TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 4 maggio 2018, n. 602

Procedura concorsuale posto Professore ordinario-Diritto assunzione-Infondatezza

Data Documento: 2018-05-04
Area: Giurisprudenza
Massima

L’eventuale accoglimento del ricorso non consente al giudice adito di sostituirsi alla commissione giudicatrice nella valutazione dei candidati, ma esclusivamente l’annullamento degli atti impugnati ed il conseguente obbligo dell’Università di rideterminarsi, sulla base delle considerazioni espresse a fondamento della pronuncia caducatoria, stante l’effetto conformativo della stessa, il quale non può comportare un rigido obbligo di sottoscrivere il contratto di lavoro con il ricorrente, dovendo trovare spazio una rinnovata valutazione amministrativa discrezionale e dovendo essere osservato il principio della separazione dei poteri.

Contenuto sentenza

N. 00602/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00986/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 986 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
Giovanni [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Dello Strologo in Firenze, via di Novoli n. 33/15; 
contro
Università degli Studi di Firenze, rappresentata e difesa dagli avvocati Serena [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Serena [#OMISSIS#] in Firenze, via La Pira n. 4;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cataliotti, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Grassi e [#OMISSIS#] Meschini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Grassi in Firenze, via G. La Pira, 21; 
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto 31 Maggio 2017 n. 421, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Firenze ha approvato gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il settore concorsuale 02/B1 (Fisica Sperimentale della Materia), settore scientifico disciplinare FS/03 (Fisica della Materia) presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia, dai quali risulta idoneo il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cataliotti;
di tutti i verbali della Commissione giudicatrice (verbale riunione preliminare n. 1 del 24.02.2017; verbale di valutazione dei titoli n. 2 del 13 marzo 2017; verbale di valutazione dei titoli n. 3 del 24 marzo 2017; verbale della seduta per la scelta dell’argomento della prova didattica n. 4 del 04.05.2017; verbale di conoscenza della lingua straniera/italiana n. 5 del 05/05/2017; verbale di individuazione del candidato idoneo n. 6 del 5/05/2017; relazione riassuntiva del 5 maggio 2017);
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale,
con accertamento del diritto del ricorrente ad essere nominato in ruolo e in subordine dell’obbligo da parte della commissione esaminatrice di rivalutare i candidati;
e per la declaratoria di nullità/invalidità/inefficacia
del contratto, ove nelle more sottoscritto, tra l’Università ed il Prof. Cataliotti e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere nominato in ruolo come professore ordinario, con conseguente obbligo dell’Università di Firenze di sottoscrivere il contratto di lavoro con il ricorrente ed in subordine dell’obbligo da parte della Commissione (in diversa composizione) di una rivalutazione dei candidati;
e per l’annullamento, chiesto con motivi aggiunti:
oltre a tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, del Decreto del Rettore 30 giugno 2017 n. 539 prot. n. 98578 con il quale è stata decretata “la nomina del prof. [#OMISSIS#] Cataliotti (matr. n. 102095) a professore Ordinario per il settore concorsuale 02/B1…”; nonché, nei limiti di interesse del ricorrente, della delibera 15 giungo 2017 del Consiglio del Dipartimento di Fisica ed Astronomia, nella parte in cui ha proposto di chiamare il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cataliotti a ricoprire il posto di professore ordinario, e della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 28-29 giugno 2017 in ordine all’approvazione della proposta di chiamata del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cataliotti; della presa di servizio del Prof. Cataliotti presso il Dipartimento con decorrenza 1 luglio 2017 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e per la declaratoria di nullità/invalidità/inefficacia del contratto, ove sottoscritto, tra l’Università ed il Prof. Cataliotti e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere nominato in ruolo come professore ordinario, con conseguente obbligo dell’Università di Firenze di sottoscrivere il contratto di lavoro con il ricorrente ed in subordine dell’obbligo da parte della Commissione (in diversa composizione) di una rivalutazione dei candidati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cataliotti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2018 il consigliere [#OMISSIS#] Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Università degli Studi di Firenze, con decreto del Rettore n. 1026 del 28.10.2016, ha indetto una procedura selettiva per 5 posti di professore ordinario ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, uno dei quali è stato indetto nel settore concorsuale 02/B1 (Fisica sperimentale della materia), settore scientifico disciplinare FIS/03 (Fisica della materia).
