In caso di cessazione della materia del contendere a seguito del riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati dal ricorrente in qualità di assegnista di ricerca, successivamente all’istaurazione del giudizio, le spese processuali vanno poste a carico dell’università, stante la virtuale fondatezza della domanda. Al riguardo sia sufficiente ricordare che la figura dell’assegnista di ricerca disciplinata dall’art. 51, comma 6, l. 27 dicembre 1997, n. 449 rappresenta un’evoluzione della figura dei titolari di borsa di studio e di ricerca di cui all’art. 7 l. 21 febbraio 1980, n. 28, e, come tale, è parimenti riconducibile all’elenco dei servizi utili a norma dell’art. 103 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 22 novembre 2016, n. 1661
Riconoscimento servizi pre-ruolo assegnista di ricerca-Ricorso improcedibile per cessata materia del contendere-Spese processuali
N. 01661/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Neri, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Scarselli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Iammarino in Firenze, via Assisi 1;
contro
Università degli Studi di Siena, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l’annullamento
– della nota prot. n. 23254-VII/5 del 20 giugno 2013 nella parte in cui non riconosce, ai sensi dell’articolo 103 del d.p.r. 382/1980, la ricostruzione economica di carriera del pregresso servizio prestato quale assegnista di ricerca dal 1 febbraio 2000 al 1 febbraio 2004;
– di qualsiasi atto prodromico, connesso, conseguente e/o seguente, anche se non conosciuto; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente alla corretta ricostruzione economica di carriera, previo riconoscimento, ai sensi dell’articolo 103 del d.p.r. 382/1980, del pregresso servizio prestato quale assegnista di ricerca dal 1 febbraio 2000 al 1 febbraio 2004, e per la conseguente condanna dell’amministrazione intimata alla corresponsione di tutte le differenze retributive tra quanto dovuto e quanto effettivamente percepito, oltre agli interessi legali dalla
maturazione dei singoli crediti e fino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Siena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente agisce per il riconoscimento, a fini di ricostruzione della carriera ex art. 103 D.P.R. n. 382/1980, del periodo di servizio prestato presso l’Università di Siena in veste di assegnista di ricerca.
In vista dell’udienza di discussione della controversia, è stato peraltro depositato in giudizio il decreto con cui l’ateneo resistente ha ritenuto – a seguito della notifica del ricorso – di accedere alla pretesa azionata una volta preso atto dell’esistenza, in contenziosi analoghi, di pronunce di questo Tribunale favorevoli ai dipendenti e conformi alla consolidata giurisprudenza in materia del Consiglio di Stato.
Con le memorie depositate ai sensi dell’art. 73 c.p.a., e oralmente, le parti hanno quindi concluso per la cessazione della materia del contendere, salvo insistere la ricorrente per la condanna dell’Università alla rifusione delle spese di lite.
Tanto premesso, è evidente che l’intervenuto computo, ai fini della ricostruzione della carriera, del periodo di attività svolta dalla ricorrente quale assegnista di ricerca ha determinato il venir meno della res controversa.
Le spese processuali vanno poste a carico dell’Università stante la virtuale fondatezza della domanda. Al riguardo, sia sufficiente ricordare che – in conformità ai pregressi orientamenti della Sezione, dai quali non vi è ragione di discostarsi – la figura dell’assegnista di ricerca disciplinata dall’art. 51 co. 6 della legge n. 449/1997 rappresenta un’evoluzione della figura dei titolari di borsa di studio e di ricerca di cui all’art.7 della legge n. 28/1980, e, come tale, è parimenti riconducibile all’elenco dei servizi utili a norma dell’art. 103 D.P.R. n. 382/1980, cit. (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 30 maggio 2012, n. 1036, dalla stessa Università richiamata a giustificazione del sopravvenuto accoglimento, in via amministrativa, dell’istanza presentata dalla ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pozzi, Presidente
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 22/11/2016