N. 00861/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00040/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] Manco, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Grazia Carcione, domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Università degli Studi di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’ateneo in Pisa, lungarno Pacinotti 43 – 44;
nei confronti
[#OMISSIS#] Peroni, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Toscano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Gesess in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Esposito, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via de’ Rondinelli 2;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
(i) del decreto rettorale del 18 agosto 2016 n. 959 (prot. n. 40592/2016) recante nomina del prof. [#OMISSIS#] Peroni quale Professore ordinario per il settore scientifico e disciplinare MED/38, con inquadramento nel settore concorsuale 06/G1, macrosettore 06/G, presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa; (ii) della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa recante approvazione della proposta di chiamata del Prof. [#OMISSIS#] Peroni di estremi ignoti; (iii) della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa recante proposta di chiamata del Prof. [#OMISSIS#] Peroni di estremi ignoti; (iv) del decreto rettorale recante approvazione degli atti della procedura per la copertura di 1 posto di Professore ordinario per il settore concorsuale 06/G1, settore disciplinare MED/38, presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa di estremi ignoti; (v) di tutti gli atti e le valutazioni di contenuto ed estremi ignoti della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il settore scientifico e disciplinare MED/38, con inquadramento nel settore concorsuale 06/G1, macrosettore 06/G in oggetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Pisa e dei controinteressati [#OMISSIS#] Peroni e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Esposito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente [#OMISSIS#] Manco, attualmente dirigente medico presso l’Unità di Malattie Multifattoriali e Fenotipi Complessi dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, ha partecipato alla procedura di chiamata indetta ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dall’Università degli Studi di Pisa con bando pubblicato il 15 febbraio 2016, per la copertura di un posto di professore di prima fascia di ruolo nel settore concorsuale 06/G1 “Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria infantile”, settore scientifico disciplinare MED/38.
Alla procedura hanno altresì partecipato i professori [#OMISSIS#] Peroni e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Esposito, odierni controinteressati.
Tutti i candidati sono stati giudicati idonei dalla commissione di valutazione costituita a norma del regolamento di ateneo per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia. Quindi, nella seduta del 26 luglio 2016, il Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa ha deliberato di proporre per la nomina il professor Peroni, il quale è stato effettivamente nominato professore ordinario dal Consiglio di Amministrazione dell’ateneo con decorrenza dal 1 settembre 2016.
1.1. La nomina è impugnata dalla dottoressa Manco, che ne chiede l’annullamento sulla scorta di tre motivi in diritto.
1.2. Costituitisi in giudizio l’Università di Pisa e i controinteressati, nella camera di consiglio del 22 marzo 2017 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare proposta con l’atto introduttivo del giudizio.
1.3. Nel merito, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 28 marzo 2018, preceduta dallo scambio di memorie difensive e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
2. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce l’illegittimità della procedura di chiamata seguita, nella specie, dall’Università degli Studi di Pisa. A essere viziati sarebbero, in particolare, i giudizi espressi dalla commissione preposta alla valutazione dei candidati, la quale avrebbe riconosciuto a tutti i concorrenti l’idoneità a ricoprire il posto, al di fuori di una scelta di tipo comparativo, di modo che non sarebbero comprensibili le ragioni della scelta finale in favore del professor Peroni.
Con il secondo motivo, la dottoressa Manco lamenta che – anche a voler ammettere l’astratta correttezza della procedura – la commissione avrebbe dovuto formulare i propri giudizi in modo da lasciar emergere le ragioni della preferenza da accordare all’uno o all’altro candidato. Mancando siffatte indicazioni nei giudizi della commissione, la scelta conclusiva rimessa al consiglio di dipartimento risulterebbe di fatto immotivata.
Il terzo motivo, infine, investe il merito delle valutazioni espresse dalla commissione. La ricorrente, in subordine rispetto alle prime due censure, lamenta che la propria posizione non sarebbe stata correttamente valutata relativamente a ciascuno dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione
3.1. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati. Può pertanto tralasciarsi l’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevati dall’Università resistente.
