TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 5 dicembre 2013, n. 1680

Dottorato di ricerca-Esclusione-Contemporanea frequenza scuola di specializzazione-Effetto retroattivo

Data Documento: 2013-12-05
Area: Giurisprudenza
Massima

L’effetto retroattivo può conseguire solo in base ad un’espressa previsione normativa, o alla natura dell’atto o anche ad una determinazione volontaria,  ma quando non vengano lesi interessi di terzi (Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2012 n. 1006).  Nel caso di specie questi principi risultano violati poiché, in assenza di una previsione normativa, il provvedimento impugnato ha modificato in danno del ricorrente una situazione giuridica che si era consolidata.

Contenuto sentenza

N. 01680/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00718/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 718 del 2013, proposto dalla dott.ssa [#OMISSIS#] Troilo, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Cremona, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Tornabuoni 10; 
contro
l’Università degli Studi di Firenze in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Beccastrini, Blagojevic Jelena, [#OMISSIS#] Emmi, [#OMISSIS#] Meola, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Schenone e [#OMISSIS#] Spina, non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze n. 19136 (338) / 2013 emesso in data 11.03.2013, protocollato in data 15.03.2013 e comunicato in data 22.03.2013, con cui si dispone la non ammissione al Corso di dottorato di ricerca in “Scienze Cliniche”, ciclo XXVIII, della ricorrente, in quanto non iscritta all’ultimo anno di scuola di specializzazione medica dell’Ateneo, nonché di ogni provvedimento presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, iscritta al terzo dei cinque anni di corso della Scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica, ha partecipato a un pubblico concorso indetto dall’Università di Firenze con decreto rettorale 30 luglio 2012, n. 658, per l’ammissione al corso di dottorato di ricercain scienze cliniche e si è posizionata utilmente in graduatoria, come da decreto rettorale 118843 del 13 novembre 2012. Dopo avere ottenuto il nullaosta per l’iscrizione dal Direttore della Scuola di specializzazione frequentata, ha versato la tassa di iscrizione e iniziato la frequenza congiunta della Scuola e del corso di dottorato, ma con decreto rettorale 19136 dell’11 marzo 2013 è stata esclusa in base al provvedimento rettorale 7 dicembre 2012, n. 125267, che detta disposizioni provvisorie in tema di frequenza congiunta dando attuazione all’art. 19, l. 30 dicembre 2012, n. 240.
Con il presente gravame, notificato il 16 maggio 2013 e depositato il 23 maggio 2013, ha impugnato tale provvedimento lamentando violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi e difetto di comunicazione di avvio procedimento.
Si è costituita l’Avvocatura dello Stato per l’Università intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 19 giugno 2013, n. 310, è stata accolta la domanda cautelare e disposta l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione personale del ricorso ai soggetti collocati in posizione posteriore della graduatoria, cui la ricorrente ha ritualmente provveduto. I controinteressati intimati non si sono costituiti.
All’udienza del 20 novembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L’art. 6, comma 2, alinea quarto del bando di concorso di cui al D.R. 658/12 consentiva la frequenza congiunta dei corsi di dottorato e di specializzazione medica senza alcuna riserva. La procedura per l’iscrizione della ricorrente si è conclusa nella vigenza di detta disciplina, anteriormente all’emanazione della disciplina provvisoria in materia avvenuta con il provvedimento rettorale n. 125267/2012, producendosi così in capo ad essa il titolo alla frequenza congiunta del dottorato e della scuola di specializzazione.
Il bando, all’art. 9, rimandava al Collegio dei Docenti la determinazione delle sole modalità della frequenza ai corsi di dottorato e non dei requisiti per l’ammissione, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa erariale.
La ricorrente era quindi abilitata a frequentare congiuntamente il corso di dottorato e la scuola sicché coglie nel segno la prima censura formulata nel ricorso, poiché l’impugnato provvedimento di esclusione viola il principio di irretroattività degli atti amministrativi. L’effetto retroattivo può infatti conseguire solo in base ad un’espressa previsione normativa, o alla natura dell’atto o anche ad una determinazione volontaria, ma quando, contrariamente al caso di specie, non vengano lesi interessi di terzi (C.d.S. VI, 23 febbraio 2012 n. 1006; C.G.A.R.S. 28 gennaio 2004, n. 10). Ancora è stato stabilito che “l’atto amministrativo può avere decorrenza retroattiva quando non siano lese le posizioni di terzi e ne sia avvantaggiato il destinatario” (T.A.R. Lombardia Milano II, 18 marzo 2003 n. 73) e che in applicazione del principio di legalità, l’effetto retroattivo determinato volontariamente incontra tre limiti naturali: l’atto non può ledere le posizioni giuridiche soggettive dei terzi; la retroattività esige la preesistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti per l’emanazione dell’atto cui si intende dare efficacia retroattiva, fin già dalla data alla quale si vogliono fare risalire gli effetti dell’atto stesso e, infine, non può eliminare i fatti avvenuti in epoca anteriore (C.d.S. IV, 30 marzo 1998 n. 502). Nel caso di specie questi principi risultano violati poiché in assenza di una previsione normativa, il provvedimento impugnato ha modificato in danno della ricorrente una situazione giuridica che si era consolidata. Esso non può nemmeno essere qualificato come atto di autotutela poiché non ne possiede i caratteri essenziali, vale a dire la comparazione degli interessi in gioco nel caso concreto.
Il ricorso deve quindi essere accolto, con assorbimento dell’ulteriore censura, e per l’effetto deve essere annullato il provvedimento impugnato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2,000,00 (duemila/00), cui devono essere aggiunti gli accessori di legge, a carico dell’Università di Firenze; spese compensate nei confronti dei controinteressati poiché i fatti non sono ad essi riferibili.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Università di Firenze al pagamento delle spese di causa nella misura di € 2,000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Testori, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)