N. 00256/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2010, proposto da:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Garzia e [#OMISSIS#] Nocentini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;
contro
Università degli Studi di Siena, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, e domiciliata per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Giordano, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Cortazzo, con domicilio eletto presso l’avvocato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in Firenze, lungarno Serristori n. 25;
per l’annullamento
– della nota emessa dalla Commissione esaminatrice in data 28.10.2009, in relazione alla selezione pubblica per il conferimento della responsabilità dell’Area servizi allo studente, identificata come ufficio di livello dirigenziale appartenente alla dirigenza amministrativa presso l’amministrazione centrale dell’Universita’ degli Studi di Siena;
– ove occorra, della nota a firma del Direttore Amministrativo della Università degli Studi di Siena del 29/10/2009 prot. 5123 – VII/1 recante comunicazione del provvedimento sub l;
– del decreto emesso dal Direttore Amministrativo della Università degli Studi di Siena, Area Risorse Umane, Ufficio Concorsi, del 4 febbraio 2009 n. 53, recante nomina della Commissione Esaminatrice della ridetta selezione, nella parte in cui e’ stato violato l’art. 9, comma 2, del D.P.R. del 1994;
– del verbale n. 3 del 21/04/2009, mediante il quale la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati e all’attribuzione del punteggio di n. 2,5 al ricorrente;
– della comunicazione datata 2/5/2009, con la quale la Università degli Studi di Siena informava il ricorrente della non ammissione a colloquio;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi quelli con cui è stato nominato il vincitore del concorso, gli atti e verbali tutti delle operazioni concorsuali e compresa, per quanto occorrer possa, la scheda di valutazione relativa ai titoli del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Siena e del controinteressato [#OMISSIS#] Giordano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il dott. [#OMISSIS#] Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Università degli Studi di Siena, nell’aprile 2008, ha indetto una selezione pubblica per il conferimento a tempo determinato (durata triennale rinnovabile) della responsabilità dell’Area Servizi allo Studente (costituente ufficio dirigenziale della dirigenza amministrativa), presso l’amministrazione centrale dell’Università stessa.
La procedura concorsuale era riservata a chi avesse acquisito, per almeno 5 anni, esperienza in funzioni dirigenziali presso aziende o enti pubblici o privati, o a chi avesse avuto una particolare specializzazione desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da esperienze lavorative maturate in posizioni previste per l’accesso alla dirigenza, ed ai candidati provenienti dai settori della ricerca e della docenza universitaria.
Il ricorrente, in data 5.5.2008, ha presentato domanda di partecipazione al concorso.
L’amministrazione, il giorno 4.2.2009, ha nominato la Commissione giudicatrice, la quale, nella seduta del 10.3.2009, ha stabilito i criteri e le modalità di valutazione dei candidati, ovvero: I) di non effettuare la preselezione, visto il non elevato numero di candidati; II) l’espletamento di valutazione dei titoli e dei curricula e di un colloquio interdisciplinare; III) ai titoli ed ai curricula sarebbe stato assegnato il punteggio massimo pari a 50; IV) il punteggio previsto per ciascuna categoria di titoli.
Nella successiva seduta del 21.4.2009 la Commissione stessa ha stabilito di ammettere al colloquio solo i candidati che avessero conseguito nella valutazione dei titoli almeno 5 punti su 50.
E’ seguita un’apposita graduatoria, nella quale il ricorrente risultava collocato al 23° posto, con 2,5 punti.
L’Università, con nota del 2.5.2009, gli ha quindi comunicato la non ammissione al colloquio interdisciplinare, stante il punteggio inferiore a 5/50.
Il ricorrente, con missiva del 5.5.2009, ha chiesto di accedere agli atti riguardanti il concorso in questione (documento n. 10 depositato in giudizio).
L’Amministrazione ha replicato, con nota del 12.5.2009, che i verbali del procedimento selettivo avrebbero potuto essere visionati solo alla fine del procedimento medesimo.
In data 20.5.2009 l’interessato ha presentato istanza di accesso avente ad oggetto i criteri in base ai quali era stata disposta l’estromissione dalla fase del colloquio.
