TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 26 giugno 2018, n. 213

Data Documento: 2018-06-26
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 00213/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2017, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Bolzano, via [#OMISSIS#], 49; 
contro
[#OMISSIS#] Università di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Bolzano, corso della Libertà n. 35; 
Azione di accertamento / Risarcimento danni
Pubblico impiego. Docenza universitaria. Pagamento del danno patrimoniale subìto in conseguenza della mancata attribuzione dell’indennità per attività scientifica e delle agevolazioni fiscali previste dalla cosiddetta legislazione “rientro dei cervelli”, nonché risarcimento danni non patrimoniali per offesa al decoro ed alla dignità professionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della [#OMISSIS#] Università di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2017 il Cons. [#OMISSIS#] Del [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: avv. G. [#OMISSIS#] per il ricorrente; avv. I. [#OMISSIS#] e F. [#OMISSIS#] per la [#OMISSIS#] Università di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] chiede:
“a) di accertare e dichiarare che le valutazioni esposte dalla [#OMISSIS#] Università di Bolzano in data 11.03.2014 attraverso il “mentoring group” che ha valutato il ricorrente in relazione all’attribuzione della indennità di ricerca scientifica sono affette – per i motivi sopra [#OMISSIS#] – da nullità/annullabilitá/inesistenza o comunque invalidità;
b) previa positiva valutazione dell’operato scientifico, didattico ed istituzionale del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] svolto dallo stesso a partire dall’anno 2007 per la convenuta secondo i criteri ANVUR, ordinare alla [#OMISSIS#] Università di Bolzano, in persona del legale rappresentante p.t., la concessione della indennità prevista dall’art. 6 del Regolamento universitario della [#OMISSIS#] Università di Bolzano approvato con ordinanza del Consiglio n. 179 del 16.12.2011 e succ. mod. e integrazioni in favore del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con decorrenza dd. 01.04.2014, quantificata come segue: per gli anni 2014, 2015 e 2016 in Euro 32.000,00, per l’anno 2017 e fino alla sentenza quanto accertato in corso di causa o comunque quella [#OMISSIS#] o minore somma ritenuta di equità e giustizia oltre alla rivalutazione e [#OMISSIS#] interessi come per legge;
c) accertare e dichiarare che la [#OMISSIS#] Università di Bolzano era tenuta ad applicare le agevolazioni fiscali previsti dalla normativa del cd. “rientro dei cervelli in Italia” al prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che era titolato ad ottenerne i benefici, a partire dal 2008 o da qualsiasi altra data utile, e di conseguenza condannare la convenuta stessa a risarcire il danno patrimoniale patito dal ricorrente, come di seguito quantificato: Euro 90.126,19 o quella [#OMISSIS#] o minore somma ritenuta di equità e giustizia oltre alla rivalutazione e [#OMISSIS#] interessi come per legge;
d) previo accertamento della responsabilità della convenuta LUB, accertare l’ulteriore danno patrimoniale e non, subito e subendo dal prof. [#OMISSIS#] in seguito ed a causa dei fatti di cui in narrativa e, quindi, condannare la [#OMISSIS#] Università di Bolzano, in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire al ricorrente la somma di € 150.000 o quella diversa accertata in corso di causa per danno all’immagine ed alla reputazione professionale subito dal ricorrente in seguito all’ingiusta e arbitraria valutazione del proprio operato scientifico/didattico/istituzionale dal cd. “mentoring group” della [#OMISSIS#] Università di Bolzano dd. 11.3.2014, oltre alla rivalutazione e [#OMISSIS#] interessi come per legge”.
Si è costituita in giudizio la [#OMISSIS#] Università di Bolzano (LUB) chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 13.12.2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Si premette che la presente causa rientra [#OMISSIS#] giurisdizione del [#OMISSIS#] amministrativo ai sensi del combinato disposto di cui [#OMISSIS#] artt. 3, comma 2, e 63, commi 1 e 4, del DPR 30.3.2001, n. 165 nonché 133, lett. i), c.p.a.