3.1.1. L’art. 18 co. 1 della legge n. 240/2010 rimette la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai regolamenti di ateneo, nel rispetto di una serie di criteri. Fra questi, per quanto qui interessa, il criterio secondo cui la procedura di chiamata deve prevedere la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati, e quello secondo cui la proposta di chiamata proviene dal dipartimento interessato e deve essere formulata a maggioranza dei professori di prima o di seconda fascia, per poi essere approvata con delibera del consiglio di amministrazione dell’Università (art. 18 co. 1 lett. d) ed e)).
Nessuno dei criteri dettati dal legislatore impone agli atenei di affidare alle commissioni di valutazione la formulazione di giudizi che pongano ciascun candidato a confronto con tutti gli altri, giacché è la procedura nel suo complesso a doversi svolgere comparativamente, in modo cioè da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, e, tra questi, quello maggiormente idoneo a ricoprire il posto messo a concorso. Si ricorda che la giurisprudenza ha da tempo rifiutato l’approccio che, per ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum, ai titoli e alle prove, esige una valutazione comparativa con gli altri candidati, essendo preferibile il metodo di partire dalla formulazione di giudizi assoluti (individuali e collegiali) su ciascun candidato, per poi raffrontare le valutazioni globali ed esprimere il giudizio conclusivo di prevalenza dell’uno o dell’altro (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2674, e i precedenti ivi citati).
Ne discende, come già chiarito dalla Sezione in controversie analoghe, che la logica comparativa può considerarsi rispettata se essa presiede alla scelta del candidato ritenuto maggiormente idoneo a ricoprire il posto, fra i più idonei indicati dalla commissione. E perché ciò avvenga, occorre che quest’ultima formuli i propri giudizi evidenziando, in ordine ai diversi criteri valutativi, gli elementi sui quali abbia fondato il proprio convincimento, in modo che sia appunto la comparazione tra i giudizi resi nei confronti di ciascun candidato a guidare la preferenza finale (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1284; id., 14 luglio 2017, n. 931).
Il regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, approvato dall’Università di Pisa con D.R. del 21 ottobre 2011, risponde al modello previsto dal legislatore. Esso all’art. 6 stabilisce che le commissione di valutazione individuino (non il candidato migliore, ma) i candidati idonei a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all’esito di una valutazione – in assoluto, e non comparativa – delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati. Ai sensi del successivo art. 8, la scelta, fra gli idonei, del candidato da proporre per la chiamata spetta al consiglio di dipartimento, la cui competenza trova esplicito fondamento, lo si è visto, nella norma primaria di legge.
3.1.2. Al modello regolamentare astratto si è a sua volta conformata la commissione di valutazione, che, nella procedura per cui è causa, ha espresso i propri giudizi di idoneità su tutti i candidati, senza per questo obliterare le differenze riscontrate fra i vari profili.
Basti osservare, al riguardo, che l’idoneità riconosciuta alla ricorrente dottoressa Manco si accompagna a un giudizio complessivo di “buono” (“La candidata… presenta un buon curriculum scientifico e di carriera…”), inequivocabilmente inferiore a quello riservato agli altri due idonei (“… ottimo curriculum scientifico e di carriera”). Ed anche per costoro va ribadito che, nonostante la pressoché totale sovrapponibilità dei giudizi collegiali, le differenze tra i rispettivi profili continuano a essere apprezzabili sulla scorta dei giudizi individuali dei commissari, potendosi con ciò reputare correttamente assolto il compito gravante sulla commissione (all’equivalenza dei giudizi finali non corrisponde l’identità dei profili, tutt’altro).
L’attenzione va pertanto spostata sull’operato del consiglio di dipartimento, la cui investitura – legale e regolamentare – a formulare la proposta di chiamata non può ridursi al pedissequo recepimento delle indicazioni della commissione, ma, ogniqualvolta sia stato individuato più di un idoneo, richiede necessariamente un autonomo passaggio valutativo, in chiave comparativa. In questi casi, evidentemente, al consiglio di dipartimento compete di individuare il candidato più idoneo, partendo dai giudizi della commissione e attenendosi ai consueti parametri generali della logicità e ragionevolezza della scelta in relazione all’interesse pubblico da soddisfare e all’adeguata considerazione delle posizioni individuali dei concorrenti.
