Solo la figura del funzionario tecnico e non anche quella del collaboratore tecnico ha sostituito la figura del tecnico laureato prevista dall’ordinamento previgente alla legge 11 luglio 1980, n. 312. Infatti, al di là del nomen assegnato ed, al limite, del diverso livello di inquadramento, il d.p.c.m. 24 settembre 1981 enuclea un insieme di mansioni e compiti propri dei diversi profili, dai quali è dato riscontrare la differenza del contenuto e del grado di professionalità delle mansioni proprie, rispettivamente, del tecnico laureato e del collaboratore tecnico. A tale diversità di funzioni che specificano, per il collaboratore, il ruolo, appunto, di collaborazione tecnica nella ricerca, a fronte dell’autonomia propria del tecnico laureato, deve essere ancorata la riconoscibilità o meno dei servizi prestati nel ruolo tecnico. Il riconoscimento dei servizi precedentemente prestati è dunque ispirato ed al contempo condizionato dall’identità del contenuto e del grado di professionalità delle mansioni svolte rispetto a quelle del “tecnico laureato”. In definitiva, le mansioni del tecnico laureato e quelle del funzionario tecnico sono sostanzialmente analoghe; il funzionario tecnico deve dunque considerarsi come la nuova qualifica in cui è stata trasformata quella del tecnico laureato.
TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 10 aprile 2014, n. 225
Ricostruzione di carriera-Professore universitario-Riconoscimento per intero ai fini del trattamento di previdenza del servizio prestato in qualita' di funzionario tecnico
N. 00225/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2009, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Perugia, via Baldeschi, 6;
contro
Universita’ degli Studi di Perugia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del D.D. 26.6.2009 n. 506, e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente alla valutazione del servizio svolto in qualità di tecnico laureato ai sensi dell’art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente premette di essere stata assunta dall’Università degli Studi di Perugia, in qualità di collaboratore tecnico VII q.f., presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologia del farmaco, in data 1 gennaio 1991; dal 9 agosto 2000 al 31 dicembre 2004 è stata inquadrata nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; con D.R. n 2929 del 30 dicembre 2004 è stata immessa in ruolo quale professore associato con decorrenza 1 gennaio 2005; quindi con D.R. n. 1162 del 3 giugno 2008 ha avuto la conferma (a decorrere dall’1 gennaio 2008).
Espone di avere presentato, in data 5 giugno 2009, istanza per il riconoscimento del servizio pregresso ai sensi dell’art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980, con relativa autocertificazione.
Con l’impugnato decreto dirigenziale 26 giugno 2009, n. 506 le è stata riconosciuta un’anzianità complessiva di anni 3, mesi 2 e giorni 6.
Avverso detto provvedimento deduce la violazione dell’art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980, nonché l’eccesso di potere per errore sui presupposti, nonché per contraddittorietà della motivazione, lamentando il mancato riconoscimento del servizio prestato dall’1 gennaio 1991 all’8 agosto 2000 quale collaboratore tecnico, VII qualifica, e contestando l’assunto secondo cui sarebbero sussumibili nella figura del c.d. tecnico laureato solamente le mansioni di cui alla VIII q.f.
Ad avviso della esponente, il servizio reso nel periodo dal 1991 al 2000 è riconducibile a quello del tecnico laureato, contemplato dall’art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980, profilo che ha assunto nel tempo una diversa connotazione, fino ad includere anche i tecnici laureati appartenenti alla VII q.f., appunto purchè muniti del diploma di laurea, ai concorsi riservati da ricercatore (ai sensi della legge n. 4 del 1999).
Anche la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto, con la sentenza n. 191 del 2008, riconoscibile il servizio già svolto in qualità di tecnico laureato per l’accesso al ruolo dei ricercatori; il discrimen per il riconoscimento o meno del “pregresso” deve dunque essere individuato nella continuità della precedente con l’attuale funzione. Con la conseguenza che, individuata la figura del tecnico laureato quale canale di accesso alla carriera universitaria, alcuna discriminazione può essere fatta con riferimento all’inquadramento in settima od ottava qualifica funzionale, allorchè a tale inquadramento si è pervenuti solo in virtù della laurea quale titolo di accesso all’impiego.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Perugia controdeducendo puntualmente e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 4 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Il thema decidendum è dunque costituito dall’accertamento del diritto della ricorrente, professore associato confermato per il settore scientifico disciplinare CHIM/09-Farmaceutico tecnologico applicativo nella Facoltà di Farmacia dell’Ateneo di Perugia, a vedersi riconosciuto, ai fini della carriera, ai sensi dell’art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980, contrariamente a quanto statuito nell’impugnata nota dirigenziale n. 506 del 26 giugno 2009, il servizio svolto in qualità di collaboratore tecnico-VII qualifica funzionale dall’1 gennaio 1991 all’8 agosto 2000.