Dall’anno 2007 fino al 2010 il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha ricoperto la carica di Vice – Preside della Facoltà di Arte e Design della [#OMISSIS#] Università di Bolzano (LUB). Con decreto n. 113/2011 è stato nominato, con decorrenza dall’1.10.2010, professore ordinario per il settore scientifico – disciplinare M-FIL/05 (Filosofia e teoria dei linguaggi). Dalla stessa data gli è stata assegnata la classe stipendiale 0 (zero) del professore ordinario a tempo pieno. Dal 2010 fino al 2016 ha ricoperto la carica di Preside della Facoltà di Arte e Design della LUB.
In data 27.11.2013 il ricorrente sceglieva di optare per il nuovo modello retributivo per Professori e Ricercatori della [#OMISSIS#] Università di Bolzano (di seguito LUB) approvato dal Consiglio dell’Università con delibera dd. 16.12.2011, n. 179, come da [#OMISSIS#] modificato con delibera dd. 20.9.2013, n. 77.
Il passaggio di sistema retributivo prevedeva che il professore optante venisse sottoposto ad una valutazione tecnico – scientifica da parte di una commissione denominata “mentoring group” di Facoltà, composta da tre soggetti provenienti dall’ambiente accademico extraprovinciale.
[#OMISSIS#] valutazione del “mentoring group” il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] riportava un punteggio inferiore a 1,3 e veniva inquadrato nel corrispondente livello zero (0), di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento.
Tale esito veniva contestato dall’interessato ma la richiesta che venisse effettuata una rivalutazione della sua posizione veniva rigettata dal Rettore della LUB che, con lettera dd. 6.5.2014, rappresentava di uniformarsi alla valutazione del mentoring group.
Con separato ricorso R.G. n. 52/2017 il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] impugnava il provvedimento di definitiva valutazione negativa operata dai Mentori nominati dalla [#OMISSIS#] Università di Bolzano ai fini della determinazione del livello di incremento stipendiale quale “assegno scientifico” (“scientific allowance”).
Con il presente ricorso il ricorrente:
1) lamenta che la valutazione, estesa all’attività scientifica, didattica ed istituzionale, avrebbe dovuto essere eseguita alla stregua di cc.dd. criteri ANVUR; il Rettore avrebbe omesso di fornire al mentoring group la documentazione scientifica che lo riguardava; alla riunione del mentoring group, durata meno di un’ora, uno dei componenti, il prof. Ruedi Baur, era assente;
2) deduce di aver subito un danno patrimoniale dovuto alla mancata applicazione, da parte dell’ufficio personale, delle agevolazioni fiscali previste dalla cd. normativa “rientro dei cervelli” (legge 206/2007 e 238/2010) e rappresenta che tali agevolazioni sarebbero state invece concesse ai professori ordinari successivamente nominati [#OMISSIS#] facoltà di Arte e Design della LUB.
3) formula domande di accertamento e condanna risarcitoria sul presupposto che LUB abbia adottato un provvedimento amministrativo illegittimo da cui sarebbero conseguite a cascata pregiudizievoli conseguenze patrimoniali; id est, la mancata corresponsione dell’indennità scientifica (euro 32.000,00 per i periodi [#OMISSIS#] / dicembre 2014 e per gli anni 2015 – 2016, più l’importo da quantificare per l’anno 2017) nonché per la lesione dell’immagine e della reputazione professionale (che quantifica in euro 150.000,00).
Nel merito il ricorso è infondato, cosicché il Collegio può esimersi dal vagliare le ulteriori eccezioni di inammissibilità del ricorso stesso, sollevate in via preliminare dalla difesa della LUB.
Occorre anzitutto distinguere tra le diverse questioni sottoposte al vaglio di questo [#OMISSIS#], id est: l’opzione per il nuovo sistema retributivo (art. 17 del “Regolamento LUB sulle condizioni contrattuali ed economiche dei professori di ruolo e dei ricercatori”); l’attribuzione dell’indennità scientifica (art. 6 dello stesso Regolamento); la mancata applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla c.d. normativa “rientro dei cervelli” (art. 17 D.L. n. 185/2008 e art. 44 D.L. n. 78/2010).
