L’art 18 della l. 240/2010, che disciplina il procedimento di reclutamento dei docenti universitari c.d. a chiamata, prevede, al comma 4, la possibilità di riservare almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo, alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio (..) nell’università stessa. Si tratta quindi di una “riserva di posti” per docenti esterni rispetto all’Università. La formula utilizzata “aver prestato servizio” letteralmente rinvia, non alla tipologia di contratto con cui il docente è stato incaricato, ma alla prestazione che viene svolta a favore dell’Amministrazione, indipendentemente dalla tipologia del rapporto.
Tale previsione deve essere interpretata nel senso di consentire alle università di riservare una parte del budget disponibile per la chiamata di professori di prima e seconda fascia a copertura di procedure concorsuali riservate nei confronti di soggetti esterni alla università e, ciò, allo scopo di acquisire competenze professionali formatesi in un diverso contesto culturale e, perciò, maggiormente idonee a garantire quel fermento e quel ricambio di idee che dovrebbe caratterizzare un ambiente accademico.
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 12 giugno 2018, n. 843
Procedura concorsuale posto Professore associato-Riserva posti per docenti esterni all'università
N. 00843/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] Iacovoni, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Mingiardi e [#OMISSIS#] Patricelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] De Grazia e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
[#OMISSIS#] Pireddu, rappresentato e difeso dall’avvocato Orazio [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto del rettore n. 47 del 2018 di approvazione degli atti della procedura selettiva per un posto di professore associato e degli atti ad esso presupposti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/5/2018,
per l’annullamento:
della delibera del 23 gennaio 2018, non pubblicata, e comunicata al ricorrente in data 16 maggio 2018, con il quale il Consiglio del Dipartimento di Architettura ha proposto di chiamare il prof. [#OMISSIS#] Pireddu a ricoprire il posto di professore Associato;
della delibera del 29 gennaio 2018 del Consiglio di Amministrazione, comunicata al ricorrente in data 16 maggio 2018, che ha approvato la proposta di chiamata del prof. [#OMISSIS#] Pireddu;
del Decreto Rettorale n. 82 prot.16278 del 30 gennaio 2018 non pubblicato e comunicato in data 16 maggio 2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze e del Sig. [#OMISSIS#] Pireddu;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 il Consigliere Giovanni [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso il Sig. Iacovoni [#OMISSIS#] ha impugnato il decreto n. 47 del 2018 prot. 9912 di “approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Associato Concorsuale 08D1(Progettazione Architettonica), settore scientifico disciplinare ICAR/14 (Composizione Architettonica e Urbana)” e, ciò, unitamente al verbale di valutazione dei titoli e di individuazione del candidato idoneo della Commissione del 21 dicembre 2017 e della relazione riassuntiva del 21 dicembre 2017 della Commissione.
Nel ricorso si è avuto modo di rilevare che, con Decreto n. 476 del 14 giugno 2017, l’Università di Firenze aveva indetto una procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della L. n. 240/10, per la copertura di un posto di professore associato per il settore concorsuale sopra citato e presso il Dipartimento di Architettura.
All’esito delle procedure selettive il Sig. Pireddu aveva ottenuto un punteggio complessivo superiore ai due successivi candidati (i Sig.ri Iacovoni e Padoa Schioppa) che, a loro volta, avevano ottenuto un giudizio di sostanziale parità.
Con la relazione riassuntiva del 21 dicembre 2017 la Commissione, riepilogando e confermando i giudizi espressi per i tre candidati, aveva individuato come idoneo il Sig. Pireddu, mentre in data 19 gennaio 2018 il Rettore, con decreto n. 47 aveva dichiarato quest’ultimo definitivamente idoneo.
Nell’impugnare i sopracitati provvedimenti, con un unico motivo, si sostiene la violazione dell’art. 18, comma 4 della L. n. 240/10 e dell’art. 8 del bando e del disciplinare di gara, in quanto il Sig. Pireddu avrebbe svolto presso l’Università degli studi di Firenze varie docenze e incarichi di professore a contratto, circostanza quest’ultima che sarebbe ostativa alla sua partecipazione alla selezione di cui si tratta.
Con i successivi motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato le delibere del 23 gennaio 2018 e del 29 gennaio 2018 con le quali si è approvata la proposta di chiamata del prof. [#OMISSIS#] Pireddu, unitamente agli atti presupposti, riproponendo in via derivata le censure del ricorso principale.
In aggiunta si è sostenuta la violazione dell’art. 75 del DPR 445/2000, in quanto con la dichiarazione sottoscritta dal Sig. Pireddu in sede di partecipazione alla selezione di cui si tratta, l’attuale controinteressato avrebbe attestato falsamente il possesso dei requisiti richiesti dal bando, dichiarando “di non aver prestato servizio nell’ultimo triennio” presso l’Università degli Studi di Firenze.
