TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 25 ottobre 2019, n. 1437

Procedura concorsuale per copertura posto Professore associato-Tecnico laureato

Data Documento: 2019-10-25
Area: Giurisprudenza
Massima

L’omessa menzione della presenza di un tecnico laureato in possesso dell’A.S.N. risulti del tutto ininfluente (e, quindi, non lesiva di un qualche interesse della ricorrente) in una deliberazione (in particolare, si tratta della deliberazione 16 gennaio 2018 n. 4 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie) che, in realtà, richiedeva una procedura di concorso ex art. 18, 1° comma l. 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero una procedura aperta a tutti ed a cui la ricorrente avrebbe potuto liberamente partecipare, senza la “mediazione” della ricognizione della sua presenza all’interno del Dipartimento.

Contenuto sentenza

N. 01437/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01628/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1628 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] Nardoni, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio, 219; 
contro
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Papini, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Bargellini in Firenze, piazza Indipendenza 10; 
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
– dell’avviso dell’Università di Pisa prot. n. 0065204/2018 del 15.10.2018, avente ad oggetto “procedure valutative ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010”, limitatamente alla copertura del posto di professore associato di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie, settore concorsuale 07/H3 “Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali”, settore scientifico disciplinare VET/06 “Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali”, di cui all’Allegato A dell’avviso medesimo
– della deliberazione n. 287 del 26.9.2018 del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa e relativo Allegato A
e di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1112019 : 
– della Delibera n. 152 del 14.11.2018 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa
– della Deliberazione n. 381 del 29.11.2018 del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa e relativo Allegato A
– del Decreto del Rettore dell’Università di Pisa n. 2265/2018 del 30.11.2018, n. prot. 0076364
e di ogni altro atto conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il consigliere [#OMISSIS#] Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è un funzionario tecnico di categoria D, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia relativa al Settore Scientifico Disciplinare VET/06-Parassitologia e Malattie parassitarie degli animali; all’epoca di proposizione del ricorso, il controinteressato era inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato (con assegnazione sempre al Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa) ed era in possesso anche lui dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia nel Settore Scientifico Disciplinare VET/06-Parassitologia e Malattie parassitarie degli animali.
Con delibera 13 aprile 2017 n. 67, il Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie determinava la programmazione del proprio personale docente, richiedendo una procedura di concorso ex art. 18, 1° comma l. 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore scientifico disciplinare VET/06; nel prospetto allegato alla detta deliberazione (i cui contenuti risultavano confermati dalla successiva deliberazione 16 gennaio 2018 n. 4 del Consiglio di Dipartimento) era dato atto che si trattava di un settore non in sofferenza e che vedeva la presenza di un ricercatore a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale (indicazione, in realtà, erronea, essendo presente all’interno del Dipartimento anche la ricorrente che, essendo in possesso dell’A.S.N., avrebbe potuto comunque partecipare al concorso, aperto a tutti i soggetti in possesso dell’abilitazione).
Con deliberazione 31 maggio 2018 n. 157, il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa deliberava l’attribuzione ai Dipartimenti di risorse sino ad un massimo di 5 punti organico destinate a posti di professore di seconda fascia da coprire con procedure ai sensi dell’art. 24, 6° comma della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (vale a dire attraverso chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia o ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima ed in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale); con la successiva deliberazione 29 giugno 2018, n. 211, la detta disponibilità di punti organico era ripartita tra i diversi Dipartimenti ed al Dipartimento di Scienze Veterinarie era attribuita la disponibilità di 0,2 punti (appena sufficienti per la trasformazione di un posto di ricercatore in professore associato).
La successiva deliberazione 25 luglio 2018 n. 109 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie assegnava la detta disponibilità di 0,2 punti organico al settore scientifico disciplinare VET/06-Parassitologia e Malattie parassitarie degli animali e, di conseguenza, il relativo posto era mandato a concorso, con la procedura di cui all’art. 24, 6° comma della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con apposito avviso del 15 ottobre 2018; la successiva deliberazione 10 settembre 2018, n. 114 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie disponeva poi lo stralcio del posto di professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare VET/06-Parassitologia e Malattie parassitarie degli animali (ormai coperto dalla diversa procedura riservata) dalla programmazione del personale docente 2016-2018.