L’art. 16, comma 2, lett. b) del “Regolamento LUB sulle condizioni contrattuali ed economiche dei professori di ruolo e dei ricercatori”, approvato dal Consiglio dell’Università con delibera dd. 16.12.2011, n. 179, come da [#OMISSIS#] modificato con delibera dd. 20.9.2013, n. 77, prevede, per quanto d’interesse, la possibilità, per “i professori e ricercatori che sono stati assunti anteriormente all’entrata in vigore delle condizioni quadro sulla chiamata di professori e ricercatori e che sono in servizio all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento” di optare per il nuovo regime retributivo previsto dal Regolamento stesso, “previa valutazione positiva delle prestazioni nell’ambito della didattica, ricerca e delle attività istituzionali negli anni 2010 e 2011, sulla base dell’allegato IV”.
La valutazione, il cui esito positivo permette il passaggio al nuovo sistema retributivo, è espressamente rimessa al mentoring group della Facoltà.
Diversamente da quanto attiene alla valutazione per il passaggio al nuovo sistema retributivo, la valutazione per l’attribuzione della “indennità scientifica” è “riconosciuta sulla base della valutazione della produzione scientifica del professore / ricercatore”; valutazione, anch’essa rimessa al “mentoring group della facoltà, sentito il Rettore”, che avviene “sulla base dei criteri scientifici, didattici e artistici riconosciuti a livello internazionale, avvalendosi, laddove ritenuto possibile e ragionevole, dei criteri elaborati dall’ANVUR per il procedimento dell’abilitazione scientifico nazionale (art. 16 della legge n. 240/2010)”, con l’espressa previsione che “per le posizioni scientifiche che non sono valutabili tramite i criteri elaborati dall’ANVUR, si applicano i citati criteri riconosciuti a livello internazionale”.
La “indennità scientifica”, come stabilito dall’art. 6 del Regolamento, è “attribuita sulla base dei seguenti indici graduati, che risultano da una comparazione tra i criteri elaborati dall’Anvur e le prestazioni scientifiche: • livello 0: < 1,3; •livello I: 1,3 – 1,5; • livello II: >1,5 – 1,7; • livello III: più dell’1,7”.
Nel [#OMISSIS#] di specie, entrambe le valutazioni (id est: opzione per il nuovo sistema retributivo e attribuzione dell’indennità scientifica) sono state effettuate dal mentoring group di Facoltà, composto dal prof. Stephan Schmidt – Wulffen, rettore della New Design University di St. Pölten, dal prof. Ruedi Baur, designer di fama internazionale, e dal prof. Alexander Kufus, direttore dell’Istituto di design del prodotto e del processo della Universität der Künste di Berlino.
Ciò che viene in rilievo con il presente ricorso è, invero, soltanto la valutazione relativa all’attribuzione dell’indennità scientifica, conclusasi con l’attribuzione di un punteggio inferiore a 1,3, corrispondente, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento, al livello zero (0).
Il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] reputa “priva di qualsiasi fondamento logico” la conclusione complessiva cui è pervenuta il gruppo dei mentori e contesta l’affermazione che “Die Kommission sieht keine international gültigen, originären Forschungsbeiträge. Projekte bleiben auf die FUB begrenzt. Internationale Vernetzung in Lehre + Forschung ist nicht gegeben”.
