TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 18 aprile 2012, n. 777

Dottorato di ricerca-Mancato perfezionamento procedimento di immatricolazione-Preavviso di diniego

Data Documento: 2012-04-18
Area: Giurisprudenza
Massima

I procedimenti concorsuali sono esenti dall’istituto del preavviso di diniego (art. 10 bis, secondo periodo, legge 7 agosto 1990 n. 241.

Contenuto sentenza

N. 00777/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02354/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2354 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. Donato [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40; 
contro
l’Università degli Studi di Pisa in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri n. 4; 
nei confronti di
Sara Demuru, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Buffoni e [#OMISSIS#] De Grazia, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II n. 84; 
per l’annullamento
del provvedimento di estremi sconosciuti, con cui l’Università’ degli studi di Pisa non ha ritenuto perfezionato il procedimento di immatricolazione della ricorrente e/o ha dichiarato decaduta la ricorrente dal diritto all’iscrizione al corso avviando la procedura di scorrimento della graduatoria e di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale ivi incluso il bando di indizione del pubblico concorso, per esami, per l’ammissione nell’anno 2012 alla Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche, nell’ambito dei Programmi Dottorali che vi afferiscono, una formazione triennale – sezione concorsuale di diritto pubblico e dell’economia – per il Programma Dottorale di Diritto Pubblico e dell’Economia, indetto con Decreto Rettorale n. 10998 del 9.9.2011, modificato con Decreto Rettorale n. 12448 del 7.10.2011, nei limiti in cui fissa, a pena di decadenza, il termine di perfezionamento dell’immatricolazione senza contemplare e fare salvi i casi di forza maggiore, nonché degli atti connessi e segnatamente quelli relativi al procedimento di scorrimento della graduatoria degli idonei, non conosciuti e degli atti a questi consequenziali;
giusta motivi aggiunti depositati in data 26 marzo 2012, per l’annullamento della nota del 17.01.2012, tipo prot. 1/4bis, n. 533/12, a firma del Dirigente dell’Area Servizi per la Didattica – Dott. [#OMISSIS#] Bellandi, comunicata con racc. a.r. recapitata il 7.02.2012, con la quale è stata comunicata la decadenza della ricorrente dal diritto all’ammissione al corso di dottorato in Scienze Giuridiche – programma di Diritto Pubblico e dell’Economia e l’adozione dello scorrimento della graduatoria per l’assegnazione del posto senza borsa non assegnato alla ricorrente ed erroneamente ritenuto disponibile;
della nota del 15.03.2012, con la quale l’Università ha comunicato il diniego dell’istanza di immatricolazione in sovrannumero e di ogni altro atto, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Pisa e di Sara Demuru;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
– la ricorrente è risultata vincitrice di un concorso pubblico per l’ammissione alla Scuola di dottorato in scienze giuridiche dell’Università di Pisa, ma è stata dichiarata decaduta poiché entro il termine del 5 dicembre 2011, previsto dal bando concorsuale, non ha perfezionato l’immatricolazione presentando la necessaria documentazione, operazione alla quale ha poi provveduto tardivamente;
– con il presente gravame ed i motivi aggiunti contesta il provvedimento di decadenza e il bando in parte qua, poiché sarebbe stata impedita ad effettuare l’operazione nei tempi indicati da una malattia regolarmente certificata e l’Amministrazione intimata, pur resa edotta della circostanza, non avrebbe valutato lo stato di forza maggiore procedendo allo scorrimento della graduatoria, senza inoltrare nemmeno l’avviso di inizio di quest’ultimo procedimento né il preavviso di diniego alla domanda di immatricolazione;
– tanto più sarebbe illegittimo l’operato dell’Università intimata poiché l’art. 8 del bando, al ricorrere di determinate condizioni, prevede la possibilità di inserimento in soprannumero;
– il provvedimento gravato con motivi aggiunti sarebbe poi carente di motivazione e falsamente, a dire della ricorrente, affermerebbe che la stessa è iscritta alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali con conseguente asserita non veridicità della relativa dichiarazione nel formulario di immatricolazione alla Scuola didottorato in scienze giuridiche;
Considerato che:
– l’art. 7, comma 4, del bando di concorso consentiva ai concorrenti impossibilitati a presentarsi personalmente di inoltrare la documentazione in questione tramite fax;
– la disposizione che prevede l’adempimento ha carattere vincolato e pertanto la ricorrente non avrebbe potuto apportare un contributo utile allo svolgimento dell’attività amministrativa, mentre i procedimenti concorsuali sono esenti dall’istituto del preavviso di diniego (art. 10 bis, secondo periodo, l. 7 agosto 1990 n. 241);
– la documentazione medica prodotta dalla ricorrente appare contraddittoria e scarsamente credibile, poiché mentre la sua malattia risulta certificata, in base al certificato prodotto con il ricorso originario, con decorrenza 4 dicembre 2011, giorno precedente la scadenza del termine, il successivo certificato datato 13 febbraio 2012 la attesta dal 27 novembre 2011, e non si comprende come mai tale ultima certificazione non sia stata formata e prodotta con il ricorso principale;
– l’art. 8 del bando prevedeva la possibilità di ammettere in soprannumero i soggetti in possesso dei requisiti nel medesimo indicati e la ricorrente non risulta essere in tali condizioni, sicché non può invocarne l’applicazione;
– la ricorrente non ha interesse a contestare lo scorrimento della graduatoria, una volta prodottasi la sua decadenza dal diritto ad essere ammessa alla Scuola di dottorato;
– il provvedimento gravato con motivi aggiunti appare congruamente motivato in relazione alla fattispecie, tant’è che la ricorrente mostra di avere compreso le ragioni della sua adozione, e nella parte in cui afferma che la stessa è iscritta alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali, non appare attualmente lesivo poiché l’Università intimata si riserva future determinazioni in merito, e pertanto non può essere lamentato un danno attuale o comunque certo, ma solamente eventuale in base alle determinazioni che potranno in futuro essere assunte dall’Amministrazione;
Ritenuto pertanto di respingere il presente ricorso ed i motivi aggiunti e di compensare tuttavia le spese processuali in ragione della peculiarità della fattispecie;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Testori, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)