TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 15 maggio 2018, n. 663

Accesso a numero programmato corsi di laurea-Scorrimento graduatoria

Data Documento: 2018-05-15
Area: Giurisprudenza
Massima

Rigetto del ricorso, atteso che nel caso di specie deve farsi applicazione dell’art. 21-octies, comma 2 , primo periodo, della legge  7 agosto 1990, n. 241, secondo cui “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
(Nel caso di specie, è risultato evidente che l’assenza di posti disponibili per trasferimenti al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’ateneo  rende inaccoglibile la domanda del ricorrente, a prescindere dal contributo partecipativo che questi avrebbe potuto fornire in sede di osservazioni, ove gli fosse stato trasmesso il preavviso di diniego ai sensi della normativa di riferimento.

Contenuto sentenza

N. 00663/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00421/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 421 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] Rubegni, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Chiara Campanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Bellini in Prato, viale della Repubblica 159; 
contro
Università degli Studi di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Piacentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento emanato dall’Università di Siena, notificato all’odierno ricorrente in data 17 gennaio, con il quale è stata rigetta l’istanza di trasferimento presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
– ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento emanato dal Comitato per la didattica del corso di laurea in Medicina e Chirurgia nella seduta del 13 luglio 2017, (di cui l’odierno ricorrente non conosce gli estremi);
– ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento emanato dal Comitato per la didattica del corso di laurea in Medicina e Chirurgia nella seduta del 20 novembre 2017 (di cui l’odierno ricorrente non conosce gli estremi);
– ove esistente del bando trasferimenti A.A. 2017/2018;
– ove occorra e per quanto di ragione del Regolamento Didattico di Ateneo, D.R. n. 1332/2016;
– ove occorra e per quanto di ragione del Regolamento Didattico del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, D.R. n. 2610 del 22 ottobre 2009 e modificato con D.R. n. 2266 del 7 ottobre 2010;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
nonché per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito dalla ricorrente, ordinando all’Ateneo resistente di disporre l’immatricolazione dello stesso al terzo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2017/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Siena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente sig. [#OMISSIS#] Rubegni è iscritto al terzo anno del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Napoli. Con istanza presentata il 15 dicembre 2017, egli ha chiesto il nullaosta al trasferimento presso il medesimo corso dell’Università degli Studi di Siena, adducendo l’esigenza personale di ricongiungersi con i genitori residenti in Monteriggioni.
Con provvedimento notificato in data 17 gennaio 2018, l’ateneo senese ha rigettato l’istanza rilevando:
– che essa è stata presentata dal ricorrente in assenza dell’apposito bando che l’ateneo provvede a pubblicare annualmente per l’assegnazione di posti vacanti agli studenti richiedenti il trasferimento da altri atenei;
– che, in ogni caso, non vi sarebbero posti disponibili da assegnare a studenti interessati al trasferimento presso la facoltà nell’anno accademico 2017/2018;
– che, infine, la suddetta istanza non potrebbe trovare accoglimento neppure nel caso di eventuale, sopravvenuta disponibilità di posti, se del caso già destinati – con delibera del Comitato per la didattica del 20 novembre 2017 – alle istanze di riconoscimento di carriere pregresse, ovvero di titoli conseguiti all’estero, o, ancora, alle domande di riattivazione di carriere.
1.1. Il diniego è impugnato dal sig. Rubegni, il quale articola due censure in diritto.
Con la prima, vengono dedotte l’insufficienza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, poiché – contrariamente a quanto sostenuto dall’Università – vi sarebbero numerosi posti disponibili per trasferimenti in ingresso nell’a.a. 2017/2018. Ciò sarebbe confermato dallo stesso provvedimento impugnato, laddove attesterebbe – per l’a.a. 2015/2016 (anno di immatricolazione del ricorrente) – una differenza tra il limite massimo di iscrizioni stabilito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (231 cittadini comunitari e 9 non comunitari) e il numero dei soggetti iscrittisi effettivamente a Siena nello stesso anno accademico (212 studenti comunitari e 0 non comunitari). Differenza che ammonterebbe perciò a 28 posti complessivi, uno dei quali andrebbe assegnato al ricorrente.
