L’ art. 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240, “I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.”.
TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 7 febbraio 2017, n. 370
Ricercatore universitario-Sanzione disciplinare della censura-Normativa di riferimento
N. 00370/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02213/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2213 del 2014 proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni [#OMISSIS#] (C.F.: MMRGNN62A23B429H), [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (C.F.: MMRGPP63P18B429G) e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (C.F.: NCSGPP79C05I441T), presso il cui studio, sito in Palermo, via Libertà, n. 171, è elettivamente domiciliata;
contro
l’Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, è elettivamente domiciliata;
per l’annullamento:
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, n. 2086 del 27/5/2014 con cui è stata disposta nei confronti della ricorrente la sanzione disciplinare della censura;
– della nota del Rettore prot. n. 19220 del 17/3/2014;
– della nota prot. n. 34963 del 19/5/2014 del Responsabile Organi Collegiali e di Ateneo e di trasmissione della nota (impugnata) del 16/5/2014, prot. n. 34345 per dare seguito alla indicazione ivi apposta dal Rettore di “procedere alla irrogazione della censura”;
– della nota di contestazione degli addebiti prot. n. 23375 dell’1/4/2014;
– del verbale del Collegio di disciplina del 10/4/2014;
– di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e/o consequenziali;
Visti il ricorso, con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Università di Palermo, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive depositate in giudizio dalle parti in vista della trattazione del ricorso nel merito;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nella pubblica udienza del giorno 16 dicembre 2016 il Cons., dott.ssa [#OMISSIS#] Cabrini;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato in data 28/7/2014 e depositato in data 4/8/2014, parte ricorrente ha adito questo T.a.r. al fine di ottenere l’annullamento degli atti in epigrafe indicati con i quali la stessa è stata sottoposta a procedimento disciplinare, conclusosi con l’irrogazione della sanzione della censura per non essere rientrata in servizio dopo la fine di un periodo di congedo straordinario.
Espone:
– di essere ricercatore confermato presso la facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di Palermo;
– di aver richiesto un periodo di congedo straordinario dal 3/11/2012 al 3/11/2014;
– di essere stata posta in congedo dal 3/11/2012 al 2/11/2013, periodo in cui è stata negli U.S.A., ove ha svolto attività di ricerca;
– di esservi successivamente rimasta, continuando a svolgere attività di studio e ricerca e anche di supervisione delle tesi di laurea degli studenti di Palermo, non essendole stati conferiti compiti didattici.
Avverso gli atti impugnati vengono dedotte le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 r.d. n. 1592/1933 e dell’art. 3 l. n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost. – eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, atteso che la sanzione della censura irrogata è totalmente immotivata;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 55 d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 45 e 46 del c.c.n.l. relativo al personale del comparto università – violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 r.d. n. 1592/1933 e dell’art. 3 l. n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost. – eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, atteso che la sanzione irrogata è sproporzionata, illogica e immotivata, atteso che non sussiste un obbligo per i ricercatori di presentarsi in servizio, né di svolgere attività di studio e ricerca in un luogo determinato.
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 55 d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 45 e 46 del c.c.n.l. relativo al personale del comparto università – violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 88 r.d. n. 1592/1933 e dell’art. 3 l. n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost. – eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione – sviamento dalla causa tipica, atteso che non si è tenuto conto della non intenzionalità del comportamento e del fatto che la ricorrente ha continuato a svolgere l’attività di ricerca e non ha creato nessun disservizio all’Università, seguendo le tesi via mail;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 55 d.lgs. n. 165/2001, atteso che l’Università è decaduta dall’azione disciplinare per il decorso dei termini perentori per l’avvio del procedimento e la contestazione degli addebiti.
Parte ricorrente conclude quindi per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio l’Università, depositando documenti.
In vista della trattazione del ricorso nel merito le parti hanno depositato memorie difensive.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2016, uditi i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, per come disposto dall’art. 6 l. n. 240/2010: “I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.”.
E’ ovvio che detta attività presuppone la presenza del dipendente sul luogo di lavoro, che tranne che sia diversamente autorizzato, è la sede di Palermo dell’Università.
Nel caso di specie la ricorrente ben sapeva che per allontanarsi dalla sede di lavoro era necessario un formale provvedimento del proprio datore di lavoro, tant’è che per farlo, nel 2012, ha chiesto un periodo di congedo straordinario di due anni; detta istanza è stata però rigettata.
Si legge nel verbale n. 7 del 10/10/2012 (doc. n. 6 di parte ricorrente): “che un ulteriore congedo concesso alla dr. -OMISSIS- confligga con le sempre più gravose esigenze didattiche e organizzative dei corsi di laurea in Psicologia, alle quali tutti i ricercatori e i docenti hanno il dovere istituzionale di fare fronte”.
Il congedo è stato quindi accordato alla ricorrente con d.r. n. 4412 del 14/11/2012 solo per il periodo 3/11/2012 – 2/11/2013 (v. doc. n. 2 di parte resistente).
Non corrisponde quindi al vero il fatto che la sanzione sia immotivata; invero, il verbale del Collegio di disciplina (v. doc. 7 di parte resistente) dà atto del fatto che gli obblighi che incombono sul ricercatore non attengono solo all’attività di studio e ricerca (che può essere svolta anche al di fuori dell’Ateneo), ma anche allo svolgimento dell’attività didattica, dalla quale si è esonerati durante il periodo di congedo.
D’altra parte, lo svolgimento dell’attività didattica presuppone, come è ovvio, la presenza in sede del ricercatore e ciò anche al fine di programmare il corso con il Direttore del Dipartimento.
La sanzione irrogata, peraltro, non è nemmeno sproporzionata o illogica se si considera che il Rettore nella proposta motivata formalizzata al Collegio di disciplina ai sensi dell’art. 10 l. n. 240/2010 (v. doc. 3 di parte resistente) aveva prospettato la possibilità di irrogare la ben più grave sanzione della sospensione del servizio e dello stipendio e che, a seguito dello svolgimento del procedimento e tenuto conto delle difese della ricorrente e della circostanza che comunque ella aveva continuato a svolgere attività di ricerca e di tutoraggio ai laureandi, la sanzione è stata ridotta alla mera censura.
Né il procedimento è soggetto ai termini di cui all’art. 55 d.lgs. n. 165/2001, dovendo applicarsi la speciale disciplina di cui al citato art. 10 l. n. 240/2010 a norma del quale: “2. L’avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall’articolo 87 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta. 3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l’assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente. 4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l’archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.”.
Orbene, nel caso di specie:
– la nota del Direttore del Dipartimento di Psicologia con cui si comunica al Rettore che la dott.ssa -OMISSIS-, in congedo per motivi di studio e di ricerca dal 3/11/2012 al 2/11/2013, non è rientrata in servizio, reca data 14/2/2014 (n. prot. n. 112);
– il Rettore ha quindi formulato tempestivamente la proposta motivata al Collegio di disciplina con nota prot. n. 19220 del 17/3/2014, nel rispetto del termine di trenta giorni posto dalla legge (considerato anche che il 16/3/2014 era domenica);
– anche il Collegio di disciplina si è poi espresso tempestivamente, nei successivi trenta giorni e cioè in data 10/4/2014.
Ne consegue il pieno rispetto dei termini di legge per l’avvio del procedimento e la contestazione degli addebiti.
In conclusione il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.
Tenuto conto dell’interesse dedotto in giudizio, le spese vanno eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Cabrini, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 07/02/2017
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.