In data 24.2.2017 si è riunita la commissione esaminatrice per definire i criteri di valutazione; in particolare, il criterio riguardante l’attività scientifica denominato “attività di coordinamento, organizzazione e partecipazione a gruppi di ricerca”, stabilito dall’art. 4 del regolamento universitario per la disciplina della chiamata dei professori e dall’art. 5 del bando, è stato articolato dalla commissione in: 1) “attività di coordinamento, organizzazione e direzione di gruppi di ricerca e inserimento in organi di coordinamento, di governo di attività scientifica, a livello nazionale e internazionale” e 2) “attività editoriale, partecipazione a board di riviste scientifiche, revisione e valutazione nel contesto di programmi di ricerca nazionale e internazionale”; la commissione ha altresì introdotto i sottocriteri “mobilità nazionale e internazionale durante la carriera”, “organizzazione di conferenze e workshop di carattere scientifico, didattico o divulgativo” e “attività di coordinamento e responsabilità di progetti di ricerca su bandi competitivi”, costituenti, al pari dei primi due, parametri di valutazione dell’attività scientifica. Quale criterio riguardante l’attività didattica vale quello delineato dal regolamento e recepito dalla commissione: “attività didattica frontale in corsi di laurea, di laurea magistrale, di tutore di tesi di dottorato di ricerca presso università italiane e straniere, nonché coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico in ambito nazionale e internazionale”.
La procedura selettiva ha avuto come esito l’individuazione, come candidato idoneo, del dottor Cataliotti. Gli atti del suddetto procedimento sono stati approvati dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze con decreto del 31.5.2017.
Avverso il suddetto decreto e gli atti connessi il ricorrente è insorto deducendo:
1) Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione previsti dalla commissione nel verbale n. 1; eccesso di potere per erroneità dei presupposti; ingiustizia manifesta. La censura è così articolata:
I) La Commissione ha attribuito al controinteressato un giudizio complessivo “tra eccellente e ottimo” (ad esito di “prossimo all’eccellente” attribuito in relazione alla produzione scientifica e “buono” –rectius: “più che ottimo”- ai titoli ed al curriculum), mentre ha assegnato al ricorrente “tra ottimo e molto buono” ad esito del giudizio “eccellente” assegnato per la produzione scientifica e “buono” ai titoli ed al curriculum, e invece la media tra quest’ultimi 2 giudizi doveva dare come sintesi finale “ottimo”;
II) Sotto altro profilo l’esponente sostiene di non meritare il solo giudizio di “sufficiente” relativo a “attività di coordinamento, organizzazione e direzione di gruppi di ricerca e inserimento in organi di coordinamento, di governo di attività scientifica, a livello nazionale e internazionale”, motivato con la valorizzazione del solo titolo “responsabilità scientifica di laboratori di ricerca presso il LENS”; al riguardo l’interessato lamenta l’omessa valutazione del “coordinamento del gruppo di lavoro dell’Università di Firenze sull’aeroporto di Firenze”, della “responsabilità scientifica di laboratori del Dipartimento di Fisica e Astronomia” e della qualità di “membro della Young Academy of Europe e dell’Accademia Europea”;
III) Con riferimento al subcriterio della “mobilità nazionale e internazionale durante la carriera”, la commissione ha attribuito l’insufficienza ignorando il periodo di 3 anni di dottorato svolto presso la Scuola Normale di Pisa; vi è disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, che a fronte dell’assenza di esperienze si sono visti attribuire il diverso giudizio “non valutabile”;
IV) Con riferimento al criterio n. 3 “attività didattica frontale in corsi di laurea, di laurea magistrale, di tutore di tesi di dottorato di ricerca presso università italiane e straniere, nonché coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico in ambito nazionale e internazionale”, per il quale il ricorrente, al pari del vincitore della selezione, è stato giudicato “eccellente”, la commissione ha ignorato il titolo di “membro del collegio dei docenti del Dottorato in Fisica dal 2010” e di “Presidente dei CdS in Fisica dal 2015”; secondo il ricorrente tali attività, ove opportunamente valutate, farebbero emergere l’irrazionalità dell’uguale giudizio attribuito al controinteressato. Analoga considerazione l’esponente esprime relativamente al criterio n. 6 (“coordinamento e responsabilità di progetti di ricerca su bandi competitivi”), rispetto al quale la commissione ha ignorato un progetto del professor [#OMISSIS#] finanziato dall’European Research Council (ERC), mentre il professor Cataliotti si è visto attribuire il giudizio di “eccellente” al pari del ricorrente nonostante l’irrilevanza del titolo di “responsabile scientifico per il CNR del progetto QuantEra”, trattandosi di progetto non competitivo;
V) Per quanto concerne la produzione scientifica, la lieve differenza di giudizio tra ricorrente (“eccellente”) e controinteressato (“prossimo all’eccellente”) non è giustificata, mancando un giudizio incentrato su ciascuno dei 4 criteri (originalità, congruenza, rilevanza scientifica della collocazione editoriale e continuità temporale della produzione scientifica), tanto più che dal curriculum si evince che il ricorrente ha un maggior numero di attività di coordinamento nelle attività in collaborazione, un maggior numero di citazioni ed un h-index superiore a quello del controinteressato. Vi è stata una valutazione analitica, da parte della Commissione, unicamente in riferimento al curriculum ed ai titoli, in applicazione dei 6 criteri all’uopo previsti, con conseguente asimmetria tra i due tipi di valutazione.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia; difetto di motivazione.