Del resto, secondo l’interessato, l’art. 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché l’allegato II punto 12 del d.m. 28 giugno 2017, n. 477, imporrebbero lo scorrimento della graduatoria (anche) a favore del ricorrente sia con riferimento ai posti destinati a studenti comunitari, sia con riguardo alla quota riservata ai cittadini non comunitari, essendo stato più volte chiarito in giurisprudenza che fra i due contingenti non vi è rigida separazione, ma al contrario fungibilità. Con la conseguenza che, qualora in una delle due graduatorie vi siano posti non coperti, il singolo ateneo avrebbe il dovere di assegnarli agli studenti iscritti nell’altro elenco che si trovino in posizione utile per conseguirli.
Peraltro, vi sarebbe contraddittorietà fra il diniego di nullaosta motivato con riferimento all’insufficienza di posti e la delibera del Comitato per la didattica del 20 novembre 2017, che indica le categorie di studenti in favore dei quali assegnare i posti sopravvenuti nel corso dell’a.a.2017/2018.
L’erroneità della dedotta mancanza di posizioni vacanti sarebbe ulteriormente confermata dalla nota M.I.U.R. del 17 ottobre 2017, prot. n. 28735, dal cui esame emergerebbe la sussistenza di “migliaia di posti vacanti mai assegnati destinati agli anni successivi al primo per la immatricolazione a Medicina o Odontoiatria”.
Col secondo motivo, il ricorrente contesta poi la violazione dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, avendo l’Università di Siena omesso di comunicargli il preavviso di diniego di cui alla citata norma, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato.
1.2. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 18 aprile 2018, fissata per la trattazione della domanda cautelare formulata con il ricorso, ed è stata trattenuta in decisione previo avvertimento alle parti circa la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
2. Il ricorso è manifestamente infondato, ciò che autorizza la pronuncia di sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
2.1. Chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell’art. 4 della legge n. 264/1999, con riferimento allo specifico caso del trasferimento presso università italiane di studenti provenienti da università straniere, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito, con la sentenza n. 1 del 28 gennaio 2015, che il superamento del test per l’accesso a corsi di studio a numero programmato può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche per l’accesso diretto ad anni successivi al primo, nel qual caso “il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, ch’è il caso di sottolineare, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso”.
Come pure puntualizzato dall’Adunanza Plenaria, compete agli atenei stabilire, nell’esercizio della loro autonomia regolamentare: i tempi e modi di determinazione del numero di posti disponibili per trasferimenti e per accessi ad anni successivi al primo; le modalità di graduazione delle domande; i criteri e modalità per il riconoscimento dei crediti, prevedendo eventuali colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute dagli aspiranti; i criteri per il riconoscimento dei crediti maturati dagli interessati in termini di esami sostenuti ed eventualmente di frequenze acquisite, e per la loro traduzione nell’iscrizione a un determinato anno di corso, sulla base del rispetto dei requisiti previsti dall’ordinamento didattico della singola università per la generalità degli studenti ai fini della iscrizione ad anni successivi al primo, con particolare riguardo all’eventuale iscrizione come “ripetenti”, ovvero al caso in cui lo studente non abbia superato alcun esame e conseguito alcun credito, o, ancora, per l’ipotesi in cui lo studente abbia superato un numero di esami inidoneo alla sua iscrizione a un anno successivo al primo (da cui il conseguente obbligo di munirsi del requisito di ammissione di cui all’art. 4 della legge n. 264/1999).
