N. 01422/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02209/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2209 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Trivelli, rappresentato e difeso dall’avv. Ida Di Crosta, con domicilio eletto presso – Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;
contro
Università di Pisa, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso – Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;
Ministero Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., Commissione Esaminatrice Concorso “Graduatoria unica per corso di Dottorato in Economia Aziendale e Management”;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Nieri, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Giumetti, con domicilio eletto presso – Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;
Sara [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rocchicchioli, [#OMISSIS#] Khasyanova, [#OMISSIS#] Brotini, [#OMISSIS#] Sorrentino, [#OMISSIS#] Marzi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
per l’annullamento
– della graduatoria dei vincitori e degli idonei, relativamente al corso di dottorato in Economia Aziendale e Management, approvata con Decreto Rettorale n. 32456 del 10.10.2014 nella parte in cui il ricorrente è risultato decimo e dunque vincitore senza borsa del corso di dottorato con punteggio 13 del curriculum;
– del verbale della commissione giudicatrice del concorso “Graduatoria unica per corso di Dottorato in Economia Aziendale e Management”;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ancorché incognito, ivi compreso, per quanto occorrer possa del bando di concorso approvato con decreto del rettore dell’Università di Pisa, n. 24495 del 29 luglio 2014,
nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammesso nella graduatoria unica per corso di Dottorato in Economia Aziendale e Management come vincitore con borsa e per la condanna al risarcimento in forma specifica ex art. 30, c. 2, c.p.a, dell’amministrazione resistente a riformulare la graduatoria con l’attribuzione al ricorrente della borsa di dottorato e/o per il risarcimento del danno ingiusto da perdita di chance e lucro cessante derivante dalla mancata corresponsione della borsa di dottorato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università di Pisa e di [#OMISSIS#] Nieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2015 il dott. [#OMISSIS#] Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. Trivelli ha partecipato al concorso pubblico indetto con decreto in data 29 luglio 2014 del Rettore dell’Università degli studi di Pisa per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in “Economia Aziendale e Management” per l’anno accademico 2014/2015 per il quale erano disponibili 12 posti, di cui solo 9 con borsa di studio.
Il bando stabiliva che la valutazione dei candidati sarebbe avvenuta a mezzo del curriculum (precisando che il curriculum “deve riguardare il percorso formativo e non le esperienze professionali di ricerca”) al quale potevano essere assegnati fino ad un massimo di 20 punti integrato da un colloquio al quale potevano essere attribuiti fino a un massimo di 80 punti (con un minimo di 50).
All’esito delle valutazioni compiute dalla commissione di concorso, il ricorrente risultava classificato al 10º posto, qualificandosi come primo tra i vincitori senza borsa.
Pertanto, dopo l’accesso agli atti del procedimento, e ritenendo di essere stato illegittimamente pretermesso, il dott. Trivelli proponeva ricorso chiedendo l’annullamento della graduatoria finale, previa sua sospensione, nonché l’accertamento del diritto ad essere ammesso nella graduatoria come vincitore con borsa.
L’accoglimento del gravame era affidato alle censure che seguono:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso. Violazione dell’art. 9 del Regolamento di Ateneo sui dottorati di ricerca. Violazione dell’art. 12, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994. Eccesso di potere per mancanza di criteri specifici di valutazione dei titoli, carenza totale di istruttoria, difetto di motivazione e illogicità manifesta. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento, trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta ed inosservanza di norme interne.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi, trasparenza e imparzialità. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 3 della Costituzione e del principio di eguaglianza sostanziale. Violazione degli articoli 24, 97 e 113 Costituzione.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza n. 81/15 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio a tutti i concorrenti utilmente collocati in graduatoria e, alla camera di consiglio del 25 febbraio 2015, il ricorrente rinunciava alla domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.
Alla pubblica udienza del 23 settembre 2015, dopo il rituale deposito di memorie e repliche, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Viene impugnata la graduatoria finale del concorso indetto dall’università di Pisa per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in “Economia Aziendale e Management”, anno accademico 2014/2015, nella parte in cui il ricorrente, collocatosi al 10° posto della graduatoria, non è risultato aggiudicatario della borsa di studio riservata ai primi nove concorrenti.
