Secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 maggio 2017, n. 2350) l’obbligo di motivazione gravante sull’amministrazione, a fronte delle osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non impone, ai fini della legittimità del definitivo diniego dell’istanza, la puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dall’interessato, essendo sufficiente la motivazione addotta a sostegno del provvedimento finale.
TAR Trentino Alto Adige, Trento, 28 dicembre 2017, n. 333
Dottorato di ricerca-Ammissione dottorato-Preavviso di rigetto
N. 00333/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2015, integrato con motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Trento, via Calepina n. 50, presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
l’Università degli Studi di Trento, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, con la quale è domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;
nei confronti di
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
I) quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: A) decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Trento -OMISSIS-, con il quale è stata disposta l’esclusione del ricorrente dal 26° ciclo del corso di dottorato di ricerca in studi giuridici comparati ed europei; B) verbale del Collegio dei docenti in data 10 giugno 2015, nella parte in cui viene dichiarata l’inadempienza del ricorrente agli obblighi inerenti alla stesura della tesi di dottorato e all’esame finale, con conseguente esclusione dal corso di dottorato; C) tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali,
nonché per l’accertamento dell’interesse legittimo del ricorrente: A) a concludere il dottorato di ricerca beneficiando di almeno un ulteriore anno per la conclusione della propria ricerca e per la stesura della tesi di dottorato; B) ad ottenere per tale periodo una tutoria sostanziale da parte dell’Università degli Studi di Trento; C) alla menzione, da parte del Collegio dei docenti, delle anomalie relative al corso di dottorato,
nonché per la condanna dell’Università degli Studi di Trento all’adozione di misure idonee a tutelare le situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio e per la condanna al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente;
II) quanto al ricorso per motivi aggiunti, dei seguenti atti: A) decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Trento -OMISSIS-, con il quale è stata disposta l’esclusione del ricorrente dal 26° ciclo del corso di dottorato di ricerca in studi giuridici comparati ed europei; B) verbale del Collegio dei docenti in data 13 gennaio 2016, nella parte in cui viene rigettata l’istanza di proroga presentata dal ricorrente in data 12 settembre 2014; C) tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali,
nonché, in subordine, per l’accertamento e la declaratoria della formazione del silenzio assenso sulla richiesta di proroga di un ulteriore anno di dottorato, presentata dal ricorrente in data 12 settembre 2014, con conseguente annullamento del decreto rettorale in data 21 gennaio 2016 e del verbale del Collegio dei docenti in data 13 gennaio 2016,
nonché, in subordine, per l’accertamento e la declaratoria dell’interesse del ricorrente alla rimessione in termini per la richiesta di ammissione all’esame finale di dottorato, con conseguente annullamento del decreto rettorale in data 21 gennaio 2016 e del verbale del Collegio dei docenti in data 13 gennaio 2016,
nonché, in ogni caso, per la condanna dell’Università degli Studi di Trento all’adozione di misure idonee a tutelare le situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio e per la condanna al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente;
nonché, quanto all’istanze ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., per l’accertamento:
