TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 12 dicembre 2016, n. 1770

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore

Data Documento: 2016-12-12
Area: Giurisprudenza
Massima

La dichiarazione d’improcedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, può essere pronunciata quando la sopravvenienza è tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per aver fatto veni meno, per il ricorrente, qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, della pronuncia del giudice (Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, 15 aprile 2016, n. 99).

Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorra una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51c.p.c.

Nelle procedure selettive per l’assunzione di ricercatori universitari, non comporta l’obbligo di astensione da componente della commissione giudicatrice la circostanza che il commissario di uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere (o uno dei commissari sia stato il relatore nella tesi di laurea di uno dei candidati), tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrenti nella comunità scientifica, rispondente alle esigenze dell’approfondimento di temi di ricerca articolati e complessi tali da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti, conseguendone che l’esistenza di rapporti di collaborazione scientifici tra taluni dei commissari e qualcuno dei candidati non costituisce di per sé causa di astensione, né vizio di procedimento (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 luglio 2013, n. 4015; TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 5 marzo 2014, n. 425).

Nei concorsi universitari la valutazione dei candidati comporta un’ampia are d0insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo atteso che il giudizio della commissione esaminatrice è inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati e costituisce, pertanto, espressione di un’ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma solo sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2012, n. 1032; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 6 ottobre 2010; Tar Piemonte Torino, Sez. I, 28 luglio 2015, n. 1249).

