Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori universitari, la commissione deve considerare non solo il numero di pubblicazioni di cui è autore ciascun concorrente, ma anche la loro tematica di trattazione, l’importanza o il prestigio della rivista o della relativa casa editrice, la molteplicità degli argomenti che il candidato ha trattato nell’area riconducibile all’attività propria del posto di ricercatore a concorso.
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 17 aprile 2014, n. 646
Procedura di reclutamento Ricercatore-Valutazione pubblicazioni
N. 00646/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01489/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1489 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Monaco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Buffoni in Firenze, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, n. 84;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'[#OMISSIS#] di Pisa, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Coticchia;
Serena Giusti, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Sanalitro, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia n. 2;
per l’annullamento
in parte qua del decreto del Rettore della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'[#OMISSIS#] di Pisa datato 3 luglio 2013 n.207/2013, con cui sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della selezione pubblica bandita con D.R. n. 110 del 29 aprile 2013 per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato;
degli atti connessi, compresi i verbali delle n. 4 riunioni della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica di cui sopra, con i relativi allegati e la relazione finale;
nonché per l’annullamento (chiesto con motivi aggiunti depositati in giudizio in data 16.1.2014) delle deliberazioni del Senato Accademico della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'[#OMISSIS#] di Pisa n.270 e 272 del 15.11.2013, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'[#OMISSIS#] n.199 e n. 211 del 18/11/2013, nonché del contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato stipulato fra la Scuola Sant'[#OMISSIS#] e la dott.ssa Giusti Serena del 29/11/2013; e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'[#OMISSIS#] di Pisa e della controinteressata Serena Giusti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2014 il dott. [#OMISSIS#] Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Scuola Superiore Sant’[#OMISSIS#] di Pisa, con decreto del Rettore n. 110 del 29.4.2013, ha indetto una pubblica selezione per la stipula di un contratto triennale di ricercatore, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. B, della legge n. 240/2010, presso la classe accademica di scienze sociali, per il settore concorsuale 14/A2 Scienza politica, Settore scientifico disciplinare Scienza politica.
Il ricorrente è stato ammesso d’ufficio alla selezione insieme ad altri quattro candidati.
In applicazione dell’art. 2 del bando la Commissione giudicatrice, nella seduta del 10.6.2013, ha deciso di ammettere alla procedura concorsuale anche le candidate Giusti Serena, Musiani [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Chiara, stante il loro pregresso svolgimento di attività accomunabili ai periodi di assegno regolati dalle normative italiane, ed ha formulato le valutazioni concernenti ciascun partecipante alla selezione, ad esito delle quali sono stati ammessi alla discussione pubblica, fissata per il giorno 20.6.2013, il ricorrente, Giusti Serena, [#OMISSIS#] Chiara, Russo [#OMISSIS#], Serricchio [#OMISSIS#] e Pishchikova Kateryna.
La Commissione ha inoltre ammesso in soprannumero al colloquio il dottor Coticchia [#OMISSIS#], in ottemperanza al decreto presidenziale del TAR Toscana n. 308 del 17.6.2013, emesso in relazione al ricorso n. 841/2013 da lui proposto.
Ad esito delle valutazioni finali è stata redatta la graduatoria, nella quale risulta collocato al primo posto il dottor Coticchia con 65 punti, seguito dalla dottoressa Giusti Serena (cui sono stati attribuiti 63 punti) e dal ricorrente (il quale ha ottenuto 60 punti, costituenti la soglia minima ai fini del conseguimento dell’idoneità).
Il Rettore, con decreto n. 207 del 3.7.2013, ha approvato detta graduatoria (con la precisazione che l’inserimento del primo classificato era condizionato all’accoglimento del suo ricorso, sino a quel momento definito soltanto con decreto cautelare) e i presupposti atti della Commissione esaminatrice.
Successivamente il TAR Toscana, con sentenza n. 1208 dell’8.8.2013, ha respinto l’impugnativa del dottor Coticchia, con la conseguenza che è risultata vincitrice del concorso la dottoressa Giusti.
Avverso il predetto decreto del Rettore e gli atti connessi il ricorrente è insorto deducendo:
1) In relazione alla mancata esclusione dalla selezione della dottoressa Serena Giusti: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, comma 3 lett. B, della legge n. 240/2010 e dell’art. 2 del bando; eccesso di potere per difetto di istruttoria, incongruenza, illogicità e sviamento.
