TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 7 giugno 2018, n. 827

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Massofisioterapista

Data Documento: 2018-06-07
Area: Giurisprudenza
Massima

I diplomati, per potere accedere al corso di laurea in fisioterapia non sono tenuti a superare il test di ingresso alla facoltà al pari dei neodiplomati presso istituti scolastici di istruzione secondaria. E ciò in quanto la ratio dei test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso, di cui alla L. 2.8.99 n. 264, è in primo luogo quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi ai quali intende iscriversi. 
Inoltre, e’ illegittimo negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento, solo perché sprovvisti di equipollenza.

Contenuto sentenza

N. 00827/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00772/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 772 del 2017,
proposto da 
[#OMISSIS#] Meccia, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giovanni Di [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Università degli Studi di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Piacentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1) del provvedimento emesso dalla Università degli Studi di Siena, in data 07.06.2017, a firma del Rettore, notificato in pari data, recante il diniego della richiesta della dott.ssa Meccia [#OMISSIS#] di voler ottenere la riconversione creditizia del titolo di Massofisioterapista con l’iscrizione diretta al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia;
2) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Siena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2018 il consigliere [#OMISSIS#] Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha conseguito il diploma triennale di Massofisioterapista, in un periodo successivo al 1997, ovvero nella sessione 2012/2013 presso l’Istituto “[#OMISSIS#] Fermi” di Perugia, autorizzato dalla Regione Umbria con d.G.R. 26 novembre 1996. n.8349, 29 settembre 2005. n. 8349, 29 settembre 2005 n. 1581, 31 maggio 2006, n. 909 e 15 novembre 2006, n. 1959 (per la verità l’istanza di iscrizione opera un riferimento anche al possesso del diploma di laurea in scienze motorie, ma non sussiste alcuna prova al riguardo in giudizio); intendendo accrescere le proprie competenze professionali e culturali, presentava (tramite il proprio avvocato) all’Università degli Studi di Siena, in data 12 maggio 2017, domanda di iscrizione al Corso di Laurea in Fisioterapia, chiedendo, in buona sostanza, il riconoscimento degli studi già effettuati presso l’Istituto “[#OMISSIS#] Fermi” di Perugia e l’iscrizione diretta al terzo anno della facoltà di Fisioterapia.
Con provvedimento 7 giugno 2017 senza numero di protocollo, il Rettore dell’Università degli Studi di Siena disponeva il diniego di iscrizione e di riconversione creditizia, sulla base della seguente motivazione: <<il corso di Laurea in Fisioterapia è un corso di Laurea ad accesso programmato a livello nazionale e pertanto il numero dei posti disponibili viene determinato dal MIUR e dal Ministero della salute che li definiscono annualmente con apposito Decreto; non rientra pertanto nelle prerogative delle singole università determinare regole proprie per ammettere studenti in sovrannumero; è prerogativa del competente comitato per la didattica valutare la carriera pregressa degli studenti e prevedere eventuali abbreviazioni del percorso formativo>>.
Il provvedimento sopra richiamato era impugnato dalla ricorrente che articolava censure di: 1) violazione e falsa applicazione degli art. 3 – 97 della cost., della legge 241 del 1990, delle leggi 19 maggio 1971 n. 403, art. 4 legge 42/1999, art 6 co 3 d. lgs 502/92-, della l. 43 del 2006, violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 27 luglio 2000, dell’art. 7, comma 5, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, violazione della par condicio, disparità di trattamento, eccesso di potere, sviamento; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost., degli artt. 2, 3, 21, 41 della cost., della legge 241 del 1990, difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, carenza di presupposti, eccesso di potere, sviamento; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost., degli artt. 2, 3, 21, 41 della cost., della legge 264 del 1999, del dm n. 270 del 2004, violazione della legge 241 del 1990, difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, carenza di presupposti, eccesso di potere, sviamento.
Si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Siena, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con ordinanza 13 luglio 2017 n. 412, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare proposta con il ricorso, al solo fine di non pregiudicare gli interessi della ricorrente nelle more della decisione della rimessione all’Adunanza Plenaria disposta da Cons. Stato, sez. VI, ord. 5 luglio 2017, ordinando all’Università di Siena di procedere <<in via provvisoria e con riserva all’iscrizione della ricorrente all’anno di corso che verrà ritenuto in esito della valutazione dei titoli di studio, indipendentemente dal superamento della prova preselettiva di ingresso, fatti salvi gli effetti della decisione di merito della controversia>>; in esecuzione della decisione cautelare della Sezione, il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze-Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Siena provvedeva, in data 31 ottobre 2017 (prot. n. 2856 del 3 novembre 2017), all’iscrizione della ricorrente al primo anno di corso presso la sede formativa di Arezzo, riconoscendo solo i crediti riferibili a lauree di primo e secondo livello e non i crediti maturati presso l’Istituto “[#OMISSIS#] Fermi” di Perugia.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento nei limiti sopra evidenziati.
La giurisprudenza che si è formata sul punto ha, infatti, ormai concluso per la fondatezza della prospettazione fornita in ricorso, secondo un percorso argomentativo che è pienamente condiviso dalla Sezione e che può essere richiamato in questa sede, anche al fine di motivare la presente decisione: <<il Collegio condivide le argomentazioni di cui alle citate sentenze, le cui conclusioni possono così riassumersi:
1) ai sensi dell’art. 1 D.M. 27.7.2000 l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista vale per tutti i titoli di masso fisioterapista, conseguiti in base alla L. 19.5.1971 n. 403 a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/15)….;