– del diritto del ricorrente all’accesso, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, in forma anonima e ad eccezione quelli contenti dati sensibili di soggetti terzi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ai seguenti documenti, informazioni e dati detenuti dalla Scuola di dottorato in Studi giuridici comparati ed europei: A) gli estratti di tutti i verbali del Collegio dei docenti, nonché gli eventuali allegati da essi richiamati, inerenti alle richieste di proroga ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.R. 16 dicembre 2003, n. 997, di altri dottorandi della Scuola di dottorato in Studi giuridici comparati ed europei (cicli XIX – XXVIII); B) gli estratti di tutti i verbali del Collegio dei docenti e gli atti dei coordinatori della Scuola di dottorato di autorizzazione all’assolvimento del periodo all’estero in favore di altri dottorandi della Scuola di dottorato in Studi giuridici comparati ed europei (cicli XXVI – XXIX) nel periodo intercorrente tra l’a.a. 2010-2011 e l’a.a. 2013-2014, nonché gli eventuali allegati da essi richiamati; C) gli estratti di tutti i verbali del Collegio dei docenti e/o del Comitato esecutivo di deliberazione della quota di rimborso spese autorizzata quale contribuzione per ogni periodo di ricerca all’estero deliberato in favore di altri dottorandi della Scuola di dottorato in Studi giuridici comparati ed europei (cicli XXVI – XXIX) nel periodo intercorrente tra l’a.a. 2010-2011 e l’a.a. 2013-2014, nonché i file detenuti dalla Scuola di dottorato contenti le tabelle riepilogative degli importi autorizzati, dei tempi di permanenza all’estero e della qualità o meno di borsista del dottorando beneficiario; D) gli estratti di tutti i verbali del Collegio dei docenti e/o del Comitato esecutivo, nonché gli eventuali allegati da essi richiamati, concernenti l’autorizzazione di percorsi dottorali in co-tutela di altri dottorandi della Scuola di dottorato in Studi giuridici comparati ed europei (cicli XIX – XXIX); E) gli estratti di tutti i verbali del Collegio dei docenti, nonché gli eventuali allegati da essi richiamati, concernenti le eventuali deliberazioni circa richieste di sospensione temporanea del dottorato ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.R. 16 dicembre 2003, n. 997, di altri dottorandi della Scuola di dottorato in Studi giuridici comparati ed europei (cicli XIX – XXVIII); F) gli estratti di tutti i verbali del Collegio dei docenti e/o del Comitato esecutivo, concernenti le eventuali richieste di autorizzazione alla deroga all’assolvimento del periodo di studio all’estero richiesto dalla Scuola ai sensi dell’articolo 10, comma 6, delle Norme Attuative della Scuola di Dottorato – o norme precedenti equivalenti – di altri dottorandi della Scuola di dottorato in Studi giuridici comparati ed europei (cicli XIX – XVIII); G) gli estratti di tutti i verbali del Collegio dei docenti e/o del Comitato esecutivo, nonché gli eventuali allegati da essi richiamati, concernenti l’autorizzazione all’assolvimento di periodi di stage o percorsi di studio e ricerca presso Istituzioni pubbliche o private (diversi dal periodo di ricerca all’estero) di altri dottorandi della Scuola di dottorato in Studi giuridici comparati ed europei (cicli XIX – XXVIII), nonché concernenti l’eventuale conseguente deroga concessa rispetto agli obblighi di dottorato – anche di frequenza – agli stessi;
– del diritto all’accesso, ai sensi degli articoli 22 ss. della legge n. 241/1990, ai seguenti documenti detenuti dalla Scuola di dottorato in Studi giuridici comparati ed europei: A) i documenti attestanti l’inoltro da parte della Scuola di dottorato ai membri del Collegio dei docenti della “Risposta e osservazioni del dott. -OMISSIS- all’invito a presentare i risultati dell’attività di ricerca” inviata dal ricorrente in formato informatico a mezzo e-mail in data 13 novembre 2015 antecedente la riunione del Collegio dei docenti del 16 dicembre 2015 ed in particolare la e-mail istituzionale della Scuola di dottorato contenente in allegato tale atto del ricorrente; B) le eventuali richieste di singoli membri del Collegio dei docenti alla Scuola di dottorato per l’acquisizione della “Risposta e osservazioni del dott. -OMISSIS- all’invito a presentare i risultati dell’attività di ricerca” in precedenza non ricevuta da parte dei singoli membri del Collegio dei docenti; C) i documenti attestanti il nuovo inoltro da parte della Scuola di dottorato a tutti i membri del Collegio dei docenti – o ai soli membri dello stesso individualmente richiedenti – della “Risposta e osservazioni del dott. -OMISSIS- all’invito a presentare i risultati dell’attività di ricerca” successivamente alla seduta del Collegio dei docenti del 16 dicembre 2015 e antecedentemente alla seduta del Collegio dei docenti del 13 gennaio 2016 e, in particolare, la e-mail istituzionale della Scuola di dottorato contenente in allegato tale atto del ricorrente; D) i documenti attestanti l’inoltro, anche a mezzo informatico, ai membri del Collegio dei docenti antecedentemente alla riunione del 13 gennaio 2016 di tutti gli atti di parte depositati dal ricorrente, anche a controparte e dalla stessa reperibili anche in formato informatico, al T.R.G.A. di Trento nelle cause n. 9/2014 e n. 347/2015 di R.G., espressamente richiamati ad integrazione e specificazione delle osservazioni inviate a seguito del preavviso di rigetto, ivi compresa la e-mail istituzionale della Scuola di dottorato contenente in allegato tali atti del ricorrente;
con conseguente annullamento del silenzio rigetto della Scuola di dottorato in Studi giuridici comparati ed europei, formatosi in data 9 aprile 2017, sull’istanza presentata in data 10 marzo 2017, e condanna dell’Amministrazione ad esibire la documentazione richiesta.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; nessuno dei difensori presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La complessa vicenda oggetto del presente giudizio può essere sinteticamente riassunta come segue. Il dottor -OMISSIS-, al termine del primo anno di proroga del corso triennale di dottorato in Studi giuridici comparati ed europei, in data 12 settembre 2014 ha presentato un’istanza tesa ad ottenere un secondo anno di proroga per il completamento della ricerca intrapresa e per la stesura della tesi di dottorato, indicando la seguente motivazione: «approfondimento e stesura tesi/adeguamento modifiche istituzionali». Il Collegio dei docenti del corso di dottorato all’esito della seduta del 22 ottobre 2014 ha rigettato l’istanza e, quindi, in data 23 ottobre 2014 è stato comunicato al -OMISSIS- che avrebbe potuto richiedere l’ammissione all’esame finale del corso. Il -OMISSIS- ha impugnato tale provvedimento di rigetto (con il ricorso n. 9/2015 di RG) chiedendone l’annullamento, nonché l’accertamento del proprio diritto a vedersi riconosciuta la proroga di un anno. Nelle more della definizione del giudizio, il Collegio dei docenti in data 10 giugno 2015 ha dichiarato l’inadempienza del ricorrente agli obblighi relativi alla stesura della tesi di dottorato e all’esame finale e, quindi, con il decreto rettorale n.-OMISSIS- in data 12 giugno 2015 il -OMISSIS- è stato espulso dal corso. Tale decreto è stato impugnato dall’interessato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ma questo Tribunale con la sentenza n. 336 in data 21 agosto 2015 (pronunciando sul ricorso n. 9/2015 di R.G.) ha annullato il provvedimento di diniego della proroga di un anno, ritenendolo illegittimo per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Per effetto di tale sentenza il Collegio dei docenti in data 8 settembre 2015 ha dichiarato il venir meno del provvedimento espulsivo, ma ha disposto l’inoltro del preavviso di rigetto della richiesta di proroga (atto notificato il 1° ottobre 2015). Con decreto rettorale -OMISSIS- è stato disposto l’annullamento del decreto rettorale n.