In una procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore, la realizzazione di ricerche all’estero o su questioni riguardanti l’architettura di paesi esteri non è di per sé sufficiente ad imprimere un rilievo internazionale all’attività svolta.
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 10 febbraio 2017, n. 210
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Valutazione titoli-Attività svolta all'estero
N. 00210/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00279/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 279 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Claudiahilde Perugini in Firenze, via Masaccio n. 175;
contro
Università degli Studi di Firenze e Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cantarelli, [#OMISSIS#] Cecconi, [#OMISSIS#] Lambardi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pireddu e [#OMISSIS#] Catarsi, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
-dell’art. 8 del bando, dei DD MIUR n. 2555 del 6.11.2015 e n. 2859 del 20.11.2015, dei verbali della Commissione n. 1 del 14.12.2015 e n. 2 del 21.12.2015, nonché del D.R. n. 1683 del 2015, di approvazione degli atti;
-degli atti connessi;
e per la condanna al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 il dott. [#OMISSIS#] Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso n. 1339/2013 il dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] impugnava il decreto del 30.7.2013, con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Firenze aveva approvato gli atti della selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 08/D1, “Progettazione Architettonica”, settore scientifico e disciplinare ICAR/14 “Composizione Architettonica e Urbana”, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, atti che vedevano quale vincitrice la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Questo TAR accoglieva il ricorso ai fini del riesame, con sentenza n. 1050 del 16.6.2014, sotto i seguenti profili:
I) difetto di motivazione circa il giudizio sui titoli del ricorrente e della controinteressata relativi all’attività di relatore in convegni ed ai premi e riconoscimenti per attività di ricerca;
II) difetto di valutazione analitica e quindi di motivazione circa le pubblicazioni indicate dal ricorrente nel curriculum.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, con decreto del 9.7.2014 (mai pubblicato, secondo il ricorrente), ai fini dell’ottemperanza alla suddetta pronuncia ha riconvocato la Commissione giudicatrice.
Questa si è riunita il 7.10.2014 ed ha proceduto alla valutazione dei due candidati, in merito ai suddetti profili del rispettivo curriculum.
Ad esito del rinnovato giudizio essa ha confermato l’elenco degli ammessi alla prova orale, dando atto di avere verificato il minor valore scientifico dei titoli del ricorrente rispetto alla vincitrice della selezione (dottoressa [#OMISSIS#]) ed agli altri candidati.
Il Rettore, con decreto del 28.10.2014, ha approvato gli atti della Commissione (documento n. 10 allegato al ricorso).
La parte istante, ritenuto che l’amministrazione, con il provvedimento sopravvenuto, non avesse adempiuto alla sentenza, ha chiesto con il ricorso n. 2202/2014 una pronuncia di ottemperanza ex art. 112 del d.lgs. n. 104/2010 e, in via subordinata e previa conversione del [#OMISSIS#], l’annullamento del decreto di riconvocazione della Commissione, del verbale datato 7.10.2014 e del decreto del Rettore n. 1010 del 28.10.2014, deducendo varie censure.
Questo TAR, con sentenza n. 530 del 30.3.2015, ha respinto il ricorso per ottemperanza ed ha disposto la prosecuzione della causa con il [#OMISSIS#] ordinario in relazione alla domanda di annullamento.
La conversione del [#OMISSIS#] e, quindi, il giudizio sulla domanda subordinata di annullamento, ha riguardato le doglianze che prospettavano vizi autonomi degli atti sopravvenuti, concernenti sia la rinnovata valutazione della pregressa attività di relatore in congressi, della produzione scientifica e dei premi e riconoscimenti, sia la violazione del bando sotto il profilo del mancato controllo di legittimità del Rettore, dell’indebita valutazione di ulteriori 7 pubblicazioni e del curriculum illustrato della controinteressata, nonché dell’inosservanza degli artt. 3, 6 e 7 del bando medesimo (pagine 25 e 26 della sentenza n. 530 del 30.3.2015).
Questo TAR, con sentenza n. 1207 dell’8.9.2015 (confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI, con pronuncia n. 5118 del 5.12.2016), ha accolto il ricorso trattato in [#OMISSIS#] ordinario, ritenendo fondate alcune delle censure dedotte, ed ha demandato la rinnovata valutazione dei titoli ad una Commissione esaminatrice in diversa composizione.
