TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 1 settembre 2014, n. 1412

Procedura di reclutamento Ricercatore-Silenzio rifiuto

Data Documento: 2014-09-01
Area: Giurisprudenza
Massima

La domanda di annullamento del silenzio rifiuto, nel rito disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a., è proponibile solo nel caso di inadempimento all’obbligo di pronuncia esplicita sull’istanza del privato diretta al soddisfacimento di un interesse pretensivo ad opera di un’attività discrezionale della p.a., visto che in detto procedimento giudiziale il giudice amministrativo esercita i poteri propri della giurisdizione di legittimità (TAR Lazio, Sez. II, 9 giugno 2011, n. 5146).

Contenuto sentenza

N. 01412/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00615/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 615 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Bertani, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso – Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; 
contro
Università degli Studi di Siena, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4; 
per l’annullamento
– del silenzio serbato dal Rettore dell’Università di Siena in ordine alla nomina in ruolo/assunzione dell’odierno ricorrente, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, in relazione all’esito della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore del Settore Scientifico disciplinare MED/43 – Medicina legale, bandita con Decreto Rettorale n. 451 del 27.04.2005 e comunque rispetto all’istanza formulata dalla stesso ricorrente in data 3.02.2014;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ignoto;
e conseguentemente per la declaratoria
dell’obbligo dell’Università resistente di provvedere in ordine alla suddetta nomina
nonché per il risarcimento
dei danni patrimoniali subiti e subendi, in conseguenza del colpevole ritardo imputabile alla stessa Università resistente in ordine alla conclusione della procedura in questione e, più in generale, in relazione al ritardo serbato nell’intero procedimento concorsuale all’esito del quale è risultato vincitore il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Siena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 il dott. [#OMISSIS#] Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Viene impugnato il silenzio serbato dall’Università degli Studi di Siena in relazione all’istanza presentata dal ricorrente in data 3 febbraio 2014 di immissione in ruolo nel posto di ricercatore per il settore scientifico disciplinare di “medicina legale”, in conseguenza del superamento della procedura di valutazione comparativa indetta con decreto rettorale n. 451/2005.
Ad avviso del ricorrente sarebbe stato violato l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990; ciò in quanto dopo l’espletamento di un pubblico concorso sorge per l’amministrazione il potere dovere di procedere all’assunzione al fine di soddisfare l’interesse qualificato del vincitore. Né vi sarebbe ostacolo alcuno all’assunzione determinato dall’eventuale mancanza della necessaria copertura finanziaria da parte dell’ente. In definitiva il provvedimento di assunzione si atteggerebbe, nella circostanza, come un atto vincolato per l’intimato Ateneo. Il ricorrente insta, inoltre, per la declaratoria dell’obbligo dell’Università resistente di provvedere in ordine alla suddetta nomina con le conseguenti statuizioni di condanna all’emissione del relativo provvedimento.
Con riguardo alla domanda volta alla declaratoria di illegittimità del silenzio della p.a. osserva il Collegio che la domanda di annullamento del silenzio rifiuto, nel [#OMISSIS#] disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a., è proponibile solo nel caso di inadempimento all’obbligo di pronuncia esplicita sull’istanza del privato diretta al soddisfacimento di un interesse pretensivo ad opera di un’attività discrezionale della P.A., visto che in detto procedimento giudiziale il giudice amministrativo esercita i poteri propri della giurisdizione di legittimità (T.A.R. Lazio, sez. II, 9 giugno 2011, n. 5146). 
Come già rilevato dalla Sezione, ai fini della configurabilità del silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione non è sufficiente che questa ometta di provvedere su qualsivoglia istanza presentata da un privato, ma occorre che a quell’istanza corrisponda un vero e proprio obbligo giuridico di provvedere, sanzionato dall’ordinamento (T.A.R. Toscana, sez. I, 22 gennaio 2014, n. 124, nello stesso senso, Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2012, n. 2012).
In ogni caso, deve rilevarsi che, nelle more del processo, l’Amministrazione resistente ha depositato, in data 7 giugno 2014, un atto con il quale, respingendo l’istanza del deducente, ha addotto a giustificazione motivazioni di ordine finanziario.
Ne segue che è venuto meno l’interesse a coltivare nel merito la domanda in esame, dovendo il ricorrente provvedere eventualmente all’impugnazione di tale atto, atteso il carattere lesivo dell’interesse sostanziale dedotto in causa. 
Conseguentemente il ricorso per quanto attiene all’annullamento del silenzio inadempimento dell’Università di Siena va dichiarato improcedibile per sopravenuta carenza di interesse.
Quanto alla domanda intesa ad ottenere una pronuncia di condanna dell’Università, previa declaratoria dell’obbligo della medesima di provvedere in ordine alla suddetta nomina, si osserva che in materia di assunzione all’impiego gli interessati non vantano un diritto soggettivo alla nomina, ma solo un interesse legittimo. 
Come è noto, per condivisa giurisprudenza amministrativa, in tale campo opera la potestà organizzatoria della P.A. con la conseguenza che, se – nelle more del completamento della procedura concorsuale – vengono in essere circostanze preclusive all’assunzione stessa, di natura normativa ovvero organizzativa o anche solo finanziaria, la stessa P.A. ben può paralizzare l’assunzione o anche annullare la procedura di reclutamento, appartenendo alla più ampia discrezionalità amministrativa la determinazione del momento più opportuno per l’inserimento di un vincitore di pubblico concorso tra il personale in attività di servizio (ex multis, Cons. Stato sez. III, 7.12.2010, n. 2161; T.A.R. Lazio sez. III 11 dicembre 2013 n. 10739).
Né, d’altra parte, può condividersi la tesi attorea secondo cui l’obbligo dell’Università e il correlativo diritto dell’interessato all’assunzione deriverebbe dall’art. 2, co. 1, lett. f) della l. n. 210/1998 secondo cui i regolamenti di ateneo in materia, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere che “….L’università che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a ricercatori e può, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti da parte del rettore…”.
Infatti, a prescindere dall’interpretazione che si intenda assegnare alla norma, essa risulta abrogata dall’art. 1, co. 22, della l. n. 230 del 2005.
In definitiva, la pretesa in esame appare infondata.
Le spese del giudizio possono essere compensate attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara in parte improcedibile e in parte infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Massari, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)