TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 gennaio 2015, n. 63

Procedure selettiva del personale–Riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle forze armate

Data Documento: 2015-01-08
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 1014, comma 3, del d.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – che prevede l’istituzione di una riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nell’ambito delle procedure di assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente – si applica alle figure di volontari in ferma prefissata istituite con la legge 23 agosto 2004, n. 226, mediante la quale si è sospeso il servizio di leva obbligatorio a partire dall’1 gennaio 2005. Non può, pertanto, operare in relazione alla figura del volontario in ferma annuale, istituita durante il regime di servizio di leva obbligatorio, la quale consiste solamente in una diversa forma di arruolamento, impropriamente qualificata come volontaria.

Contenuto sentenza

N. 00063/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02370/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2370 del 2013, proposto da: 
LO GIUDICE [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti Benedetto Schimmenti e [#OMISSIS#] Dimaggio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Benedetto Schimmenti, sito in Palermo in Corso Calatafimi n°589; 
contro
l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo nella Via A. De Gasperi n°81, è domiciliato per legge;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Gallea, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
– della graduatoria definitiva del concorso bandito dall’Università degli Studi di Palermo per n. 9 posti di categoria C – posizione economica C1 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, approvata con decreto n. 2489 del 6/8/2013, nella parte in cui il ricorrente è stato inserito tra i concorrenti dichiarati idonei ma non vincitori del concorso;
– della nota della predetta Università – prot. n. 65211 del 24/9/2013;
– di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti.
nonché per il riconoscimento
del diritto del ricorrente alla riserva prevista dall’art.1 del bando di concorso ed all’inserimento in graduatoria in posizione utile tra i soggetti vincitori del concorso bandito dall’Università degli Studi di Palermo per n.9 posti di categoria C – posizione economica C1 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Con ricorso notificato il 25/10/2013 depositato il 19/11/2013 il ricorrente ha esposto:
– di avere svolto la propria attività di militare presso le forze armate in qualità di VFA (volontario in ferma annuale) con la qualifica di caporale per la durata di un anno (dal 13/11/2002 al 12/11/2003);
– di essere stato congedato senza demerito al termine della ferma contratta;
– di avere successivamente partecipato al concorso bandito dall’Università degli Studi di Palermo con decreto n.3821 dell’01/10/2012 (pubblicato sulla GURI n.80 del 12/10/2012) per la copertura di n.9 posti di categoria C – posizione economica C1 – dell’Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati a tempo pieno e indeterminato;
– che il preambolo del bando di concorso richiamava espressamente l’art.1014, comma 3, del D.Lgs. 66/2010 relativo alla “Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni”;
– che pedissequamente il bando di concorso, all’art.1, prevedeva espressamente la riserva di N.1 (uno) posto in favore “dei militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte”;
– di avere indicato, nella domanda di partecipazione al concorso, di avere titolo per fruire della riserva di posti messi a concorso;
– che con decreto n. 2489 del 6/8/2013 veniva approvata la graduatoria definitiva del concorso ove veniva collocato al 53° posto (su 53) ed inserito tra i concorrenti dichiarati idonei ma non vincitori del concorso;
– di avere invitato l’Amministrazione resistente, con nota del 21/08/2013, a modificare in autotutela la graduatoria del concorso e a provvedere al riconoscimento in proprio favore della riserva di n.1 posti prevista dall’art.1 del bando di concorso, procedendo per l’effetto a dichiararlo vincitore di concorso;
– che tuttavia l’Università degli Studi di Palermo, con nota prot. n.65211 del 24/09/2013 riscontrava negativamente la suddetta richiesta.
1.2. Il gravame è affidato ad un unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce: la violazione e falsa applicazione dell’art.1014, comma 3, del D.Lgs.66/2010 e dell’art.1 del bando di concorso; la violazione e falsa applicazione dell’art.3 Cost; la violazione e falsa applicazione dell’art.3 L.241/90; l’eccesso di potere per irragionevolezza ed incoerenza manifesta, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.
1.3. In data 21/11/2013 si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, con atto di costituzione di mera forma non contenente difese scritte; in data 30/11/2013 la difesa erariale ha anche depositato documenti.
1.4. Con ordinanza n.93/2014 il Collegio ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.
1.5. Successivamente con ordinanza n.205/14 del 9/5/2014 il C.G.A. ha accolto l’appello cautelare proposto dal ricorrente ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito del ricorso.
1.6. In data 22/09/2014 la difesa erariale ha depositato una memoria difensiva.
1.7. Alla pubblica udienza del 24/10/2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
2. Il ricorrente ha impugnato la graduatoria chiedendo il riconoscimento della riserva prevista dall’art.1 del bando di concorso e l’inserimento in graduatoria in posizione utile tra i soggetti vincitori del concorso.
L’art.1014, comma 3, del D.Lgs. 66/2010, nel testo vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso, stabilisce che “Per l’assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l’attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell’anno precedente. La riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Sostiene il ricorrente che il chiaro tenore dell’art.1014, comma 3, del D.Lgs. 66/2010 – nel fare riferimento semplicemente alle “ferme contratte” e ai “militari di truppa delle forze armate” senza indicare e/o richiedere alcuna specifica durata delle ferme medesime e senza indicare e/o richiedere alcuna particolare tipologia di servizio militare – deporrebbe nel senso che la riserva in questione dovrebbe essere riconosciuta indistintamente in favore di tutti quei soggetti che abbiano svolto servizio presso le forze armate e siano stati successivamente congedati senza demerito al termine del periodo prefissato.
