TAR Trentino Alto Adige, Trento, 19 maggio 2017, n. 174

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Commissione esaminatrice-Discrezionalità tecnica-Rapporti Commissione esaminatrice-Dipartimento

Data Documento: 2017-05-19
Area: Giurisprudenza
Massima

In una procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, una volta stabilita, da parte della commissione, la rosa degli idonei alla chiamata, il dipartimento non può ritenersi svincolato dall’obbligo motivazionale in ragione dell’indistinta e legittima pariordinazione di idoneità dei candidati prescelti dalla commissione, e ciò alla luce dei principi che governano la discrezionalità amministrativa. Affinchè la medesima non si trasformi in arbitrarietà, il procedimento amministrativo deve dare conto dei criteri e dei parametri attraverso i quali la discrezionalità si è svolta.

Il giudizio tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi n cui esso risulti ictu oculi macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

Contenuto sentenza

N. 00174/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00340/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 340 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Bottone e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Trento, via [#OMISSIS#], n. 106; 
contro
l’Università degli studi di Trento, in persona del rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, presso i cui uffici in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, è domiciliata;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiana Pinamonti ed [#OMISSIS#] Orazietti con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Trento, via [#OMISSIS#], n. 27;
[#OMISSIS#] De Laurentis, non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari,
quanto al ricorso principale e ai motivi aggiunti:
-della delibera del consiglio del dipartimento di fisica dell’Università degli studi di Trento del 19.10.2016, con cui all’esito della pubblica selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato (settore concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali – settore scientifico disciplinare FIS/02 – Fisica teorica e modelli matematici), è stata deliberata la chiamata del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
-del decreto rettorale n. 602 del 6.9.2016 con cui sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa per cui è causa, anche nella parte in cui non è stata determinata l’esclusione del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
-dei verbali tutti della commissione esaminatrice, ed in particolare di quelli con cui sono stati fissati i criteri di valutazione nonché formulati i giudizi relativi al ricorrente, al dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e alla dott.ssa [#OMISSIS#] De Laurentis, nonché degli altri atti della procedura nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione del dott. [#OMISSIS#];
-del decreto rettorale n. 289 del 22.4.2016 con cui è stata indetta la procedura, del decreto rettorale del 4.7.2016 con cui è stata nominata la commissione esaminatrice, del decreto rettorale n. 563 del 29.10.2013 recante il “regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera dei professori e ricercatori” e dei “criteri generali di riferimento per il reclutamento di professori e ricercatori approvati dal comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere” del 14.1.2014;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive della Università degli studi di Trento e del controinteressato;
Vista la domanda di misure cautelari presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica del 18 maggio 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per il ricorrente l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Bottone, per l’Università degli studi di Trento il procuratore dello Stato [#OMISSIS#] Volpe e per il controinteressato gli avvocati Cristiana Pinamonti ed [#OMISSIS#] Orazietti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato, formulando domanda di misure cautelari, gli atti della procedura di valutazione comparativa, indetta presso il dipartimento di fisica dal rettore dell’Università degli studi di Trento, per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato per tre anni nel settore concorsuale 02/A2 (Fisica teorica delle interazioni fondamentali) e settore scientifico disciplinare FIS/02 (Fisica teorica, modelli e metodi matematici), procedura a cui il ricorrente ha partecipato e di cui è risultato vincitore il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], odierno controinteressato. La procedura si è svolta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e degli artt. 18 e seguenti del decreto rettorale n. 563 del 29.10.2013 recante il “regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera dei professori e ricercatori” nonché secondo i “criteri generali di riferimento per il reclutamento di professori e ricercatori approvati dal comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere” il 14.1.2014. La commissione giudicatrice, dopo aver verificato, in particolare, il possesso da parte dei candidati del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ha provveduto ad effettuare, sulla base di criteri previamente fissati, una prima valutazione che ha portato all’ammissione alla fase successiva di 10 candidati e alla successiva individuazione di 3 candidati idonei: il ricorrente, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e la dott.ssa [#OMISSIS#] De Laurentis. Approvati con decreto rettorale n. 602/2016 i predetti atti della valutazione comparativa, i tre candidati idonei hanno poi tenuto davanti al consiglio di dipartimento un seminario sull’attività di ricerca svolta e sulle prospettive di sviluppo, così come previsto dal bando e dal regolamento di cui al decreto rettorale n. 563/2013. Infine il consiglio di dipartimento della facoltà di fisica ha deliberato la chiamata del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per la posizione di ricercatore a tempo determinato.