I) Nel verbale n. 1 la commissione ha indicato i criteri di giudizio (4 per la produzione scientifica e 6 per il curriculum complessivo) senza attribuire un diverso peso agli stessi; l’attribuzione di un peso prevalente alla valutazione della produzione scientifica (secondo quanto prescrive l’art. 7 del regolamento) avrebbe portato all’idoneità del professor [#OMISSIS#]. La commissione ha cioè sopravvalutato i titoli rispetto alla produzione scientifica e comunque non è dato comprendere le motivazioni del giudizio (“prossimo all’eccellente”) attribuito al controinteressato, ciò anche in relazione al fatto che la commissione non ha operato alcun riferimento al numero di citazioni e all’indice “h”, in contrasto con l’art. 5 del bando e con i criteri stabiliti nel verbale n. 1 del 24.2.2017, nonché con l’art. 4, comma 5 lett. l, del regolamento, il quale àncora la valutazione a standard internazionalmente riconosciuti;
II) I singoli giudizi individuali sono immotivati, in quanto la commissione da un lato si limita ad elencare attività o titoli e ad esprimere un apprezzamento lapidario (eccellente, ottimo, molto buono, ecc.), dall’altro rispetto alle pubblicazioni non specifica la propria valutazione in relazione ai singoli criteri; la lievissima differenza di giudizio sulla produzione scientifica dei due contendenti non tiene conto dell’effettiva [#OMISSIS#] delle pubblicazioni del dottor [#OMISSIS#] e non trova giustificazione nell’argomentazione dei giudizi (la commissione evidenzia che il professor Cataliotti ha svolto un lavoro negli ultimi 5 anni, a fronte dei 2 del ricorrente, ecc.).
3) Violazione dell’art. 5 del bando; violazione del regolamento approvato con decreto del Rettore n. 1320 del 2014.
I) La commissione, nella sua prima seduta, ha introdotto 5 nuovi criteri valutativi, finendo per conferire prevalenza ai titoli rispetto alla produzione scientifica; la circostanza che il bando e il regolamento prevedessero 4 criteri per la produzione scientifica e 2 per i titoli conferma la prevalenza che la prima doveva avere rispetto ai secondi e il maggior dettaglio motivazionale che doveva essere impresso alla valutazione della produzione scientifica;
II) Sui nuovi criteri il ricorrente ha ottenuto i giudizi peggiori, determinanti per l’esito della procedura; i criteri aggiuntivi sono irrilevanti per valutare la qualificazione scientifica e didattica, ciò in particolare in relazione al criterio dello “inserimento in organi di coordinamento, di governo di attività scientifica” e della “mobilità durante la carriera”.
A seguito del deposito in giudizio del decreto del Rettore n. 539 del 30.6.2017, di nomina del professor Cataliotti a professore ordinario con decorrenza 1.7.2017, e acquisita la conoscenza della delibera del Consiglio di Dipartimento del 15.6.2017 e del Consiglio di Amministrazione del 29.6.2017, il ricorrente è insorto avversi tali provvedimenti con motivi aggiunti depositati in giudizio il 18.9.2017, deducendo:
-Illegittimità propria e derivata; difetto di istruttoria e di motivazione.
