Il beneficio accordato dall’art. 103, comma 3, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 forma un diritto soggettivo perfetto da esercitarsi nell’ordinario termine decennale di prescrizione, di modo che il diniego del beneficio stesso va qualificato come atto paritetico, come tale non necessitante di essere impugnato nel termine decadenziale proprio dell’azione di annullamento dinanzi al giudice amministrativo – proprio perché si tratta di diritto soggettivo, è pacifico, a tacer d’altro, il carattere ordinatorio dello stesso termine annuale stabilito dall’art. 103, comma 4, D.P.R. n. 382/1980 per la presentazione dell’istanza di riconoscimento del beneficio. (In senso contrario, TAR Toscana, Sez. I, 14 gennaio 2015, n. 65; in senso analogo, TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 06 agosto 2015, n. 753; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 06 agosto 2015, n. 754)
La circostanza che la sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 2008, n. 191 abbia riguardato tecnici laureati inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati per effetto del superamento di un concorso riservato indetto ex art. 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999, n. 4 non impedisce in alcun modo a che il medesimo riconoscimento del servizio preruolo ex art. 13, comma 3, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 possa operare anche nei confronti di ricercatori il cui inquadramento in ruolo sia avvenuto in seguito al superamento di un concorso pubblico. (In senso analogo, TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 06 agosto 2015, n. 753; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 06 agosto 2015, n. 754)
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 25 settembre 2015, n. 1296
Ricostruzione carriera ricercatore confermato–Riconoscimento servizi prestati anteriormente entrata in ruolo
N. 01296/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02296/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2296 del 2011, proposto da:
[#OMISSIS#] Rapposelli, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Frezza, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Midollini in Firenze, Via Salvestrina 12;
contro
Universita’ degli Studi di Pisa, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
nei confronti di
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente, all’atto della sua immissione nella fascia dei ricercatori confermati, ai fini della ricostruzione di carriera nel ruolo di ricercatore confermato, del periodo dal 12.10.2000 al 19.12.2007 lavorato alle dipendenze della Università degli Studi di Pisa in qualità di funzionario tecnico laureato cat. D, posizione economica D2;
e per l’annullamento dell’atto numero 0011303 del 16/9/2011 del Direttore Amministrativo dell’Universita’ degli Studi di Pisa, avente ad oggetto la ricostruzione della carriera della ricorrente ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, con cui l’amministrazione universitaria negava alla ricorrente il diritto alla valutazione, ai fini della ricostruzione della carriera nelruolo di ricercatore confermato, del periodo dal 12.10.2000 al 19.12.2007 da lei lavorato alle dipendenze dell’Università di Pisa come tecnico laureato e di ogni altro atto presupposto, eventualmente anche l’atto n. 0009085 datato 14 luglio 2011 del Dirigente dell’Unità Amministrazione del Personale docente dell’Università degli Studi di Pisa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Pisa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 18 novembre e depositato il 17 dicembre 2011, la dottoressa [#OMISSIS#] Rapposelli – premesso di essere stata assunta dall’Università degli Studi di Pisa, a far data dal 12 ottobre 2000, come funzionario tecnico amministrativo laureato, inquadrata nella categoria D, posizione economica D2 – espone di aver successivamente partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta dal medesimo ateneo pisano il 19 settembre 2006 per il reclutamento di un ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare “CHIM/08 Chimica Farmaceutica”, risultandone vincitrice. Dal 19 dicembre 2007 ella è pertanto transitata nel ruolo di ricercatore, nel quale è stata confermata con decorrenza dal 19 dicembre 2010 a seguito di valutazione della competente Commissione nazionale.
Nel giugno del 2011, la dottoressa Rapposelli ha fatto richiesta di valutazione, ai fini della ricostruzione della carriera nel ruolo di ricercatore confermato, dei periodi lavorativi pregressi in qualità di tecnico amministrativo, incorrendo nel rifiuto oppostole dall’Università di Pisa con nota del 14 luglio 2011. La richiesta, reiterata dalla ricorrente, è stata nuovamente respinta dall’Università con atto del 16 settembre 2011, sul presupposto che l’art. 103 co. 3 del D.P.R. n. 382/1980 – disposizione invocata dall’interessata – non si riferirebbe a tutti i servizi resi come tecnico laureato, ma ai soli servizi che abbiano consentito la partecipazione ai concorsi riservati indetti a norma della legge n. 4/1999.
La motivazione addotta a sostegno del diniego è criticata dalla dottoressa Rapposelli, la quale chiede che questo Tribunale accerti il suo diritto alla ricostruzione della carriera mediante riconoscimento del periodo lavorativo trascorso in veste di funzionario tecnico laureato dal 12 ottobre 2000 al 19 dicembre 2007, ed annulli la sopra menzionata nota del 16 settembre 2011.
Costituitasi in giudizio l’Università degli Studi di Pisa, che resiste al ricorso, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 10 giugno 2015, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive.
DIRITTO
Come riferito in narrativa, la dottoressa [#OMISSIS#] Rapposelli, ricercatrice confermata presso l’Università degli Studi di Pisa, rivendica il diritto al riconoscimento – a fini di ricostruzione della carriera – del periodo di servizio prestato alle dipendenze dello stesso ateneo in qualità di tecnico laureato.