Contenuto sentenza

N. 01770/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2012, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Monceri C.F. MNCFNC71M17G702P, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; 
contro
Università degli Studi di-OMISSIS-, in persona del Magnifico Rettore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliataria in Firenze, via degli Arazzieri 4; 
nei confronti di
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gioia [#OMISSIS#] C.F. VCCGIO46B64H501C, [#OMISSIS#] Massimo Pozzi C.F. PZZFNC59L26I726H, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Massimo Pozzi in Firenze, lungarno A. Vespucci 20; 
per l’annullamento
– del decreto rettorale n.I/1n.16778 del 29.12.2011 del Magnifico Rettore dell’Università di-OMISSIS- e per quanto occorrer possa del decreto rettorale n.1/14101 del 14.11.2011; dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alla procedura concorsuale e degli atti allo stesso verbale allegati, ivi compresa la graduatoria concorsuale e il giudizio finale della Commissione Giudicatrice; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, in ogni caso lesivo dei diritti del ricorrente, ancorché al medesimo incognito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di-OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. -OMISSIS- ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università degli Studi di-OMISSIS- – Settore Scientifico-Disciplinare MED 24 Urologia indetta con decreto rettorale n.01/15931 del 25 novembre 2010.
All’esito delle valutazioni individuali e collegiali la Commissione concludeva i suoi lavori individuando all’unanimità il vincitore nel dr. -OMISSIS- che, infatti, veniva nominato con provvedimento del 14 novembre 2011.
In pari data, tuttavia, il candidato vincitore comunicava la propria rinuncia all’assunzione conseguendone, in data 21 dicembre 2011, l’annullamento della predetta nomina.
1.1. In data 20 dicembre 2011 la dott.sa -OMISSIS- presentava istanza per l’esercizio di autotutela adducendo a fondamento l’asserita mancata valutazione, da parte della Commissione, del titolo di Dottorato di ricerca dalla medesima conseguito.
Dando seguito all’istanza la Commissione, eseguita una nuova valutazione dei titoli, dichiarava vincitrice la dr.ssa -OMISSIS- che veniva nominata con atto del 29 dicembre 2011.
2. Avverso tale atto insorgeva il dott. -OMISSIS-chiedendone l’annullamento e deducendo:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.97 Cost. per violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A. Violazione del principio del giusto procedimento amministrativo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.11d.P.R. 9 maggio 1994, n.487.
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241.
III. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell’art.21 nonies della legge 7 agosto 1990, n.241 e dell’art.97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell’art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241 sotto ulteriore profilo.
IV. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell’art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà interna al provvedimento.
V. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell’art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà interna al provvedimento. Sotto ulteriore profilo.
Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi di-OMISSIS- e la dott.sa -OMISSIS-.
Nella pubblica udienza del 23 novembre 2016 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
3. Rileva il Collegio che, con memoria deposita il 2 novembre 2016, la dr.ssa -OMISSIS- dichiarava di non avere più interesse alla definizione del giudizio avendo nel frattempo optato per la nomina a dirigente medico presso l’Azienda ospedaliera di-OMISSIS-.
Tale circostanza condurrebbe ad una dichiarazione di improcedibilità del gravame dal momento che non è previsto lo scorrimento della graduatoria in questione, né l’annullamento della procedura avrebbe quale necessaria conseguenza la riedizione del concorso, non sussistendo alcun obbligo in tal senso in capo all’amministrazione.
3.1. Invero è pacifico che la dichiarazione d’improcedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, può essere pronunciata quando la sopravvenienza è tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno, per il ricorrente, qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, della pronuncia del giudice (per tutte cfr., C.G.A. Reg. sic., 15-04-2016, n. 99).
3.2. Il ricorrente insiste, comunque, nella sua ultima memoria, per una pronuncia di merito in relazione alla quale, d’altra parte, appare conservare quantomeno un interesse morale (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 14-01-2016, n. 81).
Il ricorso non è tuttavia suscettibile di accoglimento come di seguito argomentato.
4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità della composizione della commissione della quale faceva parte il prof. -OMISSIS- che aveva svolto la funzione di relatore delle tesi di specializzazione dei candidati -OMISSIS- e -OMISSIS-, mentre del ricorrente era stato altresì relatore alla tesi di laurea.
L’assunto è privo di pregio.
4.1. Invero, per [#OMISSIS#] e consolidata giurisprudenza, nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 c.p.c. (tra le tante, Cons. Stato n. 4348/2014; T.A.R. Sardegna, sez. I, 07-03-2014, n. 202).
E’ altrettanto granitico l’orientamento secondo cui, nelle procedure selettive per l’assunzione di ricercatori universitari, non comporta l’obbligo di astensione da componente della Commissione giudicatrice la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere (o uno dei commissari sia stato il relatore nella tesi di laurea di uno dei candidati), tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrenti nella comunità scientifica, rispondente alle esigenze dell’approfondimento di temi di ricerca articolati e complessi tali da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti, conseguendone che l’esistenza di rapporti di collaborazione scientifica tra taluno dei commissari e qualcuno dei candidati non costituisce di per sé causa di astensione, né vizio del procedimento (ex multis, Cons. Stato Sez. VI, 30-07-2013, n. 4015; T.A.R. Toscana, Sez. I, 05-03-2014, n. 425).