Il Ministero dell’Istruzione, in data 6.11.2015, ha proceduto alla nomina della nuova Commissione, confermando però come Presidente la professoressa [#OMISSIS#] Andriani.
Il Ministero, con decreto del 20.11.2015, in dichiarata rettifica del provvedimento di nomina, ha sostituito il predetto commissario Andriani.
La Commissione si è riunita il giorno 14.12.2015, ha preliminarmente evidenziato gli aspetti sottoposti a rinnovata valutazione (attività di relatore in convegni, premi e riconoscimenti, pubblicazioni) ed ha dato atto dell’assenza di cause di astensione e di ricusazione (allegato n. 8 depositato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato).
Essa, nella seduta del 21.12.2015, ha proceduto alla valutazione dei titoli del ricorrente e della controinteressata, confermando il giudizio già espresso dalla precedente Commissione circa la maggior rispondenza del profilo della candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rispetto al ruolo di ricercatore di cui al procedimento selettivo indetto in data 12.12.2012 (allegato n. 9).
Il Rettore dell’Università di Firenze, con decreto del 28.12.2015, ha approvato gli atti della rinnovata procedura.
Il ricorrente è insorto avverso i suddetti atti ai fini dell’ottemperanza alla sentenza n. 1207/2015 ed ha chiesto, in caso di rigetto del ricorso per ottemperanza, la conversione in [#OMISSIS#] ordinario per l’annullamento dell’art. 8 del bando, dei decreti MIUR del 6.11.2015 e del 20.11.2015, dei verbali della Commissione n. 1 del 14.12.2015 e n. 2 del 21.12.2015 e del decreto del Rettore datato 28.12.2015, e per la nomina di nuova Commissione giudicatrice, con condanna, in ogni caso, al risarcimento dei danni.
Questo TAR, con sentenza n. 1102 del 27.6.2016, ha respinto il ricorso in ottemperanza in relazione ad alcune censure, ed ha ritenuto che le altre censure concernessero vizi propri delle determinazioni sopravvenute, come tali estranei al giudizio di ottemperanza e qualificati come autonomi motivi di ricorso, rispetto ai quali è stata disposta la conversione nel [#OMISSIS#] ordinario con rimessione al ruolo della pubblica udienza del 25 gennaio 2017.
Si è costituita l’Università di Firenze.
All’udienza del 25 gennaio 2017 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Con la prima censura, costituente vizio autonomo degli atti impugnati (pagina 15 del ricorso), l’esponente lamenta la violazione della norma del bando che prescriveva la valutazione di un numero massimo di 12 pubblicazioni, in quanto la pubblicazione n. 12 della controinteressata è stata valutata non solo come curatela (indicata nell’elenco delle 12 pubblicazioni utili allegato al curriculum) ma anche come saggio (contributo, quest’ultimo, inserito dalla candidata tra le “altre pubblicazioni”): secondo l’istante la Commissione ha indebitamente valutato anche il saggio di cui alla pubblicazione n. 12 di [#OMISSIS#], che doveva essere ignorato in quanto indicato nel curriculum tra le “altre pubblicazioni”.
Il rilievo è infondato.
L’elenco delle 12 pubblicazioni utili ai fini della selezione, allegato al curriculum della dottoressa [#OMISSIS#], riporta come dodicesimo libro “[#OMISSIS#] dopo [#OMISSIS#]” (pp. 1 128), il quale costituisce un’opera comprensiva del saggio realizzato dalla stessa dottoressa, composto dalle pagine da 87 a 94 del libro medesimo e quindi inserito nelle pagine (1-128) indicate nel predetto elenco.
La valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, del predetto libro in tutte le sue componenti, compresa quella costituente un saggio, appare in linea con il predetto elenco e con l’art. 1 del bando, il quale indica in 12 il “numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato”.
2. Con la seconda parte della stessa censura il ricorrente deduce la disparità di trattamento rispetto alla valutazione delle proprie pubblicazioni identificate con i numeri 8, 10, 11 e 12, di cui egli è anche curatore ma che la Commissione ha considerato solo quale frutto della sua opera di autore (contributo in volume).