Più specificamente, il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rappresenta quanto segue.
a) Pubblicazioni: l’affermazione del mentoring group secondo la quale “esistono pubblicazioni (2006, 2005) le quali non sono note a livello internazionale” non corrisponde a realtà. Per un verso, la commissione ha ignorato di considerare due pubblicazioni, e cioè: ‘Visualismus: Die Befreiung der Bilder vom Diktat des Apparates’ dell’anno 2010 e ‘Untersuchungen zum fotografischen Werk des Gestalters Max Buchartz’ dell’anno 2011, che sono state oggetto di valutazione da parte del MIUR che le ha anche inserite [#OMISSIS#] propria banca dati CINECA, e, per altro verso, non ha tenuto conto che, dalla predetta banca dati, risultano “nel periodo dal 2007 al 2014 ben 15 ulteriori pubblicazioni a firma del Prof. [#OMISSIS#]”. Di un tanto il mentoring group avrebbe dovuto tener conto alla stregua dei criteri ANVUR, “gli unici accreditati dalla Comunità Scientifica internazionale in tema di parametri e criteri per la valutazione dell’attività scientifica di cattedratici, ed ai quali fa riferimento anche il Regolamento interno della LUB”. Aggiunge, infine, di aver conseguito l’abilitazione accademica nel 2007 e di aver superato il concorso di Professore ordinario a tempo indeterminato nel 2011, e reputa che un tanto sarebbe stato di per sé sufficiente a soddisfare i citati criteri ANVUR.
b) Progetti scientifici: secondo il mentoring group l’interessato “hat drei Projekte initiiert, bzw. daran teilgenommen. Alle drei sind jedoch regional (Provinz Bozen) und hängen offenbar mit der Entwicklung der Fakultät zusammen”. In realtà egli deduce di essere autore e direttore scientifico di due progetti che, “essendo finanziati da soggetti terzi extraprovinciali e realizzati in stretta collaborazione con altre università nazionali e internazionali, certamente non possono essere definiti come regionali”.
c) Attività didattica: 1. “Modalità di insegnamento”: il mentoring group ha concluso che “Evaluierungen liegen der Kommission nicht vor. Int. Zusammenarbeit in der Lehre ist nicht erkennbar”, sebbene dalla scheda di valutazione risulta che il ‘mentoring group’ non disponeva di alcun materiale in merito”; 2. “Partecipazione e/o coordinamento di network scientifici e/o direzione di collaboratori di progetto e gruppi di lavoro”: sebbene egli abbia collaborato ad una serie di progetti, gruppi di lavoro, commissioni, comitati e associazioni, [#OMISSIS#] sul punto la valutazione da parte del mentoring group; 3. “Collaborazione in commissioni, consessi o gruppi di lavoro a livello di Facoltà e Università, incarichi in qualità di dirigente di programmi didattici, incarichi di delegato per ricerca scientifica, insegnamento, EDP internazionale oppure di programmi di studi”: il mentoring group afferma semplicemente che ‘[#OMISSIS#] ist Dekan’ ed ha preso in considerazione solo il ruolo svolto dal Prof. [#OMISSIS#] come [#OMISSIS#] della Facoltà di Arte e Design” senza considerare gli altri incarichi in seno alla Facoltà e più in generale in LUB.
Il ricorrente si duole, altresì, del fatto che la Commissione non abbia applicato – ovvero abbia applicati male – i criteri ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) e chiede di essere valutato da questo [#OMISSIS#] sulla base degli stessi e conclude affermando che tutti i progetti scientifici e/o didattici elencati nel ricorso erano a disposizione del mentoring group sulla banca dati denominata ‘[#OMISSIS#]’ della LUB.
Quanto sopra sintetizzato, ritiene il Collegio che prospettazioni del ricorrente non abbiano pregio.