L’amministrazione, con missiva del 26.5.2009, ha comunicato la possibilità di visionare i verbali del 10 marzo e del 21 aprile, concernenti i criteri di attribuzione del punteggio alle varie categorie di titoli (documento n. 13).
In data 29.5.2009 la commissione ha trasmesso al Rettore dell’Università la graduatoria finale del concorso, che vedeva come primo classificato il dottor Giordano [#OMISSIS#].
In data 4.6.2009 l’istante, preso visione ed estratto copia dei predetti verbali, ha chiesto di accedere agli altri atti della selezione pubblica, in particolare alla propria scheda di valutazione ed alla scheda di valutazione ed al curriculum del vincitore della selezione, dottor Giordano; tuttavia tale richiesta è rimasta inevasa.
Il ricorrente, con missiva datata 30.6.2009, nel contestare il punteggio attribuitogli, ha chiesto il riesame dei suoi titoli (documento n. 15).
Successivamente il responsabile dell’Ufficio concorsi ha spedito al deducente la scheda di valutazione (documento n. 16). Dalla stessa risultava che l’interessato, in relazione alla categoria di titoli identificata come a2 (incarichi di responsabilità di alta qualificazione e/o attività di direzione di strutture complesse, congruenti con l’incarico da conferire), non aveva ottenuto nessun punto sulla base della seguente motivazione: “non emerge la responsabilità amministrativa comportante alta qualificazione o svolgimento di attività di direzione di strutture complesse, ma di semplice responsabilità di una segreteria studenti”, mentre in relazione al curriculum professionale (rispetto al quale il ricorrente vantava la seconda laurea, le conoscenze linguistiche e informatiche, la realizzazione delle guide dello studente, il progetto della Regione sulle stime dei costi di mantenimento agli studi universitari, il pregresso ruolo di responsabile della segreteria studenti della Facoltà di Scienze Politiche, l’essere stato membro di commissioni giudicatrici, la partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento e formazione) aveva ottenuto 2,50 punti, con la motivazione della parziale attinenza (documento n. 17).
Stante il mancato riesame della sua posizione l’esponente, a mezzo del proprio legale, con nota del 10.10.2009 (documento n. 18) ha sollecitato la riconvocazione della commissione giudicatrice e la nuova valutazione dei suoi titoli.
La commissione, con nota del 28.10.2009 (documento n. 1), ha risposto al ricorrente che, quanto alla voce del curriculum riferita ad incarico di responsabilità ed alta qualificazione congruente con l’incarico da conferire, egli aveva indicato la sola data di inizio e non ne aveva specificato la durata, e, quanto alla valutazione del curriculum professionale di cui al punto f del verbale del 10.3.2009, valeva l’ampia discrezionalità di giudizio propria della commissione stessa.
Avverso quest’ultima determinazione, il decreto di nomina della commissione, la mancata ammissione al colloquio e gli atti connessi, comprensivi della nomina del vincitore, il ricorrente è insorto deducendo:
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, del d.p.r. n. 487/1994; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; violazione dei principi generali dell’azione amministrativa espressi dall’art. 1 della legge n. 241/1990 e dall’art. 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Costituzione;
2) violazione dei principi generali dell’azione amministrativa espressi dall’art. 1 della legge n. 241/1990 e dall’art. 97 della Costituzione; violazione dell’art. 18 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria e per violazione del giusto procedimento; disparità di trattamento e ingiustizia manifesta;
3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione dei principi generali sull’espletamento delle selezioni per il pubblico impiego; eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria e per violazione del giusto procedimento sotto ulteriore profilo; eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia; contraddittorietà tra atti e irrazionalità; sviamento dell’azione amministrativa.
Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Siena ed il controinteressato [#OMISSIS#] Giordano.
Con ordinanza n. 80 del 28.1.2010 questo TAR ha accolto l’istanza cautelare.
Tale pronuncia è stata riformata dal Consiglio di Stato con ordinanze n. 1999 e 2003 del 4.5.2010.
All’udienza del 13 gennaio 2016 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in [#OMISSIS#].
