TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 15 maggio 2018, n. 662

Accesso a numero programmato corsi di laurea delle professioni sanitarie-Iscrizione ad anni successivi al primo

Data Documento: 2018-05-15
Area: Giurisprudenza
Massima

Come  puntualizzato nella sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 gennaio 2015, n. 1, compete agli atenei stabilire, nell’esercizio della loro autonomia regolamentare: i tempi e modi di determinazione del numero di posti disponibili per trasferimenti e per accessi ad anni successivi al primo; le modalità di graduazione delle domande; i criteri e modalità per il riconoscimento dei crediti, prevedendo eventuali colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute dagli aspiranti; i criteri per il riconoscimento dei crediti maturati dagli interessati in termini di esami sostenuti ed eventualmente di frequenze acquisite, e per la loro traduzione nell’iscrizione a un determinato anno di corso, sulla base del rispetto dei requisiti previsti dall’ordinamento didattico della singola università per la generalità degli studenti ai fini della iscrizione ad anni successivi al primo, con particolare riguardo all’eventuale iscrizione come “ripetenti”, ovvero al caso in cui lo studente non abbia superato alcun esame e conseguito alcun credito, o, ancora, per l’ipotesi in cui lo studente abbia superato un numero di esami inidoneo alla sua iscrizione a un anno successivo al primo (da cui il conseguente obbligo di munirsi del requisito di ammissione di cui all’art. 4, legge 2 agosto 1999, n. 264).