Il ricorrente affida il gravame ai seguenti motivi di censura.
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 74 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, dell’art. 24, comma 2, lett.b), della legge 30.12.2010, n. 240, dell’art. 22 del regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori dell’Università di Trento emanato con decreto rettorale n. 563 del 29.10.2013 e dell’art. 2 del bando approvato con decreto rettorale n. 289 del 22.4.2016 – Difetto assoluto dei presupposti – Illogicità – Travisamento
Il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], vincitore della procedura di valutazione comparativa, avrebbe dovuto essere escluso dalla partecipazione alla medesima in quanto risulta in possesso del dottorato/PHD in Mathematical Phisics conseguito presso l’University College di Dublino laddove il titolo, richiesto quale requisito di ammissione alla valutazione comparativa in questione, è quello di dottore di ricerca conseguito o riconosciuto in Italia tramite il cosiddetto decreto di equipollenza.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 24 della legge n. 240/2010, dell’art. 26 del Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori dell’Università degli studi di Trento, emanato con decreto rettorale n. 563 del 29.10.2013 e dell’art. 7 del bando di cui al decreto rettorale n. 289 del 22.4.2016 – Illogicità – Arbitrarietà – Difetto di istruttoria e di motivazione
La scelta del dott. [#OMISSIS#] non risulta motivata rispetto agli altri candidati ugualmente giudicati idonei; la commissione giudicatrice ha formulato un giudizio del tutto identico per i tre candidati selezionati dal quale non è possibile desumere la superiorità del vincitore rispetto al ricorrente e, soprattutto, il consiglio di dipartimento non ha esplicitato le ragioni della chiamata effettuando meramente una votazione sulla proposta a favore del dott. [#OMISSIS#].
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della L. 30.12.2010, n. 240, del D.M. 25.5.2011 n. 243 e del Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori dell’Università degli studi di Trento, emanato con decreto rettorale n. 563 del 29.10.20013 – Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 – Difetto di istruttoria – Illogicità – Travisamento – Contraddittorietà – Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Disparità di trattamento
Gli atti impugnati, palesemente, non tengono conto della netta superiorità del profilo del ricorrente rispetto al vincitore e all’altra candidata, sottovalutando il profilo del ricorrente e sopravvalutando quello dei controinteressati.
Con il ricorso è stato chiesto di disporre attività istruttoria ed è stata presentata istanza incidentale di misure cautelari.
L’Università degli studi di Trento e il controinteressato risultato vincitore, costituitisi in giudizio, hanno diffusamente argomentato per il rigetto dell’istanza cautelare e la reiezione del ricorso nel merito data l’infondatezza.
In prossimità della camera di consiglio del 26 gennaio 2017, fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorrente, a seguito della produzione documentale dell’amministrazione intimata, ha presentato istanza di rinvio e proposto, sui medesimi atti già impugnati, motivi aggiunti denunziando:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 74 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, dell’art. 24, comma 2, lett.b), della legge 30.12.2010, n. 240, dell’art. 22 del regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori dell’Università di Trento emanato con decreto rettorale n. 563 del 29.10.2013 e dell’art. 2 del bando approvato con decreto rettorale n. 289 del 22.4.2016 e dell’art. 22 (rectius art. 2), comma 7, del D.P.R. n. 487/1994 – Difetto assoluto dei presupposti – Illogicità – Travisamento
Come previsto dall’art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 487/1994, il requisito del possesso del titolo di dottore di ricerca o equipollente doveva essere posseduto alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla valutazione, cioè al 16.6.2016, mentre, a seguito della produzione della amministrazione resistente, l’equipollenza del dottorato di ricerca conseguito all’estero dal controinteressato vincitore della procedura risulta ottenuta con decreto MIUR del 7.9.2016.