Il periodo durante il quale la controinteressata ha goduto dell’assegno di ricerca (limitato a 24 mesi, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) è inferiore al termine minimo di 36 mesi fissato dall’art. 2 del bando, mentre l’esperienza annuale presso il Segretariato generale della Commissione dell’Unione europea da un lato non è riconducibile all’attività di ricerca, dall’altro ha una durata inferiore a quella triennale prevista per i contratti di cui all’art. 24, comma 3 lett. a, della legge n. 240/2010 (secondo il deducente le pregresse esperienze di ricerca non possono essere cumulate).
2) In relazione alla valutazione dei titoli ed all’attribuzione dei punteggi: violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 243 del 25.5.2011 e dei criteri prestabiliti dalla Commissione nel verbale di riunione preliminare; eccesso di potere per difetto di istruttoria, incongruenza, contraddittorietà e illogicità: a) per la voce “altri titoli post laurea rilasciati da università italiane e straniere” (rispetto alla quale il punteggio massimo assegnabile è pari a 3), sia il ricorrente che la controinteressata hanno ottenuto 2 punti, e tuttavia il primo vanta in più un diploma conseguito col massimo dei voti nel 1999 in seguito al corso interdisciplinare post laurea in relazioni internazionali organizzato dal Forum per i problemi della pace e della guerra di Firenze insieme al Ministero degli Esteri; b) quanto al parametro “attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero” (con punteggio massimo attribuibile pari a 2), rispetto al quale la vincitrice del concorso ed il dottor Coticchia hanno ottenuto gli stessi 2 punti del ricorrente, il dottor Coticchia meritava un minor punteggio; c) il criterio “documentata attività di formazione presso qualificati istituti italiani o stranieri” (per il quale sono assegnabili sino a 2 punti), non considera l’attività di ricerca, danneggiando il ricorrente (il quale è stato assegnista dall’ottobre 2005 al settembre 2009 e dal novembre 2009 al giugno 2011, ricercatore dal luglio 2011 ad oggi e titolare di contratti retribuiti con il Centro Studi sul Federalismo dal 2002, mentre la controinteressata è stata assegnista di ricerca dal marzo 2004 al febbraio 2006, e tuttavia entrambi hanno ottenuto un punto; il ricorrente rivendica pertanto un punto in più; al riguardo la controinteressata replica, in particolare, che dal verbale della seconda riunione della Commissione –documento n. 5- risulta che l’attività di ricerca è stata valutata ed oppone le risultanze del proprio curriculum al riguardo); d) per la voce “realizzazione di progetti di interesse scientifico nazionale e internazionale” (valutabile con punteggio massimo pari a 10, e rispetto alla quale il ricorrente ha riportato 5 punti, il dottor Coticchia 6 punti e la dottoressa Giusti 5 punti) è inspiegabile, ad avviso del deducente, l’assegnazione di punteggio inferiore a quello del dottor Coticchia; e) quanto alla voce “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca a livello nazionale e internazionale” (valutabile fino a 10 punti, e per la quale il ricorrente ha ottenuto 4 punti, il dottor Coticchia 3 punti e la dottoressa Giusti 6 punti), l’esponente lamenta un divario di punteggio troppo esiguo rispetto a quello riportato dal dottor Coticchia; f) relativamente al parametro “relatore a congressi nazionali e internazionali” (con punteggio previsto sino a 3, e rispetto al quale il ricorrente ha riportato un punto, a fronte dei 2 punti ottenuti dalla controinteressata), l’istante rivendica un maggior punteggio, stante il numero di partecipazioni superiore a quello della dottoressa Giusti.
3) Con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni (rispetto alle quali il ricorrente e la controinteressata hanno ottenuto 37 punti): violazione e falsa applicazione del D.M. 25.5.2011, n. 243 e dei criteri prestabiliti dalla Commissione giudicatrice; eccesso di potere per difetto di istruttoria, incongruenza, contraddittorietà e illogicità.
Il ricorrente, soffermatosi sulla valutazione relativa alle pubblicazioni, conclude sostenendo di meritare al riguardo 38 punti (anziché 37), e che la controinteressata avrebbe dovuto ottenere 25, anziché 37 punti.
In pendenza del gravame il Senato Accademico, con deliberazioni n. 270 e 272 del 15.11.2013, ha approvato la chiamata della dottoressa Giusti, approvata poi in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione della Scuola con deliberazioni n. 199 e 211 del 18.11.2013.
E’ seguita, in data 29.11.2013, la stipulazione del contratto di lavoro tra la controinteressata e la Scuola Sant’[#OMISSIS#].