Occorre anzitutto premettere che, secondo un pacifico e condiviso orientamento della giurisprudenza amministrativa, formatosi in relazione al giudizio tecnico – discrezionale riservato all’amministrazione nell’ambito del procedimento di abilitazione scientifica nazionale in ordine alla valutazione dei singoli titoli e delle pubblicazioni, che, ad avviso del Collegio, va esteso anche alla fattispecie in esame, relativa alla valutazione dei titoli utili ai fini del riconoscimento dell’indennità scientifica integrativa prevista dalla LUB, “in tema di sindacato giurisdizionale sui giudizi dati ai fini del conseguimento dell’ASN, in base alla normativa di riferimento (essenzialmente, gli articoli 3 e 4 e gli allegati al D.M. n. 76 del 2012), spetta alla commissione un ampio margine di discrezionalità valutativa, in relazione al quale il [#OMISSIS#] amministrativo non può compiere un sindacato di tipo sostitutivo, non esercitando in questa materia giurisdizione con cognizione estesa al merito: il sindacato giudiziale è circoscritto alla verifica sulla (in)sussistenza di evidenti [#OMISSIS#] di difetto di istruttoria o di motivazione o di eccesso di potere in particolare sotto le figure sintomatiche della palese irragionevolezza, della sproporzione valutativa e del travisamento dei fatti” (cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. VI, 10 aprile 2017, n. 1662; [#OMISSIS#] stesso senso, Sez. VI, 27 dicembre 2016, n. 5471, TRGA Bolzano 9 febbraio 2012, n. 51 e 26 marzo 2012, n. 115).
In sintesi, dunque, il sindacato del [#OMISSIS#] amministrativo è limitato in questi casi ai vizi logici, [#OMISSIS#] errori di fatto e ai [#OMISSIS#] di contraddizione ictu oculi rilevabili, che non si ravvisano sussistere nel [#OMISSIS#] di specie.
Un tanto ribadito, va osservato che, come già anticipato, la valutazione per il passaggio al nuovo sistema retributivo ha ad oggetto le prestazioni del docente / ricercatore nell’ambito della didattica, ricerca e delle attività istituzionali negli anni 2010 e 2011 (all. IV al Regolamento LUB), mentre la valutazione ai fini dell’indennità scientifica è svolta “sulla base di criteri scientifici, didattici, e artistici riconosciuti a livello internazionale, avvalendosi, là dove ritenuto possibile e ragionevole, dei criteri elaborati dall’ANVUR per il procedimento dell’abilitazione scientifica nazionale”.
Si tratta di valutazioni che, essendo funzionali a differenti scopi, riguardano oggetti differenti.
In sostanza, contrariamente a quanto sembrerebbe voler prospettare il ricorrente, ciò che potrebbe (semmai) rilevare per la valutazione relativa all’opzione per il nuovo sistema retributivo non rileva [#OMISSIS#] valutazione finalizzata all’attribuzione dell’indennità scientifica.
Conseguentemente, non rilevano, ai fini dell’attribuzione dell’indennità scientifica, le allegazioni inerenti le presentazioni, i progetti scientifici, l’attività didattica, le modalità d’insegnamento, la partecipazione a network scientifici e l’impegno in istituzioni universitarie.
Per quanto attiene [#OMISSIS#] invocati criteri ANVUR, indicatori dell’attività scientifica e di ricerca come definiti dal D.M. n. 76/2012 per ogni settore concorsuale, non risulta che il Regolamento LUB contenga uno specifico obbligo per i Mentori di rispettare tali specifiche. Invero, come anticipato, il Regolamento ha previsto, all’art. 6, comma 1, lett. b) che l’indennità scientifica sia attribuita sulla base di indici graduati ivi indicati (livello 0: < 1,3; livello I: 1,3 – 1,5; livello II: >1,5 – 1,7; livello III: più dell’1,7) risultanti da una comparazione tra i criteri elaborati dall’ANVUR e le prestazioni scientifiche.
Ad ogni modo, le argomentazioni a tal riguardo addotte dall’interessato non superano la cd. prova di resistenza, non essendo idonee a far conseguire al medesimo un diverso livello di inquadramento.
In tal senso depone anche la relazione della dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], esperta in bibliometria, che contiene un’approfondita valutazione sulla base dei criteri ANVUR delle pubblicazioni del ricorrente (cfr. doc. n. 17 LUB).
Per conseguire l’indennità almeno di I livello, l’interessato, che appartiene al settore concorsuale “Filosofia e teoria dei linguaggi”, avrebbe dovuto raggiungere un rapporto pari almeno (mediamente) ad 1,3 fra il numero di pubblicazioni sottoposte alla valutazione del mentoring group ed il numero di pubblicazioni richieste dall’indice ANVUR per il settore di riferimento.
