Alcun valore provvedimentale, e dunque alcuna lesività, può assumere la nota di una università, la quale respinga la richiesta di nulla osta al trasferimento, presso il corrispondente corso di laurea, di uno studente iscritto in una università straniera, dichiarando l’incompetenza dell’ufficio amministrativo dal quale l’atto proviene, sull’argomento per cui l’attività di gestione dei procedimenti di ammissione e delle immatricolazioni e carriere degli studenti spetta ad altra università, con la prima convenzionata, titolare della gestione amministrativa del corso.
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 28 gennaio 2016, n. 150
Diniego nulla osta trasferimento da altra università (straniera)-Mancata lesività nota università
N. 00150/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02060/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2060 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Vinci, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, Via Ricasoli 40;
contro
Universita’ degli Studi di Siena, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. n. 2591 – V/3 del 22.09.2015, comunicata al ricorrente a mezzo posta raccomandata spedita in data 24.09.2015 e ricevuta in data 26.09.2015, del Responsabile dell’Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie Mediche dell’Universita’ degli Studi di Siena, con la quale veniva rigettata l’ istanza di trasferimento del Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] poiche’ proveniente da Ateneo non italiano;
della Delibera del Senato Accademico n. 16 del 24 gennaio 2013, e del Verbale n. 6 del 28 maggio 2013 dell’Universita’ degli Studi di Siena, che l’ha ratificata, nella parte in cui: “non permette la possibilita’ di accedere ai corsi di laurea a numero programmato in assenza del regolare espletamento dell’iter di ammissione mediante prova concorsuale”;
nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente di ottenere il trasferimento al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Universita’ degli Studi di Siena ed ottenere l’iscrizione al suddetto ateneo, e per la condanna in forma specifica ex art. 30 comma 2 c.p.a. delle amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui e’ giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Siena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], iscritto al primo anno del corso di laurea in Odontoiatria presso l’Università di Oporto, in Portogallo, ha chiesto il nulla osta al trasferimento presso il corrispondente corso di laurea dell’Università degli Studi di Siena. L’Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie Mediche, investito dell’istanza, con nota del 22 settembre 2015 ha informato l’interessato dell’esistenza di una normativa interna – delibera del Senato accademico del 24 gennaio 2013 – ostativa al trasferimento e, in ogni caso, dell’inaccoglibilità della domanda ad opera dell’ateneo senese, trattandosi di corso di laurea interateneo, istituito e regolato in convenzione con l’Università di Firenze, titolare della gestione amministrativa del corso.
Detta nota viene impugnata dal sig. [#OMISSIS#], il quale ne chiede l’annullamento sulla scorta di tre motivi in diritto.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca unitamente all’Università degli Studi di Siena, eccependo in via pregiudiziale la propria estraneità alla controversia, nonché il carattere non provvedimentale dell’atto impugnato.
La causa, discussa nella camera di consiglio del 13 gennaio 2015 per la trattazione dell’incidente cautelare, può essere definita con sentenza in forma semplificata, sussistendo i presupposti di immediatezza della decisione di cui all’art. 60 c.p.a..
In virtù di convenzione del 27 – 29 gennaio 2010, le Università degli Studi di Firenze e di Siena hanno istituito e attivato a partire dall’anno accademico 2010 – 2011 il corso di laurea interateneo in Odontoiatria e Protesi dentaria, con sede amministrativa presso l’ateneo fiorentino, al quale compete – per quanto qui interesse – l’attività di gestione dei procedimenti di ammissione e delle immatricolazioni e carriere degli studenti (art. 3 della convenzione, in atti).
Se così è, alla nota dell’Università di Siena del 22 settembre 2015, oggetto dell’impugnativa, non può che attribuirsi il valore di una semplice comunicazione, volta a informare l’interessato della necessità di indirizzare l’istanza di nulla osta all’Università di Firenze; né alcun valore provvedimentale può riconoscersi, conseguentemente, all’inciso iniziale inerente la presunta impossibilità di accesso al corso di laurea in assenza della prova concorsuale di ammissione, la cui lesività è esclusa dall’autoriconosciuta incompetenza dell’ufficio amministrativo dal quale l’atto proviene: nel momento in cui è lo stesso Ufficio Studenti di Siena a precisare che la gestione amministrativa del corso di laurea in questione è affidata in via esclusiva all’Università di Firenze, il mancato rilascio del nulla osta da parte sua va evidentemente inteso, al di là della terminologia adoperata (“respinge la richiesta”), come un invito a ripresentare l’istanza all’ufficio competente.
Nei confronti dell’Università di Siena, benché sussista la legittimazione affermata dal ricorrente, il gravame non è pertanto assistito da idoneo interesse processuale, e va dichiarato inammissibile anche con riferimento all’impugnativa della presupposta delibera del Senato accademico del 24 gennaio 2013, sostituita dalle linee-guida frattanto approvate dall’ateneo in conformità alle indicazioni impartite dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la nota sentenza n. 1/2015.
Analoga pronuncia di inammissibilità va adottata relativamente alla posizione del M.I.U.R., evocato in giudizio pur essendo, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, totalmente estraneo alla vicenda per cui è causa.
Nondimeno, le spese processuali possono eccezionalmente essere integralmente compensate fra le parti, stante l’evidenziata ambiguità contenutistica della nota impugnata, la quale, anziché “respingere” l’istanza, in una doverosa ottica di semplicità e trasparenza collaborativa con il cittadino, ben avrebbe potuto provvedere all’inoltro della stessa all’Ufficio competente, informandone l’interessato, ovvero limitarsi alla restituzione dei documenti astenendosi da indebite valutazioni di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile nei sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pozzi, Presidente
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)