In caso di cessazione della materia del contendere a seguito del riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati dal ricorrente in qualità di assegnista di ricerca e tecnico laureato, successivamente all’istaurazione del giudizio, le spese processuali vanno poste a carico dell’università, stante la virtuale fondatezza della domanda.
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 28 ottobre 2016, n. 1549
Riconoscimento servizi pre-ruolo assegnista di ricerca/tecnico laureato-Ricorso improcedibile per cessata materia del contendere-Spese processuali
N. 01549/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01139/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] Sinicropi, rappresentata e difea dall’avvocato [#OMISSIS#] Scarselli C.F. SCRLCU73M27D815V, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Iammarino in Firenze, via Assisi, 1;
contro
Universita’ degli Studi di Siena in Persona del Rettore Pro Tempore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l’annullamento
– del decreto Rettorale n. 645/2013 del 2 maggio 2013 comunicato alla ricorrente mediante consegna nella cassetta di posta del docente presso il dipartimento di appartenenza, nella parte in cui non riconosce ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. n. 382/1980 ed ai fini della ricostruzione della carriera per il pregresso servizio prestato quale assegnista di ricerca svolto dal 1 luglio 2004 al 30 giugno 2008 e nella parte in cui non riconosce ai sensi dell’art. 103 del predetto decreto n. 382/1980 ed ai fini della ricostruzione della carriera il pregresso servizio prestato quale tecnico laureato, cat. D1, svolto dal 2 novembre 2002 al 30 giugno 2004;
– di qualsiasi atto prodromico, connesso, conseguente e/o seguente, anche se non conosciuto;
– nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente alla corretta ricostruzione economica della carriera, previo riconoscimento, ai sensi dell’art.103 del d.p.r. 382/1980, del pregresso servizio prestato quale assegnista di ricerca dal 1 luglio 2004 al 30 giugno 2008 e, previo riconoscimento, ai sensi dell’art. 103 del d.p.r. 382/1980, del pregresso servizio prestato quale tecnico laureato, cat. D1, svolto dal 2 novembre 2002 al 30 giugno 2004;
nonché per la conseguente condanna dell’amministrazione intimata alla corresponsione di tutte le differenze retributive tra quanto dovuto e quanto effettivamente percepito, oltre agli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti e fino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Siena in Persona del Rettore Pro Tempore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 il Pres. [#OMISSIS#] Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato il decreto rettorale in epigrafe, nella parte in cui alla medesima non viene riconosciuto, ai sensi dell’art. 103 del d.p.r. 382/1980 ed ai fini della ricostruzione della carriera, il pregresso servizio prestato quale assegnista di ricerca.
Agisce, inoltre, per l’accertamento e la declaratoria del diritto alla corretta ricostruzione economica della carriera, previo riconoscimento del pregresso servizio prestato quale assegnista di ricerca, con le consequenziali statuizioni di condanna dell’amministrazione intimata alla corresponsione di tutte le differenze retributive tra quanto dovuto e quanto effettivamente percepito, oltre agli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo.
Con memoria depositata il 1° settembre 2016 parte ricorrente ha reso noto che, nelle more del giudizio, l’intimata amministrazione ha provveduto a riconoscere quanto preteso con il ricorso.
Ne segue che deve dichiararsi cessata la materia del contendere e, in virtù del principio di soccombenza virtuale, le spese processuali vanno poste a carico dell’Università degli studi di Siena nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto della natura seriale del contenzioso e del conseguente impegno defensionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro mille, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pozzi, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Massari, Consigliere
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere
Pubblicato il 28/10/2016