La doglianza non è condivisibile.
Le predette pubblicazioni sono state indicate dall’interessato, nell’apposito elenco, solo in relazione alle pagine costituenti saggio, e non anche nella parte in cui egli figura come curatore.
In ogni caso la commissione esaminatrice evidenzia che l’apporto individuale è riconoscibile per ciascun saggio contenuto nelle predette pubblicazioni e dà atto al tempo stesso che solo la pubblicazione n. 10 vede il dottor [#OMISSIS#] come unico curatore, mentre nelle altre (n. 8 e 11) è uno dei due curatori o uno dei tre curatori (n. 12). In tal modo la commissione ha comunque preso in considerazione l’apporto complessivo dell’interessato nelle citate pubblicazioni n. 8, 10, 11 e 12.
3. Nell’ambito della stessa censura l’istante osserva che le pubblicazioni n. 2, 3, 8 e 11 dichiarate dalla controinteressata appartenevano, al momento della prima originaria valutazione, alla classe B, e che invece la Commissione le ha considerate quali riviste scientifiche ascritte alla classe A, avvalendosi della classificazione introdotta il 3.9.2015.
Il rilievo è infondato.
La “collocazione di articoli in riviste oggi riconosciute di classe A del settore concorsuale”, evidenziata dalla Commissione, appare costituire argomentazione svolta ad abundantiam, essendo il contestato giudizio incentrato sulla particolare originalità dei lavori pubblicati dalla controinteressata e sul riscontrato rigore metodologico, il quale sarebbe comprovato “anche” da articoli redatti dalla controinteressata medesima su riviste oggi qualificate come di classe A.
4. Il ricorrente contesta altresì il giudizio di “rilevanza editoriale parziale” espresso dalla Commissione relativamente alle sua pubblicazioni identificate con n. 4, 8, 9, 10, 11 e 12, e deduce al riguardo che le case editrici cui si riferisce detto giudizio (Edifir e Edizioni Ets) sono notoriamente a diffusione nazionale (si vedano le pagine 17 e 18 del ricorso e la fine del paragrafo 9 della sopra citata sentenza di questo TAR n. 1102/2016).
La doglianza non è condivisibile.
L’art. 6, comma 5 lett. c), del bando prevede, quale criterio di valutazione comparativa, la “rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica”; rileva, cioè, il dato della valorizzazione e considerazione nell’ambito della comunità scientifica, più che la diffusione generale delle pubblicazioni della casa editrice.
In ogni caso, stando al giudizio sintetico comparativo finale, la collocazione editoriale delle pubblicazioni non costituisce l’aspetto del curriculum decisivo ai fini della preferenza espressa dalla Commissione per i titoli esibiti dalla controinteressata (si veda la motivazione del giudizio comparativo finale, incentrata sul rigore metodologico, l’originalità nei contenuti e l’impegno scientifico continuativo emergente dal profilo della controinteressata, nonché la motivazione del giudizio di comparazione relativo alle pubblicazioni, incentrata soprattutto su una “riconoscibile e originale posizione scientifica e culturale” della controinteressata stessa).
5. Con la seconda censura (paragrafo n. 10 della citata sentenza e pagina 18 del ricorso), l’esponente deduce che la contestata valutazione comparativa non rispecchia la rilevanza, anche internazionale, di alcuni prodotti della sua ricerca, e il carattere inedito dei suoi studi sull’architettura contemporanea di Tirana e sull’opera di [#OMISSIS#].
La doglianza non ha pregio.
Il ricorrente sovrappone il proprio personale giudizio a quello espresso dalla Commissione, senza che al riguardo rilevino profili sintomatici di eccesso di potere, quale la manifesta illogicità o l’erroneità dell’azione amministrativa.
Invero, la realizzazione di ricerche all’estero o su questioni riguardanti l’architettura di paesi esteri non è di per sé sufficiente ad imprimere un rilievo internazionale all’attività svolta.
6. Nell’ambito della seconda censura il deducente osserva inoltre che la Commissione, per quattro delle sue pubblicazioni (n. 1, 2, 4 e 9), ha rilevato aspetti di originalità, che però non sono stati valorizzati in sede di giudizio comparativo finale.
