L’art. 16, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, così come sostituito dall’art. 72, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, attribuisce al dipendente pubblico una semplice facoltà di richiesta di trattenimento in servizio per un biennio oltre il periodo di età pensionabile e non un diritto soggettivo a detto mantenimento, potendo l’amministrazione discrezionalmente accogliere o meno tale istanza, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali. Il provvedimento di accoglimento – e non quello di diniego – è oggetto di un obbligo di motivazione aggravato, imposto dal fatto che il prolungamento di servizio comporta un ulteriore esborso di denaro pubblico, in deroga alle finalità di risparmio perseguite dalla legge.
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 1 luglio 2014, n. 1144
Rigetto richiesta di trattenimento in servizio per un biennio oltre il periodo di età pensionabile
N. 01144/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01854/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1854 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Gentili, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Righi, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via Lamarmora 14;
contro
– Università degli Studi di Pisa, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
– Ministero dell’Istruzione dell’Università’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Zanforlin;
per l’annullamento
dell’atto di indirizzo prot. n. 21200/2013 del 13.06.2013, adottato dalla Direzione del Personale dell’Università’ di Pisa in merito all’applicazione dell’art. 16 comma 1 del D.Lgs 503/1992, cosi’ come modificato dall’art. 72 del D.L. n. 112/2008 conv. in L. 133/2008.
E con i motivi aggiunti depositati in data 15 maggio 2014, per l’annullamento,
del Decreto del Rettore dell’Università’ di Pisa, prot. 0006579/2014 del 28.02.2014, rep. decreti rettorali n. 213/2014, di collocamento “a riposo per limiti di età a decorrere dal 1.11.2014”, notificato a mani al ricorrente con nota prot. 006791 del 3.03.2014 del Responsabile dell’U.A. Personale Docente, consegnata in data 4.03.2014.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Pisa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 il dott. [#OMISSIS#] Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
considerato che:
– con i motivi aggiunti depositati il 15 maggio 2014 è stato impugnato il diniego opposto dall’Università di Pisa alla richiesta di trattenimento in servizio del ricorrente, ex art. 16 d.lgs 503/02 e, quale atto presupposto, contestato con l’atto introduttivo del giudizio, l’atto di indirizzo in data 13 giugno 2013 della Direzione del personale dell’Ateneo relativamente a tale materia;
– vengono dedotte le censure di eccesso di potere per difetto di motivazione, nonché illogicità e irragionevolezza, oltre che la violazione del principio di buon andamento violazione e dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990;
rilevato che:
– il comma 7 dell’art. 72 del d.l. 112 del 2008, modificando le previsioni dell’art. 16 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, dispone che “è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio….per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi”;
– in tal guisa non è più riconosciuto un diritto soggettivo alla permanenza in servizio del pubblico dipendente, ma si prevede che l’istanza, che egli ha facoltà di presentare, vada valutata discrezionalmente dall’Amministrazione, la quale, a sua volta, ha facoltà di accoglierla, solo in concreta presenza degli specifici presupposti individuati dalla disposizione (Cons. Stato sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2518 e 24 gennaio 2011, n. 479);
– la Sezione, manifestando un orientamento dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi, in una fattispecie del tutto analoga, ha ritenuto che “A fronte della domanda di trattenimento in servizio, incombe all’Amministrazione un onere motivazionale non particolarmente aggravato a supporto della decisione di disporre il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (Cons. Stato, VI, 2.5.2012, n. 2518). Invero l’istituto del trattenimento in servizio ha ormai assunto carattere di eccezionalità, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica che hanno ispirato da ultimo, in particolare, l’art. 14, comma 3, della legge n. 135/2012.
Inoltre, l’art. 16 della legge n. 503/1992, condizionando la discrezionalità dell’Amministrazione alla valutazione di specifici presupposti (esigenze organizzative e funzionali dell’Università ed esperienza professionale del dipendente), consente all’Amministrazione medesima di autovincolarsi mediante la predeterminazione di criteri generali (TAR Toscana, I, 11.7.2013, n. 1142).
In tale contesto, la delibera del Consiglio di amministrazione assunta a presupposto dell’impugnato diniego argomenta adeguatamente le ragioni ritenute ostative al trattenimento in servizio, laddove adduce esigenze connesse alla programmazione delle assunzioni e di contenimento di spesa” (TAR Toscana, sez. 1ª, 24 dicembre 2013, n. 1675);
osservato che:
– non appare sussistere l’asserita violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, dal momento che l’obbligo di puntuale motivazione in capo all’amministrazione si pone unicamente nel caso di accoglimento della domanda di mantenimento in servizio e non, come nel caso in esame, per un provvedimento di diniego, con la conseguenza che, anche in considerazione del tenore dell’atto di indirizzo del 13 giugno 2013, l’eventuale comunicazione delle ragioni ostative alla favorevole conclusione del procedimento, non avrebbe potuto condurre ad un esito differente da quello avversato (TAR Toscana, sez. I, 11 luglio 2013, n. 1142);
ritenuto, pertanto, per le ragioni esposte, che il ricorso vada rigettato, potendo le spese del giudizio essere compensate tra le parti in relazione alla natura della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Massari, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)