Inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 5 maggio 2014, n. 738
Procedura di reclutamento Ricercatore-Inammissibilità ricorso
N. 00738/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00835/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 835 del 2008, proposto da:
Dott.ssa [#OMISSIS#] Francavilla, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Salone e Giovanni Ledda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Firenze, via [#OMISSIS#] il Magnifico 83;
contro
Universita’ degli Studi di Firenze, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Adriani;
per l’annullamento
1) del Decreto del Rettore dell’Università degli Sudi di Firenze n. 218 del 20.02.2008, pubblicato sulla G.U. in data 07.03.2008, con il quale sono stati approvati tutti gli atti della valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 (Economia Politica) presso la Facoltà di Giurisprudenza del- l’Università degli studi di Firenze ed è stata proclamata vincitrice la dott.ssa [#OMISSIS#] Adriani.
2) dei verbali delle operazioni concorsuali, compreso il verbale integrativo del 17.01.2008, con cui la Commissione Giudicatrice ha designato quale vincitrice della valutazione comparativa impugnata la Dr.ssa [#OMISSIS#] Ariani.
3) di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi con quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dottoressa [#OMISSIS#] Francavilla ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Firenze, settore economia politica, indetta con decreto del 12 settembre 2006 e inizialmente conclusasi con la proclamazione quale vincitore del candidato [#OMISSIS#] Nannini. Con decreto del 27 novembre 2007, detta proclamazione è stata annullata d’ufficio dal Rettore dell’ateneo, sul presupposto dell’illegittima ammissione del dott. Nannini alla procedura; in sede di rinnovo della valutazione, sollecitato con il medesimo provvedimento di autotutela, la commissione giudicatrice – riunitasi il 17 gennaio 2008, e con l’astensione dalle operazioni del commissario prof.ssa [#OMISSIS#] Mosca, in disaccordo con l’intervento del Rettore sulla proclamazione originaria – ha pertanto dichiarato vincitrice la dottoressa [#OMISSIS#] Adriani.
1.1. Gli esiti della procedura in questione sono avversati con il presente ricorso dalla dottoressa Francavilla, la quale, nell’atto introduttivo del giudizio, rappresenta peraltro di essere venuta a conoscenza in modo informale dell’intervenuta rinuncia della vincitrice. Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, si tratterebbe dunque di impugnazione sostanzialmente cautelativa.
1.2. Si è costituita l’Università degli Studi di Firenze, la quale eccepisce in via pregiudiziale l’improcedibilità del gravame proprio in virtù della rinuncia alla nomina comunicata dalla dottoressa Adriani il 9 maggio 2008. Replica la ricorrente, nella memoria difensiva del 31 gennaio 2014, che alla rinuncia della vincitrice conseguirebbe comunque l’obbligo di rinnovare la procedura fra i candidati rimanenti, senza indire un nuovo bando, e chiede darsene atto da parte del giudice nell’ambito della stessa declaratoria di improcedibilità, onde conformare la successiva attività dell’amministrazione procedente.
1.3. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 5 marzo 2014.
2. Risulta dai documenti di causa, ed è pacifico, che la dottoressa [#OMISSIS#] Adriani, dichiarata vincitrice della procedura comparativa per cui è causa con decreto rettorale del 20 febbraio 2008, ha rinunciato alla nomina. La rinuncia, intervenuta il 9 maggio 2008, è successiva alla notifica dell’atto introduttivo, ma anteriore al suo deposito: essa ha pertanto determinato il venir meno dell’interesse processuale sottostante alla domanda di annullamento della nomina della dottoressa Adriani, qui proposta, in epoca anteriore al perfezionamento del rapporto processuale, che, com’è noto, sorge appunto con il deposito del ricorso notificato alle controparti (per tutte cfr. Cons. Stato, A.P., 28 luglio 1980, n. 35). Ne discende che la domanda stessa va dichiarata inammissibile, e non improcedibile.
2.1. Quanto alla pretesa della ricorrente di ottenere in ogni caso un pronuncia conformativa nel senso del riconoscimento di un obbligo dell’ateneo fiorentino di rinnovare la valutazione comparativa fra i candidati rimanenti, essa impinge nell’esercizio di poteri discrezionali non esercitati dall’amministrazione, alla quale – una volta vanificato lo svolgimento della procedura dalla rinuncia della vincitrice, e non da un annullamento giurisdizionale – non possono certo negarsi le alternative di non coprire il posto, ovvero di indire una nuova procedura anziché riaprire quella oramai conclusasi (ed è semmai l’opzione del rinnovo della procedura già definita a presentare potenziali profili critici sul piano della legittimità). A norma dell’art. 34 co. 2 c.p.a., nessuna statuizione può pertanto essere adottata sul punto, spettando eventualmente alla ricorrente di valutare la sussistenza delle condizioni per attivare i rimedi contro l’inerzia dell’amministrazione. 2.2. La originaria inconfigurabilità dell’interesse al ricorso implica soccombenza della ricorrente, a carico della quale vanno poste le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)