Improcedibilità per cessata materia del contendere, stante il sopravvenuto provvedimento di assunzione in servizio quale ricercatore a tempo determinato.
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 30 novembre 2017, n. 1486
Procedura concorsuale posto ricercatore-Improcedibilità
N. 01486/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00643/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 643 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] Ciampalini, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via del [#OMISSIS#] alle Mosse, 182;
contro
Università di Pisa, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], e domiciliata per legge presso la Segreteria del Tar Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, e domiciliato per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Galanti, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del decreto rettorale dell’Università di Pisa n. 240/2017 (prot. 0010725/2017) del 6.3.2017, di approvazione degli atti della selezione per l’assunzione di nr. 1 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della l. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze della Terra, settore concorsuale 04/A3 “Geologia applicata, Geografia fisica e Geomorfologia”, SSD GEO/05 “Geologia applicata”, Bando RIUC2016a1_A32, pubblicato sull’Albo ufficiale informatico dell’Università di Pisa in data 7.3.2017;
– del decreto rettorale dell’Università di Pisa n. 141/2016 (prot. 0048211/2016) del 3.10.2016, di approvazione del bando del concorso, in parte qua;
– del decreto rettorale dell’Università di Pisa n. 1738/2016 (prot. 0061903/2016) del 15.12.2016 di nomina della Commissione giudicatrice;
– dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nr. 1 del 24.01.2017, nr. 2 del 20.2.2017, nr. 3 dell’01.03.2017 e dei relativi allegati;
– dell’atto di nomina e del successivo contratto di lavoro intercorso tra l’Università di Pisa ed il vincitore della selezione, ove intervenuto;
– di ogni atto o provvedimento ad esso presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università di Pisa e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 il consigliere [#OMISSIS#] Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che la ricorrente chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere, stante il sopravvenuto provvedimento di assunzione in servizio quale ricercatore a tempo determinato, con condanna al pagamento delle spese di lite;
Rilevato che l’Università di Pisa concorda con la richiesta di dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere, ma chiede la compensazione delle spese di giudizio;
Ritenuto che il sopraggiunto soddisfacimento della pretesa azionata determini la cessazione della materia del contendere e che la fondatezza del ricorso, risultante dai motivi indicati nell’ordinanza cautelare di accoglimento n. 317 del 15.6.2017, debba indurre a porre a carico dell’Università di Pisa le spese di lite, sulla base del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna l’Università di Pisa a corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio. Spese compensate nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 30/11/2017