TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1284

Procedura concorsuale professore Prima fascia-Bando di concorso-Clausole escludenti

Data Documento: 2017-10-27
Area: Giurisprudenza
Massima

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale l’impugnazione immediata del bando è necessaria soltanto in relazione alle clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione, di per sé ostative all’ammissione dell’interessato, o, al più, impositive, quali requisiti di ammissione, di oneri incomprensibili o sproporzionati rispetto ai contenuti della disciplina del procedimento comparativo, mentre le altre clausole divengono lesive, e quindi sono impugnabili, con l’atto di approvazione della graduatoria finale, il quale identifica in concreto il soggetto leso e rende attuale la lesione della posizione soggettiva (Cons. Stato, Sez. V, 25 giugno 2014, n. 3203; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 28 aprile 2016, n. 830).
 
L’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a garanzia dell’imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati, impone la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale, specificazione da effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, il cui contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell’Ateneo, ma ad apposito decreto ministeriale. Le specifiche funzioni cui è chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a, della legge succitata) e non possono essere confuse con il settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti.
Pertanto, in forza del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 18, comma 1 lett. a, della legge Gelmini, la procedura comparativa di chiamata dei professori deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare.
La procedura di chiamata riguarda il predefinito settore concorsuale nella sua interezza, e non può ancorarsi ad una disciplina costituente species del medesimo settore, in quanto l’art. 18 della legge n. 240/2010 articola ciascun ambito concorsuale in uno dei settori scientifico disciplinari previsti dal d.m. 4 ottonre 2000 (il d.m. del 30 ottobre 2015, n. 855 ha recentemente rideterminato i settori concorsuali), e non in una delle più specifiche materie collocate all’interno di essi.

Contenuto sentenza

N. 01284/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01585/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Romano, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Benedetto [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Sandulli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Chiti in Firenze, via [#OMISSIS#] il Magnifico n. 83; 
contro
Università degli Studi di Pisa, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], e domiciliata per legge presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Lazzini, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Bertani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Gesess in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20; 
per l’annullamento
– della deliberazione n. 289/2016 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa nella seduta del 27.10.2016, di approvazione della proposta di chiamata del controinteressato come professore ordinario per il settore concorsuale 13/B1 (Economia Aziendale), settore scientifico disciplinare SECS P/07 (Economia Aziendale) – Codice selezione PO2016/8;
– della delibera n. 152 del 20.10.2016 del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa recante la proposta di chiamata del controinteressato per il posto di professore ordinario per il settore concorsuale 13/b1 (Economia Aziendale), settore scientifico disciplinare SECS P/07 (Economia Aziendale), presso il predetto Dipartimento;
– del decreto rettorale n. 50976 del 18.10.2016 (Rep. n. 1264/2016) con il quale sono stati approvati gli atti della procedura per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore concorsuale 13/b1 (Economia Aziendale), settore scientifico disciplinare SECS p/07 (Economia Aziendale), presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa;
– dei verbali della Commissione della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore concorsuale 13/b1 (Economia Aziendale), settore scientifico disciplinare SECS P/07 (Economia Aziendale), presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, trasmessi al Rettore in data 17.10.2016, prot. n. 0050636/2016;
– del decreto rettorale n. 43600 (Rep. 1004) dell’8.9.2016, con il quale è stata nominata la Commissione della procedura selettiva per la copertura di un osto di professore ordinario per il settore concorsuale 13/B1 (Economia Aziendale), settore scientifico disciplinare SECS P/07 (Economia Aziendale), presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa;
– del decreto rettorale n. 36667 (Rep. 861) del 19.7.2016, recante il bando con il quale sono state indette le procedure selettive per la copertura di n. 40 posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, in riferimento al posto relativo al settore concorsuale 13/b1 (Economia Aziendale), settore scientifico disciplinare SECS P/07 (Economia Aziendale), presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa;
– ove occorra, del regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della L. n. 240 del 2010, emanato con decreto rettorale n. 12958 del 21.10.2011 e successive modificazioni;
– di qualsiasi ulteriore atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Pisa e del controinteressato [#OMISSIS#] Lazzini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 settembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Università di Pisa ha indetto, in data 19.7.2016, una procedura selettiva per 40 posti di professore di prima fascia, tra i quali il posto riguardante il settore concorsuale 13/B1 ssd SECS P/07 “Economia aziendale”. Per tale settore il bando precisava che “il profilo scientifico richiesto…riguarda l’economia aziendale e l’economia delle amministrazioni pubbliche” e che “il candidato deve avere svolto qualificate attività didattiche…aventi ad oggetto l’economia aziendale e l’economia delle amministrazioni pubbliche”.