Avverso i provvedimenti sopravvenuti ed il predetto contratto il ricorrente ha presentato motivi aggiunti, depositati in giudizio in data 16.1.2014, incentrati sulle seguenti censure:
4) Con riferimento alle impugnate deliberazioni del Senato Accademico: illegittimità derivata; eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione falsa ed erronea, contraddittorietà e sviamento.
5) Con riferimento alla mancata esclusione della controinteressata dal procedimento selettivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 3, lett. B, della legge n. 240/2010 e dell’art. 2 del bando; eccesso di potere per difetto di istruttoria, incongruenza, illogicità, sviamento sotto ulteriore profilo.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, la Scuola Superiore di Studi universitari Sant’[#OMISSIS#] di Pisa e la controinteressata.
All’udienza del 5 marzo 2014 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che l’esperienza della controinteressata presso il Collegio d’Europa di Bruges non è assimilabile ai contratti di cui all’art. 24, comma 3 lett. a, della legge n. 240/2010 e che quindi la controinteressata stessa avrebbe dovuto essere esclusa dal concorso per difetto di uno dei requisiti di ammissione; in particolare, secondo il deducente il periodo durante il quale la vincitrice del concorso ha goduto dell’assegno di ricerca (limitato a 24 mesi, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) è inferiore al termine minimo di 36 mesi fissato dall’art. 2 del bando, mentre l’esperienza annuale presso il Segretariato generale della Commissione dell’Unione europea da un lato non è riconducibile all’attività di ricerca, dall’altro ha una durata inferiore a quella triennale prevista per i contratti di cui all’art. 24, comma 3 lett. a, della legge n. 240/2010 (secondo il deducente le pregresse esperienze di ricerca non possono essere cumulate).
Il rilievo è infondato.
La vincitrice del concorso è stata titolare di assegni di ricerca, ex art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per 24 mesi ed ha svolto attività di ricercatrice, presso il Collegio d’Europa di Bruges per oltre 12 mesi (documento n. 4 depositato in giudizio dall’Amministrazione), attività riconducibile ai contratti in atenei stranieri di cui all’art. 24, comma 3 lett. b, della legge n. 240/2010.
Orbene, il citato art. 24, comma 3 lett. b, nell’indicare i requisiti prescritti ai fini della stipulazione dei contratti triennali per ricercatore a tempo determinato, non fa riferimento soltanto all’avvenuta assegnazione di assegni di ricerca per almeno tre anni, ma anche, in via alternativa, ad analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. La norma assimila quindi i contratti di ricerca presso università straniere agli assegni per collaborazione ad attività di ricerca presso università nazionali.
Pertanto, stante l’equiparazione tra le due tipologie di titoli, la loro durata può essere cumulata ai fini del conseguimento del periodo minimo di tre anni previsto dal citato art. 24 della legge n. 240/2010.
Né appare condivisibile la tesi del ricorrente, secondo cui l’esperienza maturata presso il Collegio d’Europa non costituisce attività di ricerca.
Contrariamente a quanto dedotto con l’impugnativa, quest’ultimo è un istituto universitario di studi europei, dedicato alla formazione post universitaria, presso il quale la controinteressata risulta avere svolto attività di ricercatrice (si vedano l’email inviata dal predetto Ateneo, l’attestazione dell’Ateneo medesimo ed il certificato rilasciato dall’Ufficio del Lavoro, costituenti i documenti n. 5, 6 e 7 depositati in giudizio dalla dottoressa Giusti).
Con la seconda censura l’istante contesta, sotto molteplici profili, l’attribuzione dei punteggi in relazione ai vari criteri di valutazione applicati dalla Commissione giudicatrice.
In particolare, in relazione alla voce “altri titoli post laurea rilasciati da università italiane e straniere” (rispetto alla quale il punteggio massimo assegnabile è pari a 3), l’esponente lamenta che egli e la controinteressata hanno ottenuto 2 punti, e tuttavia il primo vanta in più un diploma conseguito col massimo dei voti nel 1999 in seguito al corso interdisciplinare post laurea in relazioni internazionali organizzato dal Forum per i problemi della pace e della guerra di Firenze insieme al Ministero degli Esteri.
Il rilievo è infondato.
Il Forum non è un istituto universitario, ma un’associazione riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, cosicché il richiamato titolo non costituisce un master universitario, ovvero non rientra tra i titoli valutabili in base al suddetto prefissato criterio.
