Estinzione del giudizio a seguito di rinuncia.
TAR Trentino Alto Adige, Trento, 12 luglio 2017, n. 232
Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Criteri di valutazione-Estinzione del giudizio
N. 00232/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 51 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Spangaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Bertoluzza in Trento, via [#OMISSIS#], n. 73;
contro
l’Università degli studi di Trento, in persona del rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, presso i cui uffici in Trento, largo Porta Nuova n. 9, è domiciliata;
nei confronti di
Sara Favargiotti, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiana Pinamonti ed [#OMISSIS#] Orazietti con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Trento, via [#OMISSIS#], n. 27;
per l’annullamento, previa sospensione,
-del decreto del Rettore dell’Università degli studi di Trento n. 825/RET del 12.12.2016 avente ad oggetto “Approvazione atti valutazione comparativa a n.1 posto ricercatore a tempo determinato settore concorsuale 08/D1 (Progettazione architettonica) settore scientifico disciplinare ICAR/15 (Architettura del paesaggio) Dipartimento di Ingegneria civile ambientale e meccanica” pubblicato in data 22.12.2016;
-del verbale n. 1 della commissione esaminatrice nominata con D.R. 697 del 10.10.22016 con i relativi allegati (A) e singole tabelle (A 1.1 A 2.1 A 3.1) contenente i giudizi individuali e collegiali sui titoli e pubblicazioni;
-del verbale n. 2 con i relativi allegati (A) contenente giudizio sulle conoscenze linguistiche e (B) contenente la valutazione complessiva, atti conosciuti in data 24 e 27.1.2017;
-del verbale del consiglio di dipartimento di ingegneria civile ambientale e meccanica del 21.12.2016 con cui si delibera la chiamata della dott.ssa Sara Favargiotti con decorrenza dal 28.12.2016 conosciuto per estratto in data 24.1.2017 mai pubblicato;
-della delibera del consiglio di amministrazione se ed in quanto adottata non conosciuta di approvazione della proposta di chiamata;
-nonché per quanto occorrer possa e nei limiti di tutela della posizione giuridica e degli interessi della ricorrente del bando di concorso di cui al D.R. n.548-RET del 27.7.2016 e del regolamento dell’Università degli studi di Trento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori emanato con D.R. n. 563/2013, in particolare nella parte in cui non prevedono l’obbligo della commissione esaminatrice di predeterminazione dei criteri di valutazione con attribuzione di un punteggio ai titoli e alle pubblicazioni;
-di ogni altro eventuale atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ivi inclusi i rimanenti atti della procedura non conosciuti laddove lesivi della posizione del ricorrente;
nonché per l’annullamento del contratto se già sottoscritto dalla dott. ssa Sara Favargiotti e l’Università di Trento a seguito della chiamata ai sensi degli artt.8 e seguenti del bando
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive dell’Università degli studi di Trento e della controinteressata;
Visto l’atto del 24 maggio 2017, notificato il 29 e 31 maggio 2017, con il quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84, comma 3, del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica del 6 luglio 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la ricorrente l’avvocato [#OMISSIS#] Manca in dichiarata sostituzione dell’avvocato [#OMISSIS#] Spangaro e per la controinteressata gli avvocati Cristiana Pinamonti ed [#OMISSIS#] Orazietti;
Nessun difensore presente per l’amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica dell’Università degli studi di Trento relativa a un posto di ricercatore a tempo determinato per tre anni nel settore concorsuale 08/D1 (Progettazione architettonica) e settore scientifico disciplinare ICAR/15 (Architettura del paesaggio). La procedura si è svolta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonché secondo le disposizioni del decreto rettorale n. 563 del 29.10.2013 recante il “Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera dei professori e ricercatori”. Il bando di indizione, individuato il profilo scientifico e i correlati impegni del ricercatore, ha stabilito i requisiti di ammissione alla procedura e le modalità di svolgimento della medesima. La prima fase della procedura prevedeva una selezione preliminare sulla base dei titoli, dei curricula e della produzione scientifica da parte della