Quale vizio proprio, rileva la lettera di due professori ordinari del Dipartimento di Fisica, allegata al verbale del Consiglio di Dipartimento, secondo la quale destano perplessità alcuni criteri applicati dalla commissione (ad esempio “inserimento in organi di coordinamento, di governo di attività scientifica” e “mobilità nazionale e internazionale durante la carriera”) e non contenuti nel bando, criteri che secondo gli autori della missiva privilegiano le attività svolte per strutture di ricerca esterne al Dipartimento; ulteriori critiche si evincono nelle dichiarazioni di voto di altri due docenti, e tuttavia né il Consiglio di Dipartimento né il Consiglio di Amministrazione hanno spiegato le ragioni che li hanno indotti a disattendere le suddette osservazioni critiche. Rilevano altresì gli stessi vizi dedotti col ricorso principale.
Si sono costituiti in giudizio il controinteressato e l’Università degli Studi di Firenze.
All’udienza del’11 aprile 2018 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare occorre soffermarsi sulle questioni in [#OMISSIS#].
E’ stata eccepita l’inammissibilità della domanda del ricorrente tesa ad ottenere l’accertamento del diritto ad essere nominato direttamente in ruolo ed il conseguente obbligo dell’Università a sottoscrivere il contratto di lavoro col ricorrente.
L’eccezione è fondata.
Gli atti impugnati sottendono una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile a fronte di riscontrate violazioni di legge o di erroneità o di manifesta illogicità dell’azione amministrativa.
L’eventuale accoglimento del ricorso non consente al giudice adito di sostituirsi alla commissione giudicatrice nella valutazione dei candidati, ma comporterebbe invece l’annullamento degli atti impugnati ed il conseguente obbligo dell’Università di rideterminarsi, sulla base delle considerazioni espresse a fondamento della pronuncia caducatoria, stante l’effetto conformativo della stessa, il quale non può comportare un rigido obbligo di sottoscrivere il contratto di lavoro con il ricorrente, dovendo trovare spazio una rinnovata valutazione amministrativa discrezionale e dovendo essere osservato il principio della separazione dei poteri.
Parimenti inammissibile è la connessa domanda di accertamento della nullità o inefficacia del contratto stipulato dal professor Cataliotti ad esito del contestato procedimento selettivo, rispetto alla quale la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (TAR Toscana, I, 16.6.2014, n. 1050).
2. E’ stata altresì eccepita l’inammissibilità delle censure riferite all’introduzione di nuovi criteri di valutazione da parte della commissione, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto impugnare nei termini il verbale di fissazione di detti criteri, pubblicato il 28.2.2017.
L’eccezione non ha pregio.
I suddetti criteri si sono rivelati lesivi per il ricorrente solo dopo la conclusione delle operazioni selettive, talché solo dopo l’approvazione degli atti della procedura selettiva è sorto l’interesse a ricorrere ed è potuto decorrere il termine di impugnazione anche nei confronti del richiamato verbale della commissione esaminatrice.
Ciò premesso, entrando nel merito della trattazione del gravame si osserva quanto segue.
3. Con la prima parte del primo motivo il ricorrente deduce che il giudizio finale a lui attribuito (tra ottimo e molto buono) ad esito della valutazione delle pubblicazioni (eccellente) e dell’attività scientifica (buono) è errato e viziato da disparità di trattamento rispetto al giudizio finale ottenuto dal vincitore del concorso (tra eccellente e ottimo), giudizio quest’ultimo formulato ad esito della valutazione della produzione scientifica (prossimo all’eccellente) e dell’attività scientifica (più che buono). Secondo il ricorrente, la valutazione finale a lui spettante avrebbe dovuto essere quella di “ottimo” anziché “tra ottimo e molto buono”.
Il rilievo non ha pregio.
Premesso che il controinteressato ha ottenuto, per l’attività scientifica, il giudizio “più che ottimo” e non, come ritiene il ricorrente, “più che buono”, si osserva che il contestato giudizio complessivo costituisce una corretta media delle valutazioni delle pubblicazioni e dell’attività scientifica.
Occorre infatti considerare che il giudizio “tra ottimo e molto buono” attribuito al deducente appare equidistante tra il giudizio “eccellente” (relativo alle pubblicazioni) e “buono” (relativo all’attività scientifica), e quindi risulta costituire una corretta media dei giudizi parziali; la stessa equidistanza (tra i giudizi parziali “prossimo all’eccellente” e “più che ottimo”) è ravvisabile nel giudizio complessivo ottenuto dal professor Cataliotti.