La dottoressa [#OMISSIS#] Romano, titolare di abilitazione scientifica nazionale (conseguita sia come professore di seconda fascia nel 2012, sia come professore di prima fascia nel 2013) per il settore concorsuale 13/B1 (“Economia aziendale”), ha presentato domanda di partecipazione alla suddetta procedura di chiamata.
La Commissione esaminatrice, nella seduta del 5.10.2016, nel definire i criteri valutativi dell’attività didattica e scientifica ha stabilito di considerare la “tipologia di impegno scientifico e didattico indicata dalla struttura e inserita nel bando”, e nella successiva seduta del 14.10.2016 ha proceduto alla valutazione dei candidati “tenendo conto…della tipologia scientifica e didattica prevista dal bando”, ha formulato i giudizi relativi a ogni candidato ed ha dichiarato idonei alla copertura del posto sia la ricorrente sia l’altro partecipante alla selezione, professor [#OMISSIS#] Lazzini.
Tuttavia, nella motivazione del proprio giudizio nei confronti della ricorrente, la Commissione ha reputato l’attività didattica “coerente con il settore scientifico disciplinare e parzialmente coerente con il profilo indicato dal bando”, ha qualificato come “adeguati” (e non “buoni” come per il controinteressato) il livello di originalità, innovatività ed il rigore metodologico della produzione scientifica ed ha rilevato in senso critico la forte concentrazione dell’attività scientifica sul tema della gestione dell’acqua e la sua ripetitività su alcuni temi.
Il Consiglio di Dipartimento di Economia e Management, con deliberazione n. 152 del 20.10.2016, ha approvato la proposta di chiamata a favore del professor Lazzini, sull’assunto che egli fosse da ritenere il [#OMISSIS#] candidato, in base ai giudizi espressi dalla Commissione, “in relazione alle tipologie di impegno scientifico e didattico indicate nel bando, per la copertura del posto di professore ordinario per il settore concorsuale 13/B1 Economia Aziendale”.
Infine, la proposta di chiamata è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 289 del 27.10.2016.
Avverso le suddette deliberazioni, il decreto del 18.10.2016 con cui il Rettore ha approvato gli atti della procedura selettiva e gli atti connessi la ricorrente è insorta deducendo:
1) Violazione dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010; violazione dell’art. 3, comma 2, del regolamento di Ateneo dell’Università di Pisa per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con decreto rettorale n. 12958 del 21.10.2011.
Il bando in questione (documento n. 4 depositato in giudizio dal controinteressato) ha riferito la tipologia di impegno scientifico e didattico non solo all’economia aziendale, ma anche all’economia delle aziende e amministrazioni pubbliche (che in base all’allegato B del D.M. 4.10.2010 rientra nel settore scientifico “Economia aziendale”), cosicché l’Amministrazione non ha in realtà indetto una selezione per un posto di Economia Aziendale ma per un posto di Economia delle amministrazioni pubbliche. Ed infatti la Commissione esaminatrice ha fatto leva sulla contestata clausola del bando allorquando ha ritenuto da un lato le pubblicazioni scientifiche della ricorrente coerenti col settore scientifico disciplinare e solo in parte coerenti con il profilo indicato nel bando (analogo giudizio è stato espresso per l’attività didattica universitaria svolta), dall’altro l’attività scientifica del controinteressato connotata da “particolari approfondimenti sul tema delle amministrazioni pubbliche”. Invece, la specificazione del profilo doveva avvenire esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari.
2) Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza e difetto di istruttoria.