Si tratta, evidentemente, di principi che, per il loro carattere generale, sono suscettibili di applicazione anche al caso dei trasferimenti di studenti provenienti non dall’estero, ma, come nella specie, da altri atenei italiani. Ed in effetti, per quanto interessa ai fini di causa, essi sono stati recepiti ed estesi a tutte le procedure di iscrizione ad anni successivi al primo presso corsi di laurea in Medicina, Chirurgia e Odontoiatria dal d.m. 28 giugno 2017, n. 477, col quale il M.I.U.R. ha determinato il numero e stabilito le modalità di attribuzione dei posti disponibili per iscrizioni ai suddetti corsi nell’a.a. 2017/2018, ai sensi dell’art. 1 co. 1. lett. a) della legge n. 264 del 1999.
L’allegato 2 al decreto ministeriale conferma la necessità che – ai fini dell’accoglimento della domanda di trasferimento presso altro ateneo proposta da studente già iscritto ad un corso di laurea in Medicina e Chirurgia ovvero Odontoiatria – sussistano due requisiti: l’idoneità del percorso formativo svolto dal richiedente presso la sede di provenienza e la disponibilità di posti presso l’Università di destinazione (cfr. punti n. 12 e n. 13).
Con specifico riferimento al secondo requisito, è previsto che i trasferimenti “possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione” (punto 12, primo periodo).
Lo stesso d.m. n. 477/2017 stabilisce quindi che i singoli istituti – effettuata la ricognizione dei posti disponibili – emanano appositi bandi per l’assegnazione dei medesimi, promuovendo il ricorso a un meccanismo di scelta dei candidati al trasferimento incentrato sul metodo comparativo già, peraltro, pienamente avallato dall’Adunanza Plenaria n. 1/2015 (secondo cui – come detto – le singole Università, nell’esercizio della rispettiva autonomia statutaria, possono liberamente fissare “le modalità di graduazione delle domande” per trasferimenti in ingresso).
Del resto, i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza impongono all’amministrazione di valutare comparativamente e sulla base di criteri predeterminati le più istanze individuali volte a conseguire il medesimo bene della vita.
2.2. Ai richiamati principi si è uniformata l’Università di Siena, la quale procede alla copertura dei posti vacanti negli anni di corso successivi al primo previa ricognizione dei posti disponibili e pubblicazione di un bando per la valutazione comparativa dei curricula dei candidati.
Già con le “Linee guida per il trasferimento da altri Atenei al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2016/2017” adottate con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienza Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze del 31 maggio 2016, l’ateneo resistente ha disciplinato la procedura di assegnazione dei posti per trasferimenti in ingresso nell’anno accademico 2016/2017, determinando i criteri per la formazione di una graduatoria di merito fra i richiedenti, i quali criteri sono stati incentrati sul maggior numero di CFU conseguiti presso gli istituti di provenienza.
La scelta di non pubblicare un bando per trasferimenti nell’a.a. 2017/2018, della quale dà conto il provvedimento impugnato, non è certo rivelatrice della volontà di abdicare al suddetto meccanismo selettivo, imposto dalla citata disciplina ministeriale, oltre che dai principi. Se nell’anno accademico in corso la procedura selettiva non ha avuto luogo è solo a causa dell’esito negativo della fase prodromica di ricognizione dei posti disponibili, chiusa al 15 giugno 2017 (come si evince dalla delibera del Comitato per la didattica del corso di laurea in Medicina e Chirurgia in data 20 novembre 2017).
A fronte dell’indisponibilità di posti, attestata dal Comitato per la didattica nella seduta del corso di laurea in Medicina e Chirurgia del 13 luglio 2017, del tutto legittimamente l’Università non ha pubblicato alcun bando per i trasferimenti. Senza tuttavia con ciò legittimare la formulazione di istanze di trasferimento in qualunque momento dell’anno accademico, né avallare procedure di scelta fra i richiedenti estranee al suddetto meccanismo selettivo.
Ora, a ben vedere il ricorrente neppure formula censure volte a contestare le ragioni sottese al meccanismo di assegnazione con procedura selettiva dei posti disponibili per trasferimenti, e la relativa tempistica. Certo la tesi propugnata con il ricorso è incompatibile con detto meccanismo, nella misura in cui presuppone che le domande di trasferimento ad anni successivi al primo, in qualsiasi momento presentate, dovrebbero essere evase positivamente e prioritariamente, in presenza di posti disponibili; e solo in assenza di domande di trasferimento i posti disponibili potrebbero essere coperti in altro modo, ad esempio per il riconoscimento di carriere pregresse o di titoli di studio stranieri, o per la riattivazione di carriere didattiche.