E’ stata eccepita la tardività del ricorso, in quanto il provvedimento di esclusione dell’interessato dalla procedura selettiva è stato a lui comunicato oltre 60 giorni prima della notifica del ricorso.
L’eccezione è infondata.
La commissione esaminatrice, riunitasi a seguito delle osservazioni presentate dal ricorrente, con l’impugnata nota del 28.10.2009 (documento n. 2 depositato in giudizio contestualmente all’impugnativa) ha confermato il punteggio assegnatogli, sulla base di motivazione in parte diversa da quella originariamente espressa (documenti n. 1 e 17 allegati all’impugnativa): infatti essa ha da ultimo dedotto, in relazione al giudizio sui pregressi incarichi di responsabilità congruenti con l’incarico da conferire, che l’istante non aveva specificato, nella domanda di concorso, la durata di svolgimento dell’attività dichiarata (invece, nella parte della scheda di valutazione avente ad oggetto l’esperienza dichiarata dal ricorrente in detti incarichi risulta che l’originaria motivazione si incentrava sul fatto che non emergeva una pregressa responsabilità comportante alta qualificazione o direzione di strutture complesse), e, in relazione al curriculum professionale, si è soffermata sull’ampia discrezionalità espressa nella propria valutazione e sulle due votazioni di laurea dichiarate dall’interessato, integrando così l’originaria motivazione sul punto (che era incentrata sulla parziale attinenza del curriculum rispetto alla professionalità richiesta per l’incarico da conferire).
Orbene, costituisce principio pacifico che quando l’amministrazione emette, come avvenuto nel caso di specie, un provvedimento di identico contenuto dispositivo di un altro precedente, ma con una puntuale motivazione diversa o integrativa rispetto a quella originaria, si è in presenza di un provvedimento confermativo, a carattere rinnovatorio, che modifica la realtà giuridica, riaprendo i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
Ne discende che il termine di proposizione dell’impugnativa va computato considerando la data in cui l’esponente è giunto a conoscenza della nota confermativa, rispetto alla quale il ricorso in epigrafe appare tempestivo.
Entrando nel merito della trattazione del gravame, si osserva quanto segue.
Con la prima censura l’istante lamenta l’inosservanza del precetto normativo che prevede che almeno un terzo dei componenti della commissione di concorso sia coperto da donne.
Il rilievo non può essere accolto.
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la mera circostanza che nella composizione di una commissione di concorso pubblico non risulti rispettata la riserva di almeno un terzo dei posti alle donne non determina automatici effetti vizianti delle operazioni concorsuali, salvo non denoti una condotta discriminatoria in danno dei concorrenti di sesso femminile (ex multis: Cons. Stato, V, 20.8.2015, n. 3959). Pertanto la violazione dell’art. 9, comma 2, del d.p.r. n. 487/1994 non può essere fatta valere come motivo di ricorso da parte di chi sia stato escluso dal concorso o sia insoddisfatto della posizione di graduatoria, giacché la violazione è rilevante soltanto in presenza di una condotta discriminatoria della commissione in danno dei concorrenti, nel qual caso è ipotizzabile un nesso tra l’asserita violazione di legge e il vulnus lamentato dal ricorrente tale da concretare un suo interesse a dolersene in giudizio (Cons. Stato, VI, 18.4.2012, n. 2217).
Con la prima parte del secondo motivo il ricorrente contesta la motivazione della mancata assegnazione di punteggio riferita a pregressi incarichi di responsabilità (motivazione così espressa: “non emerge la responsabilità amministrativa comportante alta qualificazione professionale e/o svolgimento di attività di direzione di strutture complesse, ma di semplice responsabilità di una segreteria studenti”).
La censura è inammissibile.
La predetta motivazione è stata modificata con l’adozione dell’atto confermativo, con la conseguenza che l’interesse del ricorrente si appunta sulle argomentazioni esposte in quest’ultimo atto.
Anche prescindendo da tale constatazione, la censura, riguardando un atto (l’originaria scheda di valutazione) conosciuto ben oltre 60 giorni prima della notifica del ricorso, comunque non sarebbe esaminabile nel merito, in quanto tardiva.
