TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 16 giugno 2017, n. 834

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Criteri di valutazione-Lavori di collaborazione

Data Documento: 2017-06-16
Area: Giurisprudenza
Massima

Sono le caratteristiche del settore disciplinare e la volontà degli stessi coautori, implicita nella mancata specifica attribuzione di apporti più chiaramente distinguibili, a far ritenere assolutamente equivalente il loro apporto (come evenienza normale) e quindi, giustificato e razionale il criterio di attribuzione paritaria ai coautori dei lavori collettivi (Cons. Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2013 n. 4943).

Contenuto sentenza

N. 00834/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00799/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 799 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Foresti, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Boezio, e domiciliata presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; 
contro
Università degli Studi di Pisa, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato, presso cui domicilia, in Firenze, via degli Arazzieri 4; 
Università degli Studi di Pisa – Commissione Giudicatrice Procedura Selezione non costituita in giudizio; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Cristiano non costituito in giudizio; 
[#OMISSIS#] Dal Degan, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Giannini, domiciliata presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; 
per l’annullamento
– del decreto n.387 (prot.n.157099) del 21.3.2016, con il quale il Rettore dell’Università di Pisa ha approvato gli atti della selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa, Settore concorsuale 13/C1, SSD SECS-P/04;
– dei verbali della Commissione esaminatrice nn. 1-3 recanti: a) la fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei candidati b) la valutazione dei titoli, dei curricula e delle pubblicazioni del dott. [#OMISSIS#] Cristiano, della dott.ssa [#OMISSIS#] Dal Degan e della dott.ssa [#OMISSIS#] Foresti; c) i punteggi assegnati ai predetti candidati; d) la graduatoria finale formata dalla Commissione, nella parte in cui ha collocato il dott. [#OMISSIS#] Cristiano al primo posto, la dott.ssa [#OMISSIS#] Dal Degan al secondo posto e la dott.ssa [#OMISSIS#] Foresti al terzo posto della procedura di selezione;
– ove necessario, del Decreto Rettorale n.714/2015 (prot.29656) recante modifiche al Regolamento per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato;
– di ogni altro atto a quelli suindicati connesso o collegato, anteriore o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Pisa e di [#OMISSIS#] Dal Degan;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2017 il dott. [#OMISSIS#] Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto del 16 giugno 2015 il Rettore dell’Università degli Studi di Pisa indiceva una procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato di un ricercatore presso il Dipartimento di civiltà e forme del sapere Settore concorsuale 13/Ct, SSD SECS-P/04;
Il bando, all’art. 7, prevedeva che: “nella prima seduta, la Commissione provvede a stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei candidati, secondo i parametri individuati dal DM 243/2011 e dall’art. 24 della Legge 240/2010, nonché la ripartizione dei punteggi da attribuire a titoli e pubblicazioni …“; “la selezione è effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato“.
II punteggio massimo attribuibile all’insieme dei titoli veniva fissato in 40 punti, mentre per la produzione scientifica il punteggio massimo previsto era pari a 60.
Alla selezione prendevano parte, tra gli altri, i dottori [#OMISSIS#] Cristiano, [#OMISSIS#] Dal Degan e [#OMISSIS#] Foresti, ciascuno dei quali produceva il proprio curriculum, i titoli e le pubblicazioni da sottoporre alia valutazione della Commissione.
Nella seduta del 2 ottobre 2015, per quanto attiene ai titoli, la Commissione stabiliva che la “valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività scientifica svolta dal singolo candidato“.
In particolare, per quanto attiene alle pubblicazioni la Commissione stabiliva – di determinare l’apporto del candidato nei lavori in collaborazione, facendo ricorso – oltre che ai criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale – ai “seguenti criteri: eventuali dichiarazioni in merito e, in assenza di queste, continuità logica di attinenza con il curriculum scientifico del candidato“.
