TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 1 dicembre 2015, n. 1607

Personale universitario non docente-Procedure di stabilizzazione-Giurisdizione

Data Documento: 2015-12-01
Area: Giurisprudenza
Massima

La regolamentazione legislativa, sottraendo le procedure di “stabilizzazione” all’ambito di quelle concorsuali – ossia vincolandole al rispetto rigoroso di precisi ed indeclinabili requisiti, tali da escludere l’esplicazione di qualsivoglia potestà discrezionale-valutativa tipicamente provvedimentale – colloca le controversie inerenti a tali procedure nell’area del “diritto all’assunzione” di cui all’art. 63, comma 1, d.lgs. 30  marzo 2001, n. 165, con conseguente appartenenza della giurisdizione al giudice ordinario

Contenuto sentenza

N. 01607/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00439/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2010, proposto da: 
[#OMISSIS#] Di Cosmo, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Mauceri, [#OMISSIS#] Marchi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, Via Lamarmora 26; 
contro
Universita’ degli Studi di Firenze, Commissione di cui all’art. 4 Bando e di cui al D.D. N. 1072 del 20.10.2008, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4; 
per l’annullamento
della graduatoria relativa alla procedura di stabilizzazione indetta dall’Università degli Studi di Firenze con DD. 20 ottobre 2008 n.1072 approvata dal Dirigente area risorse umane con D.D. 21 dicembre 2009 n.1398 e pubblicata in G.U. IV Serie Speciale, Concorsi n. 2 dell’8 gennaio 2010 nella parte in cui la ricorrente risulta inclusa con riferimento all’attribuzione della categoria C invece della categoria D e per quanto di ragione del bando in parte de qua. E di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Firenze e di Commissione di Cui All’Art. 4 Bando di Cui al Dd. N. 1072 del 20.10.2008 e di Universita’ degli Studi di Firenze Dirigente delle Risorse Umane;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2015 il Pres. [#OMISSIS#] Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Premette la ricorrente di essere stata assunta dall’Università di Firenze da maggio 2001 con contratto a tempo determinato di 1 anno per la categoria D posizione economica D1 area tecnico, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a seguito di concorso bandito per un contratto all’83.33%.
Dopo varie proroghe, a maggio 2006 ella ha dato le dimissioni per stipulare un nuovo contratto per un posto di categoria C, posizione economica C1 della durata di due anni, presso il C.L.A nell’area tecnico, tecnico scientifica ed elaborazione dati al 100%, in virtù del quale era ancora in servizio presso l’Università a gennaio 2007.
In seguito, ha partecipato alla procedura di stabilizzazione indetta ai sensi del relativo Regolamento di ateneo ( decreto rettorale n. 620, del 30 giugno 2008).
Nella graduatoria, la ricorrente è stata collocata al primo posto, lettera A, Area tecnico, tecnico scientifica ed elaborazioni dati, categoria C, posizione economica C1, al 100%, invece che nella categoria D, nella quale in precedenza pure aveva prestato tre anni di servizio. Dopo un inutile reclamo in via amministrativa, la ricorrente ha proposto il presente ricorso deducendo i seguenti motivi.
1.VIOLAZIONE DEL BANDO; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA’ E CONTRADDITORIETA’.
L’ art. 2 del bando stabiliva che la stabilizzazione sarebbe avvenuta nella medesima categoria ed area funzionale nella quale fosse stato maturato il requisito dei tre anni di servizio e nella posizione economica iniziale e sarebbe stata a tempo pieno o parziale secondo la percentuale della prestazione lavorativa indicata nel bando. Lo stesso art. 2 di seguito prevedeva l’ipotesi che il triennio fosse maturato con servizio prestato in categorie diverse; in tal caso la stabilizzazione sarebbe avvenuta nell’ultima categoria rivestita.
Infine lo stesso bando prevedeva l’ipotesi di aspiranti che, dopo aver maturato il triennio di servizio, non fossero più in servizio. Per costoro il bando, prevedeva che “ la stabilizzazione avverrà con la percentuale lavorativa in essere alla scadenza dell’ultimo contratto con il quale è stato maturato il requisito dell’anzianità per la stabilizzazione”.
Quindi, se la ricorrente, dopo aver dato le dimissioni nel maggio del 2004, non avesse stipulato il nuovo contratto di lavoro a tempo determinato per la categoria C, avrebbe avuto diritto alla stabilizzazione per la categoria D.
In altri termini, avendo la ricorrente maturato il requisito del triennio per la categoria D, il successivo rapporto di lavoro per la categoria C non poteva avere alcuna rilevanza. Ciò anche perché il bando non prescriveva che il triennio si dovesse calcolare a ritroso a partire dal 1^ gennaio 2007: anzitutto, ove poi, la disposizione del bando si dovesse interpretare nel senso fatto proprio dall’amministrazione, essa sarebbe a sua scelta illegittima per palese illogicità e per manifesta ingiustizia.
2. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE
Il reclamo della ricorrente è stato respinto richiamando il parere del Comitato Tecnico Amministrativo che però si è espresso in modo sostanzialmente dubitativo, senza indicare con esattezza le ragioni per le quali si riteneva corretta l’applicazione che della norma concorsuale ha dato la Commissione.
L’amministrazione ha contestato la fondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 25 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione dopo breve discussione sul profilo di giurisdizione.
DIRITTO
