TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 11 febbraio 2016, n. 236

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Rapporto di collaborazione intellettuale commissario-Candidato-Pubblicazioni-Incompatibilita’

Data Documento: 2016-02-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Costituisce approdo consolidato della giurisprudenza l’affermazione secondo cui, nei concorsi universitari, i rapporti personali, scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra membri della commissione d’esame e candidati, non costituiscono di per sé soli vizi della procedura concorsuale, né alterano la par condicio fra candidati, specie se si considera che nel mondo accademico le pubblicazioni congiunte sono ricorrenti per il rilievo che assumono come titoli valutabili nelle carriere scientifiche dei concorsi” (Cons. Sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5885; TAR Marche, Ancona, Sez. I, 8 maggio 2015, n. 343). Nondimeno, a tale ampia “liberatoria” è posto un limite costituito dalla ipotesi di comunanza d’interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario (Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2011, n. 4782; Id., 31 maggio 2012, n. 3276).
Se la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, non appare di per sé elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità, tenuto anche conto della composizione collegiale della commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei membri, a diverse conclusioni deve pervenirsi laddove la stessa collaborazione professionale comporti una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base ad una oggettiva valutazione, ma attraverso la lente della conoscenza personale con il commissario (Cons. Stato, Sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276). Tale situazione si verifica solo se detta collaborazione presenti i caratteri di sistematicità, stabilità, continuatività ed intensità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4858; Id., 8 maggio 2001; n. 2859).

Contenuto sentenza

N. 00236/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00070/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 70 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Firenze, viale G. Mazzini n. 60; 
contro
Università degli Studi di Firenze, in persona del Rettore p.t.,rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] De Grazia, presso cui ha eletto domicilio in Firenze, piazza San [#OMISSIS#] n. 4; 
Ministero dell’Istruzione dell’Università’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato, ove domicilia, in Firenze, Via degli Arazzieri 4; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Sorace, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Montini, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Montini in Firenze, Via dei Rondinelli, 2; 
per l’annullamento
– del decreto rettorale n. 983 del 24.10.2014 prot. 83126 di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici), settore scientifico disciplinare CHIM/03 (Chimica Generale e Inorganica) presso il Dipartimento di Chimica “[#OMISSIS#] Schiff”, da cui e’ risultato idoneo il Prof. [#OMISSIS#] Sorace;- dei verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice 29.08.2014 n. 1, 17.09.2014 n. 2, 7.10.2014 n. 3, 7.10.2014 n. 4, 7.10.2014 n. 5 e 8.10.2014 n. 6;- dell’atto di nomina e del successivo contratto di lavoro stipulato dall’Università’ e il vincitore ove intervenuti;- di ogni altro atto, presupposto, connesso, conseguente ancorché ignoto alla ricorrente se lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Firenze, Ministero dell’Istruzione dell’Università’ e della Ricerca e di [#OMISSIS#] Sorace;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2015 il dott. [#OMISSIS#] Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto rettorale del 12 maggio 2014 l’Università degli studi di Firenze indiceva una procedura selettiva per la copertura di un posto di “professore di seconda fascia” per il settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici), presso il Dipartimento di chimica.
Con successivo atto il Rettore dominava la Commissione giudicatrice composta dal prof. Dante Gatteschi, ordinario presso l’Università di Firenze, prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ordinario presso l’Università di Urbino e dalla dottoressa [#OMISSIS#] Armelao, direttrice presso il CNR dell’Istituto per le energie e le interfase.
Al concorso partecipava anche la ricorrente allegando allo scopo 10 pubblicazioni su riviste internazionali e pertinenti alla materia oggetto della selezione, nonché 134 articoli scritti quale coautrice.
Con verbale del 29 agosto 2014 la Commissione nominava quale presidente il prof. Dante Gatteschi indicando i criteri di valutazione che sarebbero stati utilizzati e conferendo “importanza prevalente alle pubblicazioni scientifiche e al curriculum dell’attività scientifica”, individuando poi quali specifici parametri: 1) pertinenza/qualità dell’attività didattica; 2) attività scientifica: a) pubblicazioni scelte; b) pubblicazioni complessive (numerosità e continuità temporale, parametri bibliometrici; 3) attività di ricerca presso istituzioni straniere; 4) responsabilità di progetti di ricerca nazionali e internazionali; 5) altri riconoscimenti (premi e organizzazione di congressi); 6) inviti a tenere i seminari e lezioni specialistiche.