Sussistono indicatori oggettivi che collocano il curriculum scientifico della ricorrente ad un livello superiore a quello del professor Lazzini:
a) La ricorrente ha presentato 8 pubblicazioni su riviste classificate di fascia A dall’ANVUR e 11 pubblicazioni su riviste dotate di impact factor, mentre il professor Lazzini ha solo una pubblicazione su rivista di fascia A ANVUR; quest’ultimo ha inoltre dichiarato che un proprio contributo era stato pubblicato sul “Journal of business finance & accounting” (rivista prestigiosa inserita dall’ANVUR tra quelle di fascia A per l’area 13), mentre invece la pubblicazione era avvenuta sulla meno autorevole rivista “International Journal of business accounting and finance”, cosicchè il giudizio della Commissione potrebbe essere stato fuorviato da tale falsa indicazione (nel verbale risulta indicata la rivista dichiarata dal professor Lazzini).
b) La ricorrente ha una posizione di prestigio internazionale, come risulta dalle pubblicazioni scientifiche e dal fatto di aver partecipato e coordinato progetti di ricerca nazionali e internazionali, mentre il professor Lazzini ha partecipato soltanto a gruppi di ricerca nazionali; la Commissione ha inoltre trascurato, quanto all’attività didattica, il prestigioso titolo di [#OMISSIS#] Monnet Professor.
c) La ricorrente ha conseguito vari premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per l’attività di ricerca, mentre il controinteressato ha ottenuto un solo premio.
d) La Commissione ha valutato come buono il livello di originalità, innovatività e rigore metodologico della produzione scientifica del professor Lazzini, ed ha espresso il giudizio di ”adeguato” sulle pubblicazioni della ricorrente, ritenendo l’attività scientifica di quest’ultima “fortemente concentrata…sul tema della gestione dell’acqua” (mentre in realtà la deducente ha approfondito lo studio delle public utilities e delle aziende idriche) e ripetitiva su alcuni temi, riflettendo così il giudizio individuale del componente della Commissione professor Bianchi [#OMISSIS#], che però in sede di Commissione per la ASN aveva espresso un giudizio diverso; tale discordanza di valutazione risulta altresì dalle procedure valutative dell’attività di ricerca svolte dall’Ateneo, che aveva attribuito un rating scientifico massimo (4 punti su 4, attribuiti da una commissione di cui hanno fatto parte i professori Marchi e Bianchi, i quali hanno convertito il giudizio di “varietà di temi” espresso nel 2013 in un giudizio di “ripetitività” degli stessi espresso nel 2016). La ricorrente, nell’ultimo triennio, ha concentrato l’attività sulle aziende idriche a seguito di finanziamenti su bandi competitivi elargiti dall’Unione Europea ([#OMISSIS#] Monnet nel 2014 e per un triennio) e dall’Università di Pisa, con la finalità di coordinare ricerche sul tema della gestione delle aziende idriche.
e) Costituisce elemento sintomatico di difetto di istruttoria la circostanza che mentre le pubblicazioni della ricorrente, quando frutto di collaborazioni con altri studiosi, indicano le parti a lei attribuite, quelle del controinteressato non recano tale specificazione, mentre invece i criteri preventivi di valutazione stabiliti dalla Commissione, in linea col D.M. n. 344 del 2011, prevedono la “determinazione analitica…dell’apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione”, con la conseguenza che la Commissione non è stata messa in grado di applicare tale criterio o comunque essa non ha spiegato come sia stato determinato l’apporto individuale nelle pubblicazioni in collaborazione con altri studiosi.
3) Illegittimità del regolamento dell’Università di Pisa, disciplinante la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, per contrasto con l’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 nonché col principio del concorso pubblico per accesso alla pubblica amministrazione, nella parte in cui configura la procedura di chiamata come mera procedura abilitativa oppure, alternativamente, quale valutazione comparativa gestita da un collegio non composto esclusivamente da esperti nelle materie di concorso; illegittimità derivata degli atti della procedura di chiamata del professor Lazzini.
Le procedure di chiamata, il cui superamento determina l’accesso ad un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione, devono assumere i requisiti propri del concorso pubblico, il quale consiste in un procedimento comparativo e aperto, che si conclude con un giudizio affidato a commissioni giudicatrici composte da tecnici o esperti provvisti di adeguati titoli di studio o professionali rispetto alle materie oggetto di prova; al contrario, il contestato regolamento demanda ad una commissione di esperti la gestione di un procedimento meramente abilitativo e rimette poi la scelta del candidato più meritevole ad un organo collegiale (il Consiglio di Dipartimento) non composto esclusivamente da esperti nelle materie oggetto di concorso.
Si sono costituiti in giudizio l’Università di Pisa ed il controinteressato.
Questo TAR ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 18 del 12.1.2017, riformata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 1055 del 13.3.2017.
All’udienza del 20 settembre 2017 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in [#OMISSIS#].