La prospettazione non può essere condivisa, giacchè solo la previsione di meccanismi competitivi/comparativi – comportanti la fissazione di termini inderogabili per la presentazione delle domande di trasferimento – assicura che i posti disponibili per gli anni successivi al primo, il cui numero è contingentato, vengano ripartiti fra tutti gli aspiranti secondo i criteri di imparzialità e trasparenza sottesi alle indicazioni dell’Adunanza Plenaria, e che impongono alle Università di garantire la parità di trattamento fra tutti i potenziali interessati.
Correlativamente appare del tutto ragionevole, sul piano organizzativo, prevedere che la ricognizione dei posti disponibili per i trasferimenti venga effettuata una volta l’anno in tempo utile per consentire la copertura dei posti disponibili prima dell’avvio delle attività dei corsi di studio, che, com’è noto, consistono non soltanto nelle lezioni frontali, ma prevedono anche tirocini pratici e richiedono, perciò, adeguata programmazione.
Se, pertanto, l’indisponibilità di posti alla data stabilita del 15 giugno 2017 giustifica la mancata indizione del bando per i trasferimenti, analogamente non sembra irragionevole la successiva scelta di utilizzare le disponibilità di posti sopravvenute per soddisfare – nell’intervallo di tempo fra due ricognizioni annuali – esigenze differenti e pur sempre meritevoli di considerazione, come l’Università ha fatto con la citata delibera del Comitato per la didattica del 20 novembre 2017. Il tema non richiede di essere approfondito, non essendo stato allegato e comunque non risultando che, dopo il 15 giugno 2017, si sia verificata la disponibilità di posti e che questi siano stati coperti secondo le indicazioni di cui alla delibera del 20 novembre 2017. Ne discende che questa non ha arrecato di per sé alcun pregiudizio concreto al ricorrente; fermo restando che, ove pregiudizio vi fosse stato, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ai beneficiari di quei posti, controinteressati.
In definitiva, ad apparire irragionevole è la pretesa del ricorrente, il quale vorrebbe vedersi assegnato un posto in corso a numero programmato sottraendosi al confronto concorrenziale con gli altri studenti che versano nella sua medesima condizione, ed, anzi, surrettiziamente neutralizzando gli esiti per lui negativi di quel confronto, atteso che il sig. Rubegni aveva partecipato alla procedura indetta dall’Università per l’anno accademico 2016/2017, ma si era collocato in posizione non utile per l’assegnazione di uno dei posti vacanti, con graduatoria inoppugnata e inoppugnabile.
2.3. Si aggiunga che il ricorrente neppure ha dimostrato la presenza di posti disponibili presso l’Università di Siena alla data della domanda di nullaosta.
Invero, egli afferma che, sulla base dei dati forniti dall’Università di Siena nel provvedimento di diniego, sarebbero risultati vacanti 28 posti (pari alla differenza tra il contingente di nuove immatricolazioni previste dal M.I.U.R. per l’a.a. 2015/2016 e il numero degli studenti effettivamente iscrittisi in tale anno accademico al suddetto ateneo).
L’affermazione è smentita dai documenti versati in atti dall’Università.
In particolare, giova osservare che – a seguito della procedura selettiva per trasferimenti in ingresso indetta con le sopra citate “Linee Guida” del 31 maggio 2016 – l’Università ha approvato la graduatoria di merito dei richiedenti con verbale del Comitato per la didattica del corso di laurea in Medicina e Chirurgia del 30 settembre 2016, nel quale si dà preliminarmente conto del numero di posti non coperti presso l’ateneo (come accertati nel periodo compreso fra l’inizio dell’anno accademico 2016/2017 ed il 14 giugno 2016). I posti ammontano a 28, per le richieste di trasferimento al secondo anno di corso, nonché a 25, per quelle aventi ad oggetto il quinto anno.