2) i diplomati, per potere accedere al corso di laurea in fisioterapia non sono tenuti a superare il test di ingresso alla facoltà al pari dei neodiplomati presso istituti scolastici di istruzione secondaria. E ciò in quanto la ratio dei test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso, di cui alla L. 2.8.99 n. 264, è in primo luogo quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi ai quali intende iscriversi. Tale preliminare verifica, nei casi considerati, appare superflua considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista assicura già in sé questa predisposizione (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/2015 e TAR Campania, sez. IV, n. 3801/16);
3) non è possibile “negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento” ritenuto che le conoscenze e le abilità acquisite dai massofisioterapisti e certificate dai diplomi conseguiti possono ben essere utilizzabili per abbreviare il percorso per l’obiettivo universitario da raggiungere (così TAR Campania, sez. IV, n. 3801/16)>> (C.G.A. sez. giurisd., 10 maggio 2017, n. 212; Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1105; 30 maggio 2011, n. 3218; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 21 luglio 2016, n. 3801; T.A.R. Lombardia. Milano, sez. III, 13 luglio 2016, n. 1415; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 27 gennaio 2017, n. 196).
In buona sostanza, la giurisprudenza ha pertanto superato il contrario orientamento espresso da T.A.R. Liguria, sez. II, 5 ottobre 2016, n. 979 e fondato sulla sostanziale mancanza, in capo a chi abbia conseguito il diploma di massofisioterapista oltre il biennio decorrente dal 1° gennaio 1994 previsto dalla normativa transitoria, di quelle sostanziali <<esigenze di tutela dell’affidamento, che avevano giustificato l’equipollenza>> disposta dal d.m. Sanità 27 luglio 2000 (equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base); a ben guardare l’esigenza di tutela dell’affidamento vale, infatti, con riferimento alla problematica sostanzialmente diversa (ed in questa prospettiva, ben si evidenzia la sostanziale inutilità ai fini che ci occupano di Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2018, n. 1520 che si riferisce alla diversa problematica dell’equipollenza dei titoli di massofisioterapista e fisioterapista) dell’equivalenza dei “vecchi titoli” ai nuovi, ma non alla problematica dell’accesso ai corsi universitari e del riconoscimento dei crediti formativi riconosciuti in sede di formazione professionale che risulta garantita, in termini generali, dalle previsioni dell’art. 141, 1° comma del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dall’ art. 5, 7° comma d.m. istruzione, università e ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (in questo senso, le già citate Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2011, n. 3218 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 21 luglio 2016, n. 3801).
Appare pertanto illegittima la prospettazione dell’Università degli Studi di Siena tendente a condizionare l’iscrizione al corso di laurea in fisioterapia al superamento del test di ingresso nelle Facoltà a numero chiuso che attiene, con tutta evidenza, ad una verifica finalizzata ad <<accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi alla cui iscrizione ambisce… (che) nel caso di specie appare superflua, considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista (in virtù soprattutto della prevista equipollenza con il diploma universitario triennale) assicura, già in sé, questa predisposizione>> (Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1105; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 21 luglio 2016, n. 3801).
La soluzione sopra riportata non importa però l’automatico riconoscimento dei crediti conseguiti presso l’istituto professionale, con conseguente iscrizione al terzo anno di corso (come prospettato da parte ricorrente); al proposito, la giurisprudenza sopra richiamata ha, infatti, precisato che <<all’Ateneo …non è sottratta la discrezionalità di apprezzare con maggiori crediti un’esperienza abilitante rispetto ad una meramente formativa: ciò che risulta illegittimo, invece, è il negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento, solo perché sprovvisti di equipollenza>> (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 21 luglio 2016, n. 3801; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 27 gennaio 2017, n. 196).
Oltre che per ragioni squisitamente processuali (il verbale 31 ottobre 2017, prot. n. 2856 del 3 novembre 2017 del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze-Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Siena che ha disposto l’iscrizione al primo anno di corso, senza riconoscere i crediti formativi maturati presso l’Istituto “[#OMISSIS#] Fermi” di Perugia non risulta, infatti, gravato di impugnazione da parte ricorrente), la pretesa all’automatico e integrale riconoscimento dei crediti maturati presso l’istituto professionale non può trovare accoglimento per quanto sopra rilevato in ordine al carattere discrezionale e non automatico del riconoscimento.
Per completezza la Sezione deve poi rilevare come alla presente fattispecie risulti estranea la problematica che ha portato alla rimessione all’Adunanza Plenaria disposta da Cons. Stato, sez. VI, ord. 5 luglio 2017, n. 3319; non diversamente da quanto rilevato da Cons. Stato, ad. plen. ord. 21 novembre 2017 n. 10 (che ha rimesso gli atti alla Sezione per ulteriore esame della questione), la ricorrente ha, infatti, documentato in giudizio di aver comunque conseguito il diploma quinquennale di scuola secondaria superiore e risulta pertanto non sussistente il rischio posto a base di Cons. Stato, sez. VI, ord. 5 luglio 2017 n. 3319 e costituito dalla possibilità di legittimare l’iscrizione ad una facoltà universitaria di uno studente in possesso di una formazione solo triennale (quella necessaria per poter conseguire il titolo di massofisioterapista) e non in possesso della formazione di base quinquennale indispensabile per l’accesso alla facoltà universitaria.
In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto, limitatamente alla sola pretesa di parte ricorrente all’iscrizione al corso di laurea in fisioterapia, anche senza previo superamento del test di ingresso ed alla valutazione discrezionale ad opera dell’Università dei crediti formativi maturati presso l’istituto professionale; la novità della questione per la giurisprudenza della Sezione permette poi di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 7 giugno 2017 senza numero di protocollo del Rettore dell’Università degli Studi di Siena.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Viola, Consigliere, Estensore
Raffaello [#OMISSIS#], Consigliere

Pubblicato il 07/06/2018