L’assunto non è condivisibile.
La Commissione ha rilevato aspetti di originalità nelle pubblicazioni n. 1, 4 e 9, mentre la citata pubblicazione n. 2 è stata apprezzata per il rilievo scientifico, ma non anche per l’originalità (pagina 7 del verbale del 21.12.2015).
Nel giudizio conclusivo sulle pubblicazioni scientifiche del ricorrente la Commissione non ha disconosciuto la sussistenza di aspetti di originalità, ma ha ritenuto che “non sempre” i contributi elencati nel suo curriculum risultavano “supportati da originalità di contenuto”. Nel giudizio comparativo finale (incentrato sulla valutazione globale dei titoli: attività di relatore in convegni, premi e riconoscimenti conseguiti, pubblicazioni), la commissione ha reputato di maggior rilievo la posizione scientifica della controinteressata, apprezzandola per l’originalità (che infatti emerge, ad esempio, nella valutazione riguardante ben 8 pubblicazioni su 12: le n. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10).
Evidentemente nella valutazione comparativa finale il dato dell’originalità ravvisato in tre delle pubblicazioni del ricorrente è stato ritenuto insufficiente a suffragare un giudizio complessivo di originalità nei suoi confronti, e comunque, su tale piano, i giudizi analitici espressi per ciascuna produzione scientifica delle due parti sono idonei a giustificare il maggior apprezzamento attribuito, nel contestato giudizio sintetico conclusivo, al profilo della controinteressata.
7. Con la terza parte della seconda censura l’istante deduce la contraddittorietà del giudizio della Commissione laddove la stessa evidenzia che la produzione pubblicistica del dottor [#OMISSIS#] è maggiormente riferita allo specifico campo disciplinare del recupero, contraddittorietà che sarebbe dovuta al fatto che: a) la Commissione considera tutte le 12 pubblicazioni congruenti; b) il progetto di recupero rientra nel SSD ICAR 14; c) nessuna delle 12 pubblicazioni (fatta eccezione per una parte della pubblicazione n. 3) tratta la tematica del recupero.
La doglianza è infondata.
La Commissione ha ritenuto le pubblicazioni della controinteressata di maggior respiro e rivelatrici di “punte di apprezzabili originalità”; è l’aspetto dell’originalità quello su cui fa leva la Commissione nella comparazione complessiva delle produzioni scientifiche dei due candidati; il dato delle pubblicazioni del ricorrente “maggiormente riferite allo specifico campo disciplinare del recupero” è frutto di un confronto tra i lavori del ricorrente e quelli della controinteressata.
E’ comunque l’elemento dell’originalità, e non la tematica del campo disciplinare del recupero, quello su cui fa particolarmente leva il giudizio conclusivo sulle pubblicazioni, il quale trova un coerente riscontro nella valutazione analitica delle singole produzioni scientifiche, dalla quale risulta che sono stati ravvisati caratteri di originalità in un minor numero di pubblicazioni del ricorrente.
8. Con la terza censura riferita a vizi autonomi degli atti impugnati (paragrafo 12 della sentenza n. 1102/2016 e pagine 20 e 21 dell’impugnativa) il ricorrente lamenta la non piena applicazione del criterio di valutazione sub “a” (“originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica”) e sostiene che è stata tralasciata l’analisi comparativa della “rilevanza di ciascuna pubblicazione”, il cui presupposto è l’identificazione del contributo personale del candidato ed il numero di pagine cui è riconducibile tale contributo. Il ricorrente aggiunge che tale criterio va distinto dal criterio “c” (“rilevanza scientifica della collocazione editoriale…e diffusione all’interno della comunità scientifica”) e che la sua corretta applicazione avrebbe portato ad un diverso giudizio in ordine alle pubblicazioni della controinteressata nn. 1, 4 e 5 (la cui rilevanza non era determinabile), n. 2 (contributo breve o di scarsa rilevanza) e nn. 6, 7 e 10 (di limitata consistenza). In particolare, il deducente osserva che secondo l’art. 2, comma 2, del D.M. n. 243/2011 (riferito alle procedure selettive dei destinatari dei contratti di cui all’art. 24, comma 2, lett. c, della legge n. 240/2010) la valutazione di ogni titolo di cui al comma 1 va effettuata considerando la sua significatività in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta (pagina 8 della memoria di replica depositata in giudizio il 30.12.2016).