E’ stata eccepita l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione del bando.
L’eccezione è infondata.
Le disposizioni del bando in questione non hanno un contenuto escludente o di per sé lesivo della posizione giuridica della ricorrente.
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale l’impugnazione immediata del bando è necessaria soltanto in relazione alle clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione, di per sé ostative all’ammissione dell’interessato, o, al più, impositive, quali requisiti di ammissione, di oneri incomprensibili o sproporzionati rispetto ai contenuti della disciplina del procedimento comparativo, mentre le altre clausole divengono lesive, e quindi sono impugnabili, con l’atto di approvazione della graduatoria finale, il quale identifica in concreto il soggetto leso e rende attuale la lesione della posizione soggettiva (Cons. Stato, V, 25.6.2014, n. 3203; TAR Lombardia, Milano, III, 28.4.2016, n. 830).
Nel caso di specie, la clausola del bando non ha impedito la partecipazione della ricorrente alla procedura selettiva, e la lesione è stata determinata dall’applicazione concreta della clausola stessa da parte della commissione esaminatrice.
E’ solo al momento in cui la commissione esaminatrice, dopo avere puntualizzato i criteri di valutazione (si veda il verbale della prima riunione, laddove la stessa ha dichiarato che “terrà conto della tipologia di impegno scientifico e didattico…inserita nel bando”), si è pronunciata sui titoli dei candidati, che il richiamo all’economia delle amministrazioni pubbliche, assunto come autonomo parametro di valutazione, si è rivelato lesivo per la ricorrente.
Pertanto, il ricorso risulta tempestivamente proposto.
Ciò premesso, entrando nel merito della trattazione del gravame si osserva quanto segue.
2. Con la prima censura la ricorrente deduce che il bando e la procedura concorsuale, laddove fanno riferimento alla “economia delle amministrazioni pubbliche” (costituente specifica materia rientrante nel settore scientifico disciplinare “Economia aziendale”), hanno identificato l’ambito disciplinare su cui comparare il merito scientifico dei candidati, violando così l’art. 18 della legge n. 240/2010 e l’art. 3 del regolamento di Ateneo, i quali impongono di individuare il profilo del candidato esclusivamente mediante l’indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari; secondo l’esponente, a conferma del necessario ed esclusivo riferimento al settore scientifico disciplinare, l’art. 15 della legge n. 240/2010 ne prevede l’utilizzo ai fini dell’art. 18 della legge stessa.
Il motivo è fondato, nei sensi di seguito precisati.
Premesso che la procedura selettiva in questione riguarda il settore concorsuale 13/B1 “Economia aziendale”, corrispondente, secondo quanto stabilito dal bando e dall’allegato A del D.M. n. 855 del 30.10.2015, al settore scientifico disciplinare P/07 “Economia aziendale”, il Collegio osserva quanto segue.
L’art. 18 della legge n. 240 del 2010, a garanzia dell’imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati, impone la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale, specificazione da effettuarsi esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, il cui contenuto non è rimesso alla discrezionalità dell’Ateneo, ma ad apposito decreto ministeriale. Le specifiche funzioni cui è chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a, della legge n. 240/2010) e non possono essere confuse con il settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti.
Pertanto, in forza del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 18, comma 1 lett. a, della legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare.
Nel caso di specie da un lato il bando definisce la tipologia del profilo scientifico richiesto come riguardante non soltanto “l’economia aziendale”, ma anche “l’economia delle aziende e amministrazioni pubbliche”, dall’altro lato la commissione esaminatrice qualifica l’attività didattica universitaria e le pubblicazioni scientifiche della ricorrente come coerenti “parzialmente” o “in parte” con il profilo indicato nel bando, pur ritenendole coerenti con il settore scientifico disciplinare. D’altro canto, in senso opposto, il profilo indicato nel bando (amministrazioni pubbliche) trova approfondimenti, ritenuti meritevoli di menzione nel giudizio finale della commissione, nell’attività scientifica del controinteressato (documento n. 3 allegato all’impugnativa).
In tal modo, il bando e le motivazioni della contestata valutazione finale valorizzano non solo il settore disciplinare da prendere a riferimento (economia aziendale) ma anche la più specifica materia dell’economia delle Amministrazioni Pubbliche.