Valutati i curricula e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, con verbale del 17 settembre 2014 la Commissione redigeva i seguenti giudizi: Sorace “eccellente”; Sangregorio “eccellente”; [#OMISSIS#] “ottimo”.
Con successivo verbale dell’8 ottobre 2014 veniva dichiarato vincitore il prof. Sorace che prevaleva rispetto all’altro candidato valutato con il giudizio di eccellente “per la sua maggiore produttività scientifica rapportata agli anni di conseguimento della laurea e per la sua padronanza dei temi di più alto interesse strategico per lo sviluppo del settore concorsuale”.
Avverso tale atto proponeva il ricorso la prof. [#OMISSIS#] chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e deducendo:
1. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 11 del d.p.r. n. 487/1994, 51 e 52 c.p.c.. Violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990. Violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.
2. Violazione dell’art. 4 del d.p.r. n. 117/2000. Errata applicazione dell’art. 5 del decreto rettorale n. 413/2014. Eccesso di potere per sviamento, carenza di presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta.
Si costituivano in giudizio Università degli Studi di Firenze, il Ministero dell’Istruzione dell’Università’ e della Ricerca e il controinteressato [#OMISSIS#] Sorace opponendosi all’accoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 68/2015 del 28 gennaio 2015 veniva respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato ritenendo insussistente il presupposto del pericolo in mora.
In riforma della suddetta pronuncia il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 2428/2015 del 5 giugno 2015 accoglieva l’istanza cautelare rilevando che “ad una sommaria deliberazione…i motivi di appello non appaiono del tutto destituiti di fondamento, in particolare in relazione al profilo della incompatibilità del commissario nella ipotesi di sodalizio con il concorrente e di numero quantitativamente significativo di opere in comune”.
Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2015, dopo il rituale deposito di memorie e repliche, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
La prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] impugna il decreto rettorale, in epigrafe precisato, di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici), unitamente ai verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e all’atto di nomina del controinteressato
Il ricorso è fondato.
Assorbente considerazione va assegnata a quanto dedotto con il primo motivo con cui si lamenta la presenza tra i commissari, per di più nel ruolo di presidente, del prof. Gatteschi con cui avrebbero collaborato, per oltre un decennio, i candidati Sorace e Sangregorio nella redazione di testi scientifici e nella partecipazione a congressi e seminari, integrando i presupposti per l’obbligatoria astensione da parte del prof. Gatteschi.
Osserva il Collegio che, in relazione alla fattispecie all’esame, costituisce approdo consolidato della giurisprudenza l’affermazione che, nei concorsi universitari, “…i rapporti personali, scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra membri della commissione d’esame e candidati, non costituiscono di per sé soli vizi della procedura concorsuale né alterano la par condicio fra candidati specie se si considera che nel mondo accademico le pubblicazioni congiunte sono ricorrenti per il rilievo che assumono come titoli valutabili, nelle carriere scientifiche dei concorsi….” (Cons. Stato, sez. VI, n. 3276/2012; id., 18 agosto 2010, n. 5885; id. n. 354/2009 e n. 1325/2004; sez. V, n. 2707/2001; da ultimo anche T.A.R. Marche 8 maggio 2015, n. 343 ).
Nondimeno, a tale ampia “liberatoria” è posto un limite costituito dalla “ipotesi di comunanza d’interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario…” (Cons. Stato, sez. V, 16 agosto 2011 n. 4782; sez. VI, 31 maggio 2012 n. 3276 ; id. n. 3797/2008).
In altri termini, se la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, non appare di per sé elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità, tenuto anche conto della composizione collegiale della commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei membri, a diverse conclusioni deve pervenirsi quando la stessa collaborazione professionale comporta una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle ad una oggettiva valutazione, ma sia attraverso la lente della conoscenza personale con il commissario (Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2012 n. 3276).
Tale situazione si verifica solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuatività ed intensità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (cfr. Cons. Stato sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4858; id. 8 maggio 2001, n. 2589).