In particolare, con l’unico motivo di ricorso, la dottoressa Rapposelli lamenta da parte dell’amministrazione resistente la violazione dell’art. 103 co. 3 del D.P.R. n. 382/1980, nel testo risultante dalla declaratoria di incostituzionalità pronunciatane dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 191 del 6 giugno 2008. Il giudice delle leggi, con intervento additivo, ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attivita’ effettivamente prestata nelle universita’ in qualita’ di tecnici laureati con almeno tre anni di attivita’ di ricerca; e il riconoscimento, sostiene la ricorrente, non sarebbe in alcun modo condizionato alla provenienza del ricercatore confermato da uno dei concorsi riservati indetti ai sensi e secondo la procedura disciplinata dalla legge n. 4/1999, come erroneamente ritenuto dall’amministrazione nell’interpretare la decisione della Corte Costituzionale.
In via pregiudiziale, l’Università degli Studi di Pisa eccepisce la tardività del ricorso rispetto all’originario diniego di riconoscimento della ricostruzione della carriera, adottato con atto del 14 luglio 2011, mentre il successivo diniego del 16 settembre 2011, in sede di riesame, non sarebbe idoneo a riaprire i termini per l’impugnativa.
L’eccezione è infondata.
Sul punto, sia sufficiente osservare che il beneficio accordato dall’art. 103 co. 3 del D.P.R. n. 382/1980 forma materia di un diritto soggettivo perfetto da esercitarsi nell’ordinario termine decennale di prescrizione, di modo che il diniego del quale è causa va qualificato in realtà come atto paritetico, come tale non necessitante di essere impugnato nel termine decadenziale proprio dell’azione di annullamento dinanzi al giudice amministrativo (proprio perché si tratta di diritto soggettivo, è pacifico, a tacer d’altro, il carattere ordinatorio dello stesso termine annuale stabilito dal quarto comma dell’art. 103 cit. per la presentazione dell’istanza di riconoscimento del beneficio: per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2014, n. 522; id., 21 ottobre 2011, n. 5669).
Nel merito, il ricorso è fondato.
Il rifiuto del riconoscimento dei servizi pregressi, prestati dalla ricorrente in qualità di tecnico amministrativo laureato, è motivato con l’estraneità della fattispecie alla previsione dell’art. 103 co. 3 D.P.R. n. 382/1980. Sostiene l’Università di Pisa, nella nota del 16 settembre 2011, che, pur dopo la sentenza n. 191/2008 della Corte Costituzionale, tra i beneficiari della disposizione non potrebbero annoverarsi tutti i ricercatori titolari di servizi pregressi in veste di funzionari tecnici laureati, ma i soli ricercatori cui la prestazione di quei servizi pregressi abbia consentito di partecipare ai concorsi riservati di cui alla legge n. 4/1999.
L’assunto dell’Università, replicato nelle difese dell’Avvocatura erariale, non trova tuttavia alcun riscontro testuale, posto che l’art. 103 co. 3 in questione fa menzione dei “ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati”, senza operare, all’interno della categoria così individuata, alcuna distinzione correlata alle modalità di accesso al ruolo dei ricercatori. Come condivisibilmente già affermato in giurisprudenza, il riconoscimento ex post del servizio pre-ruolo non risulta ancorato dalla norma a una particolare modalità di accesso al nuovo ruolo (così Cons. Stato, sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5883).
Né alla tesi dell’amministrazione offre alcun appiglio testuale la sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2008, il cui dispositivo si riferisce, ancora una volta, all’indiscriminata categoria dei ricercatori universitari confermati. Del resto, benché il caso trattato dinanzi al giudice a quo riguardasse un ricercatore nominato all’esito di un concorso indetto ai sensi dell’art. 1 co. 10 della legge n. 4/1999, neppure sul piano sistematico gli effetti della decisione della Corte sono suscettibili di interpretazione restrittiva, nella misura in cui la ratio del riconoscimento del servizio pre-ruolo risiede nell’omogeneità tra i compiti affidati ai tecnici laureati con tre anni di attività di ricerca e quelli propri dei ricercatori, omogeneità che ricorre non solo per i ricercatori universitari vincitori delle procedure riservate di cui alla legge n. 4/1999, ma anche, avuto riguardo alla identità della qualifica di provenienza (tecnico laureato, o funzionario tecnico), per i ricercatori i quali, prima di accedere al nuovo ruolo per avere vinto un concorso pubblico, avevano rivestito qualifiche di funzionario equiparabili e svolto le stesse attività didattiche e di ricerca dei primi; con la conseguenza che una lettura dell’art. 103 co. 3 D.P.R. n. 382/1980 in linea con la pronuncia della Corte Costituzionale non permette di ritenere il beneficio in questione circoscritto ai soli ricercatori confermati inquadrati nel nuovo ruolo all’esito di una procedura riservata e di escluderne invece i ricercatori confermati ex funzionari tecnici vincitori di un concorso pubblico, l’esclusione apparendo in contrasto con gli stessi principi di parità di trattamento e ragionevolezza che hanno ispirato la sentenza n. 191/2008 (in questi termini, cfr. nuovamente Cons. Stato, n. 5883/2014, cit.).
In accoglimento del ricorso, considerato tamquam non esset il diniego opposto all’interessata in via amministrativa, deve essere dunque accertato e dichiarato il diritto della ricorrente dottoressa Rapposelli al riconoscimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 co. 3 D.P.R. n. 382/1980, del servizio prestato quale funzionario tecnico laureato anteriormente all’immissione nel ruolo dei ricercatori. L’Università degli Studi di Pisa provvederà alla ricostruzione della carriera della ricorrente, anche ai fini del trattamento di quiescenza e previdenziale, in conformità alla presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione resistente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Università degli Studi di Pisa alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pozzi, Presidente
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)