TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 4 aprile 2019, n. 500

Procedura concorsuale Professore-Rapporto lavorativo con azienda sanitario

Data Documento: 2019-04-04
Area: Giurisprudenza
Massima

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, poiché l’art. 5, comma 2, d.lg. 21 dicembre 1999 n. 517, distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’università da quello instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera e dispone che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi perciò l’operatività del principio generale di cui all’art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (Cass., S.U., 15 maggio 2012 n. 7503).

Contenuto sentenza

N. 00500/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00680/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2013, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Pisa, via U. della Faggiola 13; 
contro
Azienda Ospedaliero-Universitaria [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Erci in [#OMISSIS#], via [#OMISSIS#] Bonaini n. 10; 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Pisa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in [#OMISSIS#], via degli Arazzieri 4; 
per la condanna
delle Amministrazioni intimate, ognuna per le rispettive competenze, a corrispondergli la somma di € 36.176,63 o la diversa somma eventualmente risultante dall’istruttoria, quale retribuzione dovuta e non corrisposta, per i mesi dal febbraio (incluso) 2009 all’ottobre 2011 (incluso), il tutto maggiorato di interessi e svalutazione monetaria fino al saldo;
in subordine, per la condanna delle Amministrazioni intimate, ognuna per le rispettive competenze, a corrispondergli la somma dovuta per aver svolto, dal settembre 2002 fino al gennaio 2009, incarichi di programma e/o di direzione equiparati a responsabilità di struttura a [#OMISSIS#] dipartimentale, anche in questo [#OMISSIS#], con interessi svalutazione monetaria fino al saldo;
in ulteriore subordine, per la condanna delle Amministrazioni intimate, ognuna per le rispettive competenze, a corrispondergli la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti per la mancata attribuzione dal settembre 2002 al gennaio 2009 dell’incarico della responsabilità e della gestione di programmi, quantificato nell’importo pari alla somma dovuta per i predetti incarichi di programma equiparabili almeno alla responsabilità di struttura semplice, con interessi e svalutazione monetaria fino al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero-Universitaria [#OMISSIS#] e di Università degli Studi di Pisa e di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2019 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è professore ordinario di <<Parassitologia e malattie parassitarie degli animali>> (settore scientifico disciplinare VET/06) presso la facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Pisa:
Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera [#OMISSIS#] 15 novembre 2002 n. 1001, era chiamato a svolgere attività assistenziale nell’U.O. Microbiologia Universitaria a partire dal 1° settembre 2002, curando le attività assistenziali inerenti la Parassitologia nell’ambito dell’U.O. dell’AOUP di Microbiologia Universitaria; con la successiva deliberazione 6 febbraio 2009 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria [#OMISSIS#], gli era conferito un incarico assistenziale quinquennale ed in particolare, la responsabilità e la gestione del programma inerente il <<monitoraggio delle parassitosi emergenti e riemergenti nel soggetto immunocompetente e nel trapiantato nell’Area Vasta Nord-Ovest (MOPAERI)>>.
Ritenendo di non essere stato integralmente retribuito per tali attività assistenziali, presentava il presente ricorso, chiedendo la condanna delle Amministrazioni intimate, ognuna per le rispettive competenze, a corrispondergli la somma di € 36.176,63 o la diversa somma eventualmente risultante dall’istruttoria, quale retribuzione dovuta e non corrisposta, per i mesi dal febbraio (incluso) 2009 all’ottobre 2011 (incluso), il tutto maggiorato di interessi e svalutazione monetaria fino al saldo; in subordine, chiedeva la condanna delle Amministrazioni intimate, ognuna per le rispettive competenze, a corrispondergli la somma dovuta per aver svolto, dal settembre 2002 fino al gennaio 2009, incarichi di programma e/o di direzione equiparati a responsabilità di struttura a [#OMISSIS#] dipartimentale, anche in questo [#OMISSIS#], con interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo; in ulteriore subordine, chiedeva la condanna delle Amministrazioni intimate, ognuna per le rispettive competenze, a corrispondergli la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti per la mancata attribuzione dal settembre 2002 al gennaio 2009 dell’incarico della responsabilità e della gestione di programmi, quantificato nell’importo pari alla somma dovuta per i predetti incarichi di programma equiparabili almeno alla responsabilità di struttura semplice, con interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, l’Università degli Studi di Pisa e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria [#OMISSIS#], controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione del [#OMISSIS#] amministrativo nei confronti dell’A.G.O. e prescrizione quinquennale della pretesa; il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e l’Università degli Studi di Pisa chiedevano altresì la propria estromissione dal giudizio, trattandosi di pretesa relative alla prestazione di attività assistenziale di esclusiva competenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria [#OMISSIS#].