Contenuto sentenza

N. 00662/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00420/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Chiara Campanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Bellini in Prato, viale della Repubblica 159; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Firenze, presso la cui sede è domiciliato ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4; 
Università degli Studi di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 1681-2018, notificato a mezzo pec in data 11 gennaio 2018, con il quale l’Ateneo ha rigettato l’istanza di iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Fisioterapia;
– ove occorra e per quanto di ragione, del DM 477/2017 (e relativi allegati) recante la disciplina sul test d’accesso alle facoltà a numero programmato, ivi compresa quella di Professioni sanitarie per cui è causa;
– ove occorra e per quanto di ragione del DR n. 887 del 3 luglio 2017, e relativi allegati laddove si prevede che “Così come previsto dall’allegato 2 del decreto ministeriale n. 477 del 28 giugno 2017, l’iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario ovvero extracomunitario e` sempre subordinata all’accertamento, da parte dell’Università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell’Ateneo di provenienza nonche´ all’ineludibile limite del numero di posti disponibili fissato per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale”;
– della graduatoria di ammissione al corso di laurea in Professioni sanitarie a.a. 2017/2018 redatta dall’Ateneo di Pisa;
– ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento Didattico D’Ateneo, D.R. 24 giugno 2008 n. 9018 e S.M.I.;
– ove occorra e per quanto di ragione del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Fisioterapia;
– ove occorra e per quanto di ragione del Bando per i trasferimenti, D.R. n. 954 del 21 luglio 2017 e della relativa graduatoria;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
nonché per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito dalla ricorrente ordinando l’immatricolazione al corso di laurea in Fisioterapia 2017/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. La dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] impugna in via principale il provvedimento mediante il quale l’Università degli Studi di Pisa ha respinto la sua istanza di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Fisioterapia. L’ateneo oppone all’interessata la necessità di sottoporsi alla prova d’esame prevista per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato, con le modalità e nei termini annualmente stabiliti da apposito bando (dalla prova d’ammissione sarebbero esclusi, ad avviso dell’Università, i soli studenti iscritti al medesimo corso di laurea in altro ateneo italiano o straniero, e con il limite dei posti disponibili).
1.1. Con il proposto gravame, la dottoressa [#OMISSIS#] chiede che l’atto venga annullato e che, per l’effetto, sia disposta la sua ammissione al corso.
Premesso in fatto di aver presentato la denegata domanda di iscrizione in data 12 dicembre 2017, ella nega di essere tenuta a sostenere il test di accesso alla facoltà di Fisioterapia, per averlo già sostenuto anni addietro, al momento della sua immatricolazione nel corso di laurea affine in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, appartenente alla medesima classe di laurea in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione (la ricorrente vi ha conseguito il diploma di laurea nel 2009).
I cinque motivi di ricorso sono rivolti ad evidenziare plurimi profili di illegittimità del diniego.
In particolare, è contestata l’applicabilità al caso in esame dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, posto dall’Università di Pisa a fondamento del diniego. Il previo superamento di una prova di cultura generale, cui la norma subordina l’ammissione ai corsi di laurea a numero programmato (come quello in Fisioterapia), si riferirebbe infatti ai soli studenti che accedono per la prima volta al sistema universitario, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 1 del 28 gennaio 2015); coloro che, invece, risultino già inseriti nel predetto sistema, perché provengono da un altro ateneo oppure perché, al pari dell’esponente, hanno già conseguito un titolo accademico, non dovrebbero sostenere alcun test al fine di iscriversi ad un anno successivo al primo di un diverso corso di laurea. In queste ipotesi, l’accoglimento delle relative domande sarebbe subordinato esclusivamente alla verifica circa l’appartenenza dei corsi al medesimo settore scientifico; al riconoscimento in capo allo studente di un sufficiente numero di crediti formativi; ed infine, alla presenza di posti disponibili nell’ateneo di destinazione.
Il quarto e il quinto motivo hanno ad oggetto censure di stampo formale (incompetenza; violazione dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241).
1.2. Si sono costituiti in giudizio il M.I.U.R., con memoria di stile, e l’Università di Pisa, che resiste al gravame.
1.3. La causa è stata discussa nella camera di consiglio dell’11 aprile 2018, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta dalla dottoressa, ed è stata trattenuta in decisione con avvertimento alle parti circa la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
2. La manifesta infondatezza dell’impugnazione autorizza la pronuncia di sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
2.1. L’art. 4 della legge n. 264/1999, secondo la lettura datane dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1/2015, va inteso nel senso che il superamento del test per l’accesso a corsi di studio a numero programmato può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche per l’accesso diretto ad anni successivi al primo, nel qual caso “il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, ch’è il caso di sottolineare, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso”.
