, approvati dal Rettore, costituenti il corredo documentale dell’attività svolta dalla commissione giudicatrice del concorso, pubblicati anche sul sito dell’ateneo peraltro, farebbero piena prova fino a querela di falso.
V – Quanto alle censure articolate dal ricorrente nei II motivi aggiunti, tendenti a contestare l’operato della commissione con riguardo al merito dei giudizi espressi, si richiama il principio giurisprudenziale secondo il quale queste sono inammissibili, trattandosi di attività costituente espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo .
Si sottolinea, poi, che i giudizi collegiali relativi alla discussione pubblica e prova orale, espressi dalla commissione sul ricorrente sarebbero di sufficienza mentre quelli espressi in favore del controinteressato, positivi.
Coerenti al superiore giudizio, inoltre, sarebbero anche le valutazioni espresse dalla Commissione con riguardo ai titoli, alle pubblicazioni e alla consistenza complessiva della produzione scientifica e per tale ragione sarebbero prive di riscontro le affermazioni del ricorrente circa la sua “netta prevalenza su tutti gli altri candidati”, indipendentemente dalla valutazione preliminare, finalizzata alla mera ammissione.
Il ricorrente ha replicato puntualmente alle controdeduzioni del controinteressato con memoria del 1° marzo 2016.
All’udienza pubblica del 23 marzo 2016, su conforme richiesta delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo è infondato.
1.1. Quanto al primo motivo, non si rileva alcuna violazione dell’art. 9 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui al D.R. 4197/13 – riprodotto dall’art. 7 del bando –poiché, al contrario, proprio alla stregua di tale disposizione, la dichiarazione di decadenza della commissione originariamente nominata era obbligata, non avendo questa concluso i lavori nel termine del 24 settembre 2014 (prorogato) ivi contemplato (quattro mesi + due di proroga), e non trovando fondamento in detta norma, né in altra, la possibilità di richiesta di chiarimenti (datata 2 settembre 2014) da parte della Commissione al MIUR, con ipotetico effetto sospensivo del termine conclusivo del procedimento, chiarimenti peraltro non dovuti, inerendo i quesiti posti a competenze valutative esclusive della Commissione.
1.2. Da ciò discende anche l’infondatezza del secondo motivo poiché la qualificazione da parte dello stesso ricorrente del carattere “pretestuoso” dei dubbi sollevati dalla Commissione conferma che nessuna rilevanza procedimentale poteva essere attribuita alla richiesta di chiarimenti inoltrata al MIUR, rendendosi vieppiù obbligata la dichiarazione di decadenza della Commissione allo scadere del termine già prorogato.
2. Anche il primo ricorso per motivi aggiunti è infondato.
2.1. In ordine alle prime tre censure: premesso che non si rinviene nell’invocato art. 9 del Regolamento alcun potere del Rettore di rinvio della dichiarazione di decadenza della Commissione, a termine prorogato ormai scaduto, consentendole di concludere la procedura sino alla individuazione del vincitore, il Collegio condivide l’assunto difensivo del controinteressato, secondo il quale il fatto che il Rettore ha richiesto alla prima Commissione di integrare il verbale n. 4 non avrebbe avuto l’effetto di rendere ultrattivo l’organo collegiale dichiarato decaduto ma di acquisire soltanto la verbalizzazione di fatti e di giudizi che non potevano che essere resi dai primi commissari perché davanti a loro si erano svolte e concluse la prova orale e la discussione dei titoli.
L’attività di verbalizzazione dei giudizi, invero, non può essere intesa come l’esercizio ultrattivo dei poteri valutativi della Commissione (ormai decaduta) poiché concerne esclusivamente fasi concorsuali già svolte, dovendosi tenere distinte l’esistenza giuridica di un fatto e la sua verbalizzazione (Cons. Stato, Sez. VI, n. 11 dicembre 2001).
Con riferimento alle sedute di organi collegiali la giurisprudenza ha chiarito che la redazione del verbale non deve necessariamente avvenire contemporaneamente allo svolgimento della seduta oggetto di verbalizzazione o prima della comunicazione del provvedimento finale, con la conseguenza ulteriore che la tardiva redazione e sottoscrizione del verbale stesso non rende illegittimo il provvedimento deliberato (Cons. Stato, Sez.VI, 23 aprile 2002, n. 2199).
