TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 18 giugno 2018, n. 877

Procedura concorsuale posto Professore associato-Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2018-06-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, avendo partecipato la ricorrente ad altra procedura di concorso.

Contenuto sentenza

N. 00877/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2017, proposto da 
[#OMISSIS#] Losito, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliata presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; 
Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] De Grazia, Serena [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] De Grazia in Firenze, Rettorato – piazza San [#OMISSIS#] n. 4; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Mussolin, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
dei seguenti atti:
1. decreto del Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze n. 6802 del 05.10.16 con il quale è stata richiesta l’indizione di una nuova procedura selettiva per la copertura di un posto già bandita con precedente decreto rettorale, nonché della ratifica del Consiglio di Dipartimento eventualmente intervenuta nelle more;
2. decreto del Rettore dell’Università di Firenze n. 898 del 06.10.16 prot. n. 136999 di indizione della procedura selettiva concernente un posto di professore associato con riguardo alla convenzione di partenariato con l’Università Euro Méditerranéenne de Fés nel settore scientifico disciplinare ICAR/18 Storia dell’architettura;
3. decreto rettorale n. 668 del 04.08.16 di approvazione degli atti della selezione e di individuazione del candidato idoneo della precedente procedura per il medesimo posto e nel medesimo settore disciplinare;
4. i verbali di valutazione dei titoli nella procedura in questione e di individuazione del candidato idoneo, in data del 13.07.16, nella parte in cui (e se) dichiara idoneo solo il Prof. [#OMISSIS#] Mussolin e non esprime giudizio di idoneità o meno nei confronti della candidata [#OMISSIS#] Losito;
5. tutti gli altri verbali della medesima procedura;
6. decreto del Rettore dell’Università di Firenze n. 199 del 29.02.2016 di indizione di una procedura selettiva per un posto di Professore Associato relativo alla convenzione di partenariato con l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès limitatamente all’art. 22 comma 8 nella parte in cui esclude l’utilizzo di indicatori bibliografici nella valutazione scientifica nell’applicazione dei decreti ministeriali di riferimento;
7. i decreti ministeriali (citati nelle premesse del bando di cui al punto 6): in particolare il D.M. del 25.05.2011 n. 243 recante criteri e parametri di riconoscimento anche in ambito internazionale per la valutazione preliminare dei candidati, nonché il D.M. del 04.08.2011 n. 344 avente il medesimo criterio;
8. atto del Presidente della Commissione di valutazione concernente l’ammissione alla prova linguistica del Prof. [#OMISSIS#] Mussolin attraverso la procedura skype;
9. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2018 il consigliere [#OMISSIS#] Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente partecipava alla procedura per il reclutamento di due professori di seconda fascia, tra i quali uno per il settore concorsuale 08/E2 – Restauro e storia dell’architettura, SSD ICAR/18 – Storia dell’architettura indetta con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze n. 199 del 29 febbraio 2016, indetto in attuazione della Convenzione tra l’Ateneo fiorentino e l’Université Euro-Méditerranéenne di Fès del 26 gennaio 2016; la procedura concorsuale si concludeva con la declaratoria di idoneità del solo altro partecipante dott. [#OMISSIS#] Mussolin (come da decreto di approvazione degli atti della procedura selettiva n. 668 del 4 agosto 2016 del Rettore dell’Università di Firenze).
A seguito della rinuncia del dott. [#OMISSIS#] Mussolin, il Direttore del Dipartimento di Architettura chiedeva l’indizione di una nuova selezione per la copertura del posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 08/E2 Restauro e storia dell’architettura, SSD ICAR/18 Storia dell’architettura che era indetta con il decreto n. 898 del 6 ottobre 2016 del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze.
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ricorrente avanti al T.A.R. del Lazio che, con ordinanza 27 gennaio 2017 n. 1384 della Terza Sezione, dichiarava la propria incompetenza per territorio nei confronti del T.A.R. Toscana; il giudizio era quindi riassunto dalla ricorrente avanti alla Sezione.
Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi di Firenze (che controdeduceva sul merito del ricorso ed articolava eccezioni preliminari di improcedibilità, inammissibilità e irricevibilità del ricorso) ed il Ministero dell’istruzione, università e ricerca (con comparsa di forma).
Alla camera di consiglio del 10 maggio 2017, la Sezione prendeva atto della rinuncia della ricorrente alla tutela cautelare richiesta con il ricorso.
In data 7 giugno 2018, il patrocinio di parte ricorrente chiedeva la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, avendo partecipato la ricorrente ad altra procedura di concorso.
Non rimane quindi altro al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; sussistono motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Viola, Consigliere, Estensore
Raffaello [#OMISSIS#], Consigliere

​Pubblicato il 18/06/2018