In sede di decisione della domanda cautelare, nell’udienza del 23 febbraio 2017, il ricorrente ha chiesto e ottenuto dal Collegio la riunione al merito del ricorso, fissato per l’odierna udienza, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La censura proposta con il primo motivo di ricorso non merita accoglimento.
Giova evidenziare che la procedura di valutazione comparativa cui ha partecipato il ricorrente è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e che il comma 2, lett. b) di tale articolo (ed analogamente l’art. 22 del regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori dell’Università di Trento emanato con decreto rettorale n. 563 del 29.10.2013 così come l’art. 2 del bando approvato con decreto rettorale n. 289 del 22.4.2016) prevede il possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente per l’ammissione a tale tipo di procedura. La formulazione di cui al predetto comma 2 – “dottore di ricerca o titolo equivalente” – (così come la formulazione delle citate disposizioni del regolamento e del bando) non reca alcun riferimento al luogo di conseguimento del titolo né al riconoscimento in Italia del titolo conseguito all’estero disciplinato dall’art. 74 del D.P.R. n. 382/1980. Pertanto, anche considerato il preciso richiamo alla Carta europea dei ricercatori che tende a favorire ogni forma di mobilità dei ricercatori, correttamente evidenziato dall’amministrazione resistente, l’interpretazione della richiamata disposizione non può che essere nel senso di ammettere anche i candidati che hanno conseguito il titolo all’estero indipendentemente dall’eventuale successivo formale riconoscimento del medesimo con decreto del MIUR. Ne consegue la correttezza dell’operato della commissione giudicatrice, che, sulla base di una consentita valutazione sostanziale, ha ammesso alla procedura sia il dottor [#OMISSIS#] sia altri candidati che hanno conseguito all’estero il titolo di dottore di ricerca, nonché l’insussistenza dei vizi di legittimità al riguardo denunciati.
2. La seconda censura merita di essere favorevolmente apprezzata.
Vale al riguardo premettere che la disciplina della procedura per cui è causa trova base nel già citato art. 24, comma 2, della legge n. 240/2010 nonché negli artt. 24, 25 e 26 del regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori dell’Università di Trento emanato con decreto rettorale n. 563 del 29.10.2013 così come negli artt. 6 e 7 del bando approvato con decreto rettorale n. 289 del 22.4.2016. Orbene le citate norme, per quel riguarda l’operato della commissione giudicatrice, prevedono che la commissione stessa: 1) individui i candidati più meritevoli (art. 24, comma 2, lett. c) l. n. 240/2010); 2) indichi non più di tre candidati idonei alla chiamata (art. 24, comma 3, del regolamento e art. 6 del bando); 3) esprima le proprie valutazioni senza riferirsi all’eventuale tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto (art. 24, comma 3, del regolamento e art. 6 del bando). Nella fattispecie la commissione ha valutato, come richiestole, il profilo dei candidati in relazione al settore scientifico disciplinare FIS/02 di cui al bando e ha indicato, esercitando la discrezionalità che le compete, i tre più meritevoli formulando i giudizi relativi ad ognuno. Pertanto nessun vizio è dato cogliere nell’operato, di cui peraltro si dirà anche a riguardo della terza censura, della commissione.
Quanto, invece, alla chiamata dell’idoneo da parte del consiglio di dipartimento, la disciplina più sopra richiamata prevede che il consiglio medesimo deliberi: 1) sulla base delle valutazioni formulate dalla commissione in merito al profilo scientifico (art. 26, comma 2, del regolamento e art. 7 del bando); 2) sulla base degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario (art. 26, commi 1 e 2, del regolamento e art. 7 del bando); 3) anche tenuto conto della coerenza rispetto alla tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto (art. 26, comma 2, del regolamento e art. 7 del bando).