Nel ricorso si sono costituiti sia il Sig. Pireddu, in qualità di soggetto controinteressato, che l’Università di Firenze, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All’udienza del 30 maggio 2018, uditi i procuratori delle parti costituite anche ai sensi dell’art. 60 cpa, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è da accogliere risultando fondate le censure contenute nel ricorso principale e nei successivi motivi aggiunti, la cui analogia delle argomentazioni proposte consente una trattazione unitaria.
1.1 A tal fine è necessario premettere che l’art. 18 comma 4 della L. 240/2010 obbliga le Università ad utilizzare, parte delle risorse vincolate, per procedere alla “chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa”.
1.2 La medesima previsione è stata riportata anche nell’art. 8 del bando, nella parte prevede espressamente che “non possono partecipare coloro i quali alla data di scadenza del bando: abbiano prestato servizio nell’ultimo triennio presso l’Università degli Studi di Firenze o siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari presso la stessa Università degli Studi di Firenze”
1.3 Ciò premesso è evidente che, sulla base di quanto previsto dall’art. 18 comma 4 e dall’art.8 del bando, è possibile desumere l’esistenza di una causa ostativa alla partecipazione alla procedura di cui si tratta, per il candidati che siano stati titolari di un assegno di ricerca nella medesima università che ha indetto una determinata selezione.
1.4 E’ peraltro incontestato che il Sig. Pireddu aveva svolto all’interno dell’Università di Firenze varie docenze come professore a contratto, a partire dall’anno 2013 e sino a tutto il 2017, circostanza che avrebbe dovuto determinare la stessa Amministrazione ad escluderlo.
1.5 Precedenti pronunce hanno infatti confermato che l’art. 18 comma 4 deve essere interpretato nel senso di “precludere la partecipazione alla procedura a tutti coloro che, a qualunque titolo, abbiamo prestato servizio presso l’Università, alla luce sia di una interpretazione letterale sia della ragione giustificatrice della norma stessa”.
1.6 E’ altrettanto evidente che se il Legislatore avesse voluto limitare l’ambito applicativo della norma soltanto a coloro che hanno stipulato con l’amministrazione un contratto a tempo indeterminato avrebbe dovuto esplicitarlo in maniera chiara (Cons. Stato Sez. VI, 12-08-2016, n. 3626).
1.7 L’art. 18 comma 4° della L. n. 240 del 2016 deve essere allora interpretato nel senso di consentire alle università di riservare una parte del budget disponibile per la chiamata di professori di prima e seconda fascia a copertura di procedure concorsuali riservate nei confronti di soggetti esterni alla università e, ciò, allo scopo di acquisire competenze professionali formatesi in un diverso contesto culturale e, perciò, maggiormente idonee a garantire quel fermento e quel ricambio di idee che dovrebbe caratterizzare un ambiente accademico.
1.8 Ne consegue che l’attività di insegnamento prestata per una università in qualità di professore a contratto deve considerarsi ostativa alla partecipazione alle selezioni indette ai sensi dell’art. 18 comma 4° della L. 240/2010 (in questo senso anche T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., (ud. 20/12/2017) 18-01-2018, n. 96).
1.9 Non è condivisibile la tesi dell’Università di Firenze e del soggetto controinteressato, in base alla quale l’art. 18 comma 4 dovrebbe essere interpretato nel senso di escludere solo i soggetti che siano risultati titolari di un rapporto di lavoro dipendente, mentre non sarebbe applicabile nell’ipotesi (come quella in esame) laddove si sia in presenza della sottoscrizione di contratti di collaborazioni coordinata e continuativa, riconducibili ad una prestazione di lavoro occasionale e autonoma.
2. Detta interpretazione non trova un conforto nell’art. 18 comma 4 sopra citato, non risultando presente alcun riferimento ai “rapporti di servizio”.
2.1 Nemmeno risulta condivisibile l’esistenza di un presunto contrasto tra l’art. 18 comma 4 e l’art. 23 comma 4 della L. 240/2010, disposizioni queste ultime che devono ritenersi del tutto compatibili.
2.2 Con l’art. 23 comma 4°, così come novellato dall’art. 1 comma 338 lett.a) l, 232/2016, il Legislatore si è limitato ad affermare che i contratti di insegnamento, pur senza attribuire alcun diritto in ordine all’accesso ai ruoli universitari, possono essere computati nell’ambito delle selezioni di cui all’articolo 18, comma 4.
2.3 La possibilità di considerare ammissibile la produzione di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 18 comma 4°, non è in contrasto con la volontà di circoscrivere la partecipazione a dette procedure solo a soggetti esterni e, quindi, a coloro che hanno acquisito gli stessi contratti nell’ambito di università differenti rispetto a quella che ha indetto la procedura di cui si tratta.
2.4 In conclusione l’accoglimento delle sopra citate censure (contenute sia nel ricorso principale che nei successivi motivi aggiunti) consente di ritenere fondato il ricorso, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Università di Firenze e l’attuale controinteressato al pagamento delle spese di lite per Euro 1.500,00 ciascuno e per complessivi euro 3.000,00 (tremila), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Raffaello [#OMISSIS#], Consigliere
Giovanni [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 12/06/2018