La commissione ha cioè fatto assurgere uno degli elementi specifici del più generale settore “economia aziendale” a ulteriore criterio di valutazione, mentre invece, in forza degli artt. 15 e 18 della legge n. 240/2010, rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso. La procedura di chiamata riguarda il predefinito settore concorsuale nella sua interezza, e non può ancorarsi ad una disciplina costituente species del medesimo settore, in quanto l’art. 18 della legge n. 240/2010 articola ciascun ambito concorsuale in uno dei settori scientifico disciplinari previsti dal D.M. 4.10.2000 (il D.M. n. 855 del 30.10.2015 ha recentemente rideterminato i settori concorsuali), e non in una delle più specifiche materie collocate all’interno di essi; per la rideterminazione dei settori concorsuali si veda l’allegato A del D.M. 30.10.2015 n. 855, mentre per la declaratoria dei loro contenuti rileva l’allegato B, il quale statuisce, relativamente al settore concorsuale 13/B1 (Economia Aziendale, corrispondente all’omonimo settore scientifico disciplinare): “Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nell’ambito dello studio dei caratteri costitutivi e della funzionalità economica duratura delle aziende di qualsiasi tipo -operanti nei diversi settori dell’economia, profit e non profit- e di tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le aziende sanitarie; vede la presenza di due campi di ricerca strettamente collegati: gli studi di Economia aziendale comprendono, fra gli altri, la teoria dell’azienda e degli aggregati di aziende, le strategie e le politiche aziendali, la governance aziendale, l’analisi e la progettazione delle strutture e dei processi aziendali, l’etica aziendale, la rendicontazione sociale, le comparazioni internazionali e dottrinali, le valutazioni d’azienda, la revisione e la consulenza aziendale; gli studi di Ragioneria, rivolti alle determinazioni quantitative e alla valutazione, all’analisi e all’utilizzo di dati nei processi decisionali e di controllo, comprendono: contabilità e bilancio (ivi incluse revisione contabile e analisi finanziaria di bilancio), contabilità per la direzione (analisi dei costi, programmazione e controllo) e storia della ragioneria”.
La declaratoria del settore scientifico disciplinare indicata nell’allegato B del D.M. 4.10.2000 similmente statuisce che “Il settore si caratterizza per il riferimento ai problemi della funzionalità economica duratura delle aziende di qualsiasi tipo (operanti nei diversi settori dell’economia, profit e non profit) e delle amministrazioni pubbliche. Vede la presenza di due campi di competenze strettamente collegati. Le competenze di economia aziendale comprendono teoria dell’azienda e degli aggregati di aziende, strategie e politiche aziendali, analisi e progettazione delle strutture e dei processi aziendali, etica aziendale e bilancio sociale, comparazioni internazionali e dottrinali, valutazioni, revisione e consulenza aziendale. Le competenze ragionieristiche sono rivolte alle determinazioni quantitative, valutazione, analisi e utilizzo di dati nei processi decisionali e di controllo, comprendono contabilità e bilancio (ivi incluse revisione contabile e analisi finanziaria di bilancio), contabilità per la direzione (analisi dei costi, programmazione e controllo), storia della ragioneria”.
Ciò posto, il giudizio della commissione, laddove qualifica le pubblicazioni della ricorrente come “coerenti con il settore scientifico disciplinare, ma solo in parte coerenti con il profilo indicato nel bando”, costituisce una contraddizione in termini, giacché la coerenza rispetto al primo identifica l’adeguatezza delle pubblicazioni rispetto all’insieme delle materie incluse, in rapporto di species a genus, nel settore scientifico disciplinare, compresa l’economia delle amministrazioni pubbliche. La stessa considerazione vale per l’analogo giudizio espresso sull’attività didattica universitaria svolta dall’interessata (ritenuta “coerente con il settore scientifico disciplinare e parzialmente coerente con il profilo indicato nel bando”).
3. Con la seconda censura l’istante denuncia plurimi profili dai quali risulterebbero l’irragionevolezza, il difetto di istruttoria e il maggior pregio del suo curriculum rispetto ai titoli posseduti dal controinteressato.
Con la prima parte della doglianza l’esponente evidenzia che 8 delle sue pubblicazioni sono apparse su riviste classificate di fascia A dall’ANVUR e 11 su riviste dotate di impact factor, mentre invece il controinteressato vanta una sola pubblicazione su rivista di fascia A (altra pubblicazione del medesimo non è stata inserita, come erroneamente da lui dichiarato, sul prestigioso “Journal of business Finance & Accounting”, ma sulla rivista “International Journal of business”).