Come risulta dalla documentazione in atti, il consiglio di dipartimento nella seduta del 26 luglio 2016, preso atto dei giudizi della commissione, ha valutato il profilo del controinteressato Peroni “pienamente corrispondente a quanto previsto dal bando, ottimo sul piano scientifico, didattico ed assistenziale, con grande continuità ed equilibrio, ed attività scientifica ed assistenziale prevalente nell’ambito dell’allergologia e delle broncopneumopatie in età pediatrica”, per concludere nel senso della “maggior corrispondenza, in relazione ad altri idonei, dell’ambito di interesse del Prof. Peroni rispetto alle priorità scientifiche ed assistenziali del Dipartimento e più in generale della Regione Toscana”.
Il carattere comparativo della valutazione è reso manifesto dal raffronto che il consiglio di dipartimento ha effettuato tra il profilo del professor Peroni e quelli degli altri idonei in relazione alle esigenze dell’Università. Può presumersi, per inciso, che la comparazione finale abbia riguardato i soli professori Peroni ed Esposito, stante la deteriore posizione della ricorrente all’esito dei giudizi della commissione.
In ogni caso, il ricorso al fattore rappresentato dal settore di prevalente interesse scientifico e assistenziale del professor Peroni (allergologia e broncopneumopatie) rappresenta un criterio oggettivo di scelta, che legittimamente il consiglio ha rinvenuto all’interno degli stessi giudizi formulati dalla commissione, ove sono evidenziati e valutati i campi di interesse di ciascun concorrente; e, soprattutto, in coerenza con l’interesse pubblico originario sotteso alla procedura di chiamata e coincidente con l’individuazione del candidato più idoneo a ricoprire quel posto specifico nelle attuali circostanze di tempo e luogo.
Si tratta, in altre parole, di una motivazione che dà adeguato conto della preferenza manifestata dal consiglio di dipartimento sia nei confronti della professoressa Esposito, sia, a maggior ragione, della dottoressa Manco, idonea ma con un giudizio complessivo inferiore a quello degli altri due candidati.
3.1.3. Venendo, infine, al presunto travisamento nel quale la commissione sarebbe incorsa in danno della ricorrente, si osserva in primo luogo come la valutazione del profilo scientifico della dottoressa Manco sia in linea con quella riservata agli altri concorrenti. Il giudizio collegiale definisce “significativo” il profilo scientifico della dottoressa Manco e la sua produzione scientifica caratterizzata da indici bibliometrici di elevato livello; e le venti pubblicazioni presentate sono giudicate di ottimo livello per originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica, come pure alla ricorrente viene riconosciuta una buona capacità di vincere e gestire finanziamenti di ricerca.
Per questo aspetto, il curriculum della ricorrente appare pienamente valorizzato, né il giudizio della commissione, del tutto aderente ai titoli esibiti dall’interessata, può essere rinnovato in assenza di un obiettivo pregiudizio.
Per i profili formativo, didattico e assistenziale la commissione ha invece ritenuto “limitata” l’esperienza della dottoressa Manco, secondo un apprezzamento che, ancora una volta, va esente da critiche. Le esperienze didattiche e lavorative che la ricorrente rivendica – anche a volerle integrare con le scarne allegazioni contenute in ricorso quanto all’attività didattica – risultano di modesta consistenza, se confrontate con quelle degli altri concorrenti; il che conferma ab extrinseco la linearità dei criteri che hanno condotto la commissione ad assegnare alla ricorrente medesima un giudizio finale complessivo di “buono”, anziché di “ottimo” (il tutto senza dimenticare che il giudizio finale della commissione non costituisce il frutto di una sommatoria meccanica di fattori esaminati separatamente l’uno dall’altro, ma di una valutazione complessiva dell’attività del candidato).
4. In forza di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.
4.1. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 14/06/2018