1 – Come già esposto in punto di fatto oggetto della controversia è il procedimento di stabilizzazione del personale amministrativo dell’Università di [#OMISSIS#], posto in essere sulla base della previsione eccezionale di cui all’art. 1 comma 519 della L. n. 296/2005 (Legge Finanziaria 2007).
La norma citata – richiamata ripetutamente in tutti gli atti dell’Università qui impugnati e meglio specificati in epigrafe – dispone che “Per l’anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 (data di presentazione del ddl della Finanziaria in Consiglio dei Ministri:n.d.r.) o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge”.
Per il personale precario (cioè assunto a tempo determinato) il cui rapporto di lavoro a termine non fosse stato instaurato mediante procedure concorsuali, lo stesso comma 519 stabilisce che alla sua stabilizzazione “si provvede previo espletamento di prove selettive”.
2 – Riportato il nucleo della normativa primaria qui rilevante e precisato che nella specie si tratta di stabilizzazione del personale precario della prima categoria, cioè di quello assunto con contratti a termine tramite procedure concorsuali al pari del personale di ruolo, non può che rilevarsi il difetto di giurisdizione, come pure singolarmente prospettato nella memoria della stessa parte ricorrente depositata il 23 ottobre 2015.
3 – E’ opportuno precisare che in dichiarata attuazione della ricordata disposizione della legge finanziaria n. 296/2006 l’Ateneo fiorentino si è dotato di uno specifico e mirato atto rettorale di natura regolamentare (D. R. n. 620/2008) nel quale si sono fissati i requisiti e le procedure di stabilizzazione. In particolare, con l’art. 2, comma 3, sono stati individuati i destinatari del beneficio (precari assunti come tali mediante concorso), distinguendoli in tre sotto categorie indicate nelle lettere a), b) e c), in relazione alla posizione occupata alla data del 1-1-2007 (in servizio e non) ed in relazione alla data di maturazione del requisito temporale triennale (già avvenuta alla predetta data del gennaio 2007 ovvero in corso di maturazione).
L’assunzione in ruolo sarebbe poi avvenuta – previo inserimento in apposita graduatoria – secondo l’ordine di priorità derivante, in modo decrescente, dall’appartenenza alle tre categorie, iniziando da quella della lettera a) (art. 7 Reg.).
4 – Come si vede, si tratta di un’attività procedimentale, sì, ma priva di qualsivoglia connotato provvedi mentale in quanto riportabile nell’ambito delal gestione del personale assunta con i poteri del privato datore di lavoro (art. 5 D. Lgs. 165/2001), essendo l’azione (soggettivamente) amministrativa strettamente vincolata al rigoroso rispetto di precisi ed indeclinabili requisiti soggettivi di carattere temporale, senza l’esplicazione di qualsivoglia potestà discrezionale-valutativa tipica del provvedimento concorsuale.
A modificare il carattere non provvedimentale dell’azione amministrativa qui censurata non vale la previsione recata dall’art. 3 dello stesso Regolamento d’Ateneo, che stabilisce la categoria e l’area di inquadramento in ruolo del personale da stabilizzare. Il criterio di inquadramento, infatti, è scevro anch’esso da ogni valutazione discrezionale, ancorandosi ad un preciso ed oggettivo dato fattuale e temporale (posizione nella quale si è maturato il triennio ovvero, in casi misti, l’ultima categoria o area “di appartenenza”).
5 – D’altronde, che il procedimento in parola sia di carattere non provvedimentale-amministrativo è dato ormai acquisito da tempo in giurisprudenza, come pure (davvero singolarmente) si riconosce nell’ultima memoria di parte ricorrente.
Infatti, ci si è espressamente interrogati se quella dell’art. 1, comma 519, citato, pur essendo certamente una procedura di assunzione, potesse, o no, dirsi anche che fosse “concorsuale” in ragione della sua natura inevitabilmente selettiva, per il duplice, concorrente limite delle limitate risorse finanziarie (come detto, il 20% del fondo di scopo) e dell’autorizzazione di cui alla legge finanziaria n. 449 del 1997, art. 39, comma 3 ter; così che non tutte le domande di stabilizzazione erano destinate ad essere accolte con l’assunzione a tempo indeterminato per il solo fatto della ricorrenza dei presupposti dell’art. 1, comma 519.
6 – Al predetto quesito – che inizialmente ha anche visto alcuni giudici amministrativi affermare la propria giurisdizione e finanche sollevare questione di legittimità costituzionale (C. cost. n. 303 del 2010) – hanno dato risposta le Sezioni Unite della Corte di cassazione, affermando che deve escludersi che operi la deroga processuale dell’art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 (la quale riserva la materia concorsuale alla giurisdizione del G.A.), perchè “la regolamentazione legislativa, sottraendo le procedure di “stabilizzazione” all’ambito di quelle concorsuali….. colloca le controversie inerenti a tali procedure nell’area del “diritto all’assunzione di cui all’art. 63, comma 1″ D. Lgs n. 165 cit., con conseguente appartenenza della giurisdizione al giudice ordinario” (Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. n. 6077; 4 febbraio 2014, n. 2399; Cass. civ. Sez. lavoro, 7 ottobre 2015, n. 20098).
7 – In conclusione va declinata la giurisdizione di questo Giudice in favore del G. O., ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a..
Le spese ben possono compensarsi, stante l’incertezza giurisprudenziale sul tema all’epoca della proposizione del presente ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, spettante al Giudice ordinario, salvi gli effetti dell’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pozzi, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Massari, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)