In questa sede interessa solo il contingente destinato ai trasferimenti al secondo anno di corso, posto che quest’ultimo – nell’anno accademico 2016/2017 – è stato occupato dalla stessa coorte di studenti cui appartiene il ricorrente (quella immatricolatasi nell’anno 2015/2016), nell’ambito della quale deve perciò verificarsi l’esistenza o meno di vacanze attribuibili allo stesso anche per il successivo a.a. 2017/2018.
Ebbene, dal prosieguo del suddetto verbale si evince che la totalità dei posti messi a bando per l’accesso al secondo anno di corso nell’a.a. 2016/2017 è stata coperta dagli studenti che hanno presentato istanza di trasferimento nel medesimo anno e che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria approvata dallo stesso verbale (posizione non conseguita dal ricorrente, il quale, lo si ricorda, aveva partecipato alla procedura per i trasferimenti indetta dall’Università di Siena nel 2016). Con conseguente esaurimento delle vacanze fino a quel momento disponibili nella coorte di immatricolazione 2015/2016.
È per questo che nell’anno accademico 2017/2018, non essendosi create nuove vacanze, l’Università di Siena non ha indetto alcuna procedura selettiva per trasferimenti in ingresso al terzo anno di corso di Medicina e Chirurgia, frequentato appunto dalla coorte 2015/2016. Tutti i posti disponibili all’interno di quest’ultima erano già stati assegnati nell’anno appena precedente e non vi era spazio per ulteriori iscrizioni.
Le medesime considerazioni rendono altresì infondate le censure del ricorrente circa il mancato utilizzo in suo favore dei posti riservati agli studenti extracomunitari.
Invero, come già evidenziato, il bando per trasferimenti in ingresso relativo all’a.a. 2016/2017 ha avuto ad oggetto tutte e 28 le posizioni vacanti nella coorte di immatricolazione 2015/2016, ivi compresi i 9 posti a suo tempo riservati dal Ministero agli studenti extracomunitari. Con la conseguenza che nessuno scorrimento della relativa graduatoria può essere rivendicato dal ricorrente, trattandosi di posizioni già assegnate.
Né a diverse conclusioni induce il richiamo operato dal sig. Rubegni alla nota del M.I.U.R. del 17 ottobre 2017, prot. n. 28735. Invero, quest’ultima contiene una ricognizione dei posti complessivamente vacanti presso tutte le facoltà italiane di Medicina e Chirurgia nelle graduatorie relative alle coorti di immatricolazione 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, senza distinguere i dati relativi ai singoli atenei. Viceversa l’istante rivendica l’accesso allo specifico corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Siena, con la conseguenza che nell’odierno giudizio deve aversi riguardo alle sole informazione che concernono segnatamente l’ateneo senese. Il suddetto documento si rivela perciò del tutto inconferente ai fini della decisione.
Alla luce di quanto sopra, le motivazioni poste dall’amministrazione a fondamento del diniego di nullaosta emesso nei confronti del ricorrente sono pienamente legittime, e il gravame è infondato.
2.4. Parimenti infondata è la censura concernente l’omessa comunicazione del preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Sul punto, il collegio ritiene debba farsi applicazione dell’art. 21-octies co. 2 primo periodo della legge n. 241/1990, secondo cui “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
È evidente che l’assenza di posti disponibili per trasferimenti al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’ateneo di Siena rende inaccoglibile la domanda del sig. Rubegni, a prescindere dal contributo partecipativo che questi avrebbe potuto fornire in sede di osservazioni, ove gli fosse stato trasmesso il preavviso di diniego ai sensi della citata norma.
La vincolatezza del diniego ne esclude dunque l’annullabilità in relazione al vizio in esame.
3. In forza di tutto quanto precede, il ricorso va respinto.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
 Pubblicato il 15/05/2018