Al termine dei lavori, la Commissione redigeva la graduatoria finale sulla base dei punteggi attribuiti, dichiarando vincitore il dott. [#OMISSIS#] Cristiano con il punteggio di 83,1/100 (37 + 46,1). Al Secondo posto si classificava la dott.ssa [#OMISSIS#] Dal Degan con il punteggio di 79/100 (33,5 + 45,5) e al terzo posto la dott.ssa [#OMISSIS#] Foresti con i1 punteggio di 78,4/100 (37,5 + 40,9).
Infine, con decreto del 21 marzo 2016 venivano approvati gli atti della selezione, confermando il dott. Cristiano al primo posto della graduatoria. Peraltro, quest’ultimo, risultato vincitore anche di altra selezione presso il Dipartimento di Giurisprudenza del medesimo Ateneo, rinunciava al posto di ricercatore oggetto del presente giudizio.
Eseguito l’accesso agli atti del procedimento la dott.sa Foresti ne impugnava gli esiti chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e deducendo:
1. Violazione dell’art. 2 del d.m. n. 243/2011. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Difetto assoluto di motivazione.
2. Violazione dell’art. 24 della legge n. 240/2010, e dell’art. 7 del bando. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione del principio di buona amministrazione per mancanza di trasparenza. Difetto assoluto di motivazione.
Si costituivano in resistenza l’Università degli Studi di Pisa e la dott.sa [#OMISSIS#] Dal Degan.
Nella camera di consiglio del 22 giugno 2016 la ricorrente rinunciava alla domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.
Nella pubblica udienza del 19 aprile 2017 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame la dott.sa [#OMISSIS#] Foresti ha impugnato il decreto in epigrafe con il quale il Rettore dell’Università di Pisa ha approvato gli atti della selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa, Settore concorsuale 13/C1, SSD SECS-P/04.
La ricorrente, terza classificata nella graduatoria finale (ma seconda per effetto della rinuncia del vincitore, dott. [#OMISSIS#] Cristiano) è distaccata dalla seconda concorrente ed odierna controinteressata di soli 0,60 punti.
L’attenzione del Collegio deve perciò focalizzarsi, anche in funzione dell’assolvimento dell’onere di fornire la cd. prova di resistenza a quelle censure che, ove accolte, determinerebbero lo scavalcamento in graduatoria della controinteressata ad opera della ricorrente a tal fine circoscrivendo il sindacato in ordine alle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalla commissione, nei limiti più volte individuati dalla giurisprudenza della manifesta irragionevolezza e arbitrarietà e travisamento dei fatti.
2. In tal senso, per la sua evidente fondatezza merita assorbente rilievo quanto dedotto con il primo motivo in relazione alla valutazione delle pubblicazioni dei candidati.
In sintesi la ricorrente lamenta che, nel valutare le opere prodotte in collaborazione con altri autori, la Commissione abbia usato per tutti i concorrenti, ma non per la controinteressata, il criterio dell’attribuzione di quota parte del punteggio massimo previsto (un punto), determinata in base al numero dei co-autori.
3. Giova premettere al riguardo che l’art. 4, comma 2, lett. b) del d.P.R. 117 del 2000 (Regolamento di modifica al DPR n. 390/1998, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori) stabilisce che, per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato, la Commissione tiene conto (tra l’altro) “(dell’)apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione“.
Si è in proposito precisato che “pur dovendosi riconoscere che è stata sovente attribuita [#OMISSIS#] al criterio volto a riconoscere maggiore rilievo al posizionamento del nominativo del singolo coautore (in particolare, a quelli indicati come primo e come ultimo nell’ambito dell’elenco), deve altresì riconoscersi che non si tratta di un criterio codificato e la cui [#OMISSIS#] – quindi – non può avere che carattere meramente indicativo, in specie laddove la Commissione abbia congruamente optato per un diverso criterio (anche laddove tale ultimo criterio si traduca nella motivata attribuzione di un valore ponderale analogo a tutti gli apporti indicati)” (Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2013 n. 4943, nello stesso senso Cons. St., sez. VI, 28 marzo 2003, n. 1615).