L’assunto non è condivisibile.
La Commissione, nel proprio giudizio sulle singole pubblicazioni, ha distinto il criterio “c” dal criterio “a”, dando evidenza degli aspetti ritenuti rilevanti, nell’applicazione di quest’ultimo parametro, ai fini della valutazione (rilievo scientifico, rigore metodologico, originalità, innovatività). Il fatto che essa non si sia specificamente soffermata sul dato quantitativo delle pagine di ciascuna pubblicazione è irrilevante, giacché la stessa ha dato atto del numero di pagine e della tipologia di ciascuna pubblicazione esaminata (recensione, articolo, contributo, curatela, monografia), dimostrando così di aver considerato, nel proprio giudizio, le caratteristiche quali-quantitative e tipologiche di ciascun lavoro.
9. Con ulteriore motivo (pagina 28 del ricorso e paragrafo n. 18 della richiamata sentenza) il ricorrente deduce inadempienze del responsabile del procedimento (di cui chiede la sostituzione) e lamenta l’omessa pubblicazione del decreto di nomina della Commissione, del decreto di sua convocazione e dell’istanza di ricusazione; aggiunge che la Commissione si è insediata nonostante la presenza di due membri ricusati e che l’Università non ha comunicato il numero di protocollo identificativo delle istanze presentate dall’interessato; secondo il ricorrente, inoltre, il Rettore non ha adempiuto all’obbligo di controllo di legittimità degli atti e il responsabile del procedimento non ha adempiuto alle proprie funzioni.
La doglianza non ha pregio.
L’istanza di ricusazione è stata respinta dall’Amministrazione, con atto (non impugnato) allegato al verbale della seduta della Commissione del 14.12.2015. Pertanto il fatto in sé della presentazione dell’istanza non può in alcun modo inficiare l’attività della Commissione stessa. Inoltre, le lamentate omissioni potrebbero al più intrinsecamente considerarsi mere irregolarità formali, non invalidanti (Cons. Stato, VI, 5.12.2016, n. 5118; TAR Toscana, I, 8.9.2015, n. 1207) e, comunque, il ricorrente non spiega quali siano stati gli effetti lesivi della “omessa comunicazione del numero di protocollo di tutte le istanze presentate da [#OMISSIS#] all’Amministrazione”. Né sussistono inadempienze del responsabile del procedimento inficianti la legittimità degli atti impugnati.
Per quanto riguarda l’allungamento dei tempi della rinnovata procedura comparativa, ritenuto ingiustificabile dall’interessato, il Collegio ribadisce quanto precisato nella sentenza n. 1102/2016 sul ricorso per ottemperanza in relazione ad altra analoga censura, e cioè che il tardivo operato dell’Amministrazione non rende di per sé illegittime le contestate determinazioni.
Infine, stante l’infondatezza delle censure dedotte con il ricorso in epigrafe, il decreto datato 20.11.2015, con il quale il Rettore ha approvato gli atti di rinnovazione della procedura, appare una corretta espressione del potere di controllo di legittimità sugli atti stessi.
Né risulta ipotizzabile una violazione del principio di trasparenza per mancata indicazione delle modalità di selezione e nomina dei Commissari (pagina 6 del ricorso), in quanto il Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, con decreti del 6.11.2015 e del 20.11.2015 richiamati nel verbale di insediamento della Commissione (documento n. 16), ha proceduto alla nomina dei componenti della stessa (estranei alla precedente commissione di concorso) dando atto della loro qualifica e provenienza, il che è sufficiente a dimostrare la correttezza del procedimento che ha portato alla loro individuazione.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio possono eccezionalmente compensarsi, in relazione alla complessità di alcune delle questioni in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge sia nella domanda di annullamento che in quella di risarcimento dei danni. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pozzi, Presidente
[#OMISSIS#] Massari, Consigliere
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 10/02/2017