La maggiorazione stipendiale del 40%, prevista in favore dei docenti di ruolo a tempo pieno dell’art. 36, comma 6, D.P.R. 11 luglio 1986, n. 382, non opera anche in relazione alla quota di indennità integrativa speciale prevista dall’art. 1, comma 1, D.L. 27 dicembre 1989, n. 413. L’indennità in questione, infatti, non è commisurata allo stipendio, ma è una somma “fissa”, variabile esclusivamente in ragione dell’incremento del costo della vita, che si aggiunge alla retribuzione, senza confondersi con essa.
TAR Sicilia, Sez. I, Palermo, 5 dicembre 2014, n. 3180
Maggiorazione stipendiale docenti di ruolo a tempo pieno non operante sull’indennità integrativa
N. 03180/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04945/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4945 del 2001, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Bartolone, [#OMISSIS#] Boscaino, [#OMISSIS#] Boscaino, Umberto Bottazzini, [#OMISSIS#] Ciccarello, [#OMISSIS#] Cina’, [#OMISSIS#] Compagno, [#OMISSIS#] Cordone, [#OMISSIS#] Di Franco, Salvatore Di Mino, Giovanni Falcone, [#OMISSIS#] Fiordilino, [#OMISSIS#] Fodera’ Serio, Franco [#OMISSIS#] Gelardi, [#OMISSIS#] Gerardi, [#OMISSIS#] Giambruno, Vassil Kanev, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] Li Vigni, [#OMISSIS#] Fertitta, Margherita Lo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Mauceri, [#OMISSIS#] Messina, [#OMISSIS#] Mezzasalma, [#OMISSIS#] Misso, [#OMISSIS#] Morales, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Nicosia, [#OMISSIS#] Massimo Palma, Massimo [#OMISSIS#] Palma, [#OMISSIS#] Passante, Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Persico, Santo Piazzese, [#OMISSIS#] Reale, [#OMISSIS#] Renda, Giovanni Riela, [#OMISSIS#] Robba, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] San [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Schifano, Salvatore Serio, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Spera, Rosa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mineo, [#OMISSIS#] Tanasi, Settimo Termini, [#OMISSIS#] Trapani, [#OMISSIS#] Vaglica, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Vetri, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Vittorelli, [#OMISSIS#] Ziino, rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] Castronovo, con domicilio eletto presso Salvatore Greco in Palermo, viale F. Scaduto 2/D;
contro
– il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (già Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica);
– l’Università degli Studi di Palermo;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via [#OMISSIS#] De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere la maggiorazione del 40 % dell’indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio base in applicazione della legge 28 febbraio 1990, n. 37;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni intimate;
Vista la domanda di fissazione dell’udienza, presentata da alcuni ricorrenti a seguito dell’avviso di perenzione ultraquinquennale del ricorso;
Visto il decreto presidenziale n. 1093 del 21 novembre 2014, con cui il giudizio è stato dichiarato perento con riferimento ai ricorrenti Cinà [#OMISSIS#], Di Mino Salvatore e Mezzasalma [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il primo referendario dott.ssa [#OMISSIS#] Cappellano;
Udito all’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2014 il difensore delle resistenti amministrazioni, nessuno presente per la parte ricorrente, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con ricorso notificato il 30 novembre 2001 e depositato il 18 dicembre seguente, gli odierni ricorrenti, tutti docenti a tempo pieno in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo, hanno chiesto il riconoscimento del diritto a percepire la maggiorazione del 40% della retribuzione – prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 382/1980 (in favore dei docenti che avevano formulato opzione per il regime di impegno a tempo pieno) – anche sulla somma corrisposta a titolo di indennità integrativa speciale (pari a £. 1.081.000 annue lorde) e conglobata nello stipendio con decorrenza 01.01.1989 in applicazione dell’art. 1, co. 1, della l. n. 37/1990 (di conversione del d.l. n. 413/1989).
Hanno dedotto, altresì, la disparità di trattamento che subirebbero i docenti a tempo pieno a causa della mancata applicazione di tale incremento stipendiale, lamentando la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Hanno quindi chiesto il riconoscimento del diritto ad ottenere la maggiorazione del 40 % sulla quota dell’indennità integrativa speciale, nonché a percepire le differenze retributive con interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge.
B. – Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e l’Università degli Studi di Palermo.
C. – A seguito di inoltro dell’avviso di perenzione ultraquinquennale ex l. n. 205/2000, tutti i ricorrenti – ad eccezione di Cinà [#OMISSIS#], Di Mino Salvatore e Mezzasalma [#OMISSIS#] – hanno depositato nei termini l’istanza di fissazione dell’udienza.
D. – In vista della discussione del ricorso nel merito, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato, previo accertamento della manifesta infondatezza della adombrata questione di legittimità costituzionale.
E. – Con decreto presidenziale n. 1093 del 21 novembre 2014 il ricorso è stato dichiarato perento con riferimento ai ricorrenti Cinà [#OMISSIS#], Di Mino Salvatore e Mezzasalma [#OMISSIS#].
F. – Alla pubblica udienza del 24 novembre 2014, presente l’Avvocatura dello Stato per le resistenti amministrazioni, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il ricorso, con cui gli odierni istanti – tutti docenti universitari a tempo pieno in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo – hanno chiesto il riconoscimento del diritto all’applicazione della maggiorazione percentuale (40 %) anche sulla somma corrisposta a titolo di indennità integrativa speciale, conglobata nello stipendio con decorrenza 01.01.1989 (in applicazione dell’art. 1, co. 1, della l. n. 37/1990, di conversione del d.l. n. 413/1989).