In concreto, nei dieci anni precedenti la domanda avrebbe dovuto pubblicare, come autore, 3 libri, 30 articoli su rivista o capitoli su libro dotati di ISBN e 2 articoli su rivista di fascia “A”, (id est: rivista riconosciuta come eccellente a livello internazionale (cfr. art. 2, lett. a), all. B, D.M. 76/2012).
Dal curriculum vitae accademico del ricorrente un tanto non risulta.
Il prof. [#OMISSIS#] risulta curatore di 3 libri ma, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della delibera ANVUR n. 50/2012, le curatele “non costituiscono libro”.
Pertanto, in assenza di libri pubblicati, il punteggio attribuibile in riferimento al primo indicatore è 0 (zero) punti.
Sempre secondo la valutazione della dottoressa [#OMISSIS#], dei 17 articoli vantati (otto in cataloghi di mostre e monografie, tre in riviste e sei in antologie) solo 16 sono conteggiabili. Ad ogni modo, non vengono raggiunte le 30 pubblicazioni richieste. Pertanto, il punteggio attribuibile per il secondo indicatore è 0,53 punti. Mancando le pubblicazioni in riviste in fascia “A”, il punteggio rispetto a questo indicatore è 0 (zero) punti.
La media aritmetica risultante dai tre punteggi è quindi 0,18, corrispondente al livello 0 (zero), atteso che per acquisire il primo livello occorre almeno ottenere 1,3.
Per quanto attiene alla documentazione presa in esame dal mentoring group, va osservato che l’interessato, nell’allegare la dichiarazione d’opzione, ha messo a disposizione della Commissione, per la relativa valutazione, soltanto il suo curriculum vitae accademico.
Né ha fornito riscontro alla richiesta dell’allora Rettore, formulata con email del 7.2.2014 indirizzata ai docenti interessati, di inoltrare “i valori delle mediane da voi posseduti ad oggi per il settore scientifico disciplinare oppure macro-settore di riferimento”, cioè i dati (le cosiddette “mediane”) relativi alle pubblicazioni rilevanti ai fini della valutazione in ordine all’indennità scientifica.
Premesso che non è compito del mentoring group procedere ad una ricerca d’ufficio sulla produzione scientifica dell’interessato, va osservato che, anche conteggiando le pubblicazioni contenute nell’invocato database CINECA, non verrebbe comunque raggiunto il rapporto necessario per l’attribuzione del livello I.
Infatti, dall’estratto CINECA prodotto dal ricorrente stesso risulta che: – dei diciassette “Contributi in volume”, due (nn. 1 e 2) sono stati pubblicati successivamente al periodo di valutazione (cioè al 2013), dodici (nn. 3-8, 10, 11, 14- 17) sono stati considerati perché contenuti nel curriculum vitae accademico e, dei rimanenti, solo uno (n. 13) è provvisto di ISBN, come richiesto dall’art. 10, c. 1, lett. a), della delibera ANVUR 50/2012; – delle tre opere indicate sotto “Monografia o trattato scientifico”, due sono in realtà contributi in volume già inseriti nel suddetto curriculum, mentre la terza è priva di ISBN.
Sintetizzando, dunque, in base al database CINECA il ricorrente avrebbe potuto vedersi riconosciuta soltanto una pubblicazione in più, comunque insufficiente per ottenere l’indennità scientifica.
In riferimento, poi, alla durata della riunione del mentoring group, va osservato che essa riguardava una valutazione quantitativa, vincolata a parametri aritmetici e che il contributo fornito dal prof. Ruedi Baur in ordine alla valutazione del ricorrente è attestato dalle email intercorse con il Rettorato e dalla firma che dal medesimo apposta sull’elaborato della commissione.