Con la seconda parte del secondo motivo l’istante, nel contestare l’atto confermativo, deduce che la commissione esaminatrice avrebbe dovuto acquisire d’ufficio la documentazione relativa allo stato di servizio indicato nel curriculum e accertare così la sua durata, rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio.
La doglianza non può essere accolta.
Con l’atto confermativo la commissione rileva, in relazione al dichiarato pregresso incarico di responsabilità, la non valutabilità del medesimo, per non avere il ricorrente indicato la sua durata (documento n. 1), innovando l’originaria motivazione incentrata invece sulla natura dell’incarico da valutare (documento n. 17).
Orbene, nell’ambito del procedimento di concorso, i titoli che il candidato intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, onde ottenerne l’attribuzione del relativo punteggio, rientrano nella sua piena disponibilità, di modo che non possono essere attribuiti al candidato punteggi per titoli non allegati, anche se afferenti ad attività svolte presso la medesima Amministrazione che ha indetto il concorso, né titoli il cui possesso è indicato, ma non sufficientemente documentato, a fronte di una prescrizione del bando che preveda un onere di allegazione documentale a carico del candidato; e ciò a maggior ragione se si considera che la commissione esaminatrice non è organo ordinario dell’Amministrazione di modo che, facendo parte della sua stabile organizzazione, potrebbe essere intesa come depositaria dei relativi documenti, bensì organo straordinario, cui compete solo di sovrintendere alle prove, valutare le stesse e, nei concorsi che prevedono anche titoli valutabili, attribuire i punteggi a questi ultimi, secondo criteri predefiniti (Cons. Stato, IV, 16.6.2011, n. 3659). Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per i titoli è onere del partecipante l’indicazione specifica e l’allegazione di detti titoli e la P.A. non può procedere a richieste integrative, lesive della par condicio dei concorrenti, né, stante il principio di par condicio, si può pretendere di porre a carico dell’Amministrazione l’obbligo di rimediare a dimenticanze di questo o quel candidato attivandosi per acquisire informazioni sui titoli dichiarati (TAR Campania, Napoli, III, 13.8.2013, n. 4114).
Pertanto, non può trovare applicazione l’art. 18 della legge n. 241/1990, invocato nel ricorso, stante la specialità del procedimento concorsuale (Cons. Stato, IV, 16.6.2011, n. 3659).
Con la terza censura l’esponente contesta il punteggio (2,5) attribuitogli in relazione al curriculum professionale e lamenta che la valutazione espressa dalla commissione esaminatrice contiene una motivazione apodittica e costituente una mera formula di stile, che non rende comprensibile il criterio di attribuzione dei punteggi ai candidati.
Il rilievo non è condivisibile.
La motivazione del punteggio concernente il curriculum, espressa con la nota confermativa, completa la motivazione contenuta nella scheda di valutazione; in quest’ultima era stata evidenziata la parziale attinenza dei titoli facenti parte del curriculum rispetto all’incarico messo a concorso, mentre l’atto confermativo ha precisato tra l’altro che l’incongrua votazione dichiarata dall’interessato per la laurea in scienze politiche (105/110 e lode) e per la laurea in scienze dell’amministrazione (107/110 e lode) non costituiva un elemento di valutazione positiva.
Tali profili, unitamente alla mancanza del master e delle abilitazioni, costituiscono la ragione del contestato punteggio.
Risulta quindi che la contestata valutazione è supportata da idonea motivazione.
Né emergono elementi di illogicità confrontando la valutazione del curriculum del ricorrente con quella del curriculum del controinteressato: quest’ultimo vanta tra l’altro un master universitario di 1° livello della durata di 16 mesi (di cui il ricorrente invece è privo), ottenuto con votazione 70/70, e numerosi incarichi presso segreterie studenti di cui è precisata la durata (si vedano i documenti n. 8 e 20 allegati al gravame).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare, eccezionalmente, tra le parti le spese di giudizio, stante la particolarità delle questioni dedotte e visto l’andamento oscillante della fase cautelare in primo e in secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pozzi, Presidente
[#OMISSIS#] Massari, Consigliere
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)