-OMISSIS-, con conseguente riammissione del ricorrente al corso. In data 16 ottobre 2015 il -OMISSIS- ha trasmesso le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della n. 241/1990, chiedendo altresì di poter presenziare alla riunione del Collegio dei docenti che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di proroga. In data 26 ottobre 2015 il Coordinatore della Scuola di dottorato ha comunicato che la seduta del Collegio dei docenti per l’esame della richiesta di proroga era stata calendarizzata per il 28 ottobre 2015, ma ha respinto la richiesta di presenziare alla seduta. Il Collegio dei docenti nella seduta del 28 ottobre 2015 ha accolto la proposta del Coordinatore della Scuola di dottorato di incontrare il -OMISSIS- per trovare una soluzione bonaria. All’incontro del 4 novembre 2015, alla presenza del prof. [#OMISSIS#] e del prof. [#OMISSIS#], è stata proposta all’interessato la concessione del termine del 10 dicembre 2015 per la presentazione del materiale scientifico utile alla redazione della tesi di dottorato, come poi è stato formalizzato nella nota del Coordinatore della Scuola di dottorato del 10 novembre 2015. Il -OMISSIS- ha trasmesso ulteriori osservazioni in data 12 novembre 2015 (alle quali il Coordinatore della Scuola ha replicato con nota del 19 novembre 2015), ma ha disatteso l’invito a presentare materiale utile alla redazione della tesi di dottorato. Nella seduta del 16 dicembre 2015 il Collegio dei docenti ha rinviato la decisione sulla richiesta del -OMISSIS-, in quanto non tutti i componenti dell’organo collegiale avevano ricevuto la documentazione utile ai fini della decisione. In data 13 gennaio 2016 il Collegio dei docenti ha definitivamente negato la concessione della proroga e in data 27 gennaio 2016 è stato notificato al ricorrente il decreto rettorale -OMISSIS-, con il quale è stata nuovamente disposta la sua esclusione dal corso. Tale decreto è stato impugnato dal -OMISSIS- con il ricorso per motivi aggiunti in epigrafe indicato (depositato in data 8 aprile 2016). In data 1° luglio 2016 il -OMISSIS- ha presentato un’istanza di accesso agli atti che è stata parzialmente accolta dall’Università degli Studi di Trento con la nota prot. -OMISSIS-, mediante l’ostensione di copia del verbale della riunione del Collegio dei docenti del 16 dicembre 2015. Il diniego parziale di cui alla predetta nota in data 2 agosto 2016 è stato impugnato nel presente giudizio con istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. (depositata in data 7 ottobre 2016), con contestuale domanda di condanna dell’Amministrazione a esibire gli atti richiesti. Sull’istanza questo Tribunale si è pronunciato con l’ordinanza n. 21 in data 23 gennaio 2017 (oggetto di riserva d’appello presentata dal ricorrente in data 12 maggio 2017), accogliendola in parte, ed ha quindi ordinato all’Università degli Studi di Trento di esibire copia della e-mail con cui il prof. Toniatti ha comunicato al -OMISSIS- la rinuncia al ruolo di tutor e copia di ogni eventuale contributo, indicazione o suggerimento fornito dal prof. [#OMISSIS#] e dal prof. Florenzano per guidarlo nella redazione della tesi di dottorato. A seguito di tale decisione, in data 10 marzo 2017 il -OMISSIS- ha presentato una nuova istanza di accesso (invocando sia l’art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, sia articoli 22 ss. della legge n. 241/1990), a fronte della quale l’Università degli Studi di Trento sarebbe, in tesi, rimasta inerte per oltre trenta giorni, sicché si sarebbe formato il silenzio rigetto. Il -OMISSIS- ha, quindi, proposto un’ulteriore istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. (depositata in data 16 maggio 2017), sulla quale questo Tribunale si è pronunciato con l’ordinanza n. 227 in data 4 luglio 2017 (oggetto di riserva d’appello presentata dal ricorrente in data 2 agosto 2017), respingendola integralmente. In data 8 settembre 2017 il ricorrente ha depositato un’istanza, ai sensi dell’art. 65, commi 1 e 2, cod. proc. amm., con la quale ha chiesto l’esibizione dei medesimi documenti oggetto delle due istanze rigettate con le predette ordinanze n. 21 in data 23 gennaio 2017 e n. 227 in data 4 luglio 2017. Quest’ultima istanza è stata integralmente rigettata da questo Tribunale con l’ordinanza n. 17 in data 28 settembre 2017.