Il criterio in parola appare d’altro canto del tutto ragionevole laddove non sia possibile determinare con esattezza le quote del lavoro scientifico riferibili in modo esclusivo a uno dei coautori, giacché in tal caso l’elaborato costituisce nella sua interezza il risultato dell’apporto comune e inscindibile di tutti e, quindi, il contributo del singolo viene considerato paritetico ed equivalente a quello degli altri coautori.
4. In tale senso non appare persuasiva la replica dell’Avvocatura erariale secondo cui la doglianza si risolverebbe in una censura di merito, come tale inammissibile giacché “l’apporto di un coautore, in un settore come quello in oggetto dove le opere collettive sono comunque limitate a pochi autori, va misurato in termini, appunto, di apporto di competenze e conoscenze (che la Commissione, data la sua alta qualificazione, è ben in grado di valutare) e non in termini di righe di scrittura”.
In realtà ciò che viene contestato è, per un verso, la differente applicazione del criterio in parola nei confronti di ciascun candidato e, per altro verso, l’omissione di una adeguata motivazione dell’atteggiamento differenziato tenuto dalla commissione.
Nel caso all’esame, infatti, la verificabilità dell’apporto individuale dell’autore non attiene tanto al momento di valutazione del “merito scientifico” (in linea di massima sottratta, com’è noto, al vaglio giurisdizionale) quanto piuttosto al “fatto” della obbiettiva riferibilità dell’opera a colui che se ne dichiara autore.
4.1. Facendo applicazione del suddetto criterio la Commissione ha, infatti, attribuito alla ricorrente punti 0,5 per le pubblicazioni nn. 4, 5, 6 e 8 realizzate con un altro autore mentre non ha ugualmente operato nella valutazione delle pubblicazioni della dott.sa Dal Degan distorcendo così l’esito finale della selezione, tenuto conto dell’esiguo margine di distacco nel punteggio complessivo conseguito dalle due concorrenti.
A quest’ultima la Commissione ha attribuito punti 0,5 per le pubblicazioni 1, 2, 7 e 8 realizzate insieme ad altri due co-autori, nonostante la concorrente avesse confessoriamente depositato una dichiarazione (allegata alla domanda di partecipazione) a tenore della quale “l’edizione critica nel suo insieme è il frutto congiunto nel quale l’apporto di ciascuno dei tre curatori e stato di sostanziale e di indistinguibile importanza” (cfr. doc. 12 di parte ricorrente).
4.2. Facendo corretta applicazione del metodo usato per tutti gli altri concorrenti la commissione avrebbe dovuto assegnare alla controinteressata il punteggio di 1,2 e non quello effettivamente attribuito di 2 conseguendone che la ricorrente avrebbe, per l’effetto, ottenuto un punteggio complessivo superiore alla controinteressata.
Tale condotta si qualifica come sintomatica di travisamento dei fatti in relazione all’incompleto ed incerto accertamento della circostanza (essenziale) delle oggettiva riferibilità delle pubblicazioni alla dott.sa Dal Degan nonché di arbitrarietà e illogicità dell’operato della commissione.
4.3. Invero, sono le caratteristiche del settore disciplinare e la volontà degli stessi coautori, implicita nella mancata specifica attribuzione di apporti più chiaramente distinguibili, a far ritenere assolutamente equivalente il loro apporto (come evenienza normale) e quindi, giustificato e razionale il criterio di attribuzione paritaria ai coautori dei lavori collettivi (Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2013 n. 4943).
E ciò tenuto anche conto che lo stesso organo si era in qualche modo vincolato nella determinazione dei criteri selettivi affermando che “si intende che i lavori in collaborazione saranno presi in considerazione solo nel caso sia possibile stabilire con certezza l’apporto individuale del candidato
5. Ne segue, per le ragioni illustrate, che il ricorso, assorbite le altre censure, va accolto con conseguente annullamento della graduatoria impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna ciascuna delle controparti costitute alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pozzi, Presidente
[#OMISSIS#] Massari, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere
Pubblicato il 16/06/2017