Dal verbale della seduta del 19 ottobre 2016 risulta che il direttore del consiglio di dipartimento ha posto in votazione la chiamata del dott. [#OMISSIS#] dopo aver comunicato, mettendone a disposizione i relativi verbali, lo svolgimento dei seminari da parte dei tre candidati, e dopo averne illustrato i curricula ed espresso un giudizio articolato in merito alla presentazione e alla compatibilità del loro profilo scientifico con le linee di ricerca del dipartimento anche con riferimento al piano strategico del dipartimento stesso, previa valutazione dei profili scientifici in relazione alle linee di sviluppo del dipartimento e del settore scientifico disciplinare messo a concorso.
Considerato che la commissione ha giudicato allo stesso modo “eccellenti” tutti i tre candidati idonei, il consiglio di dipartimento era tenuto ad esplicitare più compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a base della scelta operata a favore di uno di essi. Infatti, una volta stabilita, da parte della commissione giudicatrice, la rosa degli idonei alla chiamata, il dipartimento non può ritenersi svincolato dall’obbligo motivazionale in ragione dell’indistinta e legittima pariordinazione di idoneità dei tre candidati prescelti dalla commissione, e ciò alla luce dei principi che governano la discrezionalità amministrativa. Affinchè la medesima non si trasformi in arbitrarietà, il procedimento amministrativo deve dare conto dei criteri e dei parametri attraverso i quali la discrezionalità stessa si è svolta. Viceversa, nella fattispecie in esame, pur considerando l’inevitabile sinteticità del verbale, il mero richiamo per relationem alle valutazioni, come sopra evidenziato non decisive, della commissione, ai seminari e al piano strategico e di sviluppo del dipartimento, non consente di ritenere sufficientemente motivata la scelta operata a favore del dott. [#OMISSIS#]. La delibera impugnata si rivela in realtà, sotto il profilo motivazionale, assai debole ed inadeguata, incorrendo, perciò, nel vizio di difetto di motivazione che rende fondata la censura proposta.
3. Infine il terzo motivo di ricorso non merita condivisione.
Secondo consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, infatti, il giudizio tecnico-discrezionale della commissione giudicatrice è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti ictu oculi macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (ex multis: C.d.S., Sez. IV, n. 1643/2007; id., n. 2110/2016). Il giudice amministrativo, in mancanza di una palese irragionevolezza del giudizio, non può quindi effettuare valutazioni di merito sostituendole a quelle proprie dell’amministrazione. Nel caso in esame non sono ictu oculi rinvenibili vizi di manifesta irragionevolezza/abnormità, e tale considerazione preclude l’ammissibilità dei pareri resi da soggetti terzi, quale la relazione depositata in sede di ricorso nonchè della integrazione istruttoria richiesta al Collegio.
4. Le considerazioni svolte a riguardo del primo motivo di ricorso determinano l’infondatezza anche del motivo aggiunto, considerata l’affermata rilevanza, quale requisito di ammissione alla valutazione comparativa, non tanto dell’equipollenza e quindi del riconoscimento del titolo di dottore di ricerca, ma del titolo di dottore di ricerca o equivalente, posseduto, nel caso di specie, dal controinteressato al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione e cioè il 16.6.2016. E ciò senza considerare che secondo un recente orientamento giurisprudenziale (C.d.S., sez. VI, n. 1764/2017) il riconoscimento del titolo in questione accerta uno stato già costituito in capo al titolare e ne dà certezza legale con efficacia ex tunc da quando, quindi, tale stato è stato conseguito. Ne discende che, nella fattispecie in esame, il requisito del titolo di dottore di ricerca, riconosciuto o meno, risulta, comunque, regolarmente posseduto alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, nonostante il decreto di riconoscimento sia intervenuto il 7.9.2016.
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del secondo mezzo di gravame relativo all’omessa motivazione della delibera del consiglio di dipartimento di fisica del 19 ottobre 2016 di chiamata del controinteressato che, per l’effetto, deve essere annullata unitamente agli atti ad essa consequenziali.
Restano ovviamente salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Università.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera del consiglio di dipartimento di fisica del 19 ottobre 2016 di chiamata del controinteressato e gli atti ad essa consequenziali, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Condanna l’amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente le spese del presente giudizio nell’importo di euro 1.000 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Vigotti, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 19/05/2017