Gli atti sopra richiamati erano impugnati dalla ricorrente che articolava censure di: 1) eccesso di potere per falsità dei presupposti ovvero per errore e travisamento di fatti e/o sviamento del potere, eccesso di potere per difetto istruttoria e di motivazione – Violazione dell’art. 2, co. 5, del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010” (D.R. 21 ottobre 2011, n. I/1/12958, s.m.i.); 2) violazione dell’articolo 83, co. 4, del “Regolamento generale di Ateneo” (D.R. 5 agosto 2013, n. 28451, s.m.i.); 3) eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà logica e ingiustizia manifesta; 4) eccesso di potere per discriminazione indiretta e violazione degli articoli 4, 7, co. 1 e co. 3, e 14, co. 1, del “Codice etico della comunità universitaria pisana” (D.R. 25 luglio 2011, n. 9699, s.m.i.); 5) violazione dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità.
Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi di Pisa ed il controinteressato, controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezioni preliminari di inammissibilità ed irricevibilità del ricorso sotto vari profili.
Con decreto presidenziale 5 dicembre 2018 n. 753, era respinta l’istanza di tutela cautelare monocratica presentata dal ricorrente con il ricorso; alla camera di consiglio del 19 dicembre 2018, la trattazione dell’istanza cautelare era rinviata al merito.
Con i successivi motivi aggiunti depositati in data 11 gennaio 2019, la ricorrente impugnava gli atti meglio specificati in epigrafe e relativi alla conclusione della procedura di cui all’art. 24, 6° comma della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con la nomina in ruolo (con decreto 30 novembre 2018 n. 2265/2018 prot. 0076364 del Rettore dell’Università di Pisa) a professore di seconda fascia del controinteressato; a base dei motivi aggiunti erano poste censure di illegittimità derivata dagli atti precedentemente impugnati e di illegittimità per le stesse censure già poste a base del ricorso.
Il ricorso e i motivi aggiunti devono essere, in parte, dichiarati inammissibili ed in parte, respinti in quanto infondati nel merito.
In buona sostanza, il tema del contendere ruota intorno alla “riformulazione” della procedura concorsuale che è passata dalla procedura “aperta” exart. 18, 1° comma l. 30 dicembre 2010, n. 240 richiesta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie con la delibera 13 aprile 2017 n. 67 (pienamente accessibile alla ricorrente, come a qualsiasi altro esterno in possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale) alla procedura riservata di cui all’art. 24, 6° comma della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (in questo caso, accessibile al solo controinteressato); riformulazione che ha seguito i diversi passaggi sopra analiticamente richiamati, ma che originano tutti dalle deliberazioni 31 maggio 2018 n. 157 e 29 giugno 2018, n. 211 del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa che hanno deciso di riservare 5 punti organico (nel caso del Dipartimento di Scienze Veterinarie, scesi a 0,2 per effetto della ripartizione tra i diversi Dipartimenti) alle procedure ex art. 24, 6° comma della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
La scelta del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa operata con le deliberazioni 31 maggio 2018 n. 157 e 29 giugno 2018, n. 211 risulta poi assistita da una motivazione che è chiaramente esplicitata nel corpo degli atti e che non è inutile riportare integralmente in questa sede: <<considerato che il passaggio di parte dei suddetti ricercatori al ruolo di professore associato comporterebbe un risparmio di spesa per il budget di ateneo destinato alla copertura di incarichi di insegnamento attualmente coperti da ricercatori con retribuzione aggiuntiva; considerato infine il maggior numero di ore previsto per l’impegno didattico dei professori di seconda fascia rispetto a quello attribuibile ai ricercatori di ruolo>>.
Come esattamente rilevato dalla difesa del controinteressato, si tratta pertanto di una scelta discrezionale (per il carattere discrezionale della scelta tra i due sistemi di reclutamento, si veda T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 31 marzo 2017, n. 1746) essenzialmente rispondente ad una sua precisa logica finanziaria; in buona sostanza, il reclutamento di un professore associato con la procedura di cui all’ art. 24, 6° comma della legge 30 dicembre 2010, n. 240 viene, infatti, ad incidere sul budget dell’Università solo per 0,2 punti organico (in luogo degli 0,7 corrispondenti ad un professore di seconda fascia proveniente dall’esterno) e, per di più, in una logica controbilanciata dalle economie derivanti dal maggiore impegno didattico e dal risparmio della retribuzione aggiuntiva collegata all’attività di insegnamento (quasi sempre svolta dai ricercatori).
La logica finanziaria sopra richiamata non è contestata da parte ricorrente in alcun modo (circostanza che già porta a concludere per l’inammissibilità del gravame che non risulta rivolto avverso le ragioni giustificative della scelta richiamate in motivazione) che si limita alla prospettazione di una presunta volontà di favorire il controinteressato o di discriminare la ricorrente che, in realtà, è del tutto assente dalle due citate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