Con altro rilievo, dedotto con il medesimo motivo di gravame, l’interessato aggiunge che, quanto al parametro “attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero” (con punteggio massimo attribuibile pari a 2), la vincitrice del concorso ed il dottor Coticchia hanno ottenuto gli stessi 2 punti del ricorrente, e che il dottor Coticchia meritava un minor punteggio.
La doglianza è inammissibile per difetto di interesse.
Il dottor Coticchia è stato estromesso dalla procedura concorsuale, con provvedimento la cui impugnazione è stata respinta da questo TAR con sentenza n. 1208/2013, cosicché il ricorrente non potrebbe ottenere alcun vantaggio dall’accoglimento del predetto rilievo, riguardante un candidato che non è inserito nella graduatoria definitiva.
Per la stessa ragione è inammissibile la contestazione relativa all’applicazione dei criteri “realizzazione di progetti di interesse scientifico nazionale e internazionale” e “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca a livello nazionale e internazionale”, rispetto alla quale l’interessato si duole del maggior punteggio attribuito al dottor Coticchia.
L’esponente sostiene altresì che il criterio “documentata attività di formazione presso qualificati istituti italiani o stranieri” (per il quale sono assegnabili sino a 2 punti), non considera l’attività di ricerca, danneggiando l’esponente medesimo (il quale è stato assegnista dall’ottobre 2005 al settembre 2009 e dal novembre 2009 al giugno 2011, ricercatore dal luglio 2011 ad oggi e titolare di contratti retribuiti con il Centro Studi sul Federalismo dal 2002, mentre la controinteressata è stata assegnista di ricerca dal marzo 2004 al febbraio 2006, e tuttavia entrambi hanno ottenuto un punto); il ricorrente rivendica pertanto un punto in più.
Il rilievo è infondato.
I giudizi della Commissione di esame trascritti nel verbale della seconda seduta fanno riferimento all’attività di ricerca, la quale non risulta essere stata estromessa dalle valutazioni effettuate.
Inoltre, occorre considerare che non rileva la sola quantità dei titoli oggetto del parametro in questione, ma anche le tematiche affrontate nell’attività di ricerca e formazione e la loro attinenza alla materia cui è destinato a fare riferimento l’incarico di ricercatore a tempo determinato oggetto del concorso.
Ciò precisato, il confronto dei curricula del ricorrente e della controinteressata, nella parte riguardante i titoli relativi alla formazione e alla ricerca, non induce a ritenere che l’apprezzamento di merito effettuato dalla Commissione al riguardo sia inficiato da illogicità o errori.
Infatti rileva una valutazione discrezionale complessiva, sindacabile in sede giurisdizionale solo se inficiata da macroscopici vizi, nella fattispecie non sussistenti.
Nella parte finale del secondo motivo il ricorrente deduce che sarebbe irragionevole il basso punteggio attribuitogli in relazione al parametro “relatore a congressi nazionali e internazionali”, vantando egli ben 45 partecipazioni, a fronte delle sole 27 della dottoressa Giusti.
L’assunto non ha pregio.
Il mero dato quantitativo delle partecipazioni a congressi quale relatore è di per sé non decisivo. Rileva infatti anche il tipo di congressi ai quali si è partecipato e l’assonanza dei temi in essi trattati rispetto alla materia oggetto dell’attività di ricerca messa a concorso (“studio dei sistemi politici, in chiave comparata, con particolare riferimento alle politiche estere e di sicurezza e alle trasformazioni in seno ai partiti…”: art. 1, comma 2, del bando di selezione).
Con il terzo motivo l’esponente lamenta l’illegittimità dei punteggi attribuiti in relazione alle pubblicazioni, sotto il profilo della violazione dei criteri preventivi di valutazione, del difetto di istruttoria, dell’illogicità e della contraddittorietà, rivendicando per sé un punto in più, e deducendo che la dottoressa Giusti ed il dottor Coticchia avrebbero beneficiato di un punteggio eccessivo.
La censura non può essere accolta.
Il ricorrente esprime proprie valutazioni in ordine a singole pubblicazioni sue, della dottoressa Giusti e del dottor Coticchia, pervenendo alla conclusione che il punteggio attribuito è frutto di un errato giudizio della Commissione esaminatrice, la quale avrebbe dovuto, a suo dire, attribuire un maggior punteggio al ricorrente stesso ed un minor punteggio ai controinteressati.
Ciò premesso, il Collegio osserva innanzitutto che le censure riferite al dottor Coticchia sono inammissibili, per le ragioni espresse nella trattazione del secondo motivo; per il resto, il deducente sovrappone propri apprezzamenti di merito alla valutazione espressa dalla Commissione, senza che emergano elementi sintomatici di eccesso di potere.