2. Come già accennato, il ricorso introduttivo del presente giudizio ha come oggetto il decreto rettorale n.-OMISSIS- in data 12 giugno 2015, con il quale è stata disposta l’esclusione del -OMISSIS- dal corso di dottorato. Peraltro l’Università degli Studi di Trento, costituitasi in giudizio per resistere alle domande di controparte, con memoria depositata in data 10 ottobre 2015 ha eccepito l’improcedibilità di tale ricorso, evidenziando che il predetto decreto è stato annullato con il decreto rettorale -OMISSIS- e che la riammissione al corso deve ritenersi pienamente satisfattiva dell’interesse azionato dal ricorrente. Costui, a sua volta, con memoria depositata in data 28 dicembre 2015 ha diffusamente replicato all’eccezione di improcedibilità, perdurando l’interesse all’accoglimento della domanda di risarcimento danni proposta con il ricorso introduttivo.
3. Avverso il successivo decreto rettorale -OMISSIS-, con il quale è stata nuovamente disposta l’esclusione dal corso di dottorato, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8 aprile 2016 sono state dedotte le seguenti censure:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 5, del D.R. 16 dicembre 2003 n. 997, modificato con D.R. 19 aprile 2006 n. 359; degli articoli 2, 13, comma 5, lett.e), g) e p), 14, comma 3, lett. c), 23, comma 5, e 25 del predetto D.R. 16 dicembre 2003, n. 997; degli articoli 5, comma 2, lett. c), 7, 10 e 14 delle norme attuative della Scuola di dottorato in studi giuridici comparati ed europei; degli articoli 2, comma 3, lett. d) ed e), 4, 6, commi 1 e 9, del D.M. del 30 aprile 1999 n. 224; dell’art. 1 della legge n. 241/1990; degli articoli 6, comma 4, del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; degli articoli 3, 11, 34, 97, 117, comma 1, Cost.; dell’art. 2 del Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; dell’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; violazione dei principi di non discriminazione, proporzionalità, leale collaborazione e legittimo affidamento; eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, illogicità, disparità di trattamento, arbitrarietà, irrazionalità e ingiustizia manifesta.
Il ricorrente – premesso che l’art. 26, comma 5, del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato dispone (in conformità all’art. 6, comma 9, del D.M. 30 aprile 1999, n. 224, Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca) che “per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta motivata del collegio dei Docenti può, per massimo di due volte, prorogare all’anno accademico successivo il termine per la domanda di ammissione all’esame finale” – sostiene che già dalla ricostruzione dei fatti operata nel giudizio introdotto con il ricorso n. 9/2015 di RG emerge la sussistenza di comprovati motivi che avrebbero dovuto indurre il Collegio dei docenti ad accogliere la richiesta di proroga. In particolare osserva che: A) la richiesta era stata concordata con il prof. [#OMISSIS#] che, nella sua veste tutor sostanziale, ne caldeggiava l’accoglimento, ma il Collegio dei docenti non ha preso in considerazione la comunicazione del prof. [#OMISSIS#], né il ruolo svolto da costui; B) non sono stati considerati gli elementi relativi alle attività svolte fino al 22 ottobre 2014, né l’apposita scheda delle attività svolte nel primo anno di proroga, inviata in data 26 gennaio 2015; C) non sono state prese in considerazione neppure le molteplici circostanze anomale che hanno caratterizzato il percorso del dottorato, come la mancata assegnazione formale, da parte del Collegio dei docenti, di un tutor di riferimento per più di un anno e mezzo (in violazione dell’art. 13, comma 5, del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato e dell’art. 7 delle Norme attuative della Scuola di dottorato in studi giuridici comparati ed europei) o come il susseguirsi nel tempo di una pluralità di tutor (in violazione del predetto art. 7, che richiede una continua ed unitaria guida scientifica per il dottorando). Difatti, contrariamente a quanto affermato dal Collegio dei Docenti, nessun altro docente dell’Università degli Studi di Trento – ad eccezione del prof. [#OMISSIS#] e del prof. Dani – ha svolto un effettivo ruolo di guida nei suoi confronti, perché: A) il prof. [#OMISSIS#], nella sua veste di Coordinatore del corso di dottorato, ha svolto solo il ruolo provvisorio di referente cui inviare gli eventuali sviluppi della ricerca dottorale, che continuava a svolgersi in sostanziale autonomia; B) il prof. Florenzano ha svolto solo formalmente il ruolo di tutor; C) il prof. Toniatti, invece di svolgere il ruolo di tutor, ha tenuto un atteggiamento caratterizzato da crescente ostilità, culminato nell’immotivata esclusione del ricorrente medesimo dal gruppo di studio denominato “Jus 21”.
