L’opzione interpretativa della giurisprudenza è a favore della prevalenza dello scorrimento della graduatoria, potendo l’amministrazione solo in via subordinata procedere all’indizione di nuovi concorsi, in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (Cons. St., Sez. V, 28 luglio 2015 n. 3723; in senso conforme: Cons. St., Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14; Cons. St., 17 gennaio 2014, n. 178).
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 19 marzo 2018, n. 412
Procedura concorsuale posto ricercatore-Scorrimento graduatoria
N. 00412/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via del [#OMISSIS#] alle Mosse, n. 182;
contro
Scuola Superiore Sant'[#OMISSIS#] di Pisa, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, e domiciliata per legge presso l’Avvocatura stessa in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l’annullamento
– del decreto del Rettore della Scuola Superiore Sant'[#OMISSIS#] di Pisa n. 702/2017 del 21.12.2017, pubblicato sull’Albo on line della Scuola il 22.12.2017, recante il bando della «selezione pubblica per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. B della legge 240/2010 con regime di tempo pieno, di durata triennale (…) per il settore concorsuale 09/G2 “Bioingegneria” – Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/34 “Bioingegneria industriale”»;
– del decreto del Rettore della Scuola Superiore Sant'[#OMISSIS#] di Pisa n. 83/2018 del 14.02.2018 di nomina della Commissione giudicatrice;
– di ogni atto o provvedimento ad essi presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché ignoto al ricorrente e in ordine ai quali ci si riserva sin d’ora di proporre motivi aggiunti ivi compresi, in quanto occorrer possa, il Piano di Reclutamento 2017 – approvato in via definitiva dal Senato Accademico della Scuola Superiore Sant'[#OMISSIS#] di Pisa con la deliberazione n. 114 del 20.06.2017 e dal Consiglio di Amministrazione della Scuola Superiore Sant'[#OMISSIS#] di Pisa con deliberazione n. 127 del 28.06.2017 – e, in parte qua, il Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato presso la Scuola Superiore Sant'[#OMISSIS#]” emanato con D.D. n. 630 del 27.09.2011;
e per l’accertamento della perdurante validità della graduatoria approvata con decreto del Rettore della Scuola Superiore Sant'[#OMISSIS#] di Pisa n. 556/2016 del 14.10.2016 e dell’obbligo per la Scuola Superiore Sant'[#OMISSIS#] di Pisa di attingere da detta graduatoria per la stipula del contratto oggetto del bando impugnato col presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Scuola Superiore Sant'[#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 il consigliere [#OMISSIS#] Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Scuola superiore Sant’[#OMISSIS#] di Pisa, con decreto del Rettore n. 331 del 20.6.2016, aveva indetto una selezione per due posti di ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3 lett. b, della legge n. 240/2010.
Ad esito del procedimento concorsuale il ricorrente si era classificato quarto nella graduatoria concorsuale.
A distanza di poco più di un anno la predetta Scuola ha indetto una nuova selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, nello stesso settore concorsuale e scientifico disciplinare del precedente concorso.
Avverso il decreto del Rettore n. 702 del 21.12.2017, di approvazione del bando riguardante la nuova procedura selettiva, e gli atti connessi il ricorrente è insorto deducendo varie censure.
Si è costituita in giudizio la Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’[#OMISSIS#] di Pisa.
Alla camera di consiglio del 14 marzo 2018 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
L’Amministrazione ha eccepito il difetto di un interesse attuale a ricorrere, essendosi il ricorrente classificato quarto nella “vecchia” graduatoria.
L’eccezione è infondata.
Per effetto dello scorrimento della graduatoria il ricorrente, anche se il terzo classificato non rinunciasse a ricoprire il nuovo posto di ricercatore, migliorerebbe la propria collocazione nella graduatoria stessa, divenendo il primo dei non assunti.
Orbene, è sufficiente a giustificare l’interesse all’impugnativa la possibilità di successive rinunce da parte dei concorrrenti idonei collocati in migliore posizione nella classifica (Cons. Stato, A.P. 28.7.2011, n. 14).
Entrando nel merito della trattazione del gravame, si osserva quanto segue.
Con la prima censura il ricorrente deduce la violazione dell’art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001 e sostiene che lo scorrimento della graduatoria, in virtù di tale norma e dell’orientamento giurisprudenziale vigente, si pone come regola generale derogabile solo in casi eccezionali di cui l’Amministrazione deve dare conto.
La doglianza è fondata.
L’opzione interpretativa della giurisprudenza è a favore della prevalenza dello scorrimento della graduatoria, potendo l’amministrazione solo in via subordinata procedere all’indizione di nuovi concorsi, in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (Cons. St., sez. V, 28 luglio 2015 n. 3723; in senso conforme: Cons. St., Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14; Cons. St., 17 gennaio 2014, n. 178).
Decisiva appare l’ampia formulazione dell’art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001 (“Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”), applicabile anche in caso di assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 36 del medesimo decreto legislativo.
Depongono nello stesso senso l’art. 6, penultimo comma, del bando di concorso del 2016, il quale prevede che la graduatoria degli idonei abbia una durata triennale, ed il successivo art. 7, secondo cui “la graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata per il subentro nel rapporto di lavoro o la stipula di nuovi contratti”.
Gli appena richiamati art. 6, penultimo comma, e art. 7, in quanto frutto di autonoma determinazione dell’Università intimata, costituiscono anzi espresso riconoscimento dell’assenza di circostanze che legittimino la deroga al principio dell’utilizzo triennale delle graduatorie concorsuali.
Non ha pregio la tesi della difesa dell’Amministrazione resistente, secondo la quale il citato comma 5 ter dell’art. 35 riguarderebbe unicamente il personale pubblico contrattualizzato.
Invero, il dettato legislativo non contiene alcuna limitazione in tal senso e fa anzi riferimento alle procedure concorsuali indette da tutte le pubbliche amministrazioni, comprese, quindi, le Università.
Con la seconda censura l’istante deduce che il provvedimento impugnato non reca alcuna motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a discostarsi dalla regola generale dello scorrimento della graduatoria.
Il rilievo è fondato.
L’Amministrazione intimata non ha dato in alcun modo contezza delle esigenze pubbliche giustificanti eccezionalmente la scelta dell’indizione di un nuovo concorso anziché dello scorrimento della graduatoria vigente.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’[#OMISSIS#] a corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 19/03/2018