Invero, la Commissione ha articolato i propri giudizi in “eccellente, ottimo, molto buono, buono, discreto, sufficiente e insufficiente”. In ogni caso, la valutazione finale “ottimo” auspicata dal ricorrente (come sintesi dei giudizi attribuiti: pagina 3 della memoria depositata in giudizio il 9.3.2018) non ne sovvertirebbe la posizione rispetto al vincitore della procedura selettiva, il quale ha come visto ottenuto “tra eccellente e ottimo”.
4. Con la seconda parte del primo motivo l’istante lamenta, in relazione al criterio n. 1, l’omessa valutazione del “coordinamento del gruppo di lavoro dell’Università di Firenze sull’aeroporto di Firenze”, della “responsabilità scientifica di laboratori del Dipartimento di Fisica e Astronomia” e della qualità di “membro della Young Academy of Europe e dell’Accademia Europea”.
La doglianza è in parte fondata.
Premesso che il criterio in questione è qualificato come “attività di coordinamento, organizzazione e direzione di gruppi di ricerca e inserimento in organi di coordinamento, di governo di attività scientifica, a livello nazionale e internazionale”, occorre considerare che dalla pagina 3 del curriculum del professor [#OMISSIS#] (nella parte relativa agli interessi di ricerca) emerge l’attività di ricerca svolta presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia e la gestione dell’”apparato” insieme ad altro professore. Pertanto, contrariamente a quanto ritiene la difesa dell’Università, le esperienze nei laboratori del Dipartimento non risultano inserite nella sola parte del curriculum riguardante l’attività didattica.
Sotto tale profilo la censura è condivisibile.
Per il resto emerge l’infondatezza della stessa, in quanto il gruppo di lavoro sull’aeroporto di Firenze è un gruppo di studio, talché non assume rilevanza ai fini del parametro de quo; infine, l’essere membro di due società scientifiche non ne dimostra il coordinamento o il governo o la direzione da parte del ricorrente, ovvero non costituisce titolo rilevante ai fini dell’applicazione del parametro dequo.
5. La terza parte del primo motivo si incentra sul giudizio attribuito in relazione al criterio n. 4 (“mobilità nazionale e internazionale durante la carriera”).
Ad avviso del Collegio occorre prescindere da tale doglianza, in quanto rispetto alla stessa riveste valore assorbente l’ultima delle censure dedotte col terzo motivo di gravame (la quale deve ritenersi fondata), secondo cui il suddetto parametro costituisce criterio aggiuntivo illegittimo in quanto la mobilità sarebbe in realtà irrilevante ai fini della valutazione della qualificazione scientifica o didattica del candidato.
Invero il parametro “mobilità nazionale e internazionale durante la carriera” non è previsto dall’art. 5 del bando e dall’art. 4, lett. l, del regolamento dell’Università, i quali prevedono criteri di giudizio ai quali non appare riconducibile, come meritevole di apprezzamento, la mobilità. Quest’ultima non identifica un contenuto del curriculum assimilabile ad uno dei criteri elencati nel bando o nel regolamento, né l’esistenza di una maggiore qualificazione giuridica o di un maggior valore scientifico appare di per sé abbinabile alla mobilità dimostrata dal candidato durante la sua carriera. Privo di pregio è il riferimento della difesa del controinteressato al paragrafo 12 della premessa della raccomandazione della Commissione europea n. 251 del 11.3.2005, laddove si stabilisce che “Il valore di tutte le forme di mobilità dev’essere pienamente riconosciuto nei sistemi di valutazione della carriera e di avanzamento professionale dei ricercatori, affinché questo tipo di esperienza possa contribuire positivamente al loro sviluppo professionale”, sia perché non si tratta di indicazione immediatamente precettiva, sia perché, comunque, il recepimento dei principi enunciati dalla carta europea dei ricercatori di cui alla predetta raccomandazione è demandato, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, al regolamento dell’Università, sia perché una valutazione della mobilità disancorata dalla qualificazione scientifica insita nell’effettiva esperienza professionale, ovvero disancorata dalle competenze scientifiche e didattiche conseguite, contraddice i criteri delineati, in forza dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, dall’art. 4, comma 5 lett. l, del regolamento dell’Università di Firenze per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia.