Invero, occorre considerare non solo il numero di pubblicazioni di cui è autore ciascun concorrente, ma anche la loro tematica di trattazione, l’importanza o il prestigio della rivista o della relativa casa editrice, la molteplicità degli argomenti che il candidato ha trattato nell’area riconducibile all’attività propria del posto di ricercatore a concorso, cioè all’analisi dei sistemi politici in chiave comparata.
In definitiva, anche rispetto a tale parametro è rilevante non solo il pregresso apporto quantitativo del candidato, ma anche quello qualitativo (TAR Abruzzo, Pescara, I, 9.1.2014, n. 23).
Ad esempio, la maggiore monotematicità può giustificare il minor punteggio attribuito al ricorrente, laddove molte delle sue pubblicazioni riguardano la questione del federalismo.
Con altro rilievo in cui si articola il terzo motivo, l’istante deduce che due delle pubblicazioni della vincitrice del concorso non sono presenti nelle pubblicazioni digitali da lei presentate.
Al riguardo è sufficiente osservare che, a fronte della non comprovata affermazione del ricorrente, la controinteressata ha replicato che l’invio è stato effettuato tramite dropbox (il quale costituisce comunque un valido mezzo di spedizione telematica) onde superare, d’intesa con la Scuola Sant’[#OMISSIS#], difficoltà di trasmissione legate all’impossibilità di accedere al sistema interno della scuola.
Con la prima censura presentata con i motivi aggiunti l’esponente lamenta l’illegittimità derivata e vizi propri delle sopravvenute deliberazioni; in relazione a quest’ultimi il deducente, premesso che dal verbale della delibera del Senato Accademico n. 272 del 15.11.2013 risulta che il Direttore dell’Istituto DirPolis (cui afferisce il posto in questione) ha sottolineato la necessità di una risorsa di ricerca votata agli ambiti internazionali e focalizzata sull’est Europa ed ha affermato che gli studi della dottoressa Giusti sono stati pubblicati nelle più note riviste del settore, obietta che invece la focalizzazione sull’est Europa non era mai emersa prima, nemmeno dal bando di concorso, e che i Commissari di concorso avevano addotto la mancanza di articoli su riviste scientifiche di spessore da parte della dottoressa Giusti.
I rilievi non possono essere accolti.
La doglianza incentrata sull’illegittimità derivata è priva di fondamento, stante l’infondatezza del ricorso introduttivo.
Per il resto, occorre considerare che l’elemento decisivo ai fini della chiamata quale ricercatore della dottoressa Giusti è costituito dalla graduatoria della selezione, in cui essa è risultata prima. I contenuti di tale graduatoria sono stati infatti portati a conoscenza del Senato Accademico dal Rettore, come emerge nella premessa dell’impugnata deliberazione del Senato Accademico.
Inoltre, le affermazioni del Direttore dell’Istituto DirPolis non sono state assunte a giustificazione della contestata nomina, ma sono espressione di un’opinione sua personale, come dimostra il fatto che, nel dibattito sviluppatosi prima della votazione sulla proposta di delibera, i professori Nuvolari, Dosi e Marengo hanno replicato che il curriculum della dottoressa Giusti non appare troppo in linea con gli standard di eccellenza della scuola.
Con la seconda censura dedotta con i motivi aggiunti l’esponente lamenta la mancata acquisizione, da parte dell’Amministrazione della Scuola e della Commissione giudicatrice, del contratto di ricerca stipulato dalla controinteressata con il Collegio d’Europa, costituente titolo decisivo ai fini dell’ammissione al concorso.
L’assunto è infondato.
Dall’email del 4.6.2013 e dal certificato del 25.11.2013 inviati dal Collegio d’Europa, acquisiti dalla Scuola e prodotti in giudizio (documenti n. 5 e 6 della controinteressata e documento n. 9 depositato in giudizio dall’Amministrazione), nonché dal certificato emesso dall’Ufficio del lavoro (documento n. 7) si evince che la controinteressata ha svolto, dal 1° gennaio 1995 al 30 settembre 1996, attività di ricercatrice presso il Collegio d’Europa. In tal modo risulta dimostrato e adeguatamente documentato alla Scuola resistente il possesso del requisito di ammissione previsto dall’art. 2 del bando.
In conclusione, il ricorso principale ed i motivi aggiunti devono essere respinti.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, vista la particolarità della vicenda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale ed i motivi aggiunti. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Massari, Consigliere
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)