Il ricorso non appare meritevole di positiva valutazione, e deve pertanto essere disatteso.
L’ermeneusi giurisprudenziale relativa all’art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 382 del 1980, che riconosce ai professori associati, per due terzi ai fini della carriera, il servizio precedentemente prestato, tra l’altro, in qualità di “tecnico laureato”, è approdata al risultato di ricondurre in tale categoria la sola figura del funzionario tecnico di VIII qualifica funzionale, e non anche quella del collaboratore tecnico di VII qualifica funzionale.
Sottesa a tale statuizione vi è la considerazione che l’elencazione delle qualifiche contenuta nella legge n. 312 non è da considerarsi come tassativa, ma suscettibile di interpretazione analogica, in relazione all’evoluzione effettiva che tali qualifiche hanno avuto nel tempo (Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2412).
In particolare, per la risoluzione della presente controversia, occorre considerare che il d.P.C.M. 24 settembre 1981, adottato in attuazione degli artt. 79 e 80 della legge n. 312 del 1980, ha istituito la figura del funzionario tecnico e quella del collaboratore tecnico, mediante accorpamento di diverse precedenti posizioni lavorative, tra cui quella del “tecnico laureato”.
La giurisprudenza prevalente, come accennato, ha ritenuto che la sola figura del funzionario tecnico (e dunque non anche quella del collaboratore tecnico) abbia sostituito la figura del tecnico laureato, prevista dall’ordinamento previgente alla legge n. 312 del 1980; ciò sulla base della considerazione che, al di là del nomenassegnato ed, al limite, del diverso livello di inquadramento, il d.P.C.M. 24 settembre 1981 enuclea un insieme di mansioni e compiti propri dei diversi profili, dai quali è dato riscontrare la differenza del contenuto e del grado di professionalità delle mansioni proprie, rispettivamente, del tecnico laureato e del collaboratore tecnico. A tale diversità di funzioni che specificano, per il collaboratore, il ruolo, appunto, di collaborazione tecnica nella ricerca, a fronte dell’autonomia propria del tecnico laureato, deve essere ancorata la riconoscibilità o meno dei servizi prestati nel ruolo tecnico (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2011, n. 5671).
Il riconoscimento dei servizi precedentemente prestati è dunque ispirato ed al contempo condizionato dall’identità del contenuto e del grado di professionalità delle mansioni svolte rispetto a quelle del “tecnico laureato”. In definitiva, le mansioni del tecnico laureato e quelle del funzionario tecnico sono sostanzialmente analoghe; il funzionario tecnico deve dunque considerarsi come la nuova qualifica in cui è stata trasformata quella del tecnico laureato.
Dall’ambito nozionale e funzionale del tecnico laureato resta invece fuori il collaboratore tecnico in relazione alle mansioni previste dal d.P.C.M. 24 settembre 1981, senza che dunque possa assumere rilievo assorbente il possesso del diploma di laurea.
La circostanza che i collaboratori tecnici siano stati ammessi ai concorsi riservati da ricercatore universitario ai sensi dell’art. 1, comma 10, della legge n. 4 del 1999 non induce ad una diversa valutazione, ed anzi conferma il criterio della “prossimità” del contenuto delle mansioni per la valutazione, da parte dell’ordinamento, ai fini del riconoscimento, ovvero dello sviluppo della carriera (in termini anche T.A.R. Umbria, 30 agosto 2012, n. 340).
Analoga chiave di lettura di identità ordinamentale può essere seguita per l’inquadramento della sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 2008, n. 191, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 382 del 1980 nella parte in cui, all’atto dell’immissione nella fascia dei ricercatori confermati, non riconosce ai ricercatori universitari, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle Università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.
A conferma di ciò va rilevato che il servizio di collaboratore tecnico, riconosciuto in una determinata misura come anzianità valutabile nella carriera di ricercatore, non rileva direttamente e nella medesima misura anche nella carriera di professore associato, nella quale invece va calcolata, con l’abbattimento di un terzo prevista dall’art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980, l’aumentata anzianità di ricercatore (Cons. Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4941).
2. – La reiezione del ricorso giustifica peraltro, in ragione della non perspicuità del quadro normativo, la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)