A ciò si deve poi aggiungere che la mancata concessione della proroga non tiene conto: A) della modifica dell’oggetto dell’indagine dottorale a conclusione del secondo anno di dottorato, determinata dall’assunzione del ruolo di tutor da parte del prof. Dani; B) dello stato di stress, incertezza ed ansia, ingenerato nel ricorrente medesimo dalla situazione venutasi a creare.
In definitiva la proroga sarebbe stata ingiustamente negata perché non è stata garantita al ricorrente la possibilità di beneficiare della continua e fattiva guida di un tutor. Ad ulteriore riprova del trattamento discriminatorio subito il ricorrente aggiunge che: A) è stata rigettata la richiesta di sospensione di sei mesi del percorso di dottorato, determinata dal suo stato di stress, nonostante la richiesta stessa fosse pienamente ammissibile ai sensi dell’art. 25, comma 5, del Regolamento di Ateneo; B) gli è stato impedito di svolgere l’obbligatorio periodo all’estero di sei mesi nei tre anni ordinari del corso di dottorato per la ingiustificata e discriminatoria mancata autorizzazione da parte del Coordinatore ai sensi dell’art. 14, comma 3, lett. c), del Regolamento di Ateneo; C) è stata rigettata anche la richiesta, avanzata ai sensi dell’art. 10, comma 6, delle Norme attuative della Scuola di dottorato, di derogare all’obbligo di svolgere un periodo di ricerca di sei mesi all’estero, sostituendolo con un equivalente periodo presso il Servizio Bilancio del Senato della Repubblica; D) a partire dalla conclusione del terzo anno di dottorato egli non ha avuto la disponibilità di un professore o di un ricercatore della propria area per il ruolo di tutor, sicché ha dovuto attivarsi per ricercare un docente esterno disponibile a svolgere tale ruolo (disponibilità rinvenuta solo in data del 21 gennaio 2014 nel prof. [#OMISSIS#], il quale ha affiancato il prof. Florenzano, che ha quindi assunto solo formalmente la veste di tutor).
II) Violazione degli articoli 1, 3, 7, 8, 10, 10-bis della legge n. 241/1990; della Costituzione; dell’art. 6 della C.E.D.U.; illegittimità per contrasto con la sentenza n. 336/2015; violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità; eccesso di potere per travisamento di fatto, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
In via subordinata il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ulteriori violazioni del diritto di difesa, denuncia una situazione di conflitto di interessi in seno al Collegio dei docenti e censura la motivazione del decreto rettorale del 21 gennaio 2016. Innanzi tutto sostiene che il Collegio dei docenti avrebbe omesso di pronunciarsi sulle sue osservazioni (presentate a seguito della ricezione del preavviso di rigetto) in merito: A) alla completa modifica dell’argomento della tesi a conclusione del secondo anno di dottorato (conseguenza del cambio di tutor), che ha ritardato la conclusione del progetto di ricerca; B) alle plurime anomalie innanzi evidenziate, che hanno indotto uno stato di stress e di ansia e un sensazione di progressiva marginalizzazione dal contesto accademico; C) al parere favorevole del prof. [#OMISSIS#], che nella propria veste di tutor sostanziale ha manifestato l’opportunità della concessione della proroga. Inoltre il Collegio dei docenti avrebbe omesso di prendere in considerazione gli atti depositati nel giudizio introdotto con il ricorso n. 9/2015 di RG. Il ricorrente lamenta poi che non gli è stato consentito di presenziare alla seduta del Collegio dei docenti relativa alla richiesta di proroga e che nel verbale della seduta del 13 gennaio 2016 non è stato specificato il contenuto degli interventi dei professori