Cessata materia del contendere per rilascio a titolo definitivo del nulla osta al suo trasferimento presso altra Scuola di specializzazione.
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 2 gennaio 2018, n. 5
Scuola di specializzazione in Chirurgia-Nulla osta trasferimento in uscita-Cessata materia del contendere
N. 00005/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00937/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 937 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Loda, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Motta e [#OMISSIS#] Franco [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Pucci in Firenze, via La Pira 21;
contro
Università degli Studi di Siena, Scuola di Specializzazione dell’Università di Siena di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l’annullamento
a) del provvedimento di cui alla nota del Rettore dell’Università degli Studi di Siena prot. 20742-U/3 del 31.05.2016, di riscontro all’istanza della ricorrente del 23.03.2016, reiterata il 6.04.2016, con cui chiedeva il rilascio del nullaosta necessario per il trasferimento in uscita dalla Scuola di Specializzazione di Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica di Siena alla omologa Scuola di Specializzazione in Chirurgia plastica e ricostruttiva dell’Università degli Studi di Milano;
b) ove occorra, della nota resa dal Responsabile dell’Ufficio Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi di Siena prot. 18950-U/3 del 18.05.2016, di riscontro alla predetta istanza di rilascio di nullaosta;
c) ove occorrente e nei limiti degli interessi dedotti con il presente ricorso, della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. 4715 del 24.02.2016, relativa ai “trasferimenti degli specializzandi – parere dell’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica”, citata nelle note sub a) e b);
d) di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
nonché gradatamente, in via subordinata, nella sola ipotesi in cui non venisse riconosciuta natura provvedimentale e comunque lesiva agli atti sopra impugnati, avverso ex art. 117 c.p.a. il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione universitaria sull’istanza trasmessa dalla ricorrente a mezzo email il 23.03.2016 e reiterata a mezzo raccomandata il 6.04.2016, e per l’annullamento e la declaratoria dell’illegittimità del predetto silenzio, la declaratoria di obbligo e condanna dell’Amministrazione a provvedere ed anche, ai sensi dell’art. 31 comma 3 c.p.a., con accertamento della fondatezza della pretesa della parte ricorrente, con nomina, ove occorra, di un Commissario ad acta con la sentenza che definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata.
Con i motivi aggiunti depositati in data 30 dicembre 2016, per l’annullamento,
a) del verbale del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica dell’Università degli Studi di Siena, relativo alla seduta del 9.11.2016 – comunicato alla ricorrente in data 5.12.2016 – nella parte in cui ha deliberato di non poter accettare la richiesta di trasferimento della ricorrente presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica dell’Università degli Studi di Milano;
b) ove occorra, quale atto presupposto, del verbale del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica dell’Università degli Studi di Siena, relativo alla seduta del 4.10.2016;
c) nei limiti degli interessi dedotti con il presente ricorso, ove occorrente, della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. 4715 del 24.02.2016, relativa ai “trasferimenti degli specializzandi – parere dell’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica”;
d) di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
nonché per la dichiarazione del diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento dalla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica presso l’Università degli Studi di Siena a quella di Chirurgia Plastica dell’Università degli Studi di Milano, e per l’accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi in dipendenza dei provvedimenti impugnati e, quindi anche per danno biologico e perdita di chance, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al dovuto risarcimento, in base alla rappresentazione dei fatti ed alle ragioni di diritto, nella misura che verrà determinata nel corso del giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Siena, della Scuola di Specializzazione dell’Università di Siena di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
– che la ricorrente – preso atto del rilascio a titolo definitivo del nulla osta al suo trasferimento presso la Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Milano e della volontà di non voler proseguire nel contenzioso, manifestata dall’Università di Siena – ha depositato istanza volta a ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
– che analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla difesa erariale;
– che le circostanze rappresentate dalle parti evidenziano, effettivamente, il superamento della situazione di iniziale conflitto, a seguito del volontario e definitivo adeguamento delle amministrazioni resistenti all’ordinanza cautelare del T.A.R. n. 75 del 9 febbraio 2017;
– che le spese processuali possono essere compensate quanto alla fase di merito, ferma restando la condanna delle amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese della fase cautelare, di cui alla citata ordinanza n. 75/2017;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Dichiara compensate fra le parti le spese della fase di merito, confermando, quanto alla fase cautelare, la statuizione di condanna delle amministrazioni resistenti contenuta nell’ordinanza n. 75 del 9 febbraio 2017.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 02/01/2018