Preliminarmente va scrutinata l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa dell’Università e dalla controinteressata, dott.sa [#OMISSIS#] Nieri, in ragione dell’omessa impugnazione dei verbali stilati dalla commissione nel corso del procedimento.
L’eccezione è priva di pregio, attesa l’evidente natura endoprocedimentale e non immediatamente lesiva di tali atti (Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2015 n. 4505; id. sez. VI, 11 luglio 2013 n. 3747).
Parimenti infondata si palesa l’ulteriore eccezione di inammissibilità sorretta dall’affermazione dell’asserito difetto di interesse del ricorrente che già sarebbe titolare di un assegno di studio incompatibile con la pretesa dedotta in giudizio.
Invero, è del tutto pacifico, per un verso, che anche l’interesse puramente morale è idoneo a fondare l’interesse e la legittimazione a ricorrere e tale è certamente quello dedotto in giudizio a vedersi riconosciuta una posizione potiore nella graduatoria di cui si controverte (cfr., C.d.S., Sez. Vª, sentenza n. 1626/2015); per altro verso ben potrebbe l’interessato rinunciare alla corresponsione dell’assegno in corso in vista del conseguimento della borsa di studio oggetto del presente giudizio.
L’Amministrazione resistente eccepisce ulteriormente l’irricevibilità del gravame, atteso che la graduatoria del bando sarebbe stata pubblicata sul sito web il 10 ottobre 2014 ed il ricorso è stato notificato solo l’11 dicembre dello stesso anno.
L’assunto non può essere condiviso. In primo luogo perché il perfezionamento della notificazione per il ricorrente si verifica nel momento in cui il ricorso viene avviato alla notifica (in questo caso il 9 dicembre 2014); in secondo luogo giacché, in assenza di una specifica disposizione di legge che disponga altrimenti, la mera pubblicazione di un provvedimento su di un sito telematico dell’ amministrazione non è idonea a far decorrere i termini per l’impugnazione dell’atto, in quanto l’inserimento su un sito Internet dei provvedimenti amministrativi non è elevato dalla legge – con una disposizione di carattere generale – a strumento diretto a comportare la legale conoscenza degli stessi (Cons. Stato sez. V, 27 agosto 2014 n. 4384; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 3 luglio 2015 n. 3560).
Il ricorso non è, tuttavia, suscettibile di accoglimento.
Con il primo motivo si lamenta il difetto di motivazione del giudizio espresso dalla commissione, in assenza della predeterminazione di criteri specifici di valutazione, l’incompleta verbalizzazione dei lavori della commissione stessa e la violazione dei principi di trasparenza e imparzialità.
La censura non coglie nel segno.
In primo luogo si rileva, in punto di fatto, che la commissione ha regolarmente redatto i verbali delle operazioni valutative compiute e, quindi, non solo quello in possesso del ricorrente.
In secondo luogo, se è indubitabile che nei concorsi pubblici la predeterminazione dei criteri di valutazione dei concorrenti costituisce un principio generale posto a tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa, consentendo agli esaminati di verificare ex post la correttezza dell’iter logico seguito dalla Commissione per pervenire all’attribuzione dei punteggi (Cons. Stato sez. III 10 aprile 2015 n. 1850), è altrettanto vero che la formulazione dell’art. 4, d.P.R. n. 117 del 23 marzo 2000, in base al quale le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati, non deve essere intesa quale delega alle commissioni giudicatrici della individuazione di criteri generali ai fini della valutazione comparativa (potere che si porrebbe in contrasto con il principio di imparzialità, che impone la indicazione di criteri di scelta e di decisione nella fase di avvio di una procedura selettiva e quindi nel bando o nell’avviso pubblico di concorso), bensì quale possibilità per la Commissione di specificare criteri nel rispetto di quanto sancito dalle disposizioni di rango primario e secondario (Cons. Stato sez. V, 17 novembre 2014 n. 5626; T.A.R. Lazio, sez. III, 2 maggio 2011, n. 3721).
Nel caso di specie la commissione ha legittimamente ritenuto, dandone atto a verbale, che la predeterminazione dei criteri di valutazione contenuta nel bando non richiedesse ulteriori ed analitiche specificazioni.