Come pure puntualizzato dall’Adunanza Plenaria, compete agli atenei stabilire, nell’esercizio della loro autonomia regolamentare: i tempi e modi di determinazione del numero di posti disponibili per trasferimenti e per accessi ad anni successivi al primo; le modalità di graduazione delle domande; i criteri e modalità per il riconoscimento dei crediti, prevedendo eventuali colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute dagli aspiranti; i criteri per il riconoscimento dei crediti maturati dagli interessati in termini di esami sostenuti ed eventualmente di frequenze acquisite, e per la loro traduzione nell’iscrizione a un determinato anno di corso, sulla base del rispetto dei requisiti previsti dall’ordinamento didattico della singola università per la generalità degli studenti ai fini della iscrizione ad anni successivi al primo, con particolare riguardo all’eventuale iscrizione come “ripetenti”, ovvero al caso in cui lo studente non abbia superato alcun esame e conseguito alcun credito, o, ancora, per l’ipotesi in cui lo studente abbia superato un numero di esami inidoneo alla sua iscrizione a un anno successivo al primo (da cui il conseguente obbligo di munirsi del requisito di ammissione di cui all’art. 4 della legge n. 264/1999).
In termini generali, il caso della ricorrente è riconducibile all’art. 17 co. 3 del regolamento didattico dell’Università di Pisa, che consente agli studenti già in possesso di un titolo di studio conseguito presso l’ateneo, o in altra università italiana, di chiedere contestualmente all’iscrizione l’abbreviazione degli studi, che può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.
Per l’anno accademico 2017 – 2018, la procedura per l’abbreviazione del corso di studi è disciplinata dall’allegato A alla deliberazione del Senato accademico n. 127 del 15 giugno 2017, il cui art. 9 dispone che gli studenti già laureati, i quali intendano immatricolarsi ad altro corso di studi, lo facciano secondo le procedure ed entro i termini di cui ai precedenti artt. 2 e 4 e che, ove vogliano chiedere il riconoscimento degli esami sostenuti, presentino l’istanza di cui all’articolo 11.2.
I citati articoli 2 e 4 stabiliscono appunto le modalità di immatricolazione e di iscrizione ad anni successivi al primo e la relativa tempistica. Relativamente ai corsi ad accesso programmato, le norme rinviano ai rispettivi bandi di ammissione, che – quanto alle professioni sanitarie e, segnatamente, al corso di laurea di Fisioterapia – l’Università di Pisa ha approvato con il decreto rettorale n. 887 del 3 luglio 2017, che subordinava le iscrizioni ad anni successivi al primo all’accertamento del percorso dello studente, nonché al numero di posti disponibili per ciascun anno di corso; e con il successivo decreto rettorale n. 945 del 21 luglio 2017, che fissava il numero di posti disponibili per gli anni successivi al primo e le relative modalità di copertura.
La difesa dell’Università eccepisce l’inammissibilità del ricorso proprio per non avere la dottoressa [#OMISSIS#] impugnato il d.r. n. 945/2017, nella parte in cui individuava nei soli studenti già iscritti al medesimo corso di laurea, provenienti da altri atenei, i destinatari dei posti disponibili per le iscrizioni negli anni successivi al primo.
Al riguardo osserva il collegio che, effettivamente, la lettera del bando approvato con il d.r. n. 945/2017 si riferisce ai posti disponibili per trasferimenti da altri atenei italiani o stranieri. L’eccezione può essere respinta ammettendo che, in virtù del combinato disposto con gli artt. 9, 2 e 4 della sopra citata deliberazione n. 127/2017, esso potesse applicarsi, con i dovuti adattamenti, anche agli studenti intenzionati a far valere il possesso di una laurea pregressa, come la ricorrente; diversamente, dovrebbe concludersi per l’inammissibilità del gravame.
Resta fermo, peraltro, che la dottoressa [#OMISSIS#] avrebbe potuto e dovuto inoltrare la propria istanza di iscrizione entro il termine all’uopo stabilito (4 agosto 2017), giacché solo il rispetto di un termine inderogabile per la presentazione delle domande di iscrizione assicura che i posti disponibili per gli anni successivi al primo – che sono in numero contingentato – vengano ripartiti fra tutti gli interessati secondo i criteri di imparzialità e trasparenza sottesi alle indicazioni dell’Adunanza Plenaria, con forza invocate dalla stessa ricorrente, e che impongono alle Università di garantire la parità di trattamento fra tutti i potenziali aspiranti.
In ossequio ai principi appena richiamati, correttamente l’art. 4 del d.r. n. 954/2017 prescrive il ricorso a una procedura selettiva, finalizzata alla formazione di una graduatoria, ogniqualvolta, per ciascun corso di studio e/o anno di corso, il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili. E la fissazione di un termine perentorio, entro il quale inoltrare le richieste di iscrizione ad anni successivi al primo, è evidentemente funzionale al regolare svolgimento della procedura, oltre a garantire l’ordinato avvio dell’attività dei corsi di studio.
3. Le considerazioni svolte evidenziano la piena legittimità del provvedimento impugnato.
Anche a voler ritenere che alla ricorrente spetti l’abbreviazione del percorso di studi (valutazione rimessa agli organi dell’Università), quel che osta all’accoglimento della pretesa azionata è la presentazione della domanda di iscrizione fuori dai termini e dalle procedure previste per la copertura dei posti disponibili: per questo aspetto, il diniego non costituisce il frutto di una scelta discrezionale, ma rappresenta un esito vincolato, a fronte del quale non può che affermarsi l’irrilevanza dei vizi procedimentali e formali dedotti dall’interessata (art. 21-octies co. 2 l. n. 241/1990).
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti dell’Università di Pisa. Nei rapporti con il M.I.U.R., la cui attività defensionale si è limitata alla formale costituzione in giudizio, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’Università degli Studi di Pisa, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge.
Spese compensate nei rapporti fra la ricorrente e il M.I.U.R..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 15/05/2018