In buona sostanza, l’unica censura validamente articolata dalla ricorrente avverso la procedura ex art. 24, 6° comma della legge 30 dicembre 2010, n. 240 instaurata dall’Università di Pisa si esaurisce nel richiamo dell’Atto di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. 0000039 del 14 maggio 2018 (avente ad oggetto l’aggiornamento del Piano Anticorruzione approvato dall’A.N.A.C.); i riferimenti alla procedura ex art. 24, 6° comma della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel già citato atto di indirizzo si esauriscono però nel generico auspicio che le Università incrementino il ricorso al criterio “ordinario” di reclutamento, anche oltre i limiti quantitativi previsti dalla legge e non assumono pertanto un valore cogente o una qualche rilevanza ai fini che ci occupano.
Vero è poi che la vicenda relativa all’assegnazione ai Dipartimenti del punti organico per le procedure di cui di cui all’art. 24, 6° comma della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (che la ricorrente non contesta neanche per violazione del limite della <<metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo>> previsto dalla disposizione) risulta sostanzialmente indipendente da quella relativa al concorso “ordinario” ex art. 18 della stessa legge precedentemente richiesto dal Dipartimento (ed in questa prospettiva, deve ravvisarsi anche una seconda causa di inammissibilità dell’impugnazione dei detti atti da parte della ricorrente che non ha i requisiti per partecipare alle procedure riservate), se non fosse per le conseguenze indirette (l’abbandono della procedura ordinaria) che sono poi derivate dalla concomitanza con la procedura cui all’art. 24, 6° comma della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (o, meglio, ancora dalla copertura di un posto di professore associato per effetto degli atti sopra richiamati).
Questi effetti indiretti derivano essenzialmente dalle deliberazioni 25 luglio 2018 n. 109 (che ha assegnato la disponibilità di 0,2 punti organico al settore scientifico disciplinare VET/06-Parassitologia e Malattie parassitarie degli animali) e 10 settembre 2018, n. 114 (che, alla fine, ha stralciato dalla programmazione la richiesta di un professore di seconda fascia relativamente al già richiamato settore disciplinare) del Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie; anche in questo caso, si è però trattato di deliberazioni che enunciano chiaramente i motivi della scelta e che non sono validamente contestate dalla ricorrente, né sotto il profilo dell’attribuzione al settore VET/06-Parassitologia e Malattie parassitarie degli animali della disponibilità di punti organico (per esempio, sotto il profilo della possibilità di destinare detta disponibilità ad altri settori scientifici disciplinari), né sotto il profilo della possibilità di assumere comunque un secondo professore associato (possibilità di molto difficile prospettazione, visto che si trattava di un settore già eccedentario e non in sofferenza), decisione che avrebbe del tutto eliminato le “interferenze” tra le due procedure.
Rimangono, a questo punto, da decidere solo il primo ed il secondo motivo di ricorso che risultano manifestamente inammissibili.
Per quello che riguarda il primo motivo di ricorso, appare del tutto sufficiente rilevare come l’omessa menzione della presenza di un tecnico laureato in possesso dell’A.S.N. risulti del tutto ininfluente (e, quindi, non lesiva di un qualche interesse della ricorrente) in una deliberazione (in particolare, si tratta della deliberazione 16 gennaio 2018 n. 4 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie) che, in realtà, richiedeva una procedura di concorso ex art. 18, 1° comma l. 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero una procedura aperta a tutti ed a cui la ricorrente avrebbe potuto liberamente partecipare, senza la “mediazione” della ricognizione della sua presenza all’interno del Dipartimento; del resto, non è neanche esplicitato il ruolo che detta omissione abbia potuto giocare nel seguito di una vicenda che si è svolta secondo la diversa scansione sopra richiamata.
Il secondo motivo di ricorso (relativo all’eccessiva genericità dell’ordine del giorno della seduta del Consiglio di Dipartimento del 10 settembre 2018) risulta poi, da un lato, manifestamente inammissibile, non avendo la ricorrente mosso sostanziali contestazioni avverso le ragioni giustificative della scelta di non assumere un secondo docente di seconda fascia nel suo settore scientifico disciplinare e non avendo neanche esplicitato (secondo i principi della cd. prova di resistenza) la rilevanza, ai fini della formazione della maggioranza, del (solo presunto) voto contrario di alcune Docenti; dall’altro, risulta evidente come il riferimento alla <<Programmazione del personale docente 2016-2018 – adempimenti>> evidenziasse, con sufficiente approssimazione, l’oggetto della deliberazione che era appunto il monitoraggio e l’aggiornamento della programmazione delle assunzioni.
In definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti depositati in data 11 gennaio 2019 devono pertanto essere, in parte, dichiarati inammissibili ed in parte, respinti, come da motivazione; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sui motivi aggiunti depositati in data 11 gennaio 2019, in parte, li dichiara inammissibili ed in parte, li respinge, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Viola, Consigliere, Estensore
Raffaello [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 25/10/2019