commissione esaminatrice che si doveva concludere con l’ammissione alla seconda fase di non meno di sei candidati. La seconda fase consisteva nella discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. Al termine delle due fasi di valutazione la commissione doveva indicare non più di tre candidati idonei alla chiamata e il Consiglio del dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica, a seguito di un seminario sull’attività di ricerca svolta e sulle prospettive di sviluppo, sostenuto dai candidati, proponeva la chiamata di uno degli idonei. La ricorrente è stata dichiarata idonea al termine delle fasi di valutazione della commissione, mentre, all’esito finale della valutazione comparativa è risultata vincitrice l’odierna controinteressata. Ritenendosi lesa nei propri interessi legittimi, la ricorrente ha affidato il proposto gravame ai seguenti motivi di censura:
Violazione di legge: violazione art. 24 legge 240/2010; violazione dei principi della Carta Europea dei ricercatori; violazione legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, incongruità e illogicità. Violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo, in particolare concorsuale, di trasparenza ed imparzialità. Violazione art. 97 Costituzione. Eccesso di potere per errato presupposto, difetto di motivazione e di istruttoria
La commissione esaminatrice ha omesso la predeterminazione dei criteri da utilizzare per l’attribuzione di un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati e ha indicato una griglia di valutazione da un minimo ad un massimo di punteggio. Né il bando né il regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori dispongono l’obbligatorietà di tale predeterminazione, così come non è prevista la valutazione tramite un punteggio che, tuttavia, esprimerebbe una scala di valori verificabile e rispondente ai necessari criteri di trasparenza della procedura oltre ad essere esplicitamente prevista per i titoli e per ciascuna pubblicazione dei candidati ammessi alla discussione dall’art. 24, comma 2 lett. c), della legge n. 240/2010. I criteri di valutazione dei titoli, dei curricula e delle pubblicazioni riportati nei verbali delle sedute della commissione, viceversa, riproducono pedissequamente quelli previsti dal D.M. n. 243/2011 e richiamati dal regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori di cui al D.R. n. 563/2013. I giudizi individuali di ciascun commissario, inoltre, espressi tramite valutazioni di buono, ottimo, discreto, ok, very good, good, ecc., sono incomprensibili senza i necessari criteri specifici e rendono indecifrabile anche il giudizio collegiale. L’illegittimità degli atti della commissione inficia anche il provvedimento del consiglio di dipartimento di chiamata della controinteressata vincitrice della valutazione comparativa.
Violazione di legge: violazione art. 24 legge 240/2010; violazione art. 6 del bando di concorso. Sviamento. Violazione principi di trasparenza, di buon andamento ed imparzialità della P.A. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttorie e di motivazione, incongruità. Illogicità manifesta
I giudizi, singoli e collegiale, non sono sorretti da una adeguata motivazione. La mancata preventiva “pesatura” dei criteri, inoltre, determina un ulteriore possibile motivo di illegittimità sotto il profilo dello sviamento. La commissione, poi, ha sottovalutato alcuni titoli della ricorrente, omesso la valutazione di pubblicazioni e attribuito ingiustificatamente alla controinteressata punteggi superiori. La ricorrente chiede, infine, la produzione in giudizio di titoli, curricula, e produzione scientifica degli altri candidati idonei.
L’amministrazione resistente e la controinteressata, eccepita, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, hanno diffusamente argomentato per l’infondatezza nel merito dello stesso.
Con ordinanza n. 20/2017 la domanda cautelare è stata respinta.
In vista della pubblica udienza odierna, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia, ritualmente notificato alle controparti, contestualmente instando per la compensazione delle spese, cui le altre parti hanno aderito
Ciò posto, il Collegio, verificati i poteri rappresentativi dei difensori delle ricorrenti, non può che dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c, del cod. proc. amm.
Le spese, considerata l’adesione delle altre parti alla richiesta della ricorrente, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 12/07/2017