Toniatti, Casonato, Miglietta, [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Pradi, [#OMISSIS#] e Di [#OMISSIS#], così rendendo difficoltosa la difesa in giudizio. Di seguito il ricorrente sostiene che i professori Toniatti e Casonato avrebbero dovuto astenersi dal prendere parte alla decisione del Collegio dei docenti sulla richiesta di proroga, perché egli con il ricorso n. 9/2015 di RG lamentava l’illegittimità del comportamento da costoro tenuto nei suoi confronti. Quanto alla la motivazione del decreto rettorale del 21 gennaio 2016, l’affermazione «anche nel periodo della proroga, espressamente riconosciuta sulla base di un chiaro e contestuale invito a manifestare al tutor il frutto delle sue riflessioni e delle sue elaborazioni, il dott. -OMISSIS- non ha prodotto nulla che potesse giustificare il rinnovo della fiducia già manifestata in occasione della proroga già riconosciuta» non corrisponderebbe al vero, perché fino alla data del 12 giugno 2015 (data di ostensione del verbale del Collego dei docenti del 22 ottobre 2014) l’unica comunicazione pervenuta al ricorrente (dopo la concessione della prima proroga) è stata la e-mail del 15 novembre 2013 a firma del Coordinatore del corso di dottorato, ove si affermava, circa la proroga concessa, che «la deliberazione non è avvenuta all’unanimità, poiché sono emerse nella discussione del Collegio serie e motivate perplessità sullo stato di avanzamento del Suo lavoro di tesi, dato che anche il secondo tutor ha rinunciato al compito, non avendo le sue indicazioni trovato alcun riscontro nella sua attività di ricerca». Incomprensibile sarebbe poi il suddetto «invito a manifestare al tutor il frutto delle sue riflessioni e delle sue elaborazioni», sia perché il Coordinatore del corso con la predetta e-mail del 15 novembre 2013 aveva fissato un colloquio per procedere all’individuazione di un tutor, sia perché egli in data 28 febbraio e 1° marzo 2014 richiedeva un colloquio con il prof. Florenzano (nella sua qualità di tutor formale) per discutere del progetto di tesi di dottorato, senza però ottenere alcun riscontro, sia perché le risultanze del colloquio con il prof. [#OMISSIS#] non sono state affatto prese in considerazione. Inoltre, il Collegio dei docenti afferma che, all’esito del colloquio con il Coordinatore del corso, sarebbe emersa «una inequivocabile indisponibilità a produrre entro una data concordata un – sia pur agile – indice ragionato di un progetto di ricerca e quanto meno un primo saggio scritto, sulla base del quale costruire assieme un nuovo percorso di riflessione», mentre dalla nota del Coordinatore del corso del 10 novembre 2015 si evince che al ricorrente è stato richiesto di procedere, in poco più di una ventina di giorni, alla stesura di «un indice ragionato, con una introduzione, e almeno uno o due capitoli della tesi», sebbene tale modus agendi non fosse stato concordato e comunque risulti inammissibile per le ragioni indicate nella risposta alla predetta nota. Infine pretestuosa e forviante sarebbe l’affermazione conclusiva del Collegio dei docenti, secondo la quale «in definitiva, il dott. -OMISSIS-, immatricolatosi come studente della Scuola di dottorato nel 2010, non ha ad oggi fornito ai molteplici tutor che lo hanno seguito nemmeno una minima base per poter valutare la misura e l’adeguatezza del suo impegno di studio e di ricerca», perché egli ha potuto beneficiare, in condizioni tutt’altro che ordinarie, solo di due anni per svolgere il proprio percorso di ricerca e predisporre la tesi di dottorato.
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 20 della legge n. 241/1990, e degli articoli 1, comma 4, e 6 del D.R. 31 dicembre 2013, n. 650.