Secondo controparte non sarebbe tuttavia ravvisabile, nel caso concreto, alcun obbligo di astensione giacché tra il prof. Gatteschi e il prof. Sorace non sussisterebbero rapporti professionali tali da assurgere ad un vero e proprio sodalizio, presupposto, come si è detto, del possibile venir meno dei requisiti di imparzialità e terzietà del commissario e, quindi, dell’insorgere dell’obbligo di astensione. Ciò in quanto il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali – INSTM presieduto dal prof. Gatteschi – con il quale il prof. Sorace ha stipulato un contratto di collaborazione per il periodo maggio/ottobre 2003 – è un consorzio di 47 università italiane al quale afferiscono oltre 2000 tra docenti e titolari di assegno di studio e borse di studio, discendendone, sia per la natura pubblica dell’ente, che per l’ampiezza del corpo docente e discente l’impossibilità di configurare la compromissione dei requisiti di terzietà del commissario.
L’assunto non pare condivisibile.
Va in primo luogo rilevato che il Consorzio INSTM è per lo più finanziato con proventi per attività di ricerca e consulenza commissionate da enti o società pubbliche e private e al suo interno il prof. Gatteschi ha ricoperto un ruolo di primaria importanza, essendone stato tra i fondatori e per lungo tempo Presidente e Direttore generale (sito web del Consorzio che vi dedica un apposito link), funzioni all’evidenza determinanti ai fini dell’assegnazione dei contratti di collaborazione.
Inoltre, ai fini che ne occupano, non è rilevante solo il rapporto intercorso tra il Consorzio e il prof. Sorace, ma anche quelli che attengono all’altro candidato, prof. Sangregorio che, oltre ad un contratto di collaborazione nel 2003, ha instaurato con lo stesso ente un rapporto di lavoro a tempo determinato con durata triennale iniziato nel maggio 2006.
A ciò si aggiunge con maggiore significatività la stretta collaborazione scientifica tra il prof. Gatteschi e il prof. Sorace, concretatasi nella pubblicazione di numerose monografie, edite tra il 2009 e il 2014, in relazione alle quali il Presidente della commissione ha dovuto dichiarare a verbale che “il contributo del candidato non è stato scientificamente determinante e, certo, non inferiore a quello degli altri coautori”, pur premettendo, in verità contraddittoriamente, che “il valore del candidato emerge con evidente chiarezza considerando il valore scientifico e la collaborazione tra gli autori”.
Si è in proposito rilevato che in un concorso pubblico universitario basato sulla valutazione comparativa dei titoli scientifici non può essere priva di rilievo la circostanza che uno dei commissari sia coautore, insieme ad uno dei candidati, di numerosissimi lavori scientifici proposti per la valutazione e sia la stessa persona a dare una valutazione — sia pure in un giudizio condiviso dall’intera Commissione — sui lavori scientifici di cui essa è coautrice (T.A.R. Friuli-Venezia [#OMISSIS#], 7 luglio 2015 n. 323).
Ancora, a suffragio della tesi della ricorrente, non può omettersi la partecipazione a convegni o work shop dal 2001 al 2013 ove era invitato come relatore il prof. Gatteschi.
Pare al Collegio che l’insieme delle circostanze rappresentate dà luogo a quella comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti di intensità tale da far ingenerare, secondo cospicua giurisprudenza, il sospetto che le valutazioni della commissione siano state espresse in assenza dei necessari requisiti di serenità, imparzialità e terzietà, siccome influenzate dalla conoscenza personale dei candidati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4858; id., sez. V, 18 luglio 2014, n. 3850; id. sez. V, 17 febbraio 2010, n. 972; T.A.R. Liguria, sez. I, 5 novembre 2012 n. 1371).
La fondatezza della censura esaminata, per la sua determinante rilevanza, esime il Collegio dallo scrutinio delle ulteriori doglianze.
Ne segue che il ricorso va accolto per l’effetto annullando gli atti del procedimento concorsuale con l’obbligo per l’Amministrazione, nel caso di riedizione del potere, di nominare una nuova commissione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Università degli Studi di Firenze al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pozzi, Presidente
[#OMISSIS#] Massari, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)