La mancata applicazione di tale illegittimo criterio potrebbe assumere rilevanza ai fini dell’esito di un rinnovato giudizio di idoneità, in quanto il professor Cataliotti, unico candidato ritenuto idoneo, ha ottenuto sulla mobilità “eccellente”, mentre il ricorrente è stata giudicato “insufficiente”, unico tra tutti i concorrenti, anche quelli ritenuti non idonei al pari del ricorrente stesso (Gurioli ha ottenuto per tale criterio “ottimo”, Vinattieri “molto buono”, Leoni “eccellente”, [#OMISSIS#] “ottimo”).
6. Con la quarta parte del primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al criterio n. 3 concernente l’attività didattica, la mancata valutazione del titolo di “membro del collegio dei docenti del Dottorato in Fisica dal 2010”, di vicepresidente dei CdS in Fisica dal 2013 al 2015 e di “Presidente dei CdS in Fisica dal 2015”; secondo il ricorrente tali attività, ove opportunamente valutate, farebbero emergere l’irrazionalità dell’uguale giudizio (eccellente) attribuito al controinteressato Cataliotti.
La censura non ha pregio.
Il ricorrente deduce l’esistenza di titoli dimostranti un’importante funzione di coordinamento nell’attività didattica.
Orbene, in relazione al predetto criterio il ricorrente ha ottenuto la valutazione massima (eccellente), talché la valutazione dei titoli sopra citati non potrebbe mutare il giudizio espresso dalla Commissione. Né tali titoli potrebbero incidere sul giudizio espresso in parte qua (eccellente) nei confronti del professor Cataliotti, in quanto essi riguardano il merito didattico del solo ricorrente. Inoltre, il controinteressato vanta un’attività didattica pregressa molto consistente (attività continuativa dal 2002, anziché dal 2005 come il ricorrente; tutor di numerose tesi, rappresentante Lens dell’Erasmus), i cui contenuti e la cui [#OMISSIS#] non sono stati contestati dall’esponente e comunque nell’insieme non presentano un’inconciliabilità con il giudizio a lui attribuito, il quale pertanto non appare manifestamente illogico.
7. Con la quinta parte del primo motivo l’istante lamenta, in relazione al criterio n. 6 (“attività di coordinamento e responsabilità di progetti di ricerca su bandi competitivi”), l’omessa valutazione del titolo di vincitore di un progetto finanziato dall’European Research Council (ERC), mentre il professor Cataliotti si è visto valutare l’attività di responsabile scientifico per il CNR del progetto QuantEra, che però non è un progetto competitivo; da ciò il deducente desume l’impossibilità di comprendere l’identico giudizio (eccellente) attribuito ai due candidati in ordine al predetto criterio.
La doglianza è infondata.
Il progetto QuantEra prevede bandi competitivi, come si evince dal sito internet del CNR. Per il resto, il progetto ERC indicato nel curriculum del ricorrente è meritevole di valutazione, e tuttavia occorre considerare che egli ha ottenuto in relazione al criterio de quo la valutazione massima (eccellente), talché il pregio del suddetto titolo nulla può aggiungere al giudizio espresso dalla commissione relativamente al criterio in argomento.
La valutazione di eccellenza attribuita al controinteressato non presenta del resto aspetti di erroneità o illogicità manifesta, giacché risulta che il medesimo è tra l’altro coordinatore di progetti europei e responsabile per il CNR in relazione al progetto QuantEra.
8. Con la sesta parte del primo motivo il ricorrente contesta la valutazione delle pubblicazioni scientifiche espressa dalla commissione, in quanto la lieve differenza di giudizio al riguardo intercorrente tra lui ed il controinteressato (“eccellente” al professor [#OMISSIS#], “prossimo all’eccellente” al professor Cataliotti) non è giustificata dalle allegazioni dei due concorrenti; l’istante lamenta l’omissione di un’analisi delle pubblicazioni sulla base dei quattro criteri prestabiliti per la loro valutazione, essendosi la commissione limitata a un giudizio sulla qualità complessiva.
Il rilievo è fondato nei sensi appresso precisati.
