TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 25 gennaio 2018, n. 129

Procedura concorsuale posto ricercatore-Titoli posseduti-Qualificazione brevetto

Data Documento: 2018-01-25
Area: Giurisprudenza
Massima

L’inserimento dei brevetti tra i “titoli” è espressamente prevista dal d.m. 25 maggio 2011, n. 243, recante i “criteri e parametri” relativi alle procedure in questione (art. 2, comma 1 lett. g).

Contenuto sentenza

N. 00129/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01658/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1658 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Mazzinghi, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo [#OMISSIS#] in Firenze, via XXIV Maggio, n. 20; 
contro
Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Serena [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Serena [#OMISSIS#] in Firenze, via La Pira n. 4; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Maddio, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Pontello, [#OMISSIS#] Ciberti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Pontello in Firenze, via degli Artisti 20; 
per l’annullamento,
previa sospensiva ed in particolare:
a) del Decreto Rettorale n. 948/2017 del 09 ottobre 2017 (Prot. 144011) dell’Università degli Studi di Firenze con il quale sono stati approvati gli atti della procedura, per la “Selezione per la copertura di n. 1 posto/i di ricercatore a tempo determinato di tipologia “A” per il settore concorsuale 09/F1 settore scientifico disciplinare ing – inf/02 presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Firenze”, con ogni conseguenza circa gli atti presupposti e/o conseguenti della Commissione;
b) di ogni atto e valutazione antecedenti, presupposti, preordinati, consequenziali o comunque conseguenti e/o connessi agli atti impugnati, ancorché incogniti, posti in essere dalla detta Commissione nella procedura valutativa;
e per quanto occorre e possa della comunicazione via e-mail dal Presidente della Commissione Prof. [#OMISSIS#] Pinto del 19 ottobre 2017, nonché della nota del Magnifico Rettore Prof. [#OMISSIS#] Dei, prot. n. 175259 del 24 novembre 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze e del Dott. [#OMISSIS#] Maddio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 il Consigliere Giovanni [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso la Sig.ra Mazzinghi ha impugnato il decreto Rettorale n. 948/2017 del 09 ottobre 2017 dell’Università degli Studi di Firenze con il quale sono stati approvati gli atti della procedura per la “Selezione per la copertura di n. 1 posto/i di ricercatore a tempo determinato di tipologia “A” per il settore concorsuale disciplinare ING-INF/02 – Campi Elettromagnetici”, provvedimento quest’ultimo dal quale è risultato idoneo il Dott. [#OMISSIS#] Maddio.
Nel ricorso si evidenzia che, a seguito dei lavori della Commissione, la Dott.ssa [#OMISSIS#] Mazzinghi ottenendo un punteggio pari a 68 punti era risultata seconda in graduatoria, mentre al Dott. Maddio aveva ottenuto un totale di 73 punti.
Nell’impugnare i sopra citati provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dei principi generali e dei criteri di valutazione dei titoli concorsuali stabiliti dalla commissione stessa, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto l’attività della ricorrente come “alquanto discontinua (Scopus)”;
2. il difetto di motivazione, la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza ed imparzialità, in quanto alcune pubblicazioni del Dott. Maddio avrebbero come coautori professori e ricercatori afferenti a settori non affini a quello oggetto del bando; si contestano inoltre i punteggi attribuiti, sostenendo che il ricorrente che avrebbe meritato un punteggio più ampio.
Nel giudizio così proposto si è costituita l’Università degli Studi di Firenze che ha contestato le censure dedotte, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Si è costituito anche il Dott. [#OMISSIS#] Maddio che ha eccepito in primo luogo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in considerazione del fatto che la ricorrente non avrebbe dimostrato il superamento della “prova di resistenza”, chiedendo in subordine il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Nel corso della camera di consiglio del 17 gennaio 2018, uditi i procuratori delle parti costituite anche ai sensi dell’art. 60 cpa, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo va evidenziato come sia possibile prescindere dall’eccezione di inammissibilità in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
