TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 18 aprile 2017, n. 589

Procedura concorsuale professore Associato-Revoca concorso

Data Documento: 2017-04-18
Area: Giurisprudenza
Massima

L’ art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottopone l’esercizio del potere di revoca alla sussistenza di tre condizioni alternative: la sopravvenienza di ragioni di pubblico interesse, l’imprevedibile mutamento della situazione di fatto e la rinnovata valutazione dell’interesse pubblico originario. Di conseguenza una motivazione particolarmente puntuale e penetrante è dovuta soltanto quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con la formazione della graduatoria, seguita dall’invito a prendere servizio del concorrente chiamato al lavoro. Viceversa, in assenza di un atto conclusivo della selezione, la posizione degli interessati è di mera aspettativa e la revoca del concorso può dirsi sufficientemente giustificata anche attraverso il richiamo alle ragioni di ordine organizzativo in virtù delle quali la copertura del posto messo a concorso non si renda più necessaria (per tutte, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2015, n. 1343).

Contenuto sentenza

N. 00589/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01191/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] Balleri, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Marchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora 26; 
contro
Università degli Studi di Firenze, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] De Grazia, con domicilio eletto presso il Rettorato dell’Università in Firenze, piazza San [#OMISSIS#] 4; 
Consiglio del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Firenze; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento
– del D.R. n.46 prot.6762 del 28.1.2014 del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze con il quale è stata disposta la revoca della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di seconda fascia;
– del D.R. n.23 prot.3826 del 17.1.2014 del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze con il quale è stata disposta la revoca della Commissione giudicatrice;
– della delibera del 15.1.2014 del Consiglio del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Firenze;
– nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso ancorché non conosciuto ivi compresa la delibera della Giunta del Consiglio del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Firenze adottata in data 14.1.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il professor [#OMISSIS#] Balleri, associato in servizio presso l’Università degli Studi di Siena nel settore scientifico-disciplinare MED/28 (malattie odontostomatologiche), ha partecipato alla procedura indetta dall’Università degli Studi di Firenze, con decreto n. 492 del 23 aprile 2013, per il reclutamento di un professore di seconda fascia da assegnare al Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, settore concorsuale 06/F1, SSD MED/28. 
Con il prof. Balleri, alla procedura ha partecipato la sola professoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. 
In sede di verifica dei titoli posseduti dai candidati, il 21 ottobre 2013 la commissione esaminatrice ha trasmesso al Rettore dell’Università e al Ministero dell’Istruzione un quesito circa i requisiti di partecipazione della prof. [#OMISSIS#], contestualmente chiedendo – e ottenendo – la proroga sino al 31 dicembre 2013 del termine finale dei propri lavori. 
Successivamente, con il provvedimento del 28 gennaio 2014, in epigrafe, ancora in attesa che il M.I.U.R. pronunciasse il parere richiesto, la procedura è stata revocata dall’ateneo fiorentino sulla base di diverse e più urgenti esigenze di carattere scientifico, didattico e assistenziale. 
1.1. La revoca è stata impugnato dal prof. Balleri, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, unitamente alla presupposta delibera di consiglio dipartimentale del 15 gennaio 2014 e al decreto rettorale di revoca della commissione esaminatrice. 
1.2. A seguito di opposizione dell’Università di Firenze, l’impugnativa è stata trasposta dall’interessato in questa sede giurisdizionale, a norma dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971. 
1.3. Costituitasi in giudizio la sola amministrazione procedente, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 25 gennaio 2017, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive. 
2. Con il primo motivo di ricorso, è dedotta la manifesta contraddittorietà delle scelte operate nel caso in esame dall’Università di Firenze, mancando, ad avviso del prof. Balleri, i fondati e sopravvenuti motivi di pubblico interesse che avrebbero potuto giustificare la revoca della procedura selettiva. 
In particolare, la situazione di forte carenza di copertura didattica del settore disciplinare MED/19, in considerazione della quale il Consiglio del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale ha ritenuto potersi e doversi soprassedere alla copertura del posto bandito nel SSD MED/28, non sarebbe mutata successivamente all’indizione della procedura in questione e sarebbe stata già in precedenza ben conosciuta. 
D’altro canto, la richiesta di coprire il posto disponibile nel settore MED/28, a suo tempo, era stata motivata dal Dipartimento con riferimento ad analoghe carenze di copertura didattica, e gli atti impugnati non motiverebbero adeguatamente in ordine al mutato ordine di priorità sotteso alla revoca della procedura cui il ricorrente aveva partecipato. 
Con il secondo motivo, è denunciato lo sviamento nel quale sarebbe incorsa l’amministrazione. 
La delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale il 15 gennaio 2014, nel chiedere la revoca del posto di docente bandito nel SSD MED/28 per privilegiare le esigenze del settore MED/19, avrebbe rinviato ad altra data la determinazione inerente la destinazione del posto da coprire, mantenendolo nella disponibilità del Dipartimento medesimo. Tale condotta dimostrerebbe la pretestuosità della proposta, finalizzata non a soddisfare le esigenze dichiarate dal Consiglio di Dipartimento, ma unicamente a conservare la disponibilità di un posto da riassegnare in futuro. 
2.1. Le censure, da esaminarsi congiuntamente, sono infondate. 
