TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 24 settembre 2018, n. 1207

Procedura concorsuale posto Professore ordinario-clausola escludente per i ricercatori

Data Documento: 2018-09-24
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ illegittimo il regolamento universitario per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010, qualora limiti la partecipazione dei ricercatori in possesso della relativa abilitazione scientifica nazionale alle procedure relative ai professori di prima fascia. 
La previsione dell’art. 24, 6° comma della l. 30 dicembre 2010, n. 240 non prevede, infatti, alcun appiglio normativo che possa portare a concludere per l’impossibilità, <per saltum, ovvero dei candidati non appartenenti al ruolo immediatamente inferiore a quello di professore ordinario>> (nello stesso senso, T.A.R. Toscana, sez. I, ord. 7 dicembre 2017, n. 736).
Le norme primarie affermano infatti che: “la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore DI PRIMA E SECONDA FASCIA di professori di SECONDA FASCIA E RICERCATORI a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16”; …Senza previsione di alcuna ulteriore limitazione, impedimento e/o sbarramento nella possibile evoluzione di carriera. Dunque l’Università, in sede di valutazione e promozione delle proprie professionalità interne (tramite procedura valutativa e/o compativa), deve poter consentire lo sviluppo di carriera, a prescindere dalla “continuità della catena” nel possesso delle AA.SS.NN., da parte dei soggetti coinvolti (T.A.R. Valle d’Aosta 7 ottobre 2016, n. 42).

Contenuto sentenza

N. 01207/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01453/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2017, proposto da 
[#OMISSIS#] Romano, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliata presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; 

contro
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC risultante dai pubblici registri;

nei confronti
[#OMISSIS#] Gonnella, [#OMISSIS#] Verona, non costituiti in giudizio; 

