In caso di cessazione della materia del contendere a seguito del riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati dal ricorrente in qualità di assegnista di ricerca, successivamente all’istaurazione del giudizio, le spese processuali vanno poste a carico dell’università, stante la virtuale fondatezza della domanda.
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 28 ottobre 2016, n. 1554
Riconoscimento servizi pre-ruolo assegnista di ricerca-Ricorso improcedibile per cessata materia del contendere-Spese processuali
N. 01554/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01357/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] Bianchini, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Scarselli C.F. SCRLCU73M27D815V, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Iammarino in Firenze, via Assisi, 1;
contro
Università degli Studi di Siena, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, e domiciliata per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l’annullamento
– della nota prot. 23253-VII/5 del 20 giugno 2013, nella parte in cui non riconosce, ai sensi dell’articolo 103 del d.p.r. 382/1980, la ricostruzione economica di carriera del pregresso servizio prestato quale assegnista di ricerca dal 2 novembre 2000 al 1° novembre 2002;
– di qualsiasi atto prodromico, connesso, conseguente e/o seguente, anche se non conosciuto; nonché
– per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla corretta ricostruzione economica di carriera, previo riconoscimento, ai sensi dell’articolo 103 del d.p.r. 382/1980, del pregresso servizio prestato quale assegnista di ricerca dal 2 novembre 2000 al 1° novembre 2002;
nonché per la conseguente condanna dell’amministrazione intimata alla corresponsione di tutte le differenze retributive tra quanto dovuto e quanto effettivamente percepito, oltre agli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti e fino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Siena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 il dott. [#OMISSIS#] Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l’Università degli Studi di Siena, con decreto del 29.4.2014, ha disposto la corresponsione del trattamento economico richiesto dalla parte ricorrente e riconosciuto il pregresso servizio svolto come assegnista di ricerca;
Atteso che il sopravvenuto provvedimento, satisfattivo della pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto di porre le spese di giudizio a carico dell’Università degli Studi di Siena, sulla base del principio di soccombenza virtuale, e di determinarle nella misura indicata nel dispositivo della presente sentenza, tenuto conto della serialità della controversia in esame e della semplicità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna l’Amministrazione intimata a corrispondere al ricorrente la somma di euro 1.000 (mille) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pozzi, Presidente
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 28/10/2016