Né può condividersi l’assunto in ordine al difetto di motivazione dei giudizi espressi i quali, invece, sia pure con formula sintetica, danno conto con sufficiente chiarezza delle ragioni poste a base della valutazione, come è reso evidente confrontando i giudizi stessi con i curricula dei concorrenti.
In conformità di quanto disposto dall’art. 9 del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca e dall’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994 (che il ricorrente ritiene violati), il verbale n. 2 redatto dalla commissione, il quale riporta i voti attribuiti al curriculum di ciascun candidato, affiancati da una valutazione che giustifica i diversi punteggi.
Sul punto è d’altro canto sufficiente richiamare il consolidato principio per cui il giudizio sulle valutazioni dei titoli da parte della Commissione esaminatrice di un pubblico concorso può essere censurato in sede giurisdizionale solo sotto il profilo dell’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà, poiché ogni Commissione è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell’attribuire rilevanza ai titoli e nell’individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell’ambito del punteggio massimo stabilito (Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 2015 n. 2269; T.A.R. Piemonte, sez. I, 29 settembre 2015 n. 1370).
Con un secondo ordine di censure il ricorrente si duole, per l’appunto, dell’irragionevolezza dei punteggi attribuiti al curriculum di ciascuno dei concorrenti. A titolo di esempio riferisce che, a fronte della vasta allegazione dal medesimo presentata, la commissione gli ha attribuito solo il punteggio di 13. Di contro al dott. Brotini, primo classificato è stato assegnato il massimo punteggio con riferimento appunto alla valutazione del curriculum, nonostante “scarsissime esperienze lavorative” e l’assenza di “alcuna esperienza di ricerca, né certificazioni linguistiche, né pubblicazioni o partecipazioni a conferenze”. Analogamente la candidata Sorrentino, seconda classificata, cui pure è stato assegnato il massimo punteggio sempre con riferimento alla valutazione del curriculum, sarebbe del tutto priva “di esperienze lavorative di ricerca, di pubblicazioni o partecipazioni a conferenze”.
La stessa situazione è riscontrabile nei confronti della candidata [#OMISSIS#], collocatasi al sesto posto della graduatoria con il massimo del punteggio attribuito con riferimento alla stessa valutazione del curriculum.
La tesi è sprovvista di fondamento.
Giova innanzitutto rammentare che, del tutto pacificamente, nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità, con riguardo alle effettuate valutazioni; di conseguenza il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre propri giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari, atteso che le valutazioni compiute dalla commissione esaminatrice costituiscono esercizio della discrezionalità tecnica a essa riservata, rientrando in quel margine di fisiologica opinabilità che caratterizza l’attuazione dei concetti giuridici indeterminati (Cons. Stato sez. V, 9 luglio 2015, n. 3444; id., sez. V, 9 luglio 2015, n. 3447; TAR Puglia, Lecce, sez. II, n. 2330 del 2014).
Nel merito, va in primo luogo rilevato che il bando di concorso precisava che il curriculum “deve riguardare il percorso formativo e non le esperienze professionali e di ricerca” con ciò escludendo l’asserita irragionevolezza riscontrata dal ricorrente nell’attribuzione dei punteggi come sopra riferito, non potendo essere oggetto di valutazione le pubblicazioni e l’attività di tutoraggio o di stagista vantate dal ricorrente.
Per quanto riguarda ancora il dott. Trivelli, va rilevato che, pur avendo egli conseguito con il massimo del punteggio il diploma di laurea di secondo livello, la commissione ha tenuto conto che, al contrario, la laurea di primo livello era stata raggiunta con il punteggio di 89/110. E ciò senza contare che nella valutazione del curriculum era inclusa la valutazione del progetto di ricerca presentato da ciascun candidato in ordine al quale nulla viene dedotto.
Ne discende che non è possibile ravvisare negli apprezzamenti posti in essere dalla commissione di concorso i profili di macroscopica irragionevolezza, arbitrarietà o contraddittorietà che potrebbero condurre ad una dichiarazione di illegittimità degli atti concorsuali.
Ne consegue che il ricorso, in quanto infondato, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna delle controparti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pozzi, Presidente
[#OMISSIS#] Massari, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 26 ottobre 2015, n. 1422
Data Documento: 2015-10-26
Area:
Giurisprudenza
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