per l’annullamento
della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della l. n. 240 del 2010, il cui avviso è stato affisso all’albo ufficiale dell’Università in data 7 settembre 2017, nonché dell’art. 11, comma 1, del regolamento di ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 settembre 2018 il consigliere [#OMISSIS#] Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è ricercatrice universitaria confermata e professoressa aggregata nel settore scientifico disciplinare SECS-P/07-Economia aziendale, in servizio presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa; ha conseguito, all’esito della tornata del 2013, l’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia nel settore concorsuale 13/B1 – Economia aziendale (oltre all’abilitazione di seconda fascia, nel medesimo settore concorsuale, già conseguita nella precedente tornata del 2012).
Con avviso affisso all’albo ufficiale dell’Università in data 7 settembre 2017, il Rettore dell’Università di Pisa indiceva una procedura valutativa ex art. 24, 6° comma della l. 30 dicembre 2010, n. 240 (norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento) nel settore concorsuale 13/B1-Economia Aziendale, settore scientifico disciplinare SECS-P/07-Economia Aziendale; ai sensi dell’art. 11, 1° comma del <> dell’Università di Pisa (che così recita: <>), la procedura era riservata ai Professori associati in servizio nell’ateneo ed escludeva pertanto la partecipazione alla procedura dei ricercatori, come la ricorrente.
L’avviso di indizione della procedura e l’art. 11, 1° comma del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 dell’Università di Pisa erano impugnati dalla ricorrente che articolava censure di: 1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, commi 5 e 6, della l. n. 240 del 2010; 2) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza.
Si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Pisa, controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezione preliminare di inammissibilità del gravame sotto due diversi profili.
Con ordinanza 7 dicembre 2017, n. 736, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare proposta con il ricorso e sospendeva l’efficacia degli atti impugnati.
In via preliminare e come già rilevato in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. I, ord. 7 dicembre 2017, n. 736), la Sezione deve rilevare come nessuna rilevanza possa essere attribuita all’eccezione preliminare di inammissibilità (articolata sotto due diversi profili) sollevata dalla difesa dell’Università degli Studi di Pisa.
Trattandosi dell’impugnazione di una clausola immediatamente escludente, nessun onere di presentare domanda di partecipazione alla procedura poteva, infatti, essere addossato alla ricorrente, se non quello di impugnare tempestivamente (cosa non contestata), l’avviso di indizione della procedura e la norma regolamentare presupposta (in questo senso, si vedano Cons. Stato, ad. plen. 29 gennaio 2003, n. 1 e 7 aprile 2011, n. 4, confermate dalla recente Cons. Stato ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4).
La sostanziale mancanza, nelle deliberazioni 19 aprile 2017, n. 70 del Consiglio di Dipartimento di Economia e Management e 28 aprile 2017, n. 127 del Consiglio di Amministrazione, di determinazioni lesive dell’interesse della ricorrente (ovvero di clausole prevedenti la limitazione della procedura ex art. 24, 6° comma della l. 30 dicembre 2010, n. 240 ai soli professori associati in servizio presso l’Università) esclude poi ogni possibilità di prospettare l’onere per la ricorrente di impugnare anche le dette determinazioni.
Sempre come già rilevato in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. I, ord. 7 dicembre 2017, n. 736), nel merito il ricorso è poi fondato e deve pertanto essere accolto.
La previsione dell’art. 24, 6° comma della l. 30 dicembre 2010, n. 240 (che non è inutile riportare integralmente: <>) non prevede, infatti, alcun appiglio normativo che possa portare a concludere per l’impossibilità, <per saltum, ovvero dei candidati non appartenenti al ruolo immediatamente inferiore a quello di professore ordinario>> (T.A.R. Toscana, sez. I, ord. 7 dicembre 2017, n. 736).
Del resto, si tratta di conclusione espressamente affermata in giurisprudenza, sulla base di un percorso argomentativo pienamente condiviso dalla Sezione: <<le norme=”” primarie=”” affermano=”” infatti=”” che:=”” all’art.=”” 24=”” comma=”” 6:=”” “la=”” procedura=”” di=”” cui=”” al=”” 5=”” può=”” essere=”” utilizzata=”” per=”” la=”” chiamata=”” nel=”” ruolo=”” professore=”” prima=”” e=”” seconda=”” fascia=”” professori=”” ricercatori=”” a=”” tempo=”” indeterminato=”” in=”” servizio=”” nell’università=”” medesima,=”” che=”” abbiano=”” conseguito=”” l’abilitazione=”” scientifica=”” all’articolo=”” 16″;=”” …..senza=”” previsione=”” alcuna=”” ulteriore=”” limitazione,=”” impedimento=”” o=”” sbarramento=”” nella=”” possibile=”” evoluzione=”” carriera.=”” dunque=”” l’università,=”” sede=”” valutazione=”” promozione=”” delle=”” proprie=”” professionalità=”” interne=”” (tramite=”” valutativa=”” compativa),=”” deve=”” poter=”” consentire=”” lo=”” sviluppo=”” carriera,=”” prescindere=”” dalla=”” “continuità=”” della=”” catena”=”” possesso=”” aa.ss.nn.,=”” da=”” parte=”” dei=”” soggetti=”” coinvolti=””>> (T.A.R. Valle d’Aosta 7 ottobre 2016, n. 42).
Sostanzialmente irrilevanti appaiono poi le due sentenze citate nelle difese dell’Università degli Studi di Pisa (T.A.R. Piemonte, sez. I, 20 gennaio 2016, n. 35 e T.A.R. Campania Napoli, sez. II 31 marzo 2017, n. 1746) che non affrontano espressamente la problematica che ci occupa; del pari irrilevante è anche il riferimento al necessario rispetto delle risorse disponibili (visto il maggiore peso economico della “trasformazione” di un posto di ricercatore in professore di prima fascia rispetto all’ipotesi del passaggio da seconda a prima fascia), trattandosi di problematica già risolta, in buona sostanza, proprio dalla deliberazione 28 aprile 2017, n. 127 del Consiglio di Amministrazione depositata in giudizio dalla difesa dell’Università che, dopo aver utilizzato solo una quota dei punti organico disponibili, si è riservata di utilizzare successivamente ulteriori punti organico <>; in buona sostanza, sono state così confermate l’utilizzazione solo parziale di una parte dei punti organico disponibili e la possibilità di utilizzare successivamente ulteriori disponibilità, prima ovviamente della presa di servizio dei vincitori e così coprendo proprio i maggiori oneri derivanti dall’eventuale passaggio di un ricercatore nel ruolo dei professori di prima fascia.
In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento dell’art. 11, 1° comma del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 dell’Università di Pisa e dell’avviso affisso all’albo ufficiale dell’Università in data 7 settembre 2017 del Rettore dell’Università di Pisa, nella parte in cui limitano la partecipazione dei ricercatori in possesso della relativa abilitazione scientifica nazionali alle procedure relative ai professori di prima fascia; la sostanziale novità della questione per la giurisprudenza della Sezione permette poi di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento dell’art. 11, 1° comma del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010 dell’Università di Pisa e dell’avviso affisso all’albo ufficiale dell’Università in data 7 settembre 2017 del Rettore dell’Università di Pisa, nella parte in cui limitano la partecipazione dei ricercatori in possesso della relativa abilitazione scientifica nazionali alle procedure relative ai professori di prima fascia.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Viola, Consigliere, Estensore
Giovanni [#OMISSIS#], Consigliere

Pubblicato il 24/09/2018