Analogamente, seppure in materia di verbalizzazione delle operazioni di gara, poi, non è illegittimo che la commissione proceda alla redazione del verbale dopo l’effettuazione di più sedute (o addirittura di tutte le sedute), ammettendosi la cd. verbalizzazione «differita o postuma» purché intervenuta entro un termine ragionevolmente breve – nel caso di specie otto mesi – e ove manchi l’allegazione e la prova rigorosa (su tale ultima specifica questione vedi dopo) da parte del ricorrente di specifici elementi di fatto che inducano a ritenere sussistente la manipolazione della effettiva volontà espressa dall’organo collegiale nella deliberazione.
Anche un verbale postumo, infatti, è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., quanto ai fatti in esso descritti, sì che per contestare tali fatti è necessaria la proposizione della querela di falso, evenienza che non si è verificata nel caso di specie. (Cfr. da ultimo Cons. Stato, V, 23 ottobre 2014, n. 5253; sez. I, 19 aprile 2012, n. 5641/10; sez. V 21 marzo 2012, n. 1599).
Le prime tre censure ( del 1° ricorso per motivi aggiunti ) sono dunque infondate.
2.2. Il quarto motivo è parimenti privo di fondamento.
L’art. 4 del D.P.R. 117/2000 (“Regolamento recante modifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390 concernente modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’ art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210”) dispone che “Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del rettore. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti”: è evidente che se, sia l’attività di espressione dei giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, sia la relazione riassuntiva, possono essere oggetto di verbale redatto mediante “strumenti telematici di lavoro collegiale” risulta testualmente smentito l’assunto di parte ricorrente secondo cui la seduta telematica sarebbe ammissibile soltanto per la redazione del primo verbale con il quale si dà atto della costituzione della commissione e si stabiliscono i criteri per l’effettuazione della valutazione comparativa.
Tale norma autorizzativa della conferenza telematica fra i commissari, peraltro, è dettata proprio per le operazioni che devono svolgersi collegialmente in quanto non avrebbe alcun senso, né utilità pratica, se la si riferisse esclusivamente alle operazioni individuali.
Ciò che rileva, invece, è che siano comunque assicurate l’effettiva collegialità e la contestualità della seduta, regole queste che parte ricorrente non denuncia che siano state in concreto violate, adducendo per esempio una irregolare composizione dell’organo collegiale o l’assenza di taluno dei componenti.
2.3. Non merita condivisione il quinto motivo aggiunto, poiché la fase preliminare della formulazione del motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato dei candidati, secondo i criteri e paramenti di cui al D.M. n. 243/11 resta ben distinta, sia temporalmente, sia quanto all’oggetto di valutazione, da quella inerente la presentazione dei titoli svolta dal candidato nella pubblica discussione.
Trattandosi di valutazioni con oggetto diverso, non è dato riscontrare la possibilità di contraddittorietà tra le stesse.
Nel caso in esame, comunque, la divergenza non appare connotata da abnormità.
3. Passando all’esame del secondo ricorso per motivi aggiunti, quanto ai vizi dedotti con i motivi da 1 a 5, attesa la loro natura derivata dagli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, vanno richiamate le argomentazioni a tal proposito già svolte, mentre in ordine al sesto motivo, vale quanto si è spiegato in ordine alla quarta censura del primo ricorso per motivi aggiunti: ne consegue l’infondatezza di tali censure.
3.1. Anche il settimo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato.
Innanzitutto, il Collegio evince dal confronto tra il contenuto degli allegati ( B2 e B8 ) al ricorso introduttivo del 28 aprile 2015 e quelli esibiti nel fascicolo dell’Avvocatura dello Stato, depositato il 22 maggio 2015 e poi nel successivo depositato il 21 dicembre 2015, le seguenti differenze:
a. l’aggiunta nel giudizio collegiale del candidato e odierno ricorrente Terravecchia che l’intervallo temporale di svolgimento delle attività è maggiore