TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 20 marzo 2017, n.  441

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2017-03-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

Contenuto sentenza

N. 00441/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01234/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1234 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Manetti, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rondinelli 2; 
contro
Università degli Studi di Firenze, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] De Grazia, con domicilio eletto presso il Rettorato dell’Università, in Firenze, piazza San [#OMISSIS#] 4; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Nicoletti, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Garzia, [#OMISSIS#] Parodi, domiciliato ex art. 25 c.p.a presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; 
per l’annullamento
– del decreto del Rettore dell’università degli Studi di Firenze n. 519 del 6.07.2016 (prot. n. 96698) (pubblicato sull’Albo Ufficiale in data 8.07.2016) con il quale è stata disposta l’ammissione del dott. [#OMISSIS#] Nicoletti alla selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 05/H1 (Anatomia Umana), settore scientifico disciplinare BIO/16 (Anatomia Umana) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e sono stati approvati gli atti di detta selezione per la quale e’ risultato vincitore il dott. [#OMISSIS#] Nicoletti;
– nonché di ogni altro atto, ancorché’ non conosciuto, comunque connesso, presupposto o conseguenziale rispetto a quello sopra indicato e in particolare, per quanto occorre possa: a) della “relazione riassuntiva (n. 6)”, priva di data, predisposta dalla Commissione giudicatrice con riferimento alla procedura concorsuale de qua; b) di tutti i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla procedura concorsuale de qua; c) del decreto rettorale n. 386 dell’11.05.2016 (prot. n. 68891); del provvedimento di nomina (ove adottato) di incogniti estremi.
degli stessi atti e provvedimenti sopra indicati.
E con i motivi aggiunti, depositati in data 28 novembre 2016, per l’annullamento:
– della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze adottata nell’Adunanza del 29 settembre 2016;
– della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Firenze in data 12 settembre 2016;
– nonché di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, comunque connesso, presupposto o conseguenziale rispetto a quelli sopra indicati e in particolare, per quanto occorrer possa, della proposta di deliberazione dell’Università degli Studi di Firenze – Area Risorse Umane per il Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2016;
– della nota prot. n. 129707 pos. II/8 del 23 settembre 2016di convocazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze, nonché della nota prot. 131175 del 27 settembre 2016;
– della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca prot. 2653 del 24.02.2016;
– nonché, per quanto occorrer possa, della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca prot. 15376 del 18.12.2015;
e per la caducazione e/o l’accertamento e la declaratoria di invalidità e/o di inefficacia e/o di nullità e/o comunque per l’annullamento del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato – ricercatore di tipologia b) sottoscritto tra l’Università degli Studi di Firenze e il dott. [#OMISSIS#] Nicoletti in data 03.09.2016.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Firenze e di [#OMISSIS#] Nicoletti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 il dott. [#OMISSIS#] Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame il ricorrente ha impugnato l’ammissione del controinteressato alla selezione indetta dall’Università degli Studi di Firenze per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, contestando con successivi motivi aggiunti gli ulteriori provvedimenti adottati dall’amministrazione, ivi compresa la graduatoria finale della procedura.
Con memoria depositata l’1 febbraio 2017 il ricorrente ha reso noto che, nelle more del processo, è venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso.
Conseguentemente il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse compensando le spese di giudizio atteso l’accordo raggiunto sul punto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pozzi, Presidente
[#OMISSIS#] Massari, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere
Pubblicato il 20/03/2017