1.1 E’ infondato in particolare il primo motivo con il quale si sostiene la violazione dei principi generali e dei criteri di valutazione dei titoli concorsuali stabiliti dalla commissione, in quanto quest’ultima avrebbe erroneamente ritenuto l’attività della ricorrente come “alquanto discontinua (Scopus)”, senza tener conto che la stessa ricorrente avrebbe usufruito di un periodo di congedo di maternità (da aprile a novembre 2015).
1.2 Dall’esame della documentazione allegata, riferita al database “Scopus”, è possibile evincere che la discontinuità delle pubblicazioni scientifiche incide anche su periodi diversi dalla maternità.
In particolare la produzione della ricorrente è crescente a partire dal 2012 e per i due anni successivi, per poi decrescere nel biennio 2015-2016, circostanza quest’ultima che conferma come la discontinuità sia un elemento che connota l’intero periodo preso a riferimento dalla commissione.
1.3 E’, peraltro, incontestato che la produzione scientifica del Dott. Maddio sia maggiore in termini quantitativi, considerando che quest’ultimo ha presentato 15 pubblicazioni contro le sole 10 della ricorrente, circostanza quest’ultima che non poteva che determinare la Commissione nell’attribuire al controinteressato un punteggio più elevato.
1.4 Va respinta anche l’argomentazione in base alla quale la ricorrente sostiene che i brevetti, anziché tra i titoli, avrebbero dovuto essere valutati tra le pubblicazioni.
L’inserimento dei brevetti tra i “titoli” è espressamente prevista dal D.M. n. 243/2011 recante i “criteri e parametri” relativi alle procedure in questione (art. 2, comma 1 lett. g), nonché dagli specifici criteri stabiliti dalla Commissione nella propria riunione preliminare del 19 luglio 2017.
1.5 Altrettanto corretta è l’interpretazione della locuzione “fino a 2 punti”, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto di attribuire detto punteggio indipendentemente dal numero di brevetti sottoposti a valutazione.
1.6 Non sussiste, infatti, alcun contrasto con analoghe disposizioni presenti nel bando, considerando che la volontà di attribuire 2 punti per i brevetti era stata prevista dalla Commissione in sede di definizione dei criteri (si veda il doc. 4 pag. 4 del controinteressato), laddove alla lettera g), è contenuto un generico riferimento alla “titolarità di brevetti”, utilizzando una terminologia al plurale che non può che essere correlata all’assegnazione dell’intero punteggio dei 2 punti.
1.7 Si consideri, inoltre, che fare propria l’interpretazione della ricorrente, e attribuire così 2 punti per ogni brevetto, potrebbe consentire ad un candidato di ottenere un punteggio superiore ai 45 punti previsti dal bando per i titoli e, quindi, un punteggio totale superiore a quello massimo consentito (pari a 120).
La censura sopra citata è, pertanto, infondata e va respinta.
1.8 Con il secondo motivo si sostiene il difetto di motivazione, la violazione dei principi di par condicio, in quanto alcune pubblicazioni del Dott. Maddio avrebbero come coautori professori e ricercatori afferenti a settori non affini a quello oggetto del bando che riguarda i “campi elettromagnetici”.
1.9 Sul punto è dirimente constatare che la necessità di una corrispondenza è prevista solo per quanto attiene alle singole pubblicazioni e non ai relativi autori, risultando del tutto condivisibile che alcune pubblicazioni richiedano la partecipazione di studiosi appartenenti ad ambiti disciplinari complementari, e comunque affini, a quello oggetto del bando.
2. Ne consegue come sia del tutto irrilevante l’eventuale appartenenza dei coautori ad un settore disciplinare diverso, risultando incontestata la congruenza al settore scientifico oggetto di concorso degli argomenti trattati.
2.1 Altrettanto da respingere sono le argomentazioni dirette a contestare i punteggi attribuiti e le valutazioni poste in essere dalla Commissione, sostenendo che il ricorrente avrebbe meritato un punteggio più ampio.
2.2 Sul punto è sufficiente richiamare l’esistenza di un [#OMISSIS#] orientamento giurisprudenziale nella parte in cui circoscrive il sindacato di questo Tribunale ai profili tipici dell’eccesso di potere, inerenti la manifesta illogicità, la contraddittorietà e il travisamento dei fatti, circostanze queste ultime del tutto inesistenti nel caso di specie (per tutti si veda Cons. Stato Sez. VI, 28-07-2017, n. 3796; T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 14-07-2017, n. 931).
3. In conclusione l’infondatezza di tutte le censure dedotte, consente di respingere il ricorso in quanto infondato.
La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere
Giovanni [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 25/01/2018