In via ulteriormente subordinata, per il caso di rigetto dei primi due motivi, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 20 della legge n. 241/1990, sostenendo che il decreto rettorale del 21 gennaio 2016 sarebbe intervenuto quando sulla sua richiesta si era già formato il silenzio assenso. In particolare – premesso che, ai sensi dell’art. 6, del D.R. dell’Università degli Studi di Trento 31 dicembre 2013, n. 650, il procedimento avviato a seguito della richiesta di proroga avrebbe dovuto concludersi nel termine di 75 giorni (dovendosi aggiungersi al termine residuale di 30 giorni ulteriori 45 giorni in ragione della necessaria delibera da parte di un organo collegiale, qual è il Collegio dei docenti) – il ricorrente osserva che, seppure si considerasse come dies a quo non già la data di presentazione della richiesta, bensì la data del deposito della sentenza n. 336/2015, l’impugnato decreto rettorale comunque risulterebbe adottato fuori termine e, quindi, illegittimo. Difatti, secondo la giurisprudenza, nei casi di silenzio assenso, una volta decorso il termine per provvedere, il potere dell’Amministrazione deve considerarsi consumato, potendo quest’ultima procedere solo in autotutela.
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 2, del D.R. 16 dicembre 2003 n. 997, modificato con D.R. 19 aprile 2006 n. 359; dell’art. 6 del D.M. del 30 aprile 1999 n. 224; dell’art. 8, co. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, arbitrarietà, irrazionalità e ingiustizia manifesta.
Da ultimo, in via ulteriormente subordinata, il ricorrente deduce che al rigetto della richiesta di proroga avrebbe comunque dovuto seguire la possibilità di richiedere, in via residuale, l’ammissione all’esame finale di dottorato. Pertanto i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi nella parte in cui viene rigettata l’istanza di proroga senza concedere la rimessione in termini per esercitare la facoltà prevista all’art. 26, comma 2, del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca, secondo il quale “entro la conclusione del corso i dottorandi iscritti all’ultimo anno presentano al Collegio docenti domanda di ammissione all’esame finale”, facoltà che, peraltro, era stata concessa a seguito del primo diniego.
4. Anche con il ricorso per motivi aggiunti il -OMISSIS- ha formulato una domanda di risarcimento dei danni cagionati dai provvedimenti impugnati, riservandosi di quantificare tali danni in corso di causa.
5. Alle suesposte censure l’Università degli Studi di Trento ha diffusamente replicato con memoria depositata in data 12 agosto 2016.
6. Il ricorrente con memoria depositata in data 12 settembre 2016 ha replicato alle difese svolte dall’Amministrazione. In particolare, oltre a ribadire che l’Università degli Studi di Trento non ha tenuto conto delle sue osservazioni, adduce a riprova dell’impegno profuso e della serietà della ricerca intrapresa il tenore e la complessità del progetto di tesi elaborato, la gran mole di monografie consultate nel periodo 11 maggio 2012 – 30 aprile 2014 e le valutazioni espresse dal prof. [#OMISSIS#] nella e-mail del 19 ottobre 2014. Con riferimento alla posizione dei diversi membri del Collegio dei docenti (ad eccezione della prof.ssa [#OMISSIS#] Brum non facente parte del Collegio dei docenti al momento dei comportamenti contestati) ha precisato che – anche se con diversa intensità, massima nel caso del prof. Toniatti (che ha rinunciato al ruolo di tutor), del prof. Casonato (che ha espresso parere contrario in occasione della richiesta co-tutela ed ha assunto posizioni negative sia nella seduta del Collegio dei docenti del 23 ottobre 2013, sia nella seduta del Comitato esecutivo del 5 marzo 2014) e della prof.ssa [#OMISSIS#] (coniuge del prof. Casonato), ma comunque significativa anche nel caso del prof. [#OMISSIS#] e del prof. [#OMISSIS#] (nella loro qualità di coordinatori e dei membri del Comitato esecutivo) – i predetti docenti versavano tutti in una situazione di conflitto di interessi, quantomeno potenziale, con conseguente obbligo di astensione ai sensi dell’art. 6-bis dell