Il rilievo è condivisibile, nei sensi appresso precisati.
La commissione, nel dare apposito spazio al giudizio sulla rilevanza scientifica e la diffusione della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione, da un lato ha ritenuto le pubblicazioni della ricorrente coerenti col settore scientifico disciplinare, dall’altro ha qualificato come “in larga parte di livello buono” la citata rilevanza scientifica e diffusione quanto alle pubblicazioni della ricorrente stessa, esprimendo sul punto un giudizio positivo. Lo stesso giudizio è stato espresso, in relazione al suddetto criterio, sulle pubblicazioni del controinteressato.
Orbene, a fronte della puntuale precisazione in fatto, nel ricorso, sulla qualità delle riviste in cui sono apparse le pubblicazioni proprie della dottoressa Romano e sulle riviste riportanti le pubblicazioni del controinteressato, precisazione non confutata dalla difesa delle controparti, appare ingiustificato (rectius: manifestamente irragionevole) l’identico giudizio di “buono” espresso dalla Commissione circa la rilevanza scientifica della collocazione editoriale e la diffusione nella comunità scientifica delle pubblicazioni di entrambi i contendenti, in quanto tale specifico aspetto della produzione scientifica appare diverso nei due curricula.
Non è condivisibile la replica della difesa dell’Università secondo cui le riviste riportanti le pubblicazioni della dottoressa Romano non sarebbero di riferimento per il settore scientifico disciplinare SECS P/07 (pagina 12 della memoria depositata in giudizio il 5.1.2017).
Infatti, risulta che ben 8 delle riviste su cui ha pubblicato la ricorrente sono classificate di fascia A dall’ANVUR, in specifico riferimento al settore concorsuale riguardante la procedura di chiamata in questione (13/B1): la dottoressa Romano ha pubblicato 8 dei propri lavori sul “Journal of Cleaner Production”, sulla rivista “Utility Policy” e sul “Water Resources Management” (tutte riviste di fascia A dell’ANVUR attinenti al settore concorsuale 13/B1). Il controinteressato ha invece pubblicato solo un proprio lavoro su rivista di fascia A riguardante il settore concorsuale di interesse delle parti (rivista “Current Pharmaceutical Design”): si vedano le sintesi del curriculum dei due candidati allegati al documento n. 4 depositato in giudizio dalla deducente.
Per la verità, dal curriculum risultano, in capo al professor Lazzini, due pubblicazioni su riviste di fascia A; tuttavia, uno dei suoi contributi è stato in realtà pubblicato sull’”International Journal of Business, Accounting and Finance” anziché sulla più prestigiosa rivista, da lui dichiarata, “Journal of Business Finance & Accounting”, talché il giudizio della commissione appare fuorviato sul punto, in quanto il verbale di riunione, nel sintetizzare il curriculum del controinteressato, indica quest’ultima rivista.
Del resto, la circostanza dell’erronea citazione della rivista è pacifica, visto che la difesa dell’Università, nella memoria depositata in giudizio il 5.1.2017 (pagina 13), ha ammesso l’errore in cui è incorso (in buona fede) il professor Lazzini.
Né può valere la dichiarazione postuma (in data 20.12.2016) del presidente della commissione (richiamata nella pagina 13 della suddetta memoria difensiva) secondo cui il contributo de quo è stato valutato esclusivamente in base al contenuto. Occorre al riguardo precisare che la commissione si è espressa anche sulla “rilevanza scientifica della collocazione editoriale e la diffusione nella comunità scientifica” delle pubblicazioni della dottoressa Romano e del professor Lazzini, con la conseguenza che il tipo di rivista su cui sono stati pubblicati i lavori è necessariamente rilevante ai fini del giudizio collegiale.
4. Con la seconda parte della seconda censura la ricorrente sottolinea, quale elemento meritevole di maggior apprezzamento rispetto al curriculum del controinteressato, la propria posizione di prestigio internazionale emergente dalla partecipazione a progetti di ricerca internazionali (oltre che nazionali) e, sul piano della didattica, dal possesso del titolo di [#OMISSIS#] Monnet Professor.
La doglianza è fondata, nei sensi e limiti appresso precisati.