2.1.1. Il ricorrente assume che la revoca del provvedimento amministrativo possa essere disposta soltanto per la sopravvenienza di fondati motivi di pubblico interesse. L’affermazione è tuttavia smentita dalla lettura dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, che sottopone l’esercizio del potere di revoca alla sussistenza di tre condizioni alternative: la sopravvenienza di ragioni di pubblico interesse, l’imprevedibile mutamento della situazione di fatto e la rinnovata valutazione dell’interesse pubblico originario.
Ne consegue che, nella specie, in linea di principio nulla ostava a che l’amministrazione resistente rivedesse il proprio operato e lo modificasse a prescindere dall’insorgenza di nuovi elementi, ma in virtù di una diversa considerazione delle ragioni che originariamente l’avevano indotta a bandire la procedura poi revocata.
Si aggiunga che, al contrario di quanto sostenuto dal prof. Balleri, la decisione adottata dall’Università effettivamente consegue a un mutamento della situazione di fatto che, variando l’ordine di priorità nel reclutamento del personale docente necessario per far fronte alle esigenze del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale, deve considerarsi idoneo a giustificare l’esercizio dello jus poenitendidell’amministrazione.
Come si legge nel verbale del Consiglio di Dipartimento del 15 gennaio 2014, a sua volta richiamato nel decreto rettorale gravato in via principale, l’Università si è infatti determinata nel senso anzidetto soltanto quando ha verificato che il settore MED/19 – già sprovvisto di docenti di prima e di seconda fascia – era rimasto completamente scoperto a causa del congedo per maternità, di cui aveva iniziato a fruire l’unica ricercatrice in servizio. È questo, e non le pur note difficoltà del settore MED/19, l’evento che ha creato la necessità di fare fronte, con l’urgenza di cui si dà atto nel menzionato verbale del 15 gennaio 2014, alle attività didattiche, di ricerca e di assistenza del settore disciplinare in parola. 
Si aggiunga, quanto agli oneri motivazionali gravanti sull’Università, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che una motivazione particolarmente puntuale e penetrante sia dovuta soltanto quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con la formazione della graduatoria, seguita dall’invito a prendere servizio del concorrente chiamato al lavoro. Viceversa, in assenza di un atto conclusivo della selezione, la posizione degli interessati è di mera aspettativa e la revoca del concorso può dirsi sufficientemente giustificata anche attraverso il richiamo alle ragioni di ordine organizzativo in virtù delle quali la copertura del posto messo a concorso non si renda più necessaria (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2015, n. 1343). 
Nel contemperamento degli interessi in rilievo, appare, dunque, congrua la scelta operata dall’amministrazione, che invece di assegnare il posto resosi vacante nel Dipartimento al settore MED/28, come originariamente stabilito, ha ritenuto più opportuno impiegarlo per far fronte alla sopravvenuta totale carenza di personale del settore MED/19.
2.1.2. Deve poi escludersi che l’operato dell’Università dissimuli l’intenzione di conservare il posto da coprire nella disponibilità del Dipartimento, per eventualmente destinarlo in futuro ad un diverso settore scientifico-disciplinare, ovvero di evitare l’assunzione del prof. Balleri, nell’ipotesi in cui fosse risultato primo in graduatoria.
La documentazione in atti conferma, per un verso, l’avvenuta attivazione nel marzo 2014 – vale a dire in apprezzabile continuità temporale con la revoca disposta nel precedente mese di gennaio – dell’iter che ha condotto all’indizione di una procedura selettiva per la copertura di due posti di professore di seconda fascia, di cui uno riservato al Dipartimento di chirurgia e medicina traslazionale, nel settore clinico MED/19, procedura definitivamente conclusasi il 27 ottobre 2014 con la proclamazione dell’idoneità del vincitore.
Né è rivelatrice di sviamento la decisione dell’Università, nel marzo 2015, di fare fronte alle persistenti carenze di personale del settore MED/28 mediante l’indizione di una nuova procedura selettiva, stavolta ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, anziché riattivando la procedura revocata o avviando una nuova procedura ex art. 18 della stessa legge. 
In senso contrario, milita il tempo – oltre un anno – intercorso fra la revoca del concorso per professore di seconda fascia, qui impugnata, e l’indizione del nuovo concorso per la copertura del posto relativo al settore MED/28: un intervallo troppo ampio perché se possa inferire l’esistenza di un disegno esclusivamente volto a penalizzare il ricorrente e che si colloca nell’ambito di un contesto di scelte prive, come si è visto, di profili di contraddittorietà o irragionevolezza. 
Tantomeno può considerarsi indice di eccesso di potere la circostanza che alla copertura del posto nel settore MED/28 si sia proceduto attraverso l’assunzione di un ricercatore, anziché di un professore di seconda fascia: ancora una volta, manca qualsivoglia elemento di prova a riscontro della pretesa irrazionalità della scelta, a fronte dell’ampia discrezionalità riservata all’amministrazione.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento di revoca della commissione giudicatrice originariamente nominata nel concorso relativo al settore MED/28, adottato con decreto rettorale del 17 gennaio 2014. 
La revoca sarebbe illegittima per un duplice ordine di ragioni, tra loro connesse. In primo luogo, perché essa avrebbe potuto essere disposta soltanto in presenza di gravi ritardi imputabili ai commissari; e poi perché, comunque, sarebbe intervenuta prima della scadenza del termine assegnato alla commissione per la conclusione dei propri lavori, da ritenersi prorogato – secondo il prof. Balleri – al 20 gennaio 2014, stante la necessità di attendere l’emanazione, da parte del MIUR, di un parere inerente l’ammissibilità di una candidata alla procedura selettiva in questione.
La doglianza è assorbita dalla acclarata legittimità della revoca della procedura. 
In ogni caso, essa è infondata avuto riguardo alla natura non vincolante del parere richiesto al M.I.U.R. dalla commissione esaminatrice, la quale ben avrebbe potuto riattivarsi e definire la procedura una volta decorso il termine di venti giorni dalla sua richiesta, alla stregua dei principi generali ricavabili dall’art. 16 della legge n. 241/1990. 
4. In forza delle considerazioni esposte, il ricorso non può trovare accoglimento e va respinto. 
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pozzi, Presidente
[#OMISSIS#] Massari, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 18/04/2017