Per quanto concerne, poi, la questione degli indicatori, premesso che la differenza fra indicatori bibliometrici ed indicatori non bibliometrici risiede nelle diverse fonti cui si attinge per fissare i valori degli indicatori stessi (nel senso che i valori degli indicatori bibliometrici sono “reperibili attraverso fonti esterne”, principalmente banche dati internazionali – cfr. art. 1, c. 1, n. 1, delibera ANVUR 50/2012) mentre quelli degli indicatori non bibliometrici non sono disponibili su banche dati internazionali e vengono desunti da liste di pubblicazioni – cfr. art. 1, c. 1, n. 2, delibera ANVUR 50/2012), va osservato che nel settore scientifico M-Fil/05, cui appartiene il ricorrente, [#OMISSIS#] applicati, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera b) della delibera Anvur 50/2012, gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici, come definiti dall’art. 3, All. B, D.M. 76/2012, id est: il numero di libri, di articoli su rivista, di capitoli su libri dotati di ISBN e di articoli su riviste di fascia “A”.
Ed un tanto ha avuto applicazione nel [#OMISSIS#] di specie.
Non si può, infine, dedurre una sorta di automatismo tra la conferma a professore ordinario ed il soddisfacimento dei criteri ANVUR, atteso che in tal modo l’indennità scientifica, spettando ad ogni professore ordinario, verrebbe a perdere la sua natura di premio – incentivo alla produzione scientifica.
Si può ora passare all’esame della questione concernente la mancata attribuzione automatica dell’agevolazione fiscale.
Sostiene il prof. [#OMISSIS#] che sussistevano tutti i necessari presupposti perché egli potesse beneficiare della specifica agevolazione prevista dalla c.d. normativa “rientro dei cervelli” (art. 17 D.L. n. 185/2008 e art. 44 D.L. n. 78/2010), consistente nell’imponibilità del solo 10% del reddito da lavoro per 3 anni a decorrere dal 1° anno di residenza fiscale in Italia, sicché LUB “in qualità di sostituto d’imposta” avrebbe dovuto applicarla automaticamente, come avvenuto per tutti i professori ordinari della Facoltà d’Arte e Design nominati successivamente.
Nelle conclusioni il ricorrente chiede la conseguente condanna di LUB, previo accertamento di due elementi: (a) il diritto di [#OMISSIS#] a fruire del beneficio fiscale di cui si tratta, avendone i requisiti e (b) il dovere di LUB, quale sostituto di imposta, di applicare al suo dipendente automaticamente detto beneficio.
La domanda del ricorrente è infondata, atteso che non sussiste alcun obbligo in capo al sostituto d’imposta di applicare l’agevolazione fiscale in questione senza la previa presentazione di una domanda dell’interessato.
Il ricorrente avrebbe dovuto pertanto presentare al proprio datore di lavoro, per ciascun periodo d’imposta e nei previsti termini, una documentata istanza, in modo da consentire al datore di lavoro di procedere al conguaglio ai sensi dell’art. 23, comma 3, del d.P.R. 600/1973.
Va precisato che l’applicazione ai professori ordinari nominati dopo il ricorrente dello specifico beneficio fiscale di cui alla previsione, peraltro successivamente introdotta, di cui all’art. 44, del D.L. 78/2010, convertito con legge 122/2010, non è avvenuta in modo automatico, bensì sulla base di una dichiarazione, debitamente documentata, prodotta dai singoli interessati.
L’insussistenza del dedotto presupposto su cui l’interessato fonda la domanda risarcitoria per l’asserita denigrazione dell’immagine e della reputazione professionale, id est la “incorretta ed errata valutazione” del mentoring group, comporta il rigetto della stessa.
In conclusione, il ricorso è infondato e come tale va rigettato unitamente a tutte le domande con lo stesso avanzate.
Alla soccombenza consegue la condanna alle spese che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta unitamente a tutte le domande con lo stesso avanzate.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della [#OMISSIS#] Università di Bolzano nell’importo che viene liquidato in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre [#OMISSIS#], CNPA e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Del [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

Pubblicato il 26/06/2018