TAR Toscana, sez. I, 17 novembre 2021, n. 1501

Data Documento: 2021-11-17
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito di una procedura per procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della l. n. 240 del 2010, fondato è il motivo che si basa sul fatto che sia stato inserito fra i componenti della Commissione un docente di un settore scientifico disciplinare diverso da quello individuata dal bando nonostante la presenza nel Dipartimento che ha proposto la nomina di docenti aventi il prescritto requisito. Ciò infati, è avvenuto in violazione del regolamento dell’Ateneo nella parte in cui prevede che la nomina a commissario di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando possa avvenire solo qualora non siano presenti professori inquadrati nel settore scientifico disciplinare oggetto dell’incarico da conferire: infatti, quella disposizione (che è legittima espressione dell’autonomia regolamentare universitaria) detta un precetto puntuale e perentorio la cui applicazione non è rimessa ad una valutazione caso per caso del Dipartimento.

Contenuto sentenza

N. 01501/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01153/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2021, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Università degli Studi di [#OMISSIS#] rappresentata e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il proprio ufficio legale in [#OMISSIS#], via La Pira n. 4; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
per l’annullamento:
del decreto rettorale prot. 183842 dell’8 luglio 2021, di approvazione degli atti della selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), settore concorsuale 06/D3 (Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia), settore scientifico disciplinare MED/16 (Reumatologia), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e degli atti di nomina della stessa e del relativo procedimento degli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare riferimento al bando di concorso, di cui al d.r. 601 del 2020, e al regolamento dell’Ateneo di [#OMISSIS#] in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui al d.r. n. 467 del 2019, nonché alla delibera di chiamata del controinteressato ad opera del Dipartimento e della sua presa di servizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di Universita’ degli Studi di [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 3 novembre 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente impugna l’esito della procedura indetta dalla Università di [#OMISSIS#] per procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della l. n. 240 del 2010, nel s.c. 06/D3 (Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia), settore scientifico 
disciplinare MED/16 (Reumatologia).
Fondato ed assorbente è il motivo con cui la stessa si duole del fatto che sia stato inserito fra i componenti della Commissione un docente di un settore scientifico disciplinare diverso da quello individuata dal bando nonostante la presenza nel Dipartimento che ha proposto la nomina di docenti aventi il prescritto requisito. Il tutto in violazione dell’art. 9 del regolamento dell’Ateneo [#OMISSIS#] parte in cui prevede che la nomina a commissario di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando possa avvenire solo qualora non siano presenti professori inquadrati nel settore scientifico disciplinare oggetto dell’incarico da conferire.
Diversamente da quanto ritengono la Università e il controinteressato la [#OMISSIS#] (che è legittima espressione dell’autonomia regolamentare universitaria) detta un precetto puntuale e perentorio la cui applicazione non è rimessa ad una valutazione [#OMISSIS#] per [#OMISSIS#] del Dipartimento. E, in ogni [#OMISSIS#], le ragioni per cui la stessa è stata disattesa non emergono dagli atti del procedimento.
Erra anche il controinteressato nell’affermare: a) che la censura sarebbe inammissibile per mancata autonoma impugnazione del decreto di nomina della commissione non avendo tale atto natura provvedimentale ed immediatamente lesiva; b) che la censura sarebbe inammissibile in difetto di prova di resistenza, trattandosi di una doglianza che veicola un interesse strumentale alla riedizione degli atti procedura selettiva successivi al decreto di nomina della commissione che dovrà avere diversa composizione.
Sotto tale profilo il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
Condanna l’Amministrazione ed il controinteressato in via fra di loro solidale alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.500 oltre [#OMISSIS#] e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO