N. 00841/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01067/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2017,
proposto da
[#OMISSIS#] Camaleonti, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giovanni Di [#OMISSIS#], domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Università degli Studi di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Giordano, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
per l’annullamento,
1) del provvedimento emesso dalla Università degli Studi di Siena, a firma del M. Rettore [#OMISSIS#] Frati, inviata in data 07.06.2017 e notificato in pari data, recante il diniego della richiesta del dott. Camaleonti di voler ottenere la riconversione creditizia del titolo di Massofisioterapista e del riconoscimento della Diploma in Educazione Fisica e della Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive Adattative, con l’iscrizione diretta al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia;
3) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Siena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2018 il Consigliere Giovanni [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso il Sig. Camaleonti [#OMISSIS#] ha impugnato il provvedimento emesso dall’Università degli Studi di Siena, inviato in data 07 giugno 2017, con il quale la stessa Università ha rigettato la richiesta del ricorrente di ottenere la riconversione creditizia del titolo di Massofisioterapista, unitamente all’iscrizione diretta al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia.
Nel ricorso si è evidenziato che il Sig. Camaleonti [#OMISSIS#], dopo aver conseguito il diploma triennale di Massofisioterapista nella sessione 2006/2007 presso l’Istituto “[#OMISSIS#] Fermi” di Perugia, ha chiesto all’Università degli Studi di Siena, in data 8 maggio 2017, l’iscrizione al Corso di Laurea in Fisioterapia, unitamente al riconoscimento degli studi conseguiti.
Con il provvedimento di rigetto sopra citato l’Università ha affermato che “…il corso di Laurea in Fisioterapia è un corso di Laurea ad accesso programmato a livello nazionale e pertanto il numero dei posti disponibili viene determinato dal MIUR e dal Ministero della salute che li definiscono annualmente con apposito Decreto; non rientra pertanto nelle prerogative delle singole università determinare regole proprie per ammettere studenti in sovrannumero; è prerogativa del competente comitato per la didattica valutare la carriera pregressa degli studenti e prevedere eventuali abbreviazioni del percorso formativo. Per quanto sopra esposto, si comunica che l’istanza presentata in nome e per conto del Dott. [#OMISSIS#] Camaleonti non può essere accolta”.
Il ricorrente contesta la determinazione dell’Università diretta a non consentire l’iscrizione agli anni successivi, obbligando lo stesso ricorrente a dover preliminarmente superare i test di ingresso di preselezione, prova quest’ultima alla quale sarebbero esonerati solo coloro che sono già iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria.
A parere del Sig. Camaleonti l’Università degli Studi di Siena doveva considerarsi tenuta ad accettare la richiesta del ricorrente, in quanto avrebbe dovuto, dopo aver valutato in concreto il percorso di studio e i crediti formativi, iscriverlo agli anni accademici successivi al primo.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione degli art. 3 – 97 della Costituzione, della legge 241 del 1990 e della legge 19 maggio 1971 n. 403, in quanto sussisterebbe l’equipollenza del titolo di Massofisioterapista triennale, di cui alla legge 403/1971 rispetto al diploma di Laurea in Fisioterapia, così come peraltro sancito dal DM 27 luglio 2000, laddove si precisa che i titoli di massofisioterapia e fisioterapia sono equipollenti;
2. la violazione dell’art. 97 e degli artt. 2, 3, 21, 41 della Costituzione e il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, in quanto il ricorrente avrebbe sostenuto esami dal contenuto identico ed equipollente a quelli che dovrebbe sostenere durante il percorso di studi del corso di laurea di fisioterapia;
3. la violazione dell’art. 97 e degli artt. 2, 3, 21, 41 della Costituzione, della L. n. 264 del 1999 e del dm n. 270 del 2004 e il venire in essere dei vizi di difetto di motivazione, carenza di presupposti, eccesso di potere e sviamento.
Si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Siena, controdeducendo sul merito del ricorso.
Nel costituirsi il Ministero dell’Università e della Ricerca ha affermato la propria estraneità al presente giudizio, avente ad oggetto un atto assunto dall’Università nell’ambito della propria autonomia istituzionale e didattica.
Con ordinanza 7 luglio 2017 n. 554 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare al solo fine di non pregiudicare gli interessi della ricorrente nelle more della decisione della rimessione all’Adunanza Plenaria disposta da Cons. Stato, sez. VI, ord. 5 luglio 2017, ordinando all’Università di Siena di procedere “in via provvisoria e con riserva, all’iscrizione del ricorrente all’anno di corso che verrà in esito della valutazione dei titoli di studio, indipendentemente dal superamento della prova preselettiva di ingresso, fatti salvi gli effetti della decisione di merito della controversia”.
In esecuzione della decisione cautelare di questo Tribunale l’Università di Siena ha provveduto a depositare l’estratto del 31 ottobre 2017 con il quale il comitato della didattica, all’esito della valutazione dei titoli posseduti, ha iscritto il ricorrente al secondo anno.
L’Amministrazione ha precisato che detta iscrizione al secondo anno non è avvenuta in virtù del titolo di massofisioterapista, ma solo per le attività conseguite in pregresse lauree di I e II livello, in possesso del Sig. Camaleonti e nessun riconoscimento di CFU è avvenuto per il corso di Massofisioterapista.
