L’art. 1, comma 17, legge 4 novembre 2005, n. 230 non può essere interpretato nel senso che il limite ordinario di collocamento a riposo dei professori ordinari e associati sia previsto al compimento dei sessantotto anni, salva l’applicazione del prolungamento biennale di cui all’art. 72, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Esso, invece, deve essere interpretato nel senso che il limite per il collocamento a riposto dei docenti che hanno optato per il regime introdotto dalla legge n. 230/2005 sia quello dei settant’anni, a prescindere o meno dalla fruizione del biennio aggiuntivo il quale, in ogni caso, non può comportare il superamento della summenzionata soglia.
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 5 febbraio 2014, n. 248
Limite per il collocamento a riposto professori ordinari e associati
N. 00248/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00796/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 796 del 2013, proposto da [#OMISSIS#] Ciccoli e [#OMISSIS#] Gregorkiewitz, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] Passagnoli (subentrata all’avvocato [#OMISSIS#] Cesarini) e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Passagnoli in Firenze, viale Mazzini, n. 40;
contro
Università degli Studi di Siena, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, e domiciliata per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti di permanere in servizio, presso l’Università di Siena, fino al termine dell’anno accademico nel quale ciascuno di loro compirà il settantesimo anno di età (in conformità all’art. 1, comma 17, L. 4.11.2005, n. 230);
e per l’annullamento (relativamente alla Prof.sa Ciccoli):
– del decreto rettorale rep. n. 452/2013 del 23.3.2013 (rectius: 29.3.2013), con il quale è stata disposta la cessazione dal ruolo di Professore Associato a decorrere dal 1° novembre 2013, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenziali;
nonché per l’annullamento (relativamente al Prof. Gregorkiewitz):
– della comunicazione (prot. n. 50412 – VII/2) del 26.10.2009, avente ad oggetto “Interpretazione art. 1, commi 17 e 19, della legge n. 230/2005”, con la quale il Rettore dell’Università di Siena informava gli interessati che l’Università di Siena faceva propria l’interpretazione normativa in forza della quale essi sarebbero rimasti in servizio attivo fino al termine dell’anno accademico in cui avrebbero compiuto il sessantottesimo anno di età;
– degli atti connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Siena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2014 il dott. [#OMISSIS#] Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, i quali svolgono attività didattico scientifica in qualità di professori presso l’Ateneo di Siena, hanno optato per il regime giuridico introdotto dall’art. 1 della legge n. 230/2005.
Successivamente a tale scelta, esercitata in applicazione dell’art. 1, comma 19, della predetta legge, il Rettore ha comunicato, con missiva datata 26.10.2009, che secondo l’interpretazione propugnata dall’Ufficio legislativo del Ministero i docenti che non avessero beneficiato del biennio di mantenimento in servizio sarebbero stati collocati a riposo al termine dell’anno accademico di compimento del 68° anno di età.
In coerenza con la suddetta comunicazione il Rettore, con decreto del 29.3.2013, ha disposto il collocamento a riposo della professoressa Ciccoli per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1° novembre 2013.
Avverso tale decreto e la suddetta nota i ricorrenti sono insorti deducendo:
– incompetenza e/o violazione ed erronea applicazione dell’art. 1, n. 17 e 19, della legge n. 230/2005; eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Siena.
Con ordinanza n. 317 del 19.6.2013 è stata respinta l’istanza cautelare.
Tale pronuncia è stata riformata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 3525 dell’11.9.2013.
All’udienza del 10 gennaio 2014 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio rileva che al ricorrente professor Gregorkiewitz l’Amministrazione non ha notificato alcun provvedimento di collocamento a riposo, con la conseguenza che non sussiste alcuna lesione attuale a lui recata.
Né appaiono ipotizzabili effetti lesivi derivanti dall’impugnata missiva datata 26.10.2009, trattandosi di circolare interpretativa, diramata dall’Università ai docenti, non idonea ad incidere autonomamente sulla posizione soggettiva degli stessi.
Pertanto, nei confronti del professor Gregorkiewitz il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire.
Per il resto, nel merito il ricorso è fondato.
Il Collegio, invero, ad un più meditato esame della questione, ritiene di rivedere l’orientamento manifestato, in sede di sommaria cognizione, con la pronuncia cautelare di cui all’ordinanza n. 317/2013.
L’articolo 1, commi 17 e 19, della legge n. 230 del 2005 è da ritenere norma speciale in quanto dettato proprio per unificare il regime di collocamento a riposo dei professori ordinari e di quelli associati, per i quali prima era previsto un differente limite di età. L’espressione “ivi compreso il biennio”, contenuta nel comma 17, deve essere interpretata in relazione alla situazione vigente al momento di entrata in vigore della stessa legge n. 230/2005, per cui alcuni professori avrebbero potuto già avere usufruito del biennio di prolungamento. Il riferimento a quest’ultimo arco temporale, quindi, è finalizzato a parificare tutte le posizioni in un limite unico e invalicabile, indipendentemente cioè dall’avvenuta fruizione del biennio di prolungamento (TAR Abruzzo, Pescara, 24.1.2013, n. 38).
In altri termini, l’espressione “ivi compreso il biennio” deve essere letta in base al fatto che, all’epoca dell’entrata in vigore della legge n. 230/2005, alcuni professori, in particolare gli associati, avevano già usufruito del biennio di prolungamento dopo il compimento dei 65 anni di età, con la conseguenza che, con la suddetta espressione, il legislatore ha inteso statuire che la soglia dei 70 anni non può essere in alcun caso superata, nemmeno con l’avvenuta fruizione del biennio, e non che il limite massimo sia costituito dal 68° anno di età (Cons. Stato, VI, 23.5.2011, n. 3056; TAR Lazio, Roma, III, 22.10.2012, n. 8713).
Pertanto la ricorrente, avendo esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 19, della legge n. 230/2005, ha diritto, in base alla normativa vigente, a restare in servizio fino al termine dell’anno accademico di compimento del settantesimo anno di età.
In conclusione, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile (quanto al professor Gregorkiewitz) e in parte accolto (in relazione alla professoressa Ciccoli).
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie; per l’effetto, annulla l’impugnato decreto del Rettore.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Testori, Consigliere
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)