La ratio di tale riserva – sostiene il ricorrente – risiederebbe nell’intento di garantire una preferenza occupazionale in favore di tutti quei soggetti che per un periodo di tempo più o meno limitato (annuale, biennale o anche maggiore) abbiano offerto il proprio impegno in qualità di militari al servizio e/o a difesa della sicurezza nazionale.
Ne inferisce, il ricorrente, di avere titolo alla riserva di posti prevista dal bando di concorso.
3. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha svolto il servizio militare come “volontario in ferma annuale” (c.d. VFA) dal 13/11/2002 al 13/11/2003.
La figura del VFA venne introdotta con decreto legge 21 aprile 1999 n. 110, convertito, con modificazioni in legge 18 giugno 1999, n. 186 (Autorizzazione all’invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell’ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonchè rifinanziamento del programma italiano di aiuti all’Albania e di assistenza ai profughi) per consentire la partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, e dunque durante il regime di servizio di leva obbligatorio che è stato “sospeso” soltanto successivamente, con legge 23 agosto 2004 n. 226 (legge Martino).
La figura del volontario in ferma annuale (VFA) era contraddistinta dal fatto che il cittadino italiano dichiarato abile al servizio militare di leva (dunque idoneo sotto il solo profilo sanitario) poteva scegliere non già di prestare o non prestare il servizio militare – essendo comunque tenuto obbligatoriamente a prestarlo – ma soltanto se arruolarsi su domanda per un anno all’interno delle varie forze armate diventando disponibile per l’impiego operativo all’estero, e ciò in cambio di evidenti benefici.
In tal modo venne introdotta, dunque, una nuova forma d’arruolamento che comportava per i volontari indubbi vantaggi rispetto agli ordinari militari di leva: essi affrontavano una leva di 12 mesi percependo una paga maggiorata e dunque una sorta di retribuzione mensile (in luogo dell’usuale diaria giornaliera del soldato), oltre alle indennità speciali in caso di impiego operativo all’estero; inoltre potevano scegliere il reparto dove prestare servizio (e difatti il ricorrente lo ha svolto nella propria città di origine e di residenza).
La figura del VFA era, in sostanza, finalizzata alla selezione su base volontaria – tra cittadini comunque tenuti a prestare il servizio militare – di personale militare da impiegare operativamente in missioni internazionali, ed è stata poi superata, con la legge 23 agosto 2004 n. 226, (legge Martino) che, nel sospendere il servizio di leva obbligatorio a partire dall’1 gennaio 2005, ha istituito il diverso ruolo dei “volontari in ferma prefissata” di un anno (VFP1).
Dunque è soltanto da quel momento – essendo stato sospeso il servizio militare obbligatorio di leva – che il cittadino italiano poteva “volontariamente” (nel senso proprio del termine) scegliere di prestare il servizio militare.
L’avvenuta professionalizzazione delle forze armate ha comportato anche la necessità di attribuire un diverso status giuridico-economico alla figura del “volontario in ferma prefissata” di un anno (VFP1), sia in termini di reclutamento (non più sulla base della sola idoneità sanitaria, ma a seguito di selezione concorsuale) sia in termini di iter addestrativo e trattamento economico.
Ed è in questo modificato quadro normativo che si inserisce la norma invocata dal ricorrente, appunto introdotta nel 2010 a distanza di sei anni dalla avvenuta professionalizzazione delle forze armate, in un ottica premiale verso le varie figure di volontari previste dall’ordinamento militare.
La ratio dell’art.1014, comma 3, del D.Lgs. 66/2010 (che prevede una riserva di posti nei pubblici concorsi nella misura del 30%) va infatti rinvenuta nella volontà del legislatore di incentivare l’arruolamento volontario di giovani nelle forze armate per periodi di tempo più o meno prolungati (per garantire una [#OMISSIS#] ed adeguata consistenza numerica alle diverse forze armate e garantire al contempo il necessario ricambio generazionale), valorizzando il periodo da essi speso “volontariamente” al servizio della nazione quale bilanciamento del loro ritardato inserimento occupazionale rispetto a tutti gli altri cittadini, non tenuti a espletare il servizio militare. Ed infatti l’art.1014 (Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni ) è inserito al Capo VII del decreto nella Sezione IX rubricata “Reinserimento del personale in congedo nel mondo del lavoro”.
4. Pertanto, la figura del volontario introdotta a seguito della professionalizzazione delle forze armate è caratterizzata da un profilo giuridico ben diverso rispetto a quello caratterizzante l’esperienza fatta valere dal ricorrente, il quale sotto la vigenza del servizio militare di leva obbligatorio ha soltanto optato per una diversa forma di arruolamento, impropriamente qualificata come volontaria, il cui aspetto premiale si è realizzato immediatamente, consistendo nel percepimento di una paga maggiorata rispetto agli altri militari di leva (oltre ad eventuali indennità di missione all’estero) e nella facoltà di scelta del reparto in cui svolgere il servizio.
Ne consegue, che correttamente l’Università degli Studi di Palermo, con nota prot. n.65211 del 24/09/2013 non ha accolto la domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento in proprio favore della riserva di n.1 posti prevista dall’art.1 del bando di concorso.
5. Conclusivamente, per i surriferiti motivi, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Università degli Studi di Palermo, delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giamportone, Presidente
[#OMISSIS#] Valenti, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)