In questo senso e all’udienza del 30 maggio 2017 e uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è da accogliere, risultando fondati il primo e il secondo motivo.
La giurisprudenza che si è formata sul punto ha, infatti, ormai concluso per la fondatezza della prospettazione fornita in ricorso, secondo un percorso argomentativo che è pienamente condiviso dalla Sezione e che può essere così riassunto.
1.1 Ai sensi dell’art. 1 D.M. 27.7.2000 l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista vale per tutti i titoli di masso fisioterapista, conseguiti in base alla L. 19.5.1971 n. 403 a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/15).
1.2 Ne consegue che i diplomati, per potere accedere al corso di laurea in fisioterapia non sono tenuti a superare il test di ingresso alla facoltà al pari dei neodiplomati presso istituti scolastici di istruzione secondaria.
1.3 Si consideri, infatti, che la ratio dei test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso, di cui alla L. 2.8.99 n. 264 è in primo luogo quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi ai quali intende iscriversi.
1.4 Nel caso di specie tale preliminare verifica deve ritenersi superflua considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista assicura già in sé questa predisposizione (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/2015 e TAR Campania, sez. IV, n. 3801/16).
Si è affermato che non è possibile “negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento” ritenuto che le conoscenze e le abilità acquisite dai massofisioterapisti e certificate dai diplomi conseguiti possono ben essere utilizzabili per abbreviare il percorso per l’obiettivo universitario da raggiungere (così TAR Campania, sez. IV, n. 3801/16 (C.G.A. sez. giurisd., 10 maggio 2017, n. 212; Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1105; 30 maggio 2011, n. 3218; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 21 luglio 2016, n. 3801; T.A.R. Lombardia. Milano, sez. III, 13 luglio 2016, n. 1415; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 27 gennaio 2017, n. 196)”.
1.5 Detta giurisprudenza ha pertanto superato il contrario orientamento espresso da alcune pronunce (si veda ad es, T.A.R. Liguria, sez. II, 5 ottobre 2016, n. 979) che, a sua volta, era fondato sulla sostanziale mancanza, in capo a chi aveva conseguito il diploma di massofisioterapista oltre il biennio decorrente dal 1° gennaio 1994 previsto dalla normativa transitoria, di quelle sostanziali “esigenze di tutela dell’affidamento, che avevano giustificato l’equipollenza” disposta dal d.m. Sanità 27 luglio 2000 (equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base).
1.6 L’esigenza di tutela dell’affidamento non può avere l’effetto di incidere (ed in questa prospettiva, ben si evidenzia la non applicabilità al caso di specie di alcune pronunce (in particolare si veda Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2018, n. 1520) sulla tematica dell’accesso ai corsi universitari e al riconoscimento dei crediti formativi, fattispecie quest’ultima dall’art. 141, 1° comma del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dall’ art. 5, 7° comma d.m. istruzione, università e ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (in questo senso, le già citate Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2011, n. 3218 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 21 luglio 2016, n. 3801).
1.7 Deve ritenersi, pertanto, non condivisibile la prospettazione dell’Università degli Studi di Siena diretta a condizionare l’iscrizione al corso di laurea in fisioterapia al superamento del test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso, fattispecie quest’ultima che attiene, con tutta evidenza, ad una verifica finalizzata ad “accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi alla cui iscrizione ambisce… (che) nel caso di specie appare superflua, considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista (in virtù soprattutto della prevista equipollenza con il diploma universitario triennale) assicura, già in sé, questa predisposizione(Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1105; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 21 luglio 2016, n. 3801)”.
1.8 Dalle conclusioni sopra riportate non è tuttavia possibile trarre l’automatico riconoscimento dei crediti conseguiti presso l’istituto professionale, con conseguente iscrizione al terzo anno di corso (come prospettato da parte ricorrente).
1.9 A tal proposito, la giurisprudenza sopra richiamata ha, infatti, precisato che “all’Ateneo …non è sottratta la discrezionalità di apprezzare con maggiori crediti un’esperienza abilitante rispetto ad una meramente formativa: ciò che risulta illegittimo, invece, è il negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento, solo perché sprovvisti di equipollenza(T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 21 luglio 2016, n. 3801; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 27 gennaio 2017, n. 196)”.
2. Si consideri, inoltre, che il ricorrente non ha impugnato il provvedimento che ha disposto l’iscrizione al secondo anno di corso, senza riconoscere i crediti formativi maturati ricorrente, circostanza quest’ultima che impedisce ogni valutazione sulle determinazioni in questo senso assunte dall’Università.
2.1 In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto, limitatamente alla sola pretesa di parte ricorrente all’iscrizione al corso di laurea in fisioterapia, anche senza previo superamento del test di ingresso ed alla valutazione discrezionale ad opera dell’Università dei crediti formativi maturati presso l’istituto professionale.
La novità della questione per la giurisprudenza della Sezione permette poi di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento dei provvedimenti impugnati e così come in epigrafe indicati.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Raffaello [#OMISSIS#], Consigliere
Giovanni [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 12/06/2018