Premesso che il giudice amministrativo non può sovrapporre il proprio giudizio sulla dedotta posizione di prestigio della ricorrente a quello della commissione esaminatrice, trattandosi di valutazione di merito riservata all’amministrazione, si osserva quanto segue.
La partecipazione a progetti di ricerca internazionali (a fronte di progetti di ricerca solo nazionali del controinteressato) è stata evidenziata nel giudizio finale, talché il diverso pregio dei candidati al riguardo trova riscontro nelle argomentazioni (pur molto sintetiche) espresse dalla commissione esaminatrice; invece, il giudizio conclusivo sull’attività didattica è riferito al circoscritto aspetto della coerenza con il settore scientifico disciplinare, mentre il criterio preventivo di valutazione, puntualizzato nel verbale della prima riunione della commissione giudicatrice del 5.10.2016, individuava come necessario anche l’esame di altri aspetti (corsi tenuti in ambito universitario e continuità nel tempo), il quale avrebbe dovuto far trasparire il livello qualitativo dell’attività didattica valutato anche in riferimento al richiamato titolo di [#OMISSIS#] Monnet Professor. La commissione non ha compiuto una esauriente comparazione dei titoli didattici dei due candidati, talché il pari o diverso livello qualitativo (anche sotto il profilo della posizione di prestigio internazionale) di essi sul punto non è emersa. Invero, stante la fondatezza delle precedenti censure esaminate, i giudizi di valore sui due candidati non appaiono significativamente differenziati, talché la scelta finale deve dare esauriente conto dell’avvenuta comparazione e degli esiti di questa.
In tal senso rileva un profilo sintomatico di difetto di istruttoria.
Con la terza parte del motivo in esame la deducente rimarca il maggior numero di premi e riconoscimenti ottenuti; in particolare, l’esponente evidenzia il carattere nazionale e internazionale di detti premi e riconoscimenti lamentando una penalizzazione sul piano della valutazione qualitativa.
Il rilievo è fondato.
La commissione nel proprio giudizio finale ha evidenziato il conseguimento di un solo premio da parte del controinteressato, a fronte della pluralità di premi e riconoscimenti ottenuti dalla ricorrente, senza però soffermarsi, nemmeno succintamente, sulla loro natura: il fatto che la ricorrente abbia presentato “alcuni premi e riconoscimenti”, indicato nel giudizio collegiale della commissione giudicatrice, non lascia emergere l’importanza o il prestigio di essi, talché il giudizio espresso dalla stessa si riduce, in parte qua, ad una asettica ed irrilevante constatazione, che non lascia trasparire, nemmeno indirettamente, il diverso livello qualitativo dei contendenti sul punto. Invero la commissione, nel proprio giudizio conclusivo, non ha neanche precisato il carattere nazionale o internazionale dei premi e riconoscimenti in argomento.
Pertanto, la contestata comparazione non ha adeguatamente considerato il suddetto profilo di merito.
5. Con la quarta parte della seconda censura viene contestato il giudizio della commissione secondo cui l’attività scientifica della ricorrente sarebbe “fortemente concentrata…sul tema della gestione dell’acqua” e “ripetitiva su alcuni temi”; secondo la deducente tale valutazione collegiale rifletterebbe il giudizio individuale del componente professor [#OMISSIS#], il quale però, nel 2013, aveva espresso un giudizio lusinghiero sui titoli della dottoressa Romano in sede di Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale; l’interessata aggiunge che due degli attuali componenti della commissione (Marchi e Bianchi [#OMISSIS#]) le avevano nella precedente occasione attribuito un rating scientifico massimo (4 punti su 4).
La doglianza non può essere accolta.
L’esito della precedente valutazione non può essere preso a riferimento ai fini della controversia in esame, sia perché nel caso di specie rilevano anche i titoli successivi a quelli esibiti nel 2013 per il conseguimento dell’abilitazione, sia perché il contestato giudizio evidenzia la ripetitività dei temi trattati dalla ricorrente “soprattutto negli ultimi anni”, facendo un corretto riferimento alla preponderanza, nel recente curriculum dell’interessata, del tema della gestione delle aziende idriche; del resto la stessa ricorrente, alla pagina 16 del gravame, precisa che la concentrazione su tale tematica è dovuta a finanziamenti concessi dall’Unione Europea nel 2014 e per un triennio e dall’Università di Pisa nel 2016.
Inoltre la ripetitività, nel curriculum della ricorren