La fattispecie dedotta in giudizio rientra nelle attribuzioni giurisdizionali dell’A.G.O. in funzione di [#OMISSIS#] del lavoro e non del [#OMISSIS#] amministrativo.
In accordo con l’indirizzo giurisprudenziale prevalente (Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2002 n. 7019; C.G.A., sez. giur. 5 giugno 2013 n. 568), la giurisprudenza di questo T.A.R. ha, infatti, già riportato alla giurisdizione dell’A.G.O. in funzione di [#OMISSIS#] del lavoro e non del [#OMISSIS#] amministrativo le controversie relative all’attività assistenziale svolta dai medici docenti universitari: <<già il Consiglio di Stato, con la sentenza 7019/2002 aveva affermato che l’inscindibilità tra le funzioni assistenziali e quelle di insegnamento e ricerca attiene unicamente alla qualità delle prestazioni rese dal sanitario universitario e alle loro concrete modalità di esercizio, con la conseguenza che si impone il loro coordinamento, ma non anche la loro unificazione.
Vi è stato in seguito una posizione oscillante della giurisprudenza amministrativa (si veda, tra le pronunce più recenti, Cons. Stato, sez. III, 12 febbraio 2013, n. 839, secondo cui sussiste la giurisdizione del [#OMISSIS#] amministrativo nelle controversie proposte dal personale medico delle cliniche universitarie, investito anche di funzioni docenti, in quanto la compenetrazione fra attività didattiche e assistenziali non elimina lo status giuridico di professore universitario, il cui rapporto d’impiego rientra [#OMISSIS#] giurisdizione esclusiva del [#OMISSIS#] amministrativo ai sensi degli artt. 3 e 63 comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), mentre, invece, [#OMISSIS#] giurisprudenza delle Sezioni Unite si riscontra una posizione uniforme.
La Cassazione, infatti, univocamente riconosce in materia la sola giurisdizione ordinaria (v., sez. un., ordinanza n. 7503 del 15 [#OMISSIS#] 2012; sentenza n. 26960 del 22 dicembre 2009; ordinanza n. 3370 del 15 febbraio 2007; ordinanza n. 23077 del 27 ottobre 2006, solo per citare alcuni precedenti).
[#OMISSIS#] stesso senso è anche la giurisprudenza del C.G.A., che di recente (v. la sentenza 4 dicembre 2012, n. 1076), ha affermato che: “… appartiene alla giurisdizione del [#OMISSIS#] ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, poiché l’art. 5, comma 2, d.lg. 21 dicembre 1999 n. 517 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’università da quello instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera e dispone che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi perciò l’operatività del principio generale di cui all’art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, che sottopone al [#OMISSIS#] ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (Cass., S.U., 15 [#OMISSIS#] 2012 n. 7503)”. Vi è poi una recentissima pronuncia del C.G.A., sentenza 5.6.2013 nr. 568 che conferma ulteriormente questo orientamento>> (T.A.R. Toscana, sez. II, 13 agosto 2013, n. 1216; 3 marzo 2015, n. 360).
Del resto, si tratta di soluzione confermata dalla più recente giurisprudenza (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 17 gennaio 2018, n.370; Cons. Stato, sez. III, 17 ottobre 2017, n. 4801) e che non è [#OMISSIS#] confutata dalle generiche argomentazioni articolate da parte ricorrente, che si limitano al richiamo di un contrario orientamento ormai minoritario.
[#OMISSIS#] fattispecie dedotta in giudizio deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del [#OMISSIS#] amministrativo nei confronti dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, in funzione di [#OMISSIS#] del lavoro; ai sensi dell’art. 11, 2° comma del c.p.a., gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta dalla ricorrente potranno essere fatti salvi, nell’ipotesi in cui il processo sia riproposto innanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, entro il [#OMISSIS#] perentorio di 3 (tre) mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di Giurisdizione del [#OMISSIS#] Amministrativo nei confronti dell’A.G.O., in funzione di [#OMISSIS#] del lavoro.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 3 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 04/04/2019