Ne segue che il mero svolgimento delle funzioni di relatore alla tesi di specializzazione e/o di relatore alla tesi di laurea determina un rapporto occasionale che non configura quella stabilità di relazioni richieste per configurare l’incompatibilità e l’obbligo di astensione del commissario.
5. Con il secondo motivo ci si duole che del procedimento seguito per sostituire l’originaria graduatoria, ai fini dell’esercizio dell’autotutela, non sia stata data comunicazione agli interessati, e specialmente al candidato già dichiarato vincitore.
5.1. La censura è inammissibile.
In primo luogo il ricorrente non è legittimato a dedurre l’eventuale vulnus arrecato alle posizioni giuridiche di altro soggetto e, in secondo luogo, ove la doglianza investisse anche la propria posizione, neppure vi sarebbe interesse dal momento che la riapertura del procedimento ha offerto all’interessato una nuova chance per vedere eventualmente valorizzata la propria aspirazione al conseguimento del posto.
6. Il terzo motivo si incentra sull’asserita mancanza di interesse pubblico all’annullamento del precedente esito della procedura, in violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990.
Il motivo è parimenti inammissibile e meramente emulativo.
Non si vede infatti, per le ragioni già esposte in precedenza, quale possa essere l’interesse del ricorrente a far valere tale presunta illegittimità, posto che egli sembra farsi portatore di interessi non riferibili alla sua persona.
E ciò senza contare che l’interesse pubblico alla riapertura del procedimento è in questo caso in re ipsa attesa l’opportunità della copertura del posto messo a concorso evitando così la necessità di bandire una nuova selezione con intuibili risvolti in tema di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
6.1. In ogni caso, come rilevato dalle difese di controparte, una concreta esigenza di bilanciamento dei contrapposti interessi (l’interesse pubblico ad annullare e l’interesse contrario al mantenimento del provvedimento di cui trattasi) si pone soltanto nelle ipotesi in cui l’annullamento, intervenendo una volta decorso un notevole lasso di tempo dal momento dell’emanazione del provvedimento in questione, vada ad incidere su una situazione ormai consolidata a discapito del legittimo affidamento del privato interessato circa la stabilità dei suoi effetti, nella fattispecie non sussistenti (Cons. Stato n. 3910/2016).
7. Con il quarto e quinto ordine di censure il ricorrente si duole delle valutazione espresse sul curriculum della controinteressata che la commissione avrebbe illegittimamente apprezzato a discapito del proprio, ripercorrendo analiticamente i titoli da entrambi posseduti.
Le censure sono infondate.
7.1. Va premesso che l’istanza per l’esercizio di autotutela presentata dalla dott.ssa -OMISSIS- era volta al fine di vedere adeguatamente considerato, in sede di valutazione dei titoli posseduti dai candidati, l’avvenuto conseguimento del dottorato di ricerca, conseguendone che la riapertura del procedimento non potesse incidere sulle valutazioni già espresse sui curricula degli altri candidati a suo tempo non contestate dall’odierno ricorrente.
Ne consegue che, come condivisibilmente osservato dalla difesa erariale, relativamente ai candidati diversi dalla controinteressata, i nuovi giudizi hanno carattere meramente confermativo delle valutazioni precedentemente espresse, con ciò risultando non impugnabili; qualora infatti il ricorrente avesse inteso muovere censure all’operato della Commissione relativamente ai giudizi emessi sul suo conto avrebbe dovuto impugnare tempestivamente i precedenti verbali della Commissione, la graduatoria concorsuale e il relativo giudizio finale.
7.2. Va poi rilevato che nei concorsi universitari la valutazione dei candidati comporta un’ampia area d’insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo atteso che il giudizio della commissione esaminatrice è inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati e costituisce, pertanto, espressione di un’ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma solo sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ((Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2012, n. 1032; T.A.R. Lazio, sez. III, 6 ottobre 2010; T.A.R. Piemonte, sez. I, 28 luglio 2015 n. 1249).
Si richiede, a tal fine, che la preferenza per l’uno o l’altro candidato non sia manifestamente incoerente con i giudizi che ne sono a presupposto, nel senso che trovi in essi la sua logica premessa, ma non anche che quest’ultimo riproduca pedissequamente una graduazione di formulazione dei giudizi, dal momento che, se ciò dovesse ammettersi, si finirebbe con l’affidare il sindacato di congruità della scelta dei vincitori a valori spesso opinabili (Cons. Stato, sez. VI 13 maggio 2003 n. 2531).
Dalla disamina dei titoli prodotti e dalle valutazioni della commissione non emergono, nel caso di specie, quelle disarmonie o incongruità o illogicità che potrebbero condurre ad inficiare il giudizio finale espresso, nei limiti del sindacato estrinseco esercitabile nel caso concreto dal giudice di legittimità
Ne segue, in conclusione, che il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano nella misura di € 2.500,00 in favore di ciascuna delle controparti, maggiorate degli oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pozzi, Presidente
[#OMISSIS#] Massari, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere
​Pubblicato il 12/12/2016