B. – Deve preliminarmente darsi atto che, con decreto presidenziale n. 1093 del 21 novembre 2014 il ricorso in esame è stato dichiarato perento nei limiti dell’interesse dei ricorrenti Cinà [#OMISSIS#], Di Mino Salvatore e Mezzasalma [#OMISSIS#].
Per tutti gli altri ricorrenti, indicati in epigrafe, permane l’interesse alla decisione.
C. – Il ricorso non merita accoglimento.
C.1. – Come fondatamente sostenuto dall’Avvocatura dello Stato nella memoria conclusiva, osta all’accoglimento della prospettazione di parte ricorrente sia la disposizione interpretativa contenuta nell’art. 23, co. 2, della l. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002); sia, l’orientamento giurisprudenziale medio tempore maturato su tale specifica questione.
Dispone l’art. 23, co. 2, appena citato che “… L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell’indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall’articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”.
L’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione 25 ottobre 2002, n. 7, ha precisato che detta disposizione costituisce norma di interpretazione autentica dell’art. 36 del d.P.R. n. 382/1980, il quale, come accennato (v. punto A), ha attribuito la maggiorazione stipendiale del 40 % ai docenti universitari di ruolo a tempo pieno.
Detta disposizione, in particolare, ha stabilito che l’art. 1, co. 1, della l. n. 37/1990 – il quale ha esteso ai docenti universitari l’applicazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 494/1987, che, a sua volta, ha previsto il conglobamento dell’indennità nello stipendio – si interpreta nel senso che, per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di £ 1.081.000 annue lorde nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell’indennità integrativa speciale, sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e dei ricercatori universitari, anche in relazione al regime di impegno già previsto dall’art. 36 del d.P.R. n. 382/1980 e dall’art. 2 della l. 22 aprile 1987, n. 158.
L’ Adunanza Plenaria ha, quindi, chiarito che ai docenti universitari di ruolo a tempo pieno – aventi diritto, ai sensi del richiamato art. 36, co. 6, ad una quota di maggiorazione stipendiale del 40 % rispetto ai docenti optanti per il tempo definito – non spetta detta maggiorazione anche sulla quota di indennità integrativa speciale (conglobata nel livello stipendiale in godimento a decorrere dal 1 gennaio 1989).
Tale interpretazione – ritenuta più conforme alle finalità perseguite dall’art. 15 del d.P.R. n. 494/1987 e dall’art. 1, co. 1, del d.l. n. 413/1989, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 37/1990 (che ne ha esteso l’applicazione ai docenti universitari a decorrere dal 1 gennaio 1989) – è stata confermata da numerose successive pronunce del Giudice di appello (ex plurimis: C.G.A., 30 giugno 2011, n. 462; Consiglio di Stato, Sez. V, 16 maggio 2006, n. 2749; Sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2190).
Come autorevolmente statuito, dette finalità sono, peraltro, “…legate al meccanismo di funzionamento dell’indennità integrativa predetta, la quale, a differenza della c.d. scala mobile già vigente nell’impiego privato, non è commisurata allo stipendio, ma è costituita da una somma fissa, variabile in ragione dell’incremento del costo della vita, che si aggiunge alla retribuzione, senza confondersi con essa.
4. E in verità siffatti principi erano da ritenersi già impliciti nella norma del 1990, che tale meccanismo ha esteso anche ai docenti universitari; il legislatore del 2001 si è dunque limitato a rendere chiaro ciò che in realtà doveva considerarsi una conseguenza necessaria della predetta norma del 1990 (ex plurimis: Cons. Stato, VI, 15 maggio 2006, n. 2708 e 4 ottobre 2006, n. 5903)….” (cfr.: C.G.A. n. 462/2011 cit.).
La stessa giurisprudenza ha poi escluso che tale interpretazione, autenticamente fornita dal legislatore, potesse fare sospettare della costituzionalità della norma, in quanto la Corte Costituzionale si era già pronunciata sul mancato calcolo dell’indennità integrativa speciale ai fini del distacco stipendiale del 40 % tra docenti optanti o no per il tempo pieno (v. Corte Cost. n. 89/1996; per la manifesta infondatezza della questione v.: C.G.A. n. 462/2011 cit.).
Piuttosto, sotto tale specifico profilo, è stato rilevato come la scelta del legislatore sia stata preordinata a scongiurare una ingiustificata disparità di trattamento in favore dei soli docenti a tempo pieno – come tali, aventi diritto alla maggiorazione del 40 % – in linea con la natura stessa dell’indennità in questione, la quale, come già evidenziato, non è commisurata allo stipendio ma è una somma fissa, variabile in ragione dell’incremento del costo della vita, che si aggiunge alla retribuzione, senza confondersi con essa (v. C.G.A. n. 462/2011; Cons. St. n. 2190/2006 cit.).
C.2. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, fatta eccezione per i ricorrenti Cinà [#OMISSIS#], Di Mino Salvatore e Mezzasalma [#OMISSIS#], per i quali il ricorso è stato dichiarato perento con decreto presidenziale n. 1093 del 21 novembre 2014.
D. – Tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale antecedente alla norma di interpretazione autentica, favorevole ai ricorrenti (v. T.A.R. Sicilia, sez. I, n. 1265/2001 e giur. citata), ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– con riferimento ai ricorrenti Cinà [#OMISSIS#], Di Mino Salvatore e Mezzasalma [#OMISSIS#], prende atto del decreto di perenzione n. 1093 del 21 novembre 2014;
– con riferimento a tutti gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Cabrini, Presidente FF
[#OMISSIS#] Cappellano, Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)