La commissione esaminatrice, nel valutare le pubblicazioni del professor [#OMISSIS#] e del professor Cataliotti, ha espresso una succinta argomentazione complessiva, senza soffermarsi su ciascuno dei criteri di valutazione prestabiliti (“originalità ed innovatività della produzione scientifica comprendente le pubblicazioni, i brevetti e i progetti innovativi, nonché rigore metodologico”, “congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore”, “rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni, le citazioni, e loro diffusione all’interno della comunità scientifica in generale”, “continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze nel settore scientifico disciplinare FIS/03”, con la precisazione che “l’individuazione dell’apporto individuale si baserà sul ruolo del candidato all’interno del progetto, del gruppo di ricerca, della collaborazione con altri gruppi e in modo particolare sulla coerenza con il resto dell’attività scientifica”). A fronte di criteri preventivi di valutazione tesi all’esame delle pubblicazioni scientifiche sotto molteplici aspetti, la commissione si è limitata ad un giudizio sull’insieme delle pubblicazioni, accompagnato da qualche sporadico riferimento a tematiche trattate dai candidati, senza soffermarsi compiutamente sulle peculiarità che le pubblicazioni scientifiche di ciascuno dei due contendenti rivestivano in base agli appositi parametri di giudizio prestabiliti.
Mentre per gli altri titoli la valutazione è stata condotta distintamente per ciascun criterio, per le pubblicazioni non è stata data contezza dell’applicazione di ciascuno dei criteri ad esse riservati.
Non è pertanto emerso il diverso ruolo dei due candidati nel coordinamento delle attività in collaborazione nelle 12 pubblicazioni presentate, è stata trascurata la spiegazione della rilevanza scientifica e diffusione delle stesse, mentre l’originalità e il rigore metodologico sono addotti a presupposto della valutazione in modo generico, operando un indistinto riferimento all’insieme delle pubblicazioni. Di conseguenza non trova adeguata motivazione né il giudizio attribuito alla produzione scientifica dei due candidati, né la leggera differenza della valutazione attribuita agli stessi sul punto.
Una tale motivazione non è desumibile nemmeno dal verbale n. 6 di individuazione del candidato idoneo, il quale opera un generico riferimento alla qualità della attività scientifica, senza soffermarsi in alcun modo sui criteri che dovevano presiedere all’esame della produzione scientifica presentata dai concorrenti.
8. Con la prima parte del secondo motivo di gravame il ricorrente, premesso che l’art. 7 del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori attribuisce importanza prevalente alle pubblicazioni e all’attività scientifica, piuttosto che all’attività didattica, deduce che la commissione si è limitata a indicare i criteri valutativi (4 per la produzione scientifica e 6 per il curriculum complessivo) senza alcuna attribuzione di peso ai criteri stessi; la corretta ponderazione preventiva tra i criteri avrebbe determinato un peso prevalente della produzione scientifica e avvantaggiato così il professor [#OMISSIS#].
La censura è infondata.
L’art. 7 del regolamento stabilisce che la commissione riservi un’importanza prevalente alle pubblicazioni scientifiche e al curriculum riferito all’attività scientifica (con conseguente minor valore delle esperienze didattiche), ma non prevede un onere a carico della commissione stessa di attribuire un diverso valore a ciascuno dei criteri o subcriteri da applicare ai fini della valutazione dell’attività scientifica e delle pubblicazioni. E’ cioè sufficiente che il risultato della valutazione complessiva delle pubblicazioni e dell’attività scientifica abbia valore prevalente rispetto al risultato della valutazione dell’attività didattica, ai fini del giudizio finale di idoneità o di inidoneità. Pertanto, la diversa attribuzione di peso dei criteri è data soltanto dalla preminente importanza di pubblicazioni e attività scientifiche e dal valore secondario delle attività didattiche indicate nel curriculum. Alla luce della suddetta norma del regolamento (che attribuisce preminenza non solo alla produzione scientifica, ma anche all’attività scientifica), non può essere condivisa la tesi del ricorrente secondo cui una corretta ponderazione operata dalla commissione avrebbe portato ad “attribuire un peso prevalente alla valutazione della produzione scientifica”.
9. Con la seconda parte del secondo motivo di gravame il ricorrente si sofferma sul difetto di motivazione del giudizio relativo ai titoli e alle pubblicazioni.
Per quanto riguarda le pubblicazioni, valgono le considerazioni di fondatezza espresse dal Collegio nella trattazione della sesta parte del primo motivo di gravame; per quanto riguarda gli altri titoli il rilievo è invece infondato, in quanto la valutazione ad essi relativa è stata condotta distintamente per ciascuno dei sei criteri prestabiliti, evidenziando gli aspetti del curriculum ritenuti meritevoli di apprezzamento in relazione a ciascun criterio e soddisfacendo in tal modo l’obbligo di motivazione.<br