TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 1 luglio 2014, n. 1171

Limite per il collocamento a riposto professori ordinari e associati

Data Documento: 2014-07-01
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 1, comma 17, legge 4 novembre 2005, n. 230 non può essere interpretato nel senso che il limite ordinario di collocamento a riposo dei professori ordinari e associati sia previsto al compimento dei sessantotto anni, salva l’applicazione del prolungamento biennale di cui all’art. 72, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Esso, invece, deve essere interpretato nel senso che il limite per il collocamento a riposto dei docenti che hanno optato per il regime introdotto dalla legge n. 230/2005 sia quello dei settant’anni, a prescindere o meno dalla fruizione del biennio aggiuntivo il quale, in ogni caso, non può comportare il superamento della summenzionata soglia.

Contenuto sentenza

N. 01171/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00957/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 957 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] Gregorkiewitz, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Passagnoli, con domicilio eletto presso la seconda in Firenze, viale Mazzini, 40; 
contro
l’Università degli Studi di Siena in persona del Magnifico Rettore in carica, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4; 
per l’annullamento
del decreto rettorale Rep. n. 529/2014 dell’8.04.2014, prot. n. 13273 – VII/2 del 9.04.2014 comunicato al ricorrente l’11.04.2014 con il quale e’ stata disposta la sua cessazione dal ruolo di Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente dell’Ateneo di Siena, a decorrente dal 1.11.2014, nonche’ di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente di permanere in servizio, presso l’Università di Siena, fino al termine dell’anno accademico nel quale egli compirà il settantesimo anno di età (in conformità all’art. 1, comma 17, L. 4.11.2005, n. 230).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Siena;
Vista la memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
– il ricorrente svolge attività didattica presso l’Università di Siena quale professore associato e sarà collocato in quiescenza dal 1° novembre 2014, al termine dell’anno accademico nel quale ha compiuto il sessantottesimo anno di età;
– con il presente ricorso impugna il provvedimento di collocamento a riposo lamentando che, contrariamente all’interpretazione dell’Amministrazione, il limite dei settanta anni di età di permanenza in servizio non comprenderebbe anche il biennio opzionale di ulteriore permanenza cui all’art.16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, per il quale non ha inoltrato domanda, e ne chiede quindi l’annullamento in uno con l’accertamento del suo diritto a restare in servizio fino a settanta anni di età;
Considerato che questa Sezione, con sentenza 5 febbraio 2014, n. 248, si è già pronunciata sulla questione statuendo che l’espressione “ivi compreso il biennio” contenuta nell’art. 1, comma 17, l. 4 novembre 2005, n. 230, non può essere interpretata nel senso che il limite massimo sia costituito dal sessantottesimo anno di età del docente;
Ritenuto pertanto che il ricorrente, avendo esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 19, della legge n. 230/2005, ha diritto, in base alla normativa vigente, a restare in servizio fino al termine dell’anno accademico di compimento del settantesimo anno di età;
Ritenuto conclusivamente di accogliere il ricorso, con annullamento del provvedimento impugnato, e di condannare l’Università degli studi di Siena al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), cui devono essere aggiunti gli accessori di legge;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato e dichiara il diritto del ricorrente a permanere in servizio fino al termine dell’anno accademico di